Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/09/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in NA, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
- della diffida del -OMISSIS- - emessa dalla NA SE SP (società in house del comune di NA, che ha gestito il patrimonio immobiliare dell’Ente) e dal SEo Demanio e Patrimonio - volta al rilascio dell’immobile dagli stessi occupato ed alla corresponsione di una indennità risarcitoria dell’importo -OMISSIS- (già richiesto con la presupposta diffida fino -OMISSIS-), oltre a 150 euro in ragione del protrarsi dell’occupazione stessa per ogni mese successivo a tale data;
- della nota priva di data e numero di protocollo, allegata al provvedimento impugnato sub a), a firma congiunta dei dirigenti del “SEo Antiabusivismo e Condono” e del “SEo Demanio e Patrimonio” del comune di NA, con la quale si afferma che “… la presentazione della domanda di condono se interrompe gli atti successivi (eventuale demolizione o utilizzo pubblico), non annulla gli effetti amministrativi e contabili degli atti che si sono già perfezionati (acquisizione del cespite al patrimonio comunale)”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti;
nonché per l’accertamento:
- della inefficacia dell’ordinanza di demolizione del -OMISSIS-, e della ordinanza sindacale di acquisizione al patrimonio comunale del -OMISSIS-, stante l’avvenuta presentazione, per le opere sanzionate, di regolare domanda di condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’atto di diffida e sollecito del SEo Demanio e Patrimonio del Comune di NA in uno alla NA SE SP, recante l’intimazione rivolta ai ricorrenti al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione nonché al rilascio materiale dell’immobile ad uso abitativo da essi occupato abusivamente, sito in -OMISSIS-.
L’atto avversato si fonda sul presupposto dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile già di proprietà dei ricorrenti, quale conseguenza ex lege derivante dall’inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, emessa dal Comune di NA, a fronte della sua realizzazione in assenza dei prescritti titoli abitativi.
A fondamento del ricorso articolano plurimi motivi di impugnativa, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere con cui, in estrema sintesi, lamentano:
- la mancata considerazione da parte dell’ente dell’intervenuta presentazione, in relazione agli abusi contestati, dell’istanza di condono ex L. 47/1985, la quale non risulta ancora esitata e il cui eventuale accoglimento si rifletterebbe anche sull’effetto acquisitivo del cespite al patrimonio comunale;
- la violazione dell’art. 31 del d.p.r. 380 del 2001, che non consentirebbe la concessione onerosa del diritto di abitazione se non nei ridotti limiti stabiliti dal comma 5, in tesi, non ricorrenti nel caso di specie;
- la violazione delle regole di contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10 bis L. 241/1990.
2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale di NA, in via preliminare eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario e, comunque, l’inammissibilità per mancata impugnazione della prima diffida -OMISSIS-, rispetto alla quale il nuovo atto di diffida costituirebbe un mero sollecito.
3. Sulle conclusioni delle parti, la causa è passata in decisione nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2025, tenuta da remoto.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ed invero, l’atto impugnato contiene la mera diffida rivolta ai ricorrenti di lasciare libero l'immobile controverso, da essi occupato abusivamente, in quanto da tempo acquisito al patrimonio dell’ente, in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e successiva adozione di ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del -OMISSIS-, nonché a corrispondere l’importo forfettario -OMISSIS-, già richiesto con la presupposta diffida fino -OMISSIS-, oltre a 150 euro in ragione del protrarsi dell’occupazione stessa per ogni mese successivo a tale data.
A ben vedere, l’atto oggetto di impugnativa non costituisce (né tantomeno si qualifica) espressione di poteri di autotutela esecutiva, assumendo una funzione meramente strumentale e prodromica all’avvio della necessaria procedura di rilascio coattivo dell’immobile nonché al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti, rappresentandosi ai destinatari dell’avviso la possibilità di presentare opposizione entro 30 giorni dinanzi al giudice ordinario.
Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, con principi da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. sent. Sez. V, n. 4510 del 14 ottobre 2020) e che qui si richiamano ex art. 74 c.p.a., “l'atto di diffida fatto oggetto di impugnazione è, invero, un atto di gestione del patrimonio tramite il quale, evidenziata la situazione di abusività dell’occupazione del bene, se ne richiede la restituzione al proprietario - che è da individuarsi nel Comune di NA a seguito dell’intervenuta quanto pacifica acquisizione del bene - nell’esercizio di ordinari mezzi di tutela privatistici ed in assenza di attivazione di poteri autoritativi (dovendosi evidenziare, peraltro, una analoga natura giuridica anche per la connessa richiesta di pagamento delle somme ivi previste).
Depone in tal senso il principio di legalità che presiede tipicamente all’esercizio dell’azione autoritativa.
Non è, infatti, rinvenibile nell’ordinamento una disposizione testuale di rango primario che conferisca all’Ente rimedi differenti da quelli ordinari per tutelare i beni in questione, evidentemente ascrivibili alla categoria dei beni pubblici patrimoniali disponibili, come si desume dal combinato disposto degli artt. 823 e 828 c.c.
In base a detti articoli, solo per i beni pubblici demaniali è contemplata la facoltà dell’Ente di attivarsi tanto in via amministrativa/autoritativa, quanto avvalendosi dei rimedi ordinari a tutela della proprietà, restando, di conseguenza, la tutela ordinaria privatistica l’unico mezzo di difesa civile della proprietà dei beni patrimoniali disponibili la cui titolarità sia in capo all’Ente pubblico.
Dell’atto in questione, pertanto, non può predicarsi la natura provvedimentale autoritativa; non si determina pertanto il sorgere in capo ai ricorrenti di conseguenti posizioni giuridico soggettive di interesse legittimo oppositivo, emergendo al contrario solo meri obblighi civilistici (cfr. ex pluribus T.A.R. Campania, NA, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5247)”.
Peraltro, si è anche rimarcato che “ è devoluta alla giurisdizione del g.o. la controversia introdotta da chi si opponga, come nel caso in esame, ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo, ritenuto occupato senza titolo, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U. ordinanza 24 maggio 2019 n. 14267) ” ( cfr. Tar Campania, NA, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 5625).
Dunque, alla stregua delle superiori coordinate, l’atto impugnato è qualificabile come mero atto di gestione incidente sul patrimonio dei destinatari, sicuramente posto in essere al di fuori dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica, sicché rileva una posizione di diritto soggettivo che radica la cognizione del g.o. ( cfr. Tar Campania, NA, IV Sez., 27 novembre 2020, n. 5613).
5. Per le ragioni suesposte il ricorso in esame esula dallo SPzio di cognizione del Giudice Amministrativo, dovendo conseguentemente essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
6. Da ultimo, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della natura in rito della presente pronuncia e della minima attività processuale materialmente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NA (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
Cristiano De Giovanni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO