Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1975, n. 1532
CASS
Sentenza 21 aprile 1975

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La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art 1242 cod civ.di conseguenza, il debitore dell'eredita beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui allo art 498 cod civ, puo sempre eccepire l'intervenuta Estinzione del debito per effetto della compensazione legale.*

I requisiti necessari per la compensazione legale (certezza, liquidita ed esigibilita del credito) debbono intendersi in base a criteri obbiettivi, indipendentemente dal riconoscimento della controparte; cosi che ben puo essere liquido ed esigibile anche un credito litigioso, sempre che sussistano in concreto i requisiti stessi, i quali, nel contrasto fra le parti, possono essere accertati in giudizio; con l'ovvia conseguenza che se il credito gia sussisteva con i requisiti richiesti, la sentenza che riconosca la detta situazione ha natura meramente dichiarativa del fatto estintivo, risalente al giorno della coesistenza obiettiva dei due crediti.*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1975, n. 1532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1532
Data del deposito : 21 aprile 1975

Testo completo