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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 11503/2020 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 17.03.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 28.04.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 11503/2020 RGAC pendente
1 TRA
nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 [...]
(P.IVA ) con l'Avvocato Pietro Alosi Parte_2 P.IVA_1
Attore-Opponente
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Gambino Controparte_2
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 28.04.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2127/2020 (RG 726/2020) emesso dal Tribunale di Palermo il 15.04.2020, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_3
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di € 18.808,01, per la fornitura dei beni descritti nelle fatture 4256/2018 e nr. 4462/2018
L'attore contestava di essere debitore nei confronti della convenuta della somma di Euro
18.808,01 non essendo le fatture prodotte nel procedimento monitorio idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di Palermo Reiectis adversis A) Accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi obbligazione pecuniaria a carico della ditta Parte_2 in persona dell'omonimo titolare per i motivi esposti e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2127/2020; B) Ritenere e dichiarare in ogni caso l'avvenuto pagamento di somme non conteggiate dalla con conseguente riduzione della pretesa creditoria e per l'effetto annullare e revocare Controparte_3 il decreto ingiuntivo opposto. C) Con vittoria di spese e compensi di causa
2 L'opposta si costituiva regolarmente richiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione avvera per genericità della domanda.
Quindi, l'opposta concludeva in via preliminare - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2127/2020; - dichiarare inammissibile l'azione proposta, per genericità e carenza dei requisiti di legge, giusta i motivi in narrativa;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni già esposte in narrativa e, per gli effetti, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2127/2020 - 726/2020 Tribunale di Palermo;
- condannare
l'opponente al pagamento delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vista l'evidente temerarietà della lite promossa. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29.03.2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava al 06.12.2021.
All'udienza del 06.12.2021 veniva ammessa la prova testimoniale ed accolta l'istanza di esibizione ex art 210 cpc formulata dall'opposta, rinviando all'udienza del 07.12.2022 per l'escussione testimoniale.
Dopo i rinvii dell'udienza del 07.09.2022 e del 18.01.2023, alle udienze del 30.01.2023 e dell'08.05.2023 venivano escussi i testimoni e quindi si rinviava al 24.02.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 01.10.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente che, con decreto del 05.10.2024, anticipava l'udienza all'11.11.2024 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con ordinanza dell'11.11.2024 si chiarava interrotto il processo, ai sensi dell'art. 300 cpc, stante l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il processo veniva riassunto dal sig. Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_5
Con decreto del 12.12.2024 si fissava l'udienza al 17.03.2025.
3 All'udienza del 17.03.2025 si rinviava all'udienza del 28.04.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda, di fatto, sulla deduzione che, secondo l'attore, poiché la fattura non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del credito, essendo un documento proveniente dallo stesso ingiungente, e non essendovi, all'esito dell'istruttoria testimoniale, certezza sull'effettività della sottoscrizione delle bolle di consegna della merce indicata in fattura, ne consegue che il credito dovrebbe ritenersi non dimostrato.
Alla luce della prospettazione difensiva di parte opponente, il primo elemento di prova da valutare è il Registro Iva 2018 di parte opponente.
Infatti, a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc, disposto dal Tribunale in data
06.12.2021, l'opponente provvedeva a depositare, in data 06.09.2022, il Registro Iva acquisti del 2018.
A pagina 29 di tale documento, alla diciottesima riga, vi è la registrazione della fattura nr
4256 per l'importo di Euro 21.745,51.
Come stabilito dalla recente giurisprudenza la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
4 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005). ( Cfr. Cassazione Civile Sez. II sentenza nr. 3581/2024).
Dunque, alla luce del principio sopra esposto, deve ritenersi che vi sia stato, con l'annotazione della fattura nr. 4256 del 29.09.2018, il riconoscimento del debito contratto dall'opponente con l'opposta per l'importo di Euro 21.745,51.
Per quanto concerne la fattura nr. 4462 del 18.10.2018 dell'importo di Euro 2062,50 essa non risulta annotata nel registro IVA acquisti dell'opponente.
Ebbene, va premesso che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Ebbene, il testimone sig , escusso all'udienza del 30.01.2023, non ha Testimone_1 riconosciuto i documenti di trasporto allegati alla fattura nr. 4462 del 18.10.2028.
Ne consegue che deve ritenersi non provato, visto il principio sopra espresso, il credito pari ad Euro 2062,50 relativamente alla fattura nr. 4462 del 18.10.2018.
