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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3959/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa ER Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nata a CP_1
Napoli il 29.08.1964 (C.F.: ) residente in [...]di Napoli C.F._2
(NA), alla via Donatello n.13, entrambi elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palladino dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Napoli il 26.02.1987 e che dalla loro unione nascevano tre figlie, ER, e oggi tutte Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
osservato che veniva pronunciata separazione personale dei coniugi con sentenza n.2703/2014, emessa il 04.11.2014 e pubblicata dal Tribunale di Nola il 10.11.2014;
lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi e depositate nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c., con cui le parti manifestavano di voler rinunciare alla comparizione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
evidenziato che in data 28.05.2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
osservato, in diritto, che deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Nola, atteso che la sentenza di separazione – passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.10.2024 – veniva resa in data 04.11.2014, ;
tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente,
in mancanza di eccezione, la separazione deve presumersi ininterrotta;
considerato che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria dello scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori istanze;
rilevato pertanto che, in assenza di statuizioni accessorie (essendo le figlie della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti) la pronuncia deve limitarsi esclusivamente allo status;
pag. 2/4
considerato che
è stata trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore del ricorrente ammesso in Parte_1
via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera dell'11.11.2024, prot.
N. 1148/2024, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.02.1987 in Napoli da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
29.08.1964 alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.32, P.
I, Serie /, Anno 1987);
c) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Aversa il 15.07.2025
pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Eugenio Troisi
pag. 4/4
Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3959/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa ER Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], e nata a CP_1
Napoli il 29.08.1964 (C.F.: ) residente in [...]di Napoli C.F._2
(NA), alla via Donatello n.13, entrambi elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via Arpino n. 90, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palladino dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti, volto ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Napoli il 26.02.1987 e che dalla loro unione nascevano tre figlie, ER, e oggi tutte Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
osservato che veniva pronunciata separazione personale dei coniugi con sentenza n.2703/2014, emessa il 04.11.2014 e pubblicata dal Tribunale di Nola il 10.11.2014;
lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi e depositate nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis 51, comma secondo, c.p.c., con cui le parti manifestavano di voler rinunciare alla comparizione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
evidenziato che in data 28.05.2025 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
osservato, in diritto, che deve ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Nola, atteso che la sentenza di separazione – passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.10.2024 – veniva resa in data 04.11.2014, ;
tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente,
in mancanza di eccezione, la separazione deve presumersi ininterrotta;
considerato che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria dello scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori istanze;
rilevato pertanto che, in assenza di statuizioni accessorie (essendo le figlie della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti) la pronuncia deve limitarsi esclusivamente allo status;
pag. 2/4
considerato che
è stata trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
osservato che i compensi dovuti al difensore del ricorrente ammesso in Parte_1
via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera dell'11.11.2024, prot.
N. 1148/2024, saranno liquidati con separato decreto;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa,
ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.02.1987 in Napoli da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
29.08.1964 alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.32, P.
I, Serie /, Anno 1987);
c) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Aversa il 15.07.2025
pag. 3/4 Il Consigliere relatore/estensore
Dott. Eugenio Troisi
pag. 4/4
Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna