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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2024, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1728/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Totaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Cosimo Casaluci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta sentenza n.
3966/2018 del Tribunale di Lecce pubblicata in data 29/11/2018, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (San Cesario di Lecce, 19.09.1994), Persona_1 Persona_2
, 27.12.2002) e 25.05.2006). Per_3 Persona_4 Per_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di abitare in un immobile condotto in locazione, insieme ai figli ed precisando Per_2 Per_4 di continuare a provvedere anche al mantenimento del figlio maggiore R.G. 1728/2022
, nonostante costui viva altrove. Ha allegato di essere Per_1 titolare, dal 2019, di una ditta individuale, precisando che le ultime dichiarazioni dei redditi evidenziano delle perdite. Quanto alla situazione economico-reddituale di parte convenuta, ha allegato che costei, dipendente di una ditta di termoidraulica, può contare su redditi mensili pari ad € 1.600,00 netti. Ha riferito, infine, che l'ex coniuge non ottempera all'obbligo contributivo disposto in sede di separazione e non intrattiene alcun rapporto con i figli.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento a sé in via esclusiva della figlia minore c) la quantificazione del contributo paterno al Per_4 mantenimento dei figli pari ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
d) l'attribuzione a sé per intero e in via esclusiva dell'A.U.U. (ricorso depositato il 02/03/2022).
I.2.- All'udienza di comparizione del 07/06/2022, fallito il tentativo di conciliazione anche per la mancata partecipazione del coniuge convenuto, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, disponendo: a) l'affidamento esclusivo alla parte attrice della figlia minorenne b) la regolamentazione del diritto di Per_4 visita del genitore non affidatario secondo il calendario di cui alla sentenza di separazione;
c) l'obbligo a carico di parte convenuta di contribuire al mantenimento dei figli e Per_4 Per_2 per € 250,00 ciascuno, ordinandone il versamento diretto in favore di al datore di lavoro del convenuto;
d) la Parte_1 ripartizione in egual misura delle spese straordinarie inerenti ai figli e e) la percezione per intero e in via Per_4 Per_2 esclusiva dell'A.U.U. da parte di . Parte_1
Ha, inoltre, nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.3.- si è costituito tardivamente in giudizio, non CP_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha, preliminarmente, evidenziato di aver avuto contezza della pendenza del procedimento solo al momento della notifica dell'ordinanza presidenziale alla ditta presso cui lavora.
Si è opposto all'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore e alle statuizioni provvisorie di natura economica, Per_4 deducendo di percepire un reddito lordo mensile pari ad € 1.100,00.
Si è, tuttavia, dichiarato disponibile a rinunciare alla propria quota parte di A.U.U. in favore della ex coniuge.
Ha concluso domandando: a) la quantificazione del proprio contributo al mantenimento della figlia in € 150,00, Per_4
2 R.G. 1728/2022
dichiarandosi disponibile a contribuire nei limiti dell'effettivo bisogno economico del figlio;
b) la ripartizione in egual Per_2 misura delle spese straordinarie inerenti alla figlia minore
(memoria depositata il 25/11/2022).
I.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
27/10/2023, tenuta dalla giudice onoraria delegata per la trattazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per regolare consensualmente il loro divorzio alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore resta affidata in maniera esclusiva Persona_4 alla madre e collocata presso quest'ultima;
b) il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 minore secondo il calendario di visita paterno di cui alla sentenza di separazione n. 3966/2018 R.G. Tribunale di Lecce;
c) il si obbliga a contribuire al mantenimento dei CP_1 figli e versando alla sig.ra Persona_4 Persona_2 Parte_1
la somma mensile di € 250,00 cadauno ogni 5 del mese,
[...] oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal 07.06.2023 (un anno dal provvedimento reso all'udienza presidenziale), senza che sia revocato l'ordine rivolto al datore di lavoro del sig.
[...]
, disposto dal Presidente del Tribunale di Lecce, di CP_1 provvedere mensilmente al relativo accredito sul conto corrente della ricorrente;
d) entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, da individuare secondo il
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
e) l'assegno unico universale per e verrà Persona_2 Persona_4 richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
.
[...]
All'esito, le parti hanno richiesto un termine per formalizzare l'accordo dinanzi al giudice istruttore titolare della causa.
I.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/06/2024, le parti hanno confermato di voler regolamentare il loro divorzio alle condizioni di cui alla convenzione allegata al verbale di udienza del 27/10/2023 e depositata telematicamente in data 19/06/2024, ad esclusione delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia divenuta, nelle more del giudizio, Persona_4 maggiorenne.
Il giudice istruttore, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
I.6.- Il pubblico ministero, con nota del 24/10/2023, nulla ha opposto in merito alla domanda di divorzio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3 R.G. 1728/2022
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) sentenza n. 3966/2018 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 29/11/2018, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2017;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte di udienza depositate il 19/06/2024.
Come peraltro rilevato dalle parti medesime, l'intesa può essere ratificata al netto delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia , frattanto divenuta maggiorenne. Persona_4
IV.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1728/2022 introdotto con ricorso del
02/03/2022 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lizzanello in data 30/05/1992 tra Parte_1
[Lizzanello (LE), 28/02/1972] e [Lizzanello
[...] CP_1
(LE), 16/01/1972] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa depositata in data 19/06/2024 da loro sottoscritta con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lizzanello per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22/10/2024.
