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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti MAYR MARCO e PADOVAN SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA CASSA DI RISPARMIO 3 BOLZANO presso i difensori;
- parte attrice - contro
(ovvero suoi eventuali eredi); Controparte_2
- parte convenuta contumace -
in punto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 9/1/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Controparte_1
“In via principale:
1. Per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare, in favore di Controparte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c.
Dodiciville.
2. Per effetto dell'accoglimento della domanda sub 1., ordinare al competente Conservatore tavolare di effettuare le conseguenti operazioni sul Libro Fondiario.
In punto spese:
pagina 1 di 4
3. Con condanna alla rifusione di spese ed onorari di lite, accessori di legge inclusi, laddove alcuno si costituisse per contrastare le domande di cui sopra.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società fa valere l'intervenuta Controparte_1 usucapione ex art. 1158 c.p.c. del diritto di proprietà sull'area tavolarmente identificata come segue:
p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
2. Occorre preliminarmente dare atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi del signor tuttora indicato Controparte_2
come proprietario tavolare della particella (v. doc. 11, estratto tavolare della p.f. 1682/3, in P.T. 86/II,
c.c. Dodiciville). Sussistono invero i presupposti per il ricorso all'art. 150 c.p.c., tenuto conto del fatto che nessun'altra informazione al di fuori del nome e del cognome del è dato rinvenire CP_2 nell'ambito della documentazione disponibile in archivio e considerato altresì che, avendo il convenuto acquistato il bene con atto del 1908, lo stessa sarà frattanto presumibilmente deceduto (v. oltre all'estratto tavolare il contratto datato 1908 con il quale il convenuto si è reso acquirente dell'area oggetto di causa, doc. 18 e cfr. Cassazione civile sez. II - 12/09/2019, n. 22782, “Come è affermato in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte la normativa di cui all'art. 150 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare. Con la conseguenza che /dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell'acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado che si è introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presentava un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non fossero venuti a conoscenza dell'atto così notificato.”).
2. La società ricorrente allega e comprova di essere possessore da oltre venti anni dello stabilimento industriale insistente principalmente sulla p.ed. 1333 della P.T. 1083/II, c.c. Dodiciville (v. doc. 3, estratto tavolare della p.ed. 1333) e ciò anche per successione nella piena disponibilità del bene alla società proprietaria tavolare Fiat – Veicoli Industriali S.p.A in virtù delle vicende societarie descritte nel ricorso (v. pag. 2).
2.1. Come si evince dalle ortofoto dell'area relative agli anni dal 1992 - 2023 (v. doc. da 20 a 24 di pagina 2 di 4 parte attrice, depositati in data 12/12/2024) la particella fondiaria in relazione alla quale è proposta domanda di usucapione risulta interamente ricompresa per tutto il periodo rilevante entro il perimetro del citato stabilimento. Detta p.f. è del resto occupata per quasi la metà della sua estensione da un edificio facente parte dello stabilimento stesso. In conseguenza della situazione così descritta non può dubitarsi che il possesso sullo stabilimento abbia ricompreso per la durata dei vent'anni determinanti ai sensi dell'art. 1158 c.c. il possesso dell'area identificata in p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
2.2. Sussiste dunque il c.d. corpus possessionis al quale si accompagna nel caso di specie in via presuntiva il c.d. animus possidendi e ciò in considerazione del fatto che il possesso viene manifestato con il mantenimento di uno stabile manufatto (“Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 27/09/2017, n. 22667).
2.3. Poiché dunque ricorrono i presupposti indicati dall'art. 1158 c.c. (“La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”), va accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di sull'area tavolarmente identificata come segue: p.f. 1682/3, in Controparte_1
P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. In considerazione della mancata opposizione della parte convenuta alla richiesta di parte attrice ed anche considerato che gli eredi di - alla luce delle circostanze del tutto peculiari Controparte_2
descritte al par. 2. - ben potrebbero avere conoscenza meramente legale e non effettiva dello svolgimento del presente procedimento, sì che non appare da parte degli stessi esigibile il riconoscimento stragiudiziale ovvero giudiziale del diritto qui riconosciuto, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c. - Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di
[...] sull'area tavolarmente identificata come segue: p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Controparte_1
Dodiciville;
- ordina al conservatore dell'Ufficio del Libro fondiario competente di procedere all'intavolazione del diritto al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 10/1/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti MAYR MARCO e PADOVAN SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA CASSA DI RISPARMIO 3 BOLZANO presso i difensori;
- parte attrice - contro
(ovvero suoi eventuali eredi); Controparte_2
- parte convenuta contumace -
in punto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 9/1/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Controparte_1
“In via principale:
1. Per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare, in favore di Controparte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c.
