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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 17 aprile 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 3811/2022 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo” (codice 180999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Fiorella Vago, del Foro di Alessandria
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, Sede di Asti-Alessandria, Sede di Asti (c,f, ), in persona
[...] CP_3 P.IVA_1
del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso dai Dott.i Giorgio Bovenzoi e
Vilma Baldi, Funzionari in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale di udienza 17 aprile 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso,
pagina 1 di 12 (i) in via pregiudiziale e cautelare, disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella fattispecie, sia il fumus boni iusris che il periculum in mora richiesti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150/2011.
(ii) nel merito in via principale, per i motivi I), II), III), IV) e VI) di cui al presente atto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 185 AT/22 per come meglio precisato in parte narrativa.
(iii) nel merito in via subordinata, per i motivi III), e VI) riqualificare ovvero rideterminare la sanzione irrogata nel minimo edittale per come meglio precisato in parte narrativa.
(iv) nel merito in ogni caso, condannare, per effetto dell'applicazione del principio di soccombenza, Controparte alla refusione di spese e competenze del presente giudizio con distrazione alla procuratrice speciale che si dichiara antistataria.
(v) in via istruttoria [Omissis]>>.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione a verbale di udienza 17 aprile
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<All'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita
In via principale:
- rigettare il ricorso poiché infondato, per i motivi sopra esposti, con conseguente piena conferma della legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione redatta nei confronti del sig. (provvedimento n. 185 AT/221 Prot. n. 26340 del Parte_1
18.11.22, notificato il 1.12.2022) con vittoria delle spese di lite.
-nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.
77/201, già recepita dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 499/218.
In via istruttoria:
[Omissis]>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 18 novembre 2022, n.° 185, notificata in data 01 dicembre
2022, il Controparte_4
, Sede di Asti, sanzionava
[...] Parte_1
per la ritenuta violazione:
1) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.
Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato la Sig.ra , nel Parte_2
pagina 2 di 12 periodo dal 2 novembre al 16 dicembre 2018, per complessive 31 giornate, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro>>;
2) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1
D.Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato i lavoratori di seguito elencati, nelle date accanto a ciascuno indicate, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: 1. , occupata dall'11 al 12 dicembre 2018, 2. Parte_3
, occupata dall'11 al 12 dicembre 2018, 3. Controparte_5 CP_6
, occupato dall'11 al 16.12.2018, 4. , occupato dal 13 al 16.12
[...] Controparte_7
2018, 5. , occupato dal 14 al 16.12.18, 6. , occupato dal 12 CP_8 Controparte_9
al 16.12.18, 7. occupato nei gg. 15 e 16.12.18, 8. Persona_1 Parte_4
occupata dal 14 al 16.12.2018, 9. , occupato il giorno 31.12.2018>>;
[...] Persona_2
3) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato i sottoelencati lavoratori, nei periodi accanto a ciascuno indicati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: 1. , occupato dal 27.12.18 al 21.1.19, 2. , Parte_5 Controparte_10
occupata nei gg 31.12.18 e 1.1.19, 3. , occupata nei gg 31.12.18 e Persona_3
1.1.19, 4. , occupato dal 3 al 6.1.19, 5. , occupato dal 4 al 27.1.19, CP_11 Parte_6
6. , occupata dal 10 al 13 gennaio 19, 7. , occupata dal 23 al 28 CP_12 Persona_4
Per_ gennaio 19, 8. NN , occupata dal 2 al 16 febbraio 19, 9. , occupata dal CP_13
22.2 al 22.3.19, 10. , occupata dal 24.2 al 17.3.2019, 11. Parte_7 Parte_8
, occupato dal 20 al 26 febbraio 19, 12. occupato dal 20
[...] Controparte_14
al 26 febbraio 19, 13. , occupata dal 12.04 al 2.05.19>>; Parte_9
4) dell'art. <39, commi 1 e 2, del D. L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge
6/8/2008, n. 133>>; <per aver registrato sul Libro Unico del Lavoro dei lavoratori di seguito indicati, un monte ore inferiore a quello effettivamente lavorato: - , - Persona_6
, - , - , - , - CP_11 Persona_4 Parte_2 Persona_7
, - , - , - Persona_8 CP_8 Persona_9 CP_14
;
[...]
