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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1261/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Donati - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 1994
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 943/2026 depositato il 21/02/2026
Richieste delle parti:
APPELLANTE= • in via principale, accogliere nel merito il presente appello, riformando la sentenza impugnata e condannando l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, al rimborso degli interessi ultradecennali maturati sui crediti IRPEG chiesti a rimborso per le annualità 1994 e 1995, complessivamente ammontanti ad euro 83.471,30; • in subordine, nella denegata ipotesi in cui il presente appello non sia accolto nel merito, voglia compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio o ancora, in via gradata, ridurre al minimo la condanna alle spese del giudizio di primo grado con compensazione delle spese del presente giudizio.
RESISTENTE UFFICIO= 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14 aprile 2023 e depositato il successivo 27 aprile, la società
Ricorrente_1. (già Società_2 e incorporante della Società_3 S.p.A., a sua volta successore della Società_4 S.p.A.) adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per impugnare il provvedimento di diniego, ricevuto il 21 febbraio 2023, relativo all'istanza di rimborso per interessi
"ultradecennali" maturati su crediti IRPEG (annualità 1994 e 1995) per un ammontare complessivo di
€ 83.471,30.
A fondamento della pretesa, la ricorrente ripercorreva un articolato iter contenzioso originato dalla sentenza n. 49/07/2005 della CTR di Roma, che aveva riconosciuto in via definitiva il diritto al rimborso IRPEG per diverse annualità, oltre interessi primari e anatocistici. Nonostante i rimborsi parziali erogati dall'Amministrazione tra il 2009 e il 2012 e un successivo giudizio di ottemperanza (concluso con ordinanza n. 1726/7/2019), la società lamentava il mancato riconoscimento degli interessi speciali previsti dall'art. 1, commi 139 e 140 della Legge n. 244/2007, asseritamente dovuti per il periodo 1° gennaio 2008 – 28 gennaio
2009.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda. L'Ufficio evidenziava come la questione fosse già stata sollevata in sede di ottemperanza e ivi dichiarata inammissibile dalla CTR in quanto domanda "nuova" rispetto al perimetro del giudicato originario. Sottolineava, inoltre, che tale statuizione non era stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato esterno sulla pretesa. Nel merito, ne deduceva comunque l'infondatezza stante l'intervenuta abrogazione della normativa invocata.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, rigettava il ricorso confermando la legittimità del diniego. I primi giudici rilevavano come il titolo del credito fosse ormai costituito esclusivamente dalla sentenza del 2005 (effetto novativo del giudicato), rendendo inapplicabili le sopravvenienze normative della Legge 244/2007, e stigmatizzavano la condotta della parte che non aveva impugnato l'esito negativo del precedente giudizio di ottemperanza.
Avverso tale decisione propone appello la società contribuente chiedendo la sospensione dell'atto e sollevando nuove eccezioni relative alla regolarità delle cartelle sottese, reiterando le proprie tesi difensive e chiedendo la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
Con atto di appello la società Ricorrente_1. (quale incorporante della Società_3 S.p.A., a sua volta incorporante della Società_4 S.p.A., già Società_4 S.p.A.) impugnava la sentenza n. 7237/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il diniego di rimborso di euro 83.471,30 a titolo di interessi "ultradecennali"
(ex art. 1, commi 139 e 140, L. 244/2007) relativi ai crediti IRPEG per le annualità 1994 e 1995. L'appellante censurava la decisione di prime cure articolando i seguenti motivi di gravame:
- Inesistenza dell'effetto novativo del giudicato: La parte lamentava l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza CTR Lazio n. 49/07/2005 avesse "novato" l'obbligazione, rendendo inapplicabile la sopravvenuta normativa del 2007. Deduceva la ricorrente che, non essendo intervenuto il rimborso prima dell'entrata in vigore della Legge 244/2007, gli interessi maturandi dovessero necessariamente includere la maggiorazione di legge, non potendosi ravvisare i presupposti della novazione ex art. 1230 c.c. né la copertura del giudicato su norme intervenute successivamente alla pronuncia.
