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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3081/23
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico NC MP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3081/2023 RG, riservata in decisione all'udienza del 27.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Reggio Calabria, via Loreto trav. priv. I n. 9,
- Ricorrente CONTRO
TRAV. V N. 33 DI REGGIO Controparte_1 CALABRIA (C.F. 70 802), in persona del suo legale rappresentante p.t. Avv. Cinzia P.IVA_1 Iadicola, domiciliato in Reggio Calabria alla via Caulonia n. 5/b
- Resistente contumace
CP_2
- che in data 19.11.2023 il ricorrente depositava l'atto introduttivo del giudizio, con il quale chiedeva la liquidazione del compenso inerente l'attività professionale svolta nell'interesse del resistente nel procedimento n. 631/2016 RG instaurato dinanzi a questo Tribunale da per una Parte_2 somma totale di € 7.548,56 (comprensivo di CPA), oltre interessi legali e quelli maturati ex art. 1284 comma 4 c.c.;
- che, con decreto del 13.12.2023, il GI aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.c.;
- che, all'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente aveva dichiarato l'intervenuto versamento di parte della somma richiesta in questa sede, limitando, per l'effetto, la domanda alla complessiva somma di
€ 3.248,55 oltre interessi e il GI aveva riservato la decisione;
MOTIVI
Il ricorso è fondato.
Si osserva, anzitutto, che il ricorrente deduce, producendo la relativa documentazione comprovante, di avere assistito il resistente nell'ambito di un procedimento civile contenzioso avente ad oggetto un'azione di accertamento dell'alterazione di tabelle millesimali.
Precisava che, successivamente all'instaurazione del predetto giudizio, l'odierno resistente, mediante due acconti, aveva versato parte dell'importo richiesto, circostanza che aveva comportato la riduzione della domanda ad € 3.248,55 oltre interessi.
1 A sostegno del ricorso sono stati prodotti sia gli atti difensivi predisposti dal ricorrente nell'interesse del proprio assistito (all. 4, 5, 11 ricorso) sia gli atti difensivi depositati dalla controparte (all. 1 ricorso).
Orbene, il ricorrente ha provato di aver concordato con l'odierna ricorrente un onorario pari 6311,50
€ oltre IVA, cpa e spese come per legge per l'attività professionale svolta in suo favore (all. 3 ricorso) e di aver notificato al condominio la relativa fattura (all. 15a ricorso) e allegato l'inadempimento della controparte. Tanto basta ad accertare il credito del ricorrente
Tuttavia, tenuto conto della riduzione della domanda intervenuta in corso di causa, parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente la residua somma pari ad € 3.248,55 (già inclusi gli accessori) oltre rimborso forfettario al 15%.
Sulla somma sopra liquidata sono dovuti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, vertendosi in un'ipotesi di debito di valuta.
In merito al dies a quo di decorrenza degli interessi deve precisarsi che la Corte di cassazione ha a più riprese affermato il principio per cui in caso di liquidazione giudiziale dei compensi la mora del debitore non si verifica sino alla pronuncia giudiziale contenente l'esatto ammontare del compenso dovuto (cfr. Cassazione, II sez. civ. ordinanza n. 17655 del 5-07-2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016; Cass., sez. VI, ordinanza 24/10/2014 n° 22678; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431), sicché gli interessi legali sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto il resistente deve essere condannato a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum derivante dalla rideterminazione della domanda, e secondo i minimi tariffari (esclusa la fase istruttoria non tenutasi e applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co. 1 bis DM 55/14) in ragione della non complessità dell'attività svolta e della contumacia della resistente, nella misura di
€ 1107,60 per compenso, oltre IVA, cpa e spese forfettarie e di € 237,00, per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente la somma di € 3.248,55, iva e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna il resistente a rifondere le spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 1107,60 per onorari, oltre IVA, cpa e spese forfettarie ed in € 237,00 per spese vive.