5) dell'art. <18, comma 1 del D. Leg.vo 276/2003, modificato dal D. Leg.vo 6 ottobre
2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 8/2016>>; <per aver illecitamente utilizzato i seguenti lavoratori, somministrati dalla nei periodi indicati accanto a CP_15
ciascuno: dal 17.12.18 al 16.03.19 per 58 giorni di lavoro, Parte_2 Persona_1
pagina 3 di 12 dal 17.12.18 al 21.04.19 per 85 giorni di lavoro, dal 7.1.19 al 17.03.19 per 52 CP_11 giorni di lavoro, : dal 15.11.18 al 22.1.19 per n. 6 giorni di lavoro>>; Parte_10
Proponeva quindi opposizione al provvedimento in oggetto l'ingiunto formulando le, ed insistendo nelle, domande come in epigrafe riportate. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva la reiezione del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulle eccezioni in via pregiudiziale da parte ricorrente sollevate in ragione della ritenuta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, 18 e 28 L. n.° 689/1981.
Con i primi due motivi di ricorso che, attenendo gli stessi profili di lamentata illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta, possono e debbono essere scrutinati congiuntamente, parte ricorrente eccepisce il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981, altresì funzionale, come parametro di riferimento, alla predisposizione di un termine normativo univoco, diverso dal quello di prescrizione di cui all'art. 28 medesimo testo di legge, oltre il quale doversi ritenere l'Amministrazione decaduta dall'attività accertativo-sanzionatoria.
Le eccezioni sono infondate e debbono pertanto essere respinte.
Nella fattispecie, il procedimento amministrativo intentato nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essersi svolto, come emerge dalla documentazione in atti versata da parte resistente, tramite:
1) primo tentativo di accesso ispettivo in data 20 maggio 2019;
2) esecuzione di primo accesso ispettivo presso la sede societaria “Mister B Srl”, in
Arquata Scrivia, Via Libarna, civico numero 235, in data 26 giugno 2019 (come da relativo verbale n.° 71/45, tramite il quale, oltre il resto, era chiesta l'esibizione della documentazione pagina 4 di 12 afferenti i lavoratori, da prodursi all'Amministrazione procedente, ad opera della richiesta società medesima, entro la da6ta del 02 settembre 2019);
3) assunzione a sommarie informazioni, in data 03 giugno 2019, del contestato lavoratore;
Controparte_9
4) assunzione a sommarie informazioni, in data 04 giugno 2019, dei contestati lavoratori e;
Controparte_5 Persona_10
5) assunzione a sommarie informazioni, in data 07 giugno 2019 delle contestate lavoratrici e;
Parte_7 CP_13
6) assunzione a sommarie informazioni, in data 10 giugno 2019 del contestato lavoratore;
Persona_8
7) assunzione a sommarie informazioni, in data 20 giugno 2019 delle contestate lavoratrici e;
Persona_11 Controparte_10
8) assunzione a sommarie informazioni, in data 21 giugno 2019 dei contestati lavoratori IM GU AL RI DO e;
CP_14 Parte_9
9) assunzione a sommarie informazioni, in data 27 giugno 2019 del contestato lavoratore Persona_1
10) acquisizione, in data 26 agosto 2019, della documentazione in detta data inviata, come da richiesta di cui al sopra citato verbale 27 giugno 2019, n.° 71/45, dallo studio di consulenza del lavoro della società oggetto di ispezione incaricato;
11) assunzione a sommarie informazioni, in data 05 settembre 2019 del contestato lavoratore;
Controparte_6
12) assunzione a sommarie informazioni, in data 09 settembre 2019, del contestato lavoratore;
CP_8
13) acquisizione, in data 25 settembre 2019, di dichiarazioni scritte da parte del contestato lavoratore;
Parte_6
14) assunzione a sommarie informazioni, in data 14 ottobre 2019 dei contestati lavoratori e;
Persona_2 CP_12
15) adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-
02, 07 gennaio 2020, protocollo n.° 357, in data 09 gennaio 2020, in pari data consegnato per la notifica e notificato, per compiuta giacenza, all'odierno ricorrente in data 27 gennaio 2020.