- Irrilevanza della mancata impugnazione dell'ordinanza di ottemperanza: L'appellante contestava l'argomentazione dei primi giudici circa l'omessa proposizione del ricorso per ZI avverso l'ordinanza n. 1726/2019 (emessa a chiusura del giudizio di ottemperanza). Sosteneva che tale pronuncia aveva dichiarato inammissibile la richiesta degli interessi ultradecennali solo per ragioni di rito (domanda "nuova" rispetto al perimetro dell'esecuzione), lasciando impregiudicato il diritto sostanziale della parte di azionare la pretesa tramite autonoma istanza di rimborso.
-Illegittimità della liquidazione delle spese di lite: In via subordinata, la società censurava la condanna alle spese del primo grado per euro 7.000,00, ritenendola esorbitante e iniqua. Invocava la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese ex art. 15 D.Lgs. 546/92, data l'eccezionalità della fattispecie e lo ius superveniens che ha originato la controversia.
L'Ufficio resiste con proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'odierna udienza l'appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla censura circa l'inesistenza dell'effetto novativo e sull'applicabilità della Legge n. 244/2007, il Collegio osserva che la prima questione da esaminare attiene alla natura del credito per interessi "ultradecennali".
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la sentenza n. 49/07/2005 (che riconosceva il rimborso capitale e interessi base) avesse operato una "novazione" del credito, precludendo l'applicazione di norme successive.
Tale tesi non è condivisibile. In primo luogo, la sentenza tributaria di condanna non estingue l'obbligazione originaria per crearne una nuova (novazione ex art. 1230 c.c.), ma si limita ad accertare il diritto e a renderlo azionabile. L'obbligazione pecuniaria dell'AR rimane la medesima e, finché non viene estinta mediante l'effettivo pagamento, essa resta soggetta alla disciplina legale del tempo.
L'art. 1, commi 139 e 140 della L. 244/2007 è intervenuto quando il pagamento non era ancora stato eseguito
(avvenuto solo tra il 2009 e il 2012). Trattandosi di interessi che maturano ex lege in ragione del tempo trascorso (ritardo decennale), essi costituiscono un'obbligazione accessoria che sorge automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge. Il giudicato del 2005 copre il "dedotto e il deducibile" al momento della pronuncia, ma non può cristallizzare il tasso di interesse per il futuro, né impedire al Legislatore di intervenire con norme di miglior favore per il creditore a fronte della perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, l'effetto novativo invocato dall'Ufficio è giuridicamente inconfigurabile.
E' erroneo pertanto il richiamo all'effetto novativo del giudicato operato dai primi giudici. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il titolo giudiziale (la sentenza) ha una funzione di mero accertamento e condanna che non muta la natura del credito originario né ne estingue l'identità tributaria per sostituirla con una civilistica. L'istituto della novazione oggettiva richiede, ai sensi dell'art. 1230 c.c., l'animus novandi e l'aliquid novi che non possono mai rinvenirsi nel mero riconoscimento giudiziale di un credito preesistente.
Pertanto, il debito dell'AR rimane un debito d'imposta, soggetto a tutte le integrazioni spettanti per legge sino al momento dell'effettivo soddisfo.
2. Parimenti errata è la statuizione dei primi giudici circa la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'ordinanza di ottemperanza n. 1726/2019 in atti.
Il giudizio di ottemperanza ha un perimetro circoscritto: l'esecuzione puntuale del dispositivo della sentenza passata in giudicato. Correttamente quel giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di interessi ultradecennali in quanto "domanda nuova", ovvero non contenuta nella sentenza del 2005. Tuttavia,
l'inammissibilità in sede esecutiva (rito) non equivale a infondatezza nel merito.
In merito alla pretesa preclusione derivante dall'ordinanza di ottemperanza, si richiamano i principi espressi da tempo dalla Suprema Corte secondo cui i provvedimenti emessi in sede di ottemperanza hanno natura meramente esecutiva. La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché 'nuova' o 'eccedente il giudicato' non costituisce giudicato sostanziale sul diritto (negazione del merito), ma meramente processuale.
Di conseguenza, rimane ferma la facoltà per il contribuente di tutelare il proprio diritto soggettivo — sorto direttamente dalla legge (Legge 244/2007) — attraverso un autonomo procedimento amministrativo di rimborso e il successivo ricorso ordinario, in quanto il 'petitum' dell'odierna causa è diverso da quello cristallizzato nella sentenza del 2005.
