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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I grado iscritta al n. R.G.
5603/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
( C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Maria Armonico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via San Jacopino n. 24,
ADOTTANTI nei confronti di nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 17/04/2025)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/07/2025 i ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso, con il quale ha chiesto che “l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Firenze, Voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c. c. , l'udienza per la comparizione dei ricorrenti e dell'adottanda perché questi manifestino il consenso alla predetta adozione e perché il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il
Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della Sig.ra Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente da parte del Sig. Parte_1 nato a [...] il [...] e della Sig.ra nata a [...]
DA (Senegal) il 26.04.1963 entrambi residenti in [...](Italia) Via Pistoiese n.
279 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di procedere alla dichiarazione di adozione di Controparte_1 stante il vincolo di parentela esistente tra i coniugi adottanti e la ragazza, CP_2 figlia di una cugina della deceduta nel dare alla luce la figlia, onde formalizzare la Pt_2 situazione di fatto instauratasi sin dalla nascita di del cui CP_1 mantenimento ed istruzione gli odierni adottanti si sono sempre fatti carico, considerandola alla stregua di una propria figlia;
all'udienza del 3/7/2025 sono comparsi i ricorrenti, l'adottanda e il procuratore speciale di padre biologico della CP_3 ragazza, e di figlio maggiorenne dell'adottante il Parte_3 Parte_1
Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi degli adottanti e dell'adottanda, i quali hanno confermato la volontà di procedere all'adozione, nonché la dichiarazione di assenso del procuratore speciale;
all'esito, il giudice relatore ha riservato la decisione al
Collegio.
pagina 2 di 4 2. È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che ai sensi dell'art. 291 c.c. permette
“l'adozione…alle persone…che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati rispettivamente nel
1961 e nel 1963 e l'adottanda nel 2005, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità dei consensi prestati e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere all'adozione: gli adottanti e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296
c.c., hanno fatto riferimento al profondo e duraturo legame affettivo che li unisce, rispetto al quale la richiesta di adozione si configura come la naturale evoluzione del rapporto instaurato tra le parti;
si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006); in tal senso le dichiarazioni rese dai diretti interessati costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere Controparte_1 adottata dai coniugi ne consegue che il cognome del marito, Persona_1 Pt_1 deve essere anteposto al cognome dell'adottata.
[...]
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 n.
1 c.c., come indicate negli artt. 291 e ss. c.c. Pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
In ultimo, preso atto che l'atto di nascita della adottanda non risulta essere stato trascritto in Italia, va evidenziato che sarà cura della parte interessata, qualora detto adempimento dovesse assolto, trasmettere copia della presente sentenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 314 c.c., all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Firenze per i consequenziali adempimenti.
pagina 3 di 4 3. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.:
DICHIARA l'adozione da parte di nato a IG (Senegal) in [...] Parte_1
15.06.1961 e di nata a [...] il [...] nei Parte_2 confronti di , nata a [...] il [...], con anteposizione del Controparte_1 cognome al cognome . Pt_1 CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica Sarchi.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I grado iscritta al n. R.G.
5603/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
( C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Maria Armonico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via San Jacopino n. 24,
ADOTTANTI nei confronti di nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 17/04/2025)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/07/2025 i ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso, con il quale ha chiesto che “l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Firenze, Voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c. c. , l'udienza per la comparizione dei ricorrenti e dell'adottanda perché questi manifestino il consenso alla predetta adozione e perché il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il
Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della Sig.ra Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente da parte del Sig. Parte_1 nato a [...] il [...] e della Sig.ra nata a [...]
DA (Senegal) il 26.04.1963 entrambi residenti in [...](Italia) Via Pistoiese n.
279 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di procedere alla dichiarazione di adozione di Controparte_1 stante il vincolo di parentela esistente tra i coniugi adottanti e la ragazza, CP_2 figlia di una cugina della deceduta nel dare alla luce la figlia, onde formalizzare la Pt_2 situazione di fatto instauratasi sin dalla nascita di del cui CP_1 mantenimento ed istruzione gli odierni adottanti si sono sempre fatti carico, considerandola alla stregua di una propria figlia;
all'udienza del 3/7/2025 sono comparsi i ricorrenti, l'adottanda e il procuratore speciale di padre biologico della CP_3 ragazza, e di figlio maggiorenne dell'adottante il Parte_3 Parte_1
Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi degli adottanti e dell'adottanda, i quali hanno confermato la volontà di procedere all'adozione, nonché la dichiarazione di assenso del procuratore speciale;
all'esito, il giudice relatore ha riservato la decisione al
Collegio.
pagina 2 di 4 2. È preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che ai sensi dell'art. 291 c.c. permette
“l'adozione…alle persone…che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati rispettivamente nel
1961 e nel 1963 e l'adottanda nel 2005, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità dei consensi prestati e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere all'adozione: gli adottanti e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296
c.c., hanno fatto riferimento al profondo e duraturo legame affettivo che li unisce, rispetto al quale la richiesta di adozione si configura come la naturale evoluzione del rapporto instaurato tra le parti;
si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006); in tal senso le dichiarazioni rese dai diretti interessati costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere Controparte_1 adottata dai coniugi ne consegue che il cognome del marito, Persona_1 Pt_1 deve essere anteposto al cognome dell'adottata.
[...]
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 n.
1 c.c., come indicate negli artt. 291 e ss. c.c. Pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
In ultimo, preso atto che l'atto di nascita della adottanda non risulta essere stato trascritto in Italia, va evidenziato che sarà cura della parte interessata, qualora detto adempimento dovesse assolto, trasmettere copia della presente sentenza, in ossequio al disposto di cui all'art. 314 c.c., all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Firenze per i consequenziali adempimenti.
pagina 3 di 4 3. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.:
DICHIARA l'adozione da parte di nato a IG (Senegal) in [...] Parte_1
15.06.1961 e di nata a [...] il [...] nei Parte_2 confronti di , nata a [...] il [...], con anteposizione del Controparte_1 cognome al cognome . Pt_1 CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica Sarchi.
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