Articolo 22 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 21Articolo 23
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11 gennaio 1991
Art. 22. (Pendenza di procedimenti disciplinari) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 21, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991