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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 194/2024, introdotta
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmine Mariano Izzo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del t., e Controparte_1 CP_2
(c.f.: , – Controparte_3 P.IVA_1
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., Controparte_4 P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliati presso la sede di . CP_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento contrario, dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 L. 107/2015, per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, e, per l'effetto, condannare il alla sua attribuzione, ovvero, in subordine, al Controparte_1 risarcimento del danno per l'importo di € 1.000,00; spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, rigettare il ricorso ovvero dichiarare prescritti gli effetti economici spettanti fino al 2019, per gli anni
1 2017/2018 e 2018/2019; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.1.2024, la sig.ra esponeva Parte_1 di aver svolto, in qualità di docente precario, incarichi di supplenza a tempo determinato per i seguenti periodi: a.s. 2017/2018, dal 18.9.2017 al 30.6.2018, presso
Scuola Primaria Centro Storico Pestalozzi di Firenze;
a.s. 2018/2019, dal 17.9.2018 al
30.6.2019, presso Scuola Primaria Centro Storico Pestalozzi di Firenze.
Rappresentava di essere stata destinataria di contratto a tempo indeterminato, a far data dall'1.9.2019, e di prestare servizio per l'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. “Vanvitelli” di Airola (BN) e presso l'I.C. “Ilaria Alpi” di Montesarchio (BN).
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1 co. da 121 a 124 L. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd.
Carta del docente, di importo pari ad € 500,00 annui), e come statuito nei D.P.C.M. n.
32313 del 23.9.2015 e successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, aveva escluso i docenti precari da tale bonus, riservandolo solo ai docenti a tempo indeterminato e negandolo ai docenti a tempo determinato, nonostante l'identità di attività funzionali.
Deduceva, quindi, di non aver ricevuto la Carta del docente, per gli aa.ss. detti, subendo una illegittima discriminazione.
Precisava di aver svolto attività identiche ai colleghi assunti con indeterminato, sicché il mancato riconoscimento in suo favore della carta elettronica si poneva in contrasto anzitutto con gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. di comparto, disciplinanti l'obbligo formativo per il personale docente senza distinzione tra personale di ruolo e personale precario.
Contestava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, trattandosi di un beneficio finanziario che non poteva essere denegato ai docenti a tempo determinato, come affermato dalla C.G.U.E. (C-450/21), in ragione dell'assenza di oggettive ragioni giustificatrici di un trattamento diversificato rispetto al personale a tempo indeterminato e della sovrapponibilità di funzioni e mansioni.
Eccepiva la violazione dei criteri di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., nonché
l'irragionevolezza dell'operata disparità, tale da frustrare le esigenze formative di cui agli artt. 63 e 64 C.C.N.L. di comparto, in palese contrasto con il diritto europeo e con il principio di non discriminazione, ex artt. 3, 35 e 97 Cost.
Evocava, altresì, giurisprudenza nazionale favorevole (Consiglio di Stato n. 1842/2022;
Cassazione civile n. 29961/2023 del 27.10.2023).
Rivendicava il diritto all'attribuzione del beneficio economico.
2 Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, giacché il petitum coinvolge il sindacato di un atto di macro-organizzazione della P.A., ossia il D.P.C.M. 23.9.2015, con cui è stata data attuazione all'art. 1 co. 121 e ss. L. 107/2015 in ordine a criteri e modalità di assegnazione e di utilizzo della cd. Carta del docente, nonché di importo da assegnare e modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici ad essa collegati.
Affermava che il testo della norma di legge, istitutiva della Carta docente, la riservava ai soli docenti a tempo indeterminato, trattandosi dei soli soggetti tenuti alla formazione continua che il beneficio è diretto a garantire, non potendosi operare alcuna differente interpretazione.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna, come statuito da specifico precedente giudiziario di questo Tribunale (sentenza n. 293/2023).
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato, ex art. 2948 c.c. in ordine agli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, ossia con riguardo ad entrambi anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
La qualificazione del petitum contenuto nell'atto introduttivo impedisce, infatti, di condividere le prospettazioni della parte resistente sul punto.
È noto che la giurisdizione si individua sulla scorta dell'oggetto della domanda, ossia del bene finale della vita che la parte istante intende conseguire (Cass. civ., Sez. Un.,
17.12.2018 n. 32625: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio”).