L'ordinanza di ottemperanza non ha negato il diritto agli interessi ultradecennali, ma ha semplicemente rilevato che essi non facevano parte del titolo esecutivo allora azionato. Ne consegue che il contribuente, lungi dal dover ricorrere in ZI avverso una corretta pronuncia di rito, aveva il pieno diritto di azionare la pretesa in via amministrativa (istanza di rimborso) e, in caso di diniego, in via contenziosa ordinaria, come regolarmente avvenuto nel presente giudizio. Non vi è, dunque, alcun giudicato ostativo.
3. Quanto all'applicabilità degli interessi sopravvenuti (Principio di Ultra-vigenza), il diritto agli interessi introdotti dalla Legge n. 244/2007 non può dirsi precluso dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2005.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza in materia di rimborsi d'imposta, l'obbligazione per interessi è un'obbligazione accessoria che sorge di diritto e la cui disciplina è soggetta alla legge vigente al momento della maturazione degli stessi. Ne consegue che, qualora il rimborso sia ancora in corso (o non completato) all'entrata in vigore di una norma che ne ricalcoli il tasso o ne preveda di nuovi, tale norma si applica immediatamente al rapporto pendente, senza che ciò violi il principio di irretroattività, poiché l'omesso pagamento costituisce una fattispecie a carattere continuativo.
4. Accertata l'applicabilità della L. 244/2007 e l'assenza di preclusioni processuali, il credito risulta documentato e non specificamente contestato nel quantum dall'Ufficio (che anzi, in sede di ottemperanza, ne aveva riconosciuto astrattamente la debenza).
5. All'accoglimento dell'appello consegue la riforma integrale della sentenza di primo grado. Tale esito assorbe le censure relative alla quantificazione delle spese di prime cure, che vanno rideterminate in ragione della totale soccombenza dell'Ufficio. Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di Ricorrente_1 Spa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accoglie l'appello della società Ricorrente_1. e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado ed il provvedimento di diniego impugnato.
2. Dichiara il diritto della ricorrente al rimborso degli interessi ultradecennali ex art. 1, commi 139 e 140 L.
244/2007, pari a complessivi euro 83.471,30, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 (di cui euro 4.000,00 per il primo grado ed euro 5.000,00 per il presente grado), oltre oneri accessori di legge ed esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma, 19 febbraio 2026
La presidente est. Giuliana Passero
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Donati - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 1994
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 943/2026 depositato il 21/02/2026
Richieste delle parti:
APPELLANTE= • in via principale, accogliere nel merito il presente appello, riformando la sentenza impugnata e condannando l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, al rimborso degli interessi ultradecennali maturati sui crediti IRPEG chiesti a rimborso per le annualità 1994 e 1995, complessivamente ammontanti ad euro 83.471,30; • in subordine, nella denegata ipotesi in cui il presente appello non sia accolto nel merito, voglia compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio o ancora, in via gradata, ridurre al minimo la condanna alle spese del giudizio di primo grado con compensazione delle spese del presente giudizio.
RESISTENTE UFFICIO= 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14 aprile 2023 e depositato il successivo 27 aprile, la società
Ricorrente_1. (già Società_2 e incorporante della Società_3 S.p.A., a sua volta successore della Società_4 S.p.A.) adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per impugnare il provvedimento di diniego, ricevuto il 21 febbraio 2023, relativo all'istanza di rimborso per interessi
"ultradecennali" maturati su crediti IRPEG (annualità 1994 e 1995) per un ammontare complessivo di
€ 83.471,30.
A fondamento della pretesa, la ricorrente ripercorreva un articolato iter contenzioso originato dalla sentenza n. 49/07/2005 della CTR di Roma, che aveva riconosciuto in via definitiva il diritto al rimborso IRPEG per diverse annualità, oltre interessi primari e anatocistici. Nonostante i rimborsi parziali erogati dall'Amministrazione tra il 2009 e il 2012 e un successivo giudizio di ottemperanza (concluso con ordinanza n. 1726/7/2019), la società lamentava il mancato riconoscimento degli interessi speciali previsti dall'art. 1, commi 139 e 140 della Legge n. 244/2007, asseritamente dovuti per il periodo 1° gennaio 2008 – 28 gennaio
2009.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda. L'Ufficio evidenziava come la questione fosse già stata sollevata in sede di ottemperanza e ivi dichiarata inammissibile dalla CTR in quanto domanda "nuova" rispetto al perimetro del giudicato originario. Sottolineava, inoltre, che tale statuizione non era stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato esterno sulla pretesa. Nel merito, ne deduceva comunque l'infondatezza stante l'intervenuta abrogazione della normativa invocata.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, rigettava il ricorso confermando la legittimità del diniego. I primi giudici rilevavano come il titolo del credito fosse ormai costituito esclusivamente dalla sentenza del 2005 (effetto novativo del giudicato), rendendo inapplicabili le sopravvenienze normative della Legge 244/2007, e stigmatizzavano la condotta della parte che non aveva impugnato l'esito negativo del precedente giudizio di ottemperanza.