Reggio Calabria, 4.12.25
Il giudice
NC MP
2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico NC MP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3081/2023 RG, riservata in decisione all'udienza del 27.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Reggio Calabria, via Loreto trav. priv. I n. 9,
- Ricorrente CONTRO
TRAV. V N. 33 DI REGGIO Controparte_1 CALABRIA (C.F. 70 802), in persona del suo legale rappresentante p.t. Avv. Cinzia P.IVA_1 Iadicola, domiciliato in Reggio Calabria alla via Caulonia n. 5/b
- Resistente contumace
CP_2
- che in data 19.11.2023 il ricorrente depositava l'atto introduttivo del giudizio, con il quale chiedeva la liquidazione del compenso inerente l'attività professionale svolta nell'interesse del resistente nel procedimento n. 631/2016 RG instaurato dinanzi a questo Tribunale da per una Parte_2 somma totale di € 7.548,56 (comprensivo di CPA), oltre interessi legali e quelli maturati ex art. 1284 comma 4 c.c.;
- che, con decreto del 13.12.2023, il GI aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.c.;
- che, all'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente aveva dichiarato l'intervenuto versamento di parte della somma richiesta in questa sede, limitando, per l'effetto, la domanda alla complessiva somma di
€ 3.248,55 oltre interessi e il GI aveva riservato la decisione;
MOTIVI
Il ricorso è fondato.
Si osserva, anzitutto, che il ricorrente deduce, producendo la relativa documentazione comprovante, di avere assistito il resistente nell'ambito di un procedimento civile contenzioso avente ad oggetto un'azione di accertamento dell'alterazione di tabelle millesimali.
Precisava che, successivamente all'instaurazione del predetto giudizio, l'odierno resistente, mediante due acconti, aveva versato parte dell'importo richiesto, circostanza che aveva comportato la riduzione della domanda ad € 3.248,55 oltre interessi.
1 A sostegno del ricorso sono stati prodotti sia gli atti difensivi predisposti dal ricorrente nell'interesse del proprio assistito (all. 4, 5, 11 ricorso) sia gli atti difensivi depositati dalla controparte (all. 1 ricorso).
Orbene, il ricorrente ha provato di aver concordato con l'odierna ricorrente un onorario pari 6311,50
€ oltre IVA, cpa e spese come per legge per l'attività professionale svolta in suo favore (all. 3 ricorso) e di aver notificato al condominio la relativa fattura (all. 15a ricorso) e allegato l'inadempimento della controparte. Tanto basta ad accertare il credito del ricorrente
Tuttavia, tenuto conto della riduzione della domanda intervenuta in corso di causa, parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente la residua somma pari ad € 3.248,55 (già inclusi gli accessori) oltre rimborso forfettario al 15%.
Sulla somma sopra liquidata sono dovuti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, vertendosi in un'ipotesi di debito di valuta.
In merito al dies a quo di decorrenza degli interessi deve precisarsi che la Corte di cassazione ha a più riprese affermato il principio per cui in caso di liquidazione giudiziale dei compensi la mora del debitore non si verifica sino alla pronuncia giudiziale contenente l'esatto ammontare del compenso dovuto (cfr. Cassazione, II sez. civ. ordinanza n. 17655 del 5-07-2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016; Cass., sez. VI, ordinanza 24/10/2014 n° 22678; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431), sicché gli interessi legali sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto il resistente deve essere condannato a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum derivante dalla rideterminazione della domanda, e secondo i minimi tariffari (esclusa la fase istruttoria non tenutasi e applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co. 1 bis DM 55/14) in ragione della non complessità dell'attività svolta e della contumacia della resistente, nella misura di
€ 1107,60 per compenso, oltre IVA, cpa e spese forfettarie e di € 237,00, per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1) condanna il resistente a rifondere in favore del ricorrente la somma di € 3.248,55, iva e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna il resistente a rifondere le spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 1107,60 per onorari, oltre IVA, cpa e spese forfettarie ed in € 237,00 per spese vive.
Reggio Calabria, 4.12.25
Il giudice
NC MP
2