Dunque, le posizioni giuridiche intermedie, che coinvolgono gli atti, i provvedimenti e le condotte dell'Amministrazione, in quanto meramente strumentali rispetto al bene finale predetto, non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione allorquando non costituiscono l'oggetto immediato della domanda.
3 Pertanto, pur volendo interpretare la domanda come postulante l'indagine sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, qual è il succitato decreto attuativo, tale profilo si pone non già come destinazione finalistica dell'azione giudiziaria, bensì in termini strumentali rispetto all'indicato bene finale, sicché, ove l'atto sia ostativo rispetto a quest'ultimo, il giudice ordinario lo disapplicherà in via incidentale.
Non a caso, l'art. 63 D. Lgs. 165/2001 prevede la cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche allorquando vengano in questione atti amministrativi presupposti, disapplicabili dal g.o. se rilevanti ai fini della decisione, trattandosi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. SS.UU. n. 16765/2014; Cass. SS.UU. n. 3032/2011).
Di contro, laddove si contesti la sola legittimità degli atti adottati in esercizio di un potere discrezionale, attraverso il quale siano attuate opzioni potestative di merito, la giurisdizione sulla controversia apparterrà al giudice amministrativo, anche perché si tratta esclusivamente di una posizione di interesse legittimo.
Nel caso di specie, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, attraverso l'applicazione della disciplina contrattuale ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di fonte europea, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Trattasi di richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti dell'Amministrazione, derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro e che si identifica in un diritto soggettivo del lavoratore, quale bene della vita preteso.
Tali rilievi impongono di ritenere radicata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
2. Ancora in via preliminare, non può essere dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito, sebbene la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, svolgesse incarico di supplenza, in forza di assegnazione provvisoria e con cattedra di completamento, presso le predette località, entrambi ricadenti nel circondario del
Tribunale di Benevento.
Non rilevano gli antecedenti o successivi insediamenti presso istituti scolastici ricompresi nel circondario del Tribunale di Avellino (Mercogliano e Rotondi), giacché, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., in forza del principio di perpetuatio jurisdictionis, il giudice competente si individua sulla scorta dello stato di fatto sussistente al momento della proposizione della domanda, ossia, nella fattispecie, all'atto del deposito del ricorso.
4 In tema, poi, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sede effettiva di servizio costituisce il criterio di collegamento assorbente nel comparto lavorativo scolastico ex art. 413 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 15/10/2007, n. 21562: “Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”; Cass. civ., sez. VI,
21/05/2015, n. 10449: “La competenza per territorio sulle domande dei docenti precari volte ad ottenere, in base al d.m. 8 aprile 2009, n. 42, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province "a pettine", anziché "in coda", con riferimento al punteggio di cui sono titolari nella graduatoria principale, spetta al tribunale del luogo in cui ciascuno di essi, al momento della introduzione della lite (anche se incardinata davanti al TAR), presta la propria attività lavorativa”; conformi: Cass. civ., sez. VI, 08/06/2016, n. 11762; Cass. civ., sez. VI, 07/01/2019, n.
162; Cass. civ., sez. VI, 11/01/2019, n. 506: “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio”).
Dunque, non conta la sede di titolarità giuridica, ma solo la sede di servizio effettivo.
Tuttavia, la questione non può essere oggetto di esame poiché non v'è stata eccezione da parte del resistente né essa è stata tempestivamente rilevata dal CP_1 giudicante entro la prima udienza, quale soglia procedimentale stabilita ai sensi dell'art. 428 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2019, n. 10516: “In tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38
c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990) - nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza”).
Dunque, mentre per le attività di cui all'art. 420 c.p.c. la prima udienza può essere intesa in senso procedurale, per il rilievo d'incompetenza territoriale essa va intesa in senso fisico o numerico.
Non essendovi stato rilievo all'udienza fissata per prima, il giudizio resta radicato innanzi al giudice adito.
3. Nel merito, pacifici i fatti in ordine allo svolgimento dell'attività di docenza indicata in ricorso, si osserva che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della c.d. Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Va premesso che l'istituto in contesa s'inserisce nel contesto del sistema della formazione continua degli insegnanti scolastici, come delineato dall'art. 282 co. 1 D.
5 Lgs. 297/1994 (“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente … inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”), nonché dalla contrattazione collettiva di comparto (art. 36 C.C.N.L. 18.1.2024 triennio
2019-2021 ed artt. 63 e 64 C.C.N.L. previgente: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane … l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale … verrà promossa una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo … la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità”).