4 R.G. 1728/2022
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
5
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1728/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Totaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Cosimo Casaluci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta sentenza n.
3966/2018 del Tribunale di Lecce pubblicata in data 29/11/2018, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (San Cesario di Lecce, 19.09.1994), Persona_1 Persona_2
, 27.12.2002) e 25.05.2006). Per_3 Persona_4 Per_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di abitare in un immobile condotto in locazione, insieme ai figli ed precisando Per_2 Per_4 di continuare a provvedere anche al mantenimento del figlio maggiore R.G. 1728/2022
, nonostante costui viva altrove. Ha allegato di essere Per_1 titolare, dal 2019, di una ditta individuale, precisando che le ultime dichiarazioni dei redditi evidenziano delle perdite. Quanto alla situazione economico-reddituale di parte convenuta, ha allegato che costei, dipendente di una ditta di termoidraulica, può contare su redditi mensili pari ad € 1.600,00 netti. Ha riferito, infine, che l'ex coniuge non ottempera all'obbligo contributivo disposto in sede di separazione e non intrattiene alcun rapporto con i figli.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento a sé in via esclusiva della figlia minore c) la quantificazione del contributo paterno al Per_4 mantenimento dei figli pari ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
d) l'attribuzione a sé per intero e in via esclusiva dell'A.U.U. (ricorso depositato il 02/03/2022).
I.2.- All'udienza di comparizione del 07/06/2022, fallito il tentativo di conciliazione anche per la mancata partecipazione del coniuge convenuto, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, disponendo: a) l'affidamento esclusivo alla parte attrice della figlia minorenne b) la regolamentazione del diritto di Per_4 visita del genitore non affidatario secondo il calendario di cui alla sentenza di separazione;
c) l'obbligo a carico di parte convenuta di contribuire al mantenimento dei figli e Per_4 Per_2 per € 250,00 ciascuno, ordinandone il versamento diretto in favore di al datore di lavoro del convenuto;
d) la Parte_1 ripartizione in egual misura delle spese straordinarie inerenti ai figli e e) la percezione per intero e in via Per_4 Per_2 esclusiva dell'A.U.U. da parte di . Parte_1
Ha, inoltre, nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.3.- si è costituito tardivamente in giudizio, non CP_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha, preliminarmente, evidenziato di aver avuto contezza della pendenza del procedimento solo al momento della notifica dell'ordinanza presidenziale alla ditta presso cui lavora.
Si è opposto all'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore e alle statuizioni provvisorie di natura economica, Per_4 deducendo di percepire un reddito lordo mensile pari ad € 1.100,00.
Si è, tuttavia, dichiarato disponibile a rinunciare alla propria quota parte di A.U.U. in favore della ex coniuge.
Ha concluso domandando: a) la quantificazione del proprio contributo al mantenimento della figlia in € 150,00, Per_4
2 R.G. 1728/2022
dichiarandosi disponibile a contribuire nei limiti dell'effettivo bisogno economico del figlio;
b) la ripartizione in egual Per_2 misura delle spese straordinarie inerenti alla figlia minore
(memoria depositata il 25/11/2022).
I.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
27/10/2023, tenuta dalla giudice onoraria delegata per la trattazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per regolare consensualmente il loro divorzio alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore resta affidata in maniera esclusiva Persona_4 alla madre e collocata presso quest'ultima;
b) il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 minore secondo il calendario di visita paterno di cui alla sentenza di separazione n. 3966/2018 R.G. Tribunale di Lecce;
c) il si obbliga a contribuire al mantenimento dei CP_1 figli e versando alla sig.ra Persona_4 Persona_2 Parte_1
la somma mensile di € 250,00 cadauno ogni 5 del mese,
[...] oltre rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal 07.06.2023 (un anno dal provvedimento reso all'udienza presidenziale), senza che sia revocato l'ordine rivolto al datore di lavoro del sig.
[...]
, disposto dal Presidente del Tribunale di Lecce, di CP_1 provvedere mensilmente al relativo accredito sul conto corrente della ricorrente;
d) entrambi i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, da individuare secondo il
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
e) l'assegno unico universale per e verrà Persona_2 Persona_4 richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
.
[...]
All'esito, le parti hanno richiesto un termine per formalizzare l'accordo dinanzi al giudice istruttore titolare della causa.
I.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28/06/2024, le parti hanno confermato di voler regolamentare il loro divorzio alle condizioni di cui alla convenzione allegata al verbale di udienza del 27/10/2023 e depositata telematicamente in data 19/06/2024, ad esclusione delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia divenuta, nelle more del giudizio, Persona_4 maggiorenne.
Il giudice istruttore, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
I.6.- Il pubblico ministero, con nota del 24/10/2023, nulla ha opposto in merito alla domanda di divorzio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3 R.G. 1728/2022
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) sentenza n. 3966/2018 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 29/11/2018, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 16/10/2017;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte di udienza depositate il 19/06/2024.
Come peraltro rilevato dalle parti medesime, l'intesa può essere ratificata al netto delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia , frattanto divenuta maggiorenne. Persona_4
IV.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1728/2022 introdotto con ricorso del
02/03/2022 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lizzanello in data 30/05/1992 tra Parte_1
[Lizzanello (LE), 28/02/1972] e [Lizzanello
[...] CP_1
(LE), 16/01/1972] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa depositata in data 19/06/2024 da loro sottoscritta con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lizzanello per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22/10/2024.
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Il giudice estensore
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