Quindi, con definitiva conclusione dell'attività accertativa (e riconduzione ad unità del materiale istruttorio documentale ed informativo acquisito) alla data del 14 ottobre 2019.
Ora: dispone l'art. 14, commi 1 e 2, L. n.° 689/1981, che <la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
pagina 5 di 12 che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa>> e che
<se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>.
Tuttavia, secondo costante orientamento della Giurisprudenza, sia di Merito che di
Legittimità, ed allo stato attuale della vigente normativa, <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illiceità sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione>> (in termini, ex plurimis, Cass. Civ., n.° 21611/2007).
Ne consegue come l'effettiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione procedente, di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) afferenti il caso de quo (riguardante la complessiva posizione, contributiva e lavorativa, di numerosi lavoratori, con ogni evidente, necessitata, compendiosità dell'azione conducenda), possa, e debba, ritenersi nella fattispecie essersi inverata, come visto, solo in data 14 ottobre 2019.
Mentre la contestazione dell'illecito, parimenti come detto, risulta essere intervenuta, nei confronti della parte, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.°
AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, in data 09 gennaio consegnato per la notifica e quindi notificato, per compiuta giacenza, all'odierno ricorrente, in data 27 gennaio 2020 (nel rispetto, pertanto e addirittura, al momento della intervenuta consegna per la notifica, del termine di cui al citato art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981).
Con superamento, di conseguenza, nella fattispecie, di qualsivoglia eventuale ricaduta derivante da Corte Cost. 12 luglio 2021, n.° 151.
pagina 6 di 12 E con superamento, parimenti, di qualsiasi ulteriore questione attinente il diverso termine prescrizionale di cui all'art. 28, L. n.° 689/1981, che nulla ha a che vedere con i termini decadenziali di cui al predetto art. 14, comma 2, medesimo testo di legge.
II
- Sulla dedotta, da parte ricorrente, insussistenza oggettiva della condotta illecita contestata.
Con il terzo motivo di ricorso, nel merito, parte ricorrente eccepisce come, essendo lavoro sommerso fattispecie volta a censurare un comportamento che, nella sua materialità, occulta un rapporto di lavoro subordinato ed avendo l' , con Controparte_2 nota n.° 856/2022, chiarito i termini di applicazione della cd. “maxi sanzione” comminata in caso di lavoro sommerso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.L. n.° 12/2002, convertito con modificazioni in L. n.° 73/2002 (per cui la sanzione stessa non dovrebbe applicarsi nel caso di spontanea ed integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro prima dell'accertamento degli organi di vigilanza), nel caso de quo, l'assenza della volontà di occultare il rapporto di lavoro potrebbe evincersi dalla intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti.
Il motivo di ricorso in disamina è infondato e deve pertanto essere respinto.
A prescindere dalla circostanza che esso attinge le sole contestazioni a elevate sub n.i 1), 2) e 3) portate dall'ordinanza opposta, dalla Parte_1
documentazione agli atti prodotta dalle parti emerge al contrario come le posizioni lavorative di tutti i lavoratori interessati dall'accertamento per cui è causa non siano state affatto regolarizzate, ma che, semmai, alcuni lavoratori siano stati assunti per periodi successivi alla loro reale occupazione (vedasi ad esempio: la lavoratrice Controparte_5
occupata nei giorni 11 e 12 dicembre 2018, ma assunta solo a decorrere dal 17 dicembre
2018; il lavoratore occupato per cinque giorni nel periodo dal 11/16 Controparte_6
dicembre 2018, ma assunto solo a decorrere dal 17 dicembre 2018; il lavoratore CP_8
occupato tre giorni nel periodo 14/16 dicembre 2018, ma assunto solo a decorrere dal
[...]
pagina 7 di 12 Non pertinenti, per gli effetti, sono le vicende inerenti l'eventuale soggetto obbligato in solido ex art. 6, comma 3, L. n.° 689/1981 che, nella fattispecie, dichiarato peraltro fallito con sentenza Tribunale di Alessandria, 21 novembre 2019, n.° 81, nemmeno risulta essere stato destinatario di ordinanza-ingiunzione.