I criteri informatori così stabiliti riguardano non solo il personale di ruolo, ma anche i docenti precari, non essendovi alcuna distinzione in tal senso nella normativa citata
(Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Del resto, non può trascurarsi di evidenziare, quale fatto notorio, la consistenza numerica a livello nazionale del personale docente a tempo determinato, con incarichi estesi lungo l'intero a.s., personale che, per ciò solo, non può essere aprioristicamente escluso dal diritto - dovere di formazione continua-, a pena di determinare un significativo svilimento della qualità dell'offerta formativa, che di certo costituisce un irrinunciabile obiettivo nell'erogazione del servizio scolastico.
La stessa L. 107/2015, all'art. 1 co. 124 (“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”) pone un principio generale, coerente con il diritto - dovere di cui al citato art. 282, senza operare distinzioni tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.
[...]
sentenza n. 7446/2023 del 7.12.2023). Per_1
Ebbene, la L. 107/2015 ha istituito la Carta elettronica docente proprio allo scopo di dare concreta attuazione alla formazione continua (art. 1 co. 121: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_5 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 … la somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile”).
Nell'originario disegno legislativo, il beneficio è destinato ai soli insegnanti di ruolo.
6 Tuttavia, è significativo evidenziare che, con l'art. 15 D.L. 69/2023, conv. con mod. da
L. 103/2023, il bonus è stato esteso, per l'anno 2023, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Sebbene la norma non sia applicabile ratione temporis nel presente giudizio, essa rileva anzitutto sotto il profilo della valutazione di discriminazione dei lavoratori a termine, sub specie di trattamento differenziato rispetto a quelli a tempo indeterminato in assenza di oggettiva ragione giustificatrice, tanto che il legislatore si
è determinato a riformare la disposizione originaria.
Inoltre, la novella conferma lo stretto legame cronologico, già tracciato nel succitato art. 1 co. 121 L. 107/2015, tra il sostegno datoriale alla formazione continua ed il periodo annuale di durata della funzione didattica, ribadendosi che l'importo di €
500,00 è corrisposto in misura annua e per ciascun anno scolastico.
Ciò evidenzia che il beneficio, così calibrato, è slegato dalla durata indeterminata del rapporto lavorativo, ed è piuttosto articolato sul singolo segmento didattico annuo e sulla correlata esigenza formativa, parimenti considerata su base annuale.
4. Tanto chiarito, nella fattispecie va data anzitutto applicazione al diritto vivente europeo, ossia alle posizioni interpretative espresse dalla Corte di Giustizia U.E, quale unico organo titolare del potere di interpretazione dei Trattati ex art. 267 T.F.U.E.
Difatti, le sentenze della C.G.U.E., sia pregiudiziali sia contenziose, assumono efficacia ultra partes ed erga omnes, nel senso che esse producono gli stessi effetti diretti e vincolanti delle norme europee di cui delineano l'interpretazione ed i limiti applicativi, prevalendo sulle norme degli ordinamenti nazionali, secondo un principio costantemente affermato in giurisprudenza (C. Cost. 62/2003; C. Cost. 255/1999; C.
Cost. 285/1993; C. Cost. 168/1991; C. Cost. 132/1990; C. Cost. 389/1989; C. Cost.
113/1985; C. Cost. 170/1984; C. Cost. 168/1981; Cass. 14089/2024; Cass. 11760/2024;
Cass. 2674/2024; Cass. 34734/2023; Cass. 33713/2023; Cass. 13425/2019; Cass.
22577/2012; Cass. 26897/2009; Cass. 4466/2005; Consiglio di Stato 1020/2014).
Per tali ragioni, il giudice soggiace ad un divieto assoluto di applicare il diritto interno dichiarato incompatibile con la disciplina europea (C.G.U.E., 19.1.1993, C-101/91).
Ebbene, la Corte europea (C.G.U.E., VI Sez., 18.5.2022, C-450/21, indicata in ricorso), ha statuito che l'art. 1 co. 121 L. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
CE e CE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, a tal fine, la C.G.U.E. ha valorizzato il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, come emerge dalle
7 norme di legge e di contratto collettivo sopra citate, considerando la natura delle mansioni dei docenti precari e di ruolo, tra esse del tutto equiparabili anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste.
In ossequio ai suesposti principi, la norma invocata dall'Amministrazione resistente non può essere applicata nella parte in cui esclude la ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, non essendo stato fornito alcun elemento, che imponga di rilevare, che essa abbia svolto mansioni e funzioni non analoghe a quelle del personale docente di ruolo.