Avverso tale decisione propone appello la società contribuente chiedendo la sospensione dell'atto e sollevando nuove eccezioni relative alla regolarità delle cartelle sottese, reiterando le proprie tesi difensive e chiedendo la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
Con atto di appello la società Ricorrente_1. (quale incorporante della Società_3 S.p.A., a sua volta incorporante della Società_4 S.p.A., già Società_4 S.p.A.) impugnava la sentenza n. 7237/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il diniego di rimborso di euro 83.471,30 a titolo di interessi "ultradecennali"
(ex art. 1, commi 139 e 140, L. 244/2007) relativi ai crediti IRPEG per le annualità 1994 e 1995. L'appellante censurava la decisione di prime cure articolando i seguenti motivi di gravame:
- Inesistenza dell'effetto novativo del giudicato: La parte lamentava l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza CTR Lazio n. 49/07/2005 avesse "novato" l'obbligazione, rendendo inapplicabile la sopravvenuta normativa del 2007. Deduceva la ricorrente che, non essendo intervenuto il rimborso prima dell'entrata in vigore della Legge 244/2007, gli interessi maturandi dovessero necessariamente includere la maggiorazione di legge, non potendosi ravvisare i presupposti della novazione ex art. 1230 c.c. né la copertura del giudicato su norme intervenute successivamente alla pronuncia.
- Irrilevanza della mancata impugnazione dell'ordinanza di ottemperanza: L'appellante contestava l'argomentazione dei primi giudici circa l'omessa proposizione del ricorso per ZI avverso l'ordinanza n. 1726/2019 (emessa a chiusura del giudizio di ottemperanza). Sosteneva che tale pronuncia aveva dichiarato inammissibile la richiesta degli interessi ultradecennali solo per ragioni di rito (domanda "nuova" rispetto al perimetro dell'esecuzione), lasciando impregiudicato il diritto sostanziale della parte di azionare la pretesa tramite autonoma istanza di rimborso.
-Illegittimità della liquidazione delle spese di lite: In via subordinata, la società censurava la condanna alle spese del primo grado per euro 7.000,00, ritenendola esorbitante e iniqua. Invocava la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese ex art. 15 D.Lgs. 546/92, data l'eccezionalità della fattispecie e lo ius superveniens che ha originato la controversia.
L'Ufficio resiste con proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'odierna udienza l'appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla censura circa l'inesistenza dell'effetto novativo e sull'applicabilità della Legge n. 244/2007, il Collegio osserva che la prima questione da esaminare attiene alla natura del credito per interessi "ultradecennali".
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la sentenza n. 49/07/2005 (che riconosceva il rimborso capitale e interessi base) avesse operato una "novazione" del credito, precludendo l'applicazione di norme successive.
Tale tesi non è condivisibile. In primo luogo, la sentenza tributaria di condanna non estingue l'obbligazione originaria per crearne una nuova (novazione ex art. 1230 c.c.), ma si limita ad accertare il diritto e a renderlo azionabile. L'obbligazione pecuniaria dell'AR rimane la medesima e, finché non viene estinta mediante l'effettivo pagamento, essa resta soggetta alla disciplina legale del tempo.
L'art. 1, commi 139 e 140 della L. 244/2007 è intervenuto quando il pagamento non era ancora stato eseguito
(avvenuto solo tra il 2009 e il 2012). Trattandosi di interessi che maturano ex lege in ragione del tempo trascorso (ritardo decennale), essi costituiscono un'obbligazione accessoria che sorge automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge. Il giudicato del 2005 copre il "dedotto e il deducibile" al momento della pronuncia, ma non può cristallizzare il tasso di interesse per il futuro, né impedire al Legislatore di intervenire con norme di miglior favore per il creditore a fronte della perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, l'effetto novativo invocato dall'Ufficio è giuridicamente inconfigurabile.
