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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/06/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 244/2024 R.G. promossa ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. da ( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORESCHINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
, contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle statuizioni di sentenza di divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente Insiste per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 12-2-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.29 c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, ha chiesto che sia dichiarato Parte_1 cessato il proprio obbligo di contribuire al mantenimento della moglie,
[...]
, stabilito con la sentenza di divorzio n. 843/2019. In via subordinata, ha CP_1 domandato la riduzione dell'importo previsto a suo carico, pari a 800,00 euro, in misura non superiore a 150,00 euro mensili e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme da lei percepite a titolo di assegno divorzile a far data da quando la ha conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia. CP_1
1 Il ricorrente ha dedotto di aver appreso, all'esito dell'indagine espletata da un'agenzia investigativa da lui incaricata, che la ex moglie percepirebbe una pensione di vecchiaia dell'importo di 600,00 euro lordi. Ha inoltre sostenuto che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, in quanto attualmente gli viene corrisposto un trattamento pensionistico pari a 1.900,00/2.000,00 euro mensili, e di aver contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile, in relazione al quale è tenuto al pagamento di rate mensili dell'importo di 400,00 euro, oltre al premio di 27,36 euro inerente alla polizza assicurativa stipulata per quel medesimo mutuo.
Ha chiesto l'acquisizione di informazioni dall'INPS ex art. 213 c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'esatto importo della pensione di vecchiaia erogata alla resistente, proprietaria di un immobile.
Con decreto in data 13-2-2024 il Presidente ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza di camerale del 17-5-2024, nominato sé stessa relatore e assegnato alle parti i termini di rito per la notifica del ricorso e del decreto e per la costituzione in giudizio della resistente.
Il collegio, dichiarata all'udienza sopra indicata la contumacia di , ha CP_1 disposto l'acquisizione dall'INPS di informazioni in merito alla erogazione, all'ammontare e alla decorrenza di trattamenti pensionistici, indennità o assegni corrisposti alla resistente e all'udienza del 21-6-2024, all'esito della discussione della causa, ritenuta matura per la decisione, si è riservato di decidere.
In diritto - La domanda proposta dal ricorrente non è fondata.
Va anzitutto osservato che nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 843/2019, pronunciata sulle conclusioni congiunte delle parti, il collegio rilevò: “Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, atteso che l'assegno divorzile dell'importo mensile di 800,00 euro che il si obbliga a versare alla moglie appare Pt_1 congruo tanto rispetto alla capacità economica del ricorrente (cfr. copia del Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2018, da cui risulta un reddito netto del di Pt_1 euro 28.936,00, pari a euro 2.411,33 mensili, derivante da trattamento pensionistico), non più gravato dall'obbligo di versare alcun importo per tale titolo
[mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale], quanto in relazione alle esigenze materiali della resistente, priva di reddito e di altre risorse finanziarie”.
Dall'ultima dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente, relativa all'anno d'imposta 2023, risulta che il ha percepito un reddito netto da pensione Pt_1 di 31.008,00 euro (cfr. Mod.730 2024 prodotto il 29-5-2024), pari a 2.584,00 euro mensili per 12 mensilità. Il reddito netto dichiarato dal ricorrente per l'anno d'imposta 2022 è stato pari a 30.088,00 euro netti e l'immobile cui il ricorrente fa
2 riferimento nel ricorso è stato da lui acquistato il 24-2-2021 (doc. g) del ricorrente) pro quota indivisa con la convivente, al prezzo di 45.000,00 euro. Persona_1
Vi è inoltre evidenza documentale del fatto che il mutuo decennale dell'ammontare di circa 35.000,00 euro, che comporta il pagamento di una rata mensile pari a 400,77 euro (cfr. piano di ammortamento di cui al doc. g ed estratti conto di cui al doc. d), è stato contratto nel 2020 solo dal (doc. f). All'udienza del 17- Pt_1
5-2024 il ricorrente ha dichiarato che la sua convivente non percepisce alcun trattamento pensionistico, ma “viene mantenuta dal suo ex marito con un assegno di 300,00 euro mensili” (cfr. verbale dell'udienza 17-5-2024).
Dalle informazioni acquisite dall'INPS risulta che la resistente, la quale ha ora 73 anni, non è titolare di alcun trattamento pensionistico, assegno, sussidio o indennità, sicché sarebbe davvero arduo ritenere che abbia CP_1 conseguito un miglioramento della sua condizione economico-reddituale, rispetto all'epoca del divorzio (cfr. risposta dell'INPS pervenuta il 17-5-2024).
Né può ritenersi che l'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di cui il è divenuto comproprietario con la incida in Pt_1 Per_1 misura significativa sulla capacità economica del ricorrente, ove si consideri che dalla sentenza di divorzio risulta che, all'epoca, il predetto sosteneva un canone locativo di 350,00 euro mensili, che ora non è più tenuto a corrispondere, avendo acquistato l'immobile in cui vive.
Non è inutile rammentare che, in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (così, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 21818/2021).
Ora, la mancata dimostrazione del miglioramento della situazione reddituale della resistente, in uno con il difetto di prova di un significativo decremento reddituale e patrimoniale del che nel corso degli anni non ha nemmeno rivalutato Pt_1
l'assegno divorzile dovuto alla , non possono che condurre al rigetto della CP_1 domanda proposta ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., deve infine essere respinta anche la domanda formulata dal ricorrente relativa alla condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, attesa la soccombenza del Pt_1
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 244/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 CP_1
Ministero,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda avente ad oggetto condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Rovigo, 21 giugno 2024 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 244/2024 R.G. promossa ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. da ( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MORESCHINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
, contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle statuizioni di sentenza di divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente Insiste per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 12-2-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.29 c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, ha chiesto che sia dichiarato Parte_1 cessato il proprio obbligo di contribuire al mantenimento della moglie,
[...]