Tanto basterebbe, infatti, ad escludere l'esistenza di una ragione giustificatrice dell'esclusione dei docenti precari dalla percezione del beneficio, dovendosi però precisare che siffatta analogia può essere riscontrata solo laddove l'incarico a tempo determinato abbia una estensione cronologica che imponga, secondo quanto in precedenza osservato, di ritenere sussistente l'esigenza della formazione continua, sulla scorta del criterio annuale adottato dal legislatore.
Sul punto, viene in rilievo il criterio di ragionevolezza della scelta legislativa di differenziare i trattamenti normativi delle singole fattispecie, criterio che costituisce un corollario del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., da ritenersi violato solo allorché “situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (C. Cost. 161/2023; C. Cost. 71/2021; C. Cost. 85/2020; C.
Cost. 13/2018; C. Cost. 71/2015).
Risulta evidente che, pur a parità di mansioni, l'esigenza formativa di un supplente titolare di un incarico, limitato a pochi giorni o a qualche settimana, non coincide con quella riscontrabile per un docente a tempo indeterminato o a termine ma con un incarico più esteso, il che, rammentato che la Carta del docente è riconosciuta su base annuale, integra una differenza tale da giustificare un trattamento differenziato e, quindi, l'esclusione del beneficio nel primo caso.
Invece, poiché il legislatore ha riferito il bonus all'anno scolastico, non può escludersene la percezione da parte dei docenti precari il cui incarico di lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga estensione cronologica annuale.
In altri termini, i docenti a tempo determinato hanno diritto allo stesso trattamento dei docenti a tempo indeterminato allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, e ciò, in riferimento alla Carta del docente, parametrata su base annua, impone di svolgere il giudizio comparativo conferendo la necessaria rilevanza alla durata dell'incarico.
8 5. Occorre, dunque, ricercare un criterio oggettivo che permetta di stabilire nel dettaglio quale sia la durata dell'incarico di supplenza, tale da determinare la coincidenza di situazione soggettiva tra docente precario e docente di ruolo, la sovrapponibilità delle loro condizioni e la necessità di assicurare parità di trattamento.
Al riguardo, va integralmente recepita, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. su identica questione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2023, n. 29961), laddove la Suprema Corte ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, questo giudice ritiene di condividere pienamente le premesse logico- giuridiche ivi esplicitate in ordine all'individuazione dei limiti cronologici suindicati.
A tal fine, non si ritengono utilizzabili alcuni riferimenti contenuti nelle norme dell'ordinamento scolastico, tra cui anzitutto l'art. 489 L. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. 124/1999, secondo cui si considera di durata annuale il servizio espletato per una frazione di a.s. superiore ai 180 giorni o che decorra dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Si osserva che tali norme, che ponevano tali riferimenti per il conteggio della c.d. anzianità preruolo, sono state modificate dal già citato D. L. 69/2023, con effetto dall'11.8.2023, nel senso di prevedere la rilevanza di ogni periodo di servizio ai fini dell'anzianità e la conservazione delle precedenti valutazioni cronologiche solo per la partecipazione a procedure selettive.
9 In ogni caso, trattasi di norme munite di specifica finalità, e segnatamente poste al fine di dettare i criteri da seguire per la ricostruzione di carriera, la cui portata applicativa non può, perciò, essere trasposta nella presente sede giudiziale, trattandosi non già di stabilire l'anzianità di servizio del docente, bensì il diverso profilo dell'esigenza di aggiornamento professionale, da ancorare a dati cronologici oggettivi.
Identiche osservazioni vanno svolte in ordine ad altre norme di contenuto similare, ma anch'esse dirette a regolamentare specifici istituti (ad esempio, l'art. 527 D. Lgs.
297/1994 sulla retribuzione dell'attività di supplenza, oppure il precedente art. 438 sulla durata dell'anno di prova), le quali parimenti non si prestano, per la singolarità dei fini per cui sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per definire una singola annualità didattica, idonea alla presente indagine.
Piuttosto, occorre riferirsi, come suggerito dalla Suprema Corte, all'art. 4 co. 1, 2 e 3 L.
124/1999 (“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”).
Nel disciplinare il ricorso alle supplenze, la norma traccia la distinzione tra carenza su organico di diritto, carenza su organico di fatto e carenza temporanea.