Alla luce di quanto esposto, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto recante nr
2127/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.04.2020 RG, deve essere rideterminato nella somma di Euro 16.745,51 ossia la somma portata dalla fattura nr. 4256 del 29.09.2018 decurtata della somma di Euro 5.000,00 versato a titolo di acconto dal debitore, ritenendo non dovuta, considerata la carenza di prova, la somma di Euro 2062,50, poiché la fattura nr. 4462 del 18.10.2018, non risulta annotata nel registro Iva 2018 dell'opponente e non vi è possibile attribuire alla parte attrice la sottoscrizione dei relativi
5 documenti di trasporto e quindi dell'effettiva consegna dei beni mobili richiesti in pagamento.
Alla somma di Euro 16.745,51 devono applicarsi gli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr. 4256 del
29.09.2018.
Per quanto riguarda le spese della procedura di ingiunzione, essa devono essere revocate poiché il decreto ingiuntivo emesso il 15.04.2020 è stato effettivamente notificato il
10.07.2020 quindi oltre il sessantesimo giorno previsto dall'art 644 cpc: dunque, il provvedimento monitorio deve revocato e dichiarato inefficace ( Cass.
2.04.2010 nr. 8126): ovviamente tale dichiarazione, se non influisce sull'accertamento del credito, avvenuto in maniera autonoma nell'attuale processo, implica la revoca della condanna alle spese della procedura monitoria.
Per tali motivi, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il sig. al pagamento in favore della della somma Parte_1 Parte_3 di Euro 16.745,51 a cui devono applicarsi gli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr. 4256 del 29.09.2018.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e e da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201
e 26.000” (tenuto conto del valore del decisum) e vanno compensate tra le parti per la misura di 1/3, stante il parziale accoglimento della domanda, e poste a carico dell'attore nella restante misura e determinate in Euro 3.385 ossia i 2/3 della somma di euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro
1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 2127/2020 (RGAC 726/2020) Tribunale di Palermo
CONDANNA sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma 16.745,51 a cui devono applicarsi gli interessi nella misura Parte_4
e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr.
4256 del 29.09.2018.
6 CONDANNA Parte_1
Parte_4 cpa e rimborso spese generali.
Palermo 28.04.2025
al pagamento delle spese di lite, in favore della liquidandole nella somma di euro 3.385,00 oltre IVA,
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 11503/2020 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 17.03.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 28.04.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 11503/2020 RGAC pendente
1 TRA
nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 [...]
(P.IVA ) con l'Avvocato Pietro Alosi Parte_2 P.IVA_1
Attore-Opponente
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Gambino Controparte_2
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 28.04.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2127/2020 (RG 726/2020) emesso dal Tribunale di Palermo il 15.04.2020, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la Controparte_3
L'opponente esponeva che, con il decreto opposto, gli veniva intimato di pagare la somma di € 18.808,01, per la fornitura dei beni descritti nelle fatture 4256/2018 e nr. 4462/2018
L'attore contestava di essere debitore nei confronti della convenuta della somma di Euro
18.808,01 non essendo le fatture prodotte nel procedimento monitorio idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di Palermo Reiectis adversis A) Accertare e dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi obbligazione pecuniaria a carico della ditta Parte_2 in persona dell'omonimo titolare per i motivi esposti e per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2127/2020; B) Ritenere e dichiarare in ogni caso l'avvenuto pagamento di somme non conteggiate dalla con conseguente riduzione della pretesa creditoria e per l'effetto annullare e revocare Controparte_3 il decreto ingiuntivo opposto. C) Con vittoria di spese e compensi di causa
2 L'opposta si costituiva regolarmente richiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione avvera per genericità della domanda.
Quindi, l'opposta concludeva in via preliminare - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2127/2020; - dichiarare inammissibile l'azione proposta, per genericità e carenza dei requisiti di legge, giusta i motivi in narrativa;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni già esposte in narrativa e, per gli effetti, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2127/2020 - 726/2020 Tribunale di Palermo;
- condannare
l'opponente al pagamento delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vista l'evidente temerarietà della lite promossa. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29.03.2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava al 06.12.2021.
All'udienza del 06.12.2021 veniva ammessa la prova testimoniale ed accolta l'istanza di esibizione ex art 210 cpc formulata dall'opposta, rinviando all'udienza del 07.12.2022 per l'escussione testimoniale.
Dopo i rinvii dell'udienza del 07.09.2022 e del 18.01.2023, alle udienze del 30.01.2023 e dell'08.05.2023 venivano escussi i testimoni e quindi si rinviava al 24.02.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 01.10.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente che, con decreto del 05.10.2024, anticipava l'udienza all'11.11.2024 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con ordinanza dell'11.11.2024 si chiarava interrotto il processo, ai sensi dell'art. 300 cpc, stante l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il processo veniva riassunto dal sig. Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_5
Con decreto del 12.12.2024 si fissava l'udienza al 17.03.2025.