E' erroneo pertanto il richiamo all'effetto novativo del giudicato operato dai primi giudici. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il titolo giudiziale (la sentenza) ha una funzione di mero accertamento e condanna che non muta la natura del credito originario né ne estingue l'identità tributaria per sostituirla con una civilistica. L'istituto della novazione oggettiva richiede, ai sensi dell'art. 1230 c.c., l'animus novandi e l'aliquid novi che non possono mai rinvenirsi nel mero riconoscimento giudiziale di un credito preesistente.
Pertanto, il debito dell'AR rimane un debito d'imposta, soggetto a tutte le integrazioni spettanti per legge sino al momento dell'effettivo soddisfo.
2. Parimenti errata è la statuizione dei primi giudici circa la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'ordinanza di ottemperanza n. 1726/2019 in atti.
Il giudizio di ottemperanza ha un perimetro circoscritto: l'esecuzione puntuale del dispositivo della sentenza passata in giudicato. Correttamente quel giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di interessi ultradecennali in quanto "domanda nuova", ovvero non contenuta nella sentenza del 2005. Tuttavia,
l'inammissibilità in sede esecutiva (rito) non equivale a infondatezza nel merito.
In merito alla pretesa preclusione derivante dall'ordinanza di ottemperanza, si richiamano i principi espressi da tempo dalla Suprema Corte secondo cui i provvedimenti emessi in sede di ottemperanza hanno natura meramente esecutiva. La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché 'nuova' o 'eccedente il giudicato' non costituisce giudicato sostanziale sul diritto (negazione del merito), ma meramente processuale.
Di conseguenza, rimane ferma la facoltà per il contribuente di tutelare il proprio diritto soggettivo — sorto direttamente dalla legge (Legge 244/2007) — attraverso un autonomo procedimento amministrativo di rimborso e il successivo ricorso ordinario, in quanto il 'petitum' dell'odierna causa è diverso da quello cristallizzato nella sentenza del 2005.
L'ordinanza di ottemperanza non ha negato il diritto agli interessi ultradecennali, ma ha semplicemente rilevato che essi non facevano parte del titolo esecutivo allora azionato. Ne consegue che il contribuente, lungi dal dover ricorrere in ZI avverso una corretta pronuncia di rito, aveva il pieno diritto di azionare la pretesa in via amministrativa (istanza di rimborso) e, in caso di diniego, in via contenziosa ordinaria, come regolarmente avvenuto nel presente giudizio. Non vi è, dunque, alcun giudicato ostativo.
3. Quanto all'applicabilità degli interessi sopravvenuti (Principio di Ultra-vigenza), il diritto agli interessi introdotti dalla Legge n. 244/2007 non può dirsi precluso dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2005.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza in materia di rimborsi d'imposta, l'obbligazione per interessi è un'obbligazione accessoria che sorge di diritto e la cui disciplina è soggetta alla legge vigente al momento della maturazione degli stessi. Ne consegue che, qualora il rimborso sia ancora in corso (o non completato) all'entrata in vigore di una norma che ne ricalcoli il tasso o ne preveda di nuovi, tale norma si applica immediatamente al rapporto pendente, senza che ciò violi il principio di irretroattività, poiché l'omesso pagamento costituisce una fattispecie a carattere continuativo.
4. Accertata l'applicabilità della L. 244/2007 e l'assenza di preclusioni processuali, il credito risulta documentato e non specificamente contestato nel quantum dall'Ufficio (che anzi, in sede di ottemperanza, ne aveva riconosciuto astrattamente la debenza).
5. All'accoglimento dell'appello consegue la riforma integrale della sentenza di primo grado. Tale esito assorbe le censure relative alla quantificazione delle spese di prime cure, che vanno rideterminate in ragione della totale soccombenza dell'Ufficio. Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di Ricorrente_1 Spa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accoglie l'appello della società Ricorrente_1. e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado ed il provvedimento di diniego impugnato.
2. Dichiara il diritto della ricorrente al rimborso degli interessi ultradecennali ex art. 1, commi 139 e 140 L.
244/2007, pari a complessivi euro 83.471,30, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
3. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.000,00 (di cui euro 4.000,00 per il primo grado ed euro 5.000,00 per il presente grado), oltre oneri accessori di legge ed esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma, 19 febbraio 2026
La presidente est. Giuliana Passero