Dodiciville.
2. Per effetto dell'accoglimento della domanda sub 1., ordinare al competente Conservatore tavolare di effettuare le conseguenti operazioni sul Libro Fondiario.
In punto spese:
pagina 1 di 4
3. Con condanna alla rifusione di spese ed onorari di lite, accessori di legge inclusi, laddove alcuno si costituisse per contrastare le domande di cui sopra.”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società fa valere l'intervenuta Controparte_1 usucapione ex art. 1158 c.p.c. del diritto di proprietà sull'area tavolarmente identificata come segue:
p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
2. Occorre preliminarmente dare atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi del signor tuttora indicato Controparte_2
come proprietario tavolare della particella (v. doc. 11, estratto tavolare della p.f. 1682/3, in P.T. 86/II,
c.c. Dodiciville). Sussistono invero i presupposti per il ricorso all'art. 150 c.p.c., tenuto conto del fatto che nessun'altra informazione al di fuori del nome e del cognome del è dato rinvenire CP_2 nell'ambito della documentazione disponibile in archivio e considerato altresì che, avendo il convenuto acquistato il bene con atto del 1908, lo stessa sarà frattanto presumibilmente deceduto (v. oltre all'estratto tavolare il contratto datato 1908 con il quale il convenuto si è reso acquirente dell'area oggetto di causa, doc. 18 e cfr. Cassazione civile sez. II - 12/09/2019, n. 22782, “Come è affermato in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte la normativa di cui all'art. 150 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare. Con la conseguenza che /dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell'acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado che si è introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presentava un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non fossero venuti a conoscenza dell'atto così notificato.”).
2. La società ricorrente allega e comprova di essere possessore da oltre venti anni dello stabilimento industriale insistente principalmente sulla p.ed. 1333 della P.T. 1083/II, c.c. Dodiciville (v. doc. 3, estratto tavolare della p.ed. 1333) e ciò anche per successione nella piena disponibilità del bene alla società proprietaria tavolare Fiat – Veicoli Industriali S.p.A in virtù delle vicende societarie descritte nel ricorso (v. pag. 2).
2.1. Come si evince dalle ortofoto dell'area relative agli anni dal 1992 - 2023 (v. doc. da 20 a 24 di pagina 2 di 4 parte attrice, depositati in data 12/12/2024) la particella fondiaria in relazione alla quale è proposta domanda di usucapione risulta interamente ricompresa per tutto il periodo rilevante entro il perimetro del citato stabilimento. Detta p.f. è del resto occupata per quasi la metà della sua estensione da un edificio facente parte dello stabilimento stesso. In conseguenza della situazione così descritta non può dubitarsi che il possesso sullo stabilimento abbia ricompreso per la durata dei vent'anni determinanti ai sensi dell'art. 1158 c.c. il possesso dell'area identificata in p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
2.2. Sussiste dunque il c.d. corpus possessionis al quale si accompagna nel caso di specie in via presuntiva il c.d. animus possidendi e ciò in considerazione del fatto che il possesso viene manifestato con il mantenimento di uno stabile manufatto (“Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 27/09/2017, n. 22667).
2.3. Poiché dunque ricorrono i presupposti indicati dall'art. 1158 c.c. (“La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni”), va accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di sull'area tavolarmente identificata come segue: p.f. 1682/3, in Controparte_1
P.T. 86/II, c.c. Dodiciville.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. In considerazione della mancata opposizione della parte convenuta alla richiesta di parte attrice ed anche considerato che gli eredi di - alla luce delle circostanze del tutto peculiari Controparte_2
descritte al par. 2. - ben potrebbero avere conoscenza meramente legale e non effettiva dello svolgimento del presente procedimento, sì che non appare da parte degli stessi esigibile il riconoscimento stragiudiziale ovvero giudiziale del diritto qui riconosciuto, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c. - Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà da parte di
[...] sull'area tavolarmente identificata come segue: p.f. 1682/3, in P.T. 86/II, c.c. Controparte_1
Dodiciville;
- ordina al conservatore dell'Ufficio del Libro fondiario competente di procedere all'intavolazione del diritto al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 10/1/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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