, stabilito con la sentenza di divorzio n. 843/2019. In via subordinata, ha CP_1 domandato la riduzione dell'importo previsto a suo carico, pari a 800,00 euro, in misura non superiore a 150,00 euro mensili e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme da lei percepite a titolo di assegno divorzile a far data da quando la ha conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia. CP_1
1 Il ricorrente ha dedotto di aver appreso, all'esito dell'indagine espletata da un'agenzia investigativa da lui incaricata, che la ex moglie percepirebbe una pensione di vecchiaia dell'importo di 600,00 euro lordi. Ha inoltre sostenuto che le proprie condizioni economiche sono peggiorate, in quanto attualmente gli viene corrisposto un trattamento pensionistico pari a 1.900,00/2.000,00 euro mensili, e di aver contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile, in relazione al quale è tenuto al pagamento di rate mensili dell'importo di 400,00 euro, oltre al premio di 27,36 euro inerente alla polizza assicurativa stipulata per quel medesimo mutuo.
Ha chiesto l'acquisizione di informazioni dall'INPS ex art. 213 c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'esatto importo della pensione di vecchiaia erogata alla resistente, proprietaria di un immobile.
Con decreto in data 13-2-2024 il Presidente ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza di camerale del 17-5-2024, nominato sé stessa relatore e assegnato alle parti i termini di rito per la notifica del ricorso e del decreto e per la costituzione in giudizio della resistente.
Il collegio, dichiarata all'udienza sopra indicata la contumacia di , ha CP_1 disposto l'acquisizione dall'INPS di informazioni in merito alla erogazione, all'ammontare e alla decorrenza di trattamenti pensionistici, indennità o assegni corrisposti alla resistente e all'udienza del 21-6-2024, all'esito della discussione della causa, ritenuta matura per la decisione, si è riservato di decidere.
In diritto - La domanda proposta dal ricorrente non è fondata.
Va anzitutto osservato che nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 843/2019, pronunciata sulle conclusioni congiunte delle parti, il collegio rilevò: “Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, atteso che l'assegno divorzile dell'importo mensile di 800,00 euro che il si obbliga a versare alla moglie appare Pt_1 congruo tanto rispetto alla capacità economica del ricorrente (cfr. copia del Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2018, da cui risulta un reddito netto del di Pt_1 euro 28.936,00, pari a euro 2.411,33 mensili, derivante da trattamento pensionistico), non più gravato dall'obbligo di versare alcun importo per tale titolo
[mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale], quanto in relazione alle esigenze materiali della resistente, priva di reddito e di altre risorse finanziarie”.
Dall'ultima dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente, relativa all'anno d'imposta 2023, risulta che il ha percepito un reddito netto da pensione Pt_1 di 31.008,00 euro (cfr. Mod.730 2024 prodotto il 29-5-2024), pari a 2.584,00 euro mensili per 12 mensilità. Il reddito netto dichiarato dal ricorrente per l'anno d'imposta 2022 è stato pari a 30.088,00 euro netti e l'immobile cui il ricorrente fa
2 riferimento nel ricorso è stato da lui acquistato il 24-2-2021 (doc. g) del ricorrente) pro quota indivisa con la convivente, al prezzo di 45.000,00 euro. Persona_1
Vi è inoltre evidenza documentale del fatto che il mutuo decennale dell'ammontare di circa 35.000,00 euro, che comporta il pagamento di una rata mensile pari a 400,77 euro (cfr. piano di ammortamento di cui al doc. g ed estratti conto di cui al doc. d), è stato contratto nel 2020 solo dal (doc. f). All'udienza del 17- Pt_1
5-2024 il ricorrente ha dichiarato che la sua convivente non percepisce alcun trattamento pensionistico, ma “viene mantenuta dal suo ex marito con un assegno di 300,00 euro mensili” (cfr. verbale dell'udienza 17-5-2024).
Dalle informazioni acquisite dall'INPS risulta che la resistente, la quale ha ora 73 anni, non è titolare di alcun trattamento pensionistico, assegno, sussidio o indennità, sicché sarebbe davvero arduo ritenere che abbia CP_1 conseguito un miglioramento della sua condizione economico-reddituale, rispetto all'epoca del divorzio (cfr. risposta dell'INPS pervenuta il 17-5-2024).
Né può ritenersi che l'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di cui il è divenuto comproprietario con la incida in Pt_1 Per_1 misura significativa sulla capacità economica del ricorrente, ove si consideri che dalla sentenza di divorzio risulta che, all'epoca, il predetto sosteneva un canone locativo di 350,00 euro mensili, che ora non è più tenuto a corrispondere, avendo acquistato l'immobile in cui vive.
Non è inutile rammentare che, in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (così, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 21818/2021).
Ora, la mancata dimostrazione del miglioramento della situazione reddituale della resistente, in uno con il difetto di prova di un significativo decremento reddituale e patrimoniale del che nel corso degli anni non ha nemmeno rivalutato Pt_1
l'assegno divorzile dovuto alla , non possono che condurre al rigetto della CP_1 domanda proposta ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., deve infine essere respinta anche la domanda formulata dal ricorrente relativa alla condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, attesa la soccombenza del Pt_1
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 244/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Pt_1 CP_1
Ministero,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda avente ad oggetto condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Rovigo, 21 giugno 2024 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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