3 All'udienza del 17.03.2025 si rinviava all'udienza del 28.04.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione si fonda, di fatto, sulla deduzione che, secondo l'attore, poiché la fattura non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del credito, essendo un documento proveniente dallo stesso ingiungente, e non essendovi, all'esito dell'istruttoria testimoniale, certezza sull'effettività della sottoscrizione delle bolle di consegna della merce indicata in fattura, ne consegue che il credito dovrebbe ritenersi non dimostrato.
Alla luce della prospettazione difensiva di parte opponente, il primo elemento di prova da valutare è il Registro Iva 2018 di parte opponente.
Infatti, a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc, disposto dal Tribunale in data
06.12.2021, l'opponente provvedeva a depositare, in data 06.09.2022, il Registro Iva acquisti del 2018.
A pagina 29 di tale documento, alla diciottesima riga, vi è la registrazione della fattura nr
4256 per l'importo di Euro 21.745,51.
Come stabilito dalla recente giurisprudenza la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
4 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005). ( Cfr. Cassazione Civile Sez. II sentenza nr. 3581/2024).
Dunque, alla luce del principio sopra esposto, deve ritenersi che vi sia stato, con l'annotazione della fattura nr. 4256 del 29.09.2018, il riconoscimento del debito contratto dall'opponente con l'opposta per l'importo di Euro 21.745,51.
Per quanto concerne la fattura nr. 4462 del 18.10.2018 dell'importo di Euro 2062,50 essa non risulta annotata nel registro IVA acquisti dell'opponente.
Ebbene, va premesso che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Ebbene, il testimone sig , escusso all'udienza del 30.01.2023, non ha Testimone_1 riconosciuto i documenti di trasporto allegati alla fattura nr. 4462 del 18.10.2028.
Ne consegue che deve ritenersi non provato, visto il principio sopra espresso, il credito pari ad Euro 2062,50 relativamente alla fattura nr. 4462 del 18.10.2018.
Alla luce di quanto esposto, il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto recante nr
2127/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.04.2020 RG, deve essere rideterminato nella somma di Euro 16.745,51 ossia la somma portata dalla fattura nr. 4256 del 29.09.2018 decurtata della somma di Euro 5.000,00 versato a titolo di acconto dal debitore, ritenendo non dovuta, considerata la carenza di prova, la somma di Euro 2062,50, poiché la fattura nr. 4462 del 18.10.2018, non risulta annotata nel registro Iva 2018 dell'opponente e non vi è possibile attribuire alla parte attrice la sottoscrizione dei relativi
5 documenti di trasporto e quindi dell'effettiva consegna dei beni mobili richiesti in pagamento.
Alla somma di Euro 16.745,51 devono applicarsi gli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr. 4256 del
29.09.2018.
Per quanto riguarda le spese della procedura di ingiunzione, essa devono essere revocate poiché il decreto ingiuntivo emesso il 15.04.2020 è stato effettivamente notificato il
10.07.2020 quindi oltre il sessantesimo giorno previsto dall'art 644 cpc: dunque, il provvedimento monitorio deve revocato e dichiarato inefficace ( Cass.
2.04.2010 nr. 8126): ovviamente tale dichiarazione, se non influisce sull'accertamento del credito, avvenuto in maniera autonoma nell'attuale processo, implica la revoca della condanna alle spese della procedura monitoria.
Per tali motivi, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il sig. al pagamento in favore della della somma Parte_1 Parte_3 di Euro 16.745,51 a cui devono applicarsi gli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr. 4256 del 29.09.2018.
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e e da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 5.201
e 26.000” (tenuto conto del valore del decisum) e vanno compensate tra le parti per la misura di 1/3, stante il parziale accoglimento della domanda, e poste a carico dell'attore nella restante misura e determinate in Euro 3.385 ossia i 2/3 della somma di euro 5077,00 ossia Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 ed Euro
1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 2127/2020 (RGAC 726/2020) Tribunale di Palermo
CONDANNA sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma 16.745,51 a cui devono applicarsi gli interessi nella misura Parte_4
e con le decorrenze previste dal Dlgs 231/2022 dalla scadenza riportata nella fattura nr.
4256 del 29.09.2018.
6 CONDANNA Parte_1
Parte_4 cpa e rimborso spese generali.
Palermo 28.04.2025
al pagamento delle spese di lite, in favore della liquidandole nella somma di euro 3.385,00 oltre IVA,
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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