Nel primo caso, la vacanza d'organico è costituita da un vero e proprio vuoto, già noto all'Amministrazione e che si protrarrà per l'intero anno scolastico, a cui si sopperisce con un incarico di supplenza pari all'intera durata, ossia fino al 31 agosto, come previsto dall'art. 74 co. 1 e 2 D. Lgs. 297/1994 (“
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”).
Nel secondo caso, la carenza di organico si verifica nel corso dell'anno, protraendosi, in maniera non preventivabile, fino alla sua conclusione, ed in tale ipotesi la supplenza ha durata fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno.
Nella terza ipotesi, vi è una carenza d'organico provvisoria, destinata ad esaurirsi prima che cessino le attività didattiche con il prevedibile rientro in servizio del docente titolare, sicché la supplenza si esaurisce in uno o più singoli segmenti dell'a.s..
Ebbene, per le supplenze su organico di diritto e di fatto, emerge un esplicito richiamo normativo alla durata annuale della supplenza ed alle correlate esigenze didattiche,
10 certamente riferibile anche alle esigenze formative del docente, il che fa evincere un nesso sufficientemente certo tra formazione del docente e durata dell'incarico.
Rispetto a tali tipologie, si ravvisa una sostanziale coincidenza delle necessità formative rispetto ai docenti di ruolo e, con ciò, la natura discriminatoria dell'esclusione del bonus in danno dei docenti precari, con conseguente necessità di intervento giudiziale per la rimozione dell'ingiustificata disparità di trattamento.
In estrema sintesi, come testualmente affermato dalla Suprema Corte, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa, che ispira lo speciale beneficio in contesa sul piano della “didattica annua”, non consente un diverso trattamento per i docenti a tempo determinato, chiamati ad operare in una medesima prospettiva didattico-temporale.
In conclusione, l'art. 1 co. 121 L. 107/2015 deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non prevede identico diritto per i docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4 co. 1 L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4 co. 2 L. 124/1999), ai quali perciò spetterà il corrispondente beneficio.
6. Facendo governo di siffatti criteri nella fattispecie concreta, si rileva che la ricorrente ha espletato incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche
(30.6) per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
Sebbene, dunque, in base alle coordinate ermeneutiche di cui sopra, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cd. Carta docente certamente sussiste, esso è estinto per prescrizione, a fronte della fondatezza della tempestiva eccezione sollevata dalla parte resistente.
Infatti, l'assunzione in servizio risulta avvenuta addì 18.9.2017 per l'a.s. 2017/2018, e addì 17.9.2018 per l'a.s. 2018/2019, date in cui è sorto e già poteva essere esercitato il diritto al suddetto bonus, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nella succitata sentenza (n. 29961/2023).
Il dictum della Suprema Corte, sul punto, ha individuato il regime della prescrizione estintiva del diritto in quello breve quinquennale ex art. 2948 c.c., decorrente dalla data di conferimento del singolo incarico di supplenza, sicché, nella fattispecie, il termine è spirato rispettivamente addì 19.9.2022 e 18.9.2023.
In assenza di atti interruttivi antecedenti la notificazione della diffida, inoltrata a mezzo P.E.C. in data 4.12.2023, il beneficio per entrambe le annualità in contesa risulta estinto per prescrizione.
11 Né può essere condivisa la tesi di parte ricorrente, né nella parte in cui essa professa che il dies a quo del termine decorre dalla data della sentenza del Consiglio di Stato sopra indicata, né nella parte in cui sostiene che, essendo la domanda stata formulata anche a titolo risarcitorio, il termine di prescrizione sarebbe quello ordinario decennale, giusta la natura contrattuale della responsabilità de qua.
Anche sotto tale profilo, il chiaro tenore dell'indirizzo giurisprudenziale dettato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 esclude la possibilità, per il docente che permanga all'interno del sistema scolastico, come appunto parte ricorrente (immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2019), di agire per il risarcimento del danno, essendo in tale ipotesi consentito unicamente l'esercizio dell'azione di adempimento specifico, soggetta, si ripete, al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di conferimento dei singoli incarichi di supplenza, mentre l'azione risarcitoria
(assoggettata, invece, al termine decennale) spetta solo a coloro che siano cessati dal servizio o fuoriusciti dal sistema delle graduatorie del personale docente.
Di conseguenza, il ricorso va respinto.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, anche in ordine alla prescrizione del diritto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 31.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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