Parimenti infondato, sotto altro profilo di indagine, ogni motivo di doglianza da parte ricorrente dedotto, sempre in relazione alla sussistenza oggettiva della condotta contestata, in relazione alla sanzione con il provvedimento opposto irrogata per la condotta contestata sub
n.° 5), per cui ad egli non sarebbe la stessa addebitabile in quanto riferita alle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.L.vo n.° 276/2003.
Ora: ben vero è che l'art. 18, comma 1, D.L.vo n.° 276/2003, sanziona l'esercizio non autorizzato delle suddette attività.
Ma altrettanto vero è che il comma 2 sanziona l'utilizzatore <che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'a articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti>>.
Ed è questa la fattispecie, nel caso che occupa la presente decisione, sanzionata (poiché tipizzata nella sua contestazione “genetica”), laddove in ordinanza-ingiunzione opposta è indicato <per aver illecitamente utilizzato i seguenti lavoratori, somministrati dalla CP_15
nei periodi indicati accanto a ciascuno: dal 17.12.18 al 16.03.19 per 58 Parte_2
giorni di lavoro, dal 17.12.18 al 21.04.19 per 85 giorni di lavoro, Persona_1 CP_11
dal 7.1.19 al 17.03.19 per 52 giorni di lavoro, : dal 15.11.18 al 22.1.19
[...] Parte_10
per n. 6 giorni di lavoro>>, non certo per averli somministrati {tanto da degradare la precedente menzione del “comma 1” dell'art. < 18 […] del D. Leg.vo 276/2003, modificato dal D. Leg.vo 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo
8/2016>> a mero refuso privo di rilievo alcuno}.
La genericità, invece (ed infine), dei motivi di doglianza da parte ricorrente rivolti alla contestazione sub n.° 4) dell'ordinanza-ingiunzione opposta ne impediscono idoneo scrutinio.
Vero è, difatti, che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione è
l'Amministrazione a rivestire il ruolo di attore in senso sostanziale, cui incombe l'onere probatorio a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata con l'adozione del provvedimento fatto poi oggetto di giudiziale gravame.
Tuttavia, la generica allegazione di una mancanza di prova circa la sussistenza della condotta illecita contestata, priva di un benché minimo riferimento fattuale su cui fondare pagina 8 di 12 l'opposta tesi, deriva come inadeguatamente proposta al fine di ottenere conforme pronuncia, nel merito, di annullamento del provvedimento impugnato stesso.
III
- Sulla dedotta, da parte ricorrente, insussistenza dell'elemento soggettivo a sostegno della condotta illecita contestata.
Con il quarto motivo di ricorso, sempre nel merito, parte ricorrente allega come dal verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, protocollo n.° 357, in data 09 gennaio 2020, emerga che <pur non rivestendo Parte_11
direttamente e formalmente alcuna carica […] in quanto amministratore unico della società
Mister B dal 25.06.2018 al 25.10.2018, all'epoca dei fatti, novembre 2018 – maggio 2019, ha diretto e coordinato ogni attività aziendale volta al conseguimento dell'oggetto sociale, sin dalle fasi iniziali che durante tutto il periodo di apertura del ristorante>>; <ha selezionato i lavoratori, ha impartito ordini e direttive a tutto il personale, ha provveduto al pagamento dei compensi, ha effettuato richiami disciplinari, ha disposto il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro degli assunti e dei non assunti, ha gestito gli assetti aziendali ponendosi a carico di tutte le problematiche tipicamente afferenti la gestione stessa>>; <tutti i lavoratori individuavano nel sig. il soggetto che esercitava ogni prerogativa datoriale […], Parte_11
le funzioni esercitate dallo stesso sono state quelle tipicamente riservate alla competenza degli amministratori di diritto>>.
Allega quindi, ancora parte ricorrente, come dal suddetto verbale emerga che accanto alla figura del fin dalla fase di avviamento dell'attività, vi era la figura della Parte_11 coniuge del proprietario delle mura ove veniva esercitata l'attività stessa, e Parte_2 che questa: aveva <svolto tutta l'attività di avviamento del ristorante, relazionandosi giornalmente col via e-mail o telefonicamente>>, aveva <
alla SCIA, si>> era <occupata della ristrutturazione del locale […]>>; che successivamente, sempre congiuntamente al aveva <iniziato la selezione del personale>>, a Parte_11
partire dal <primo colloquio andato a buon fine>> (<quello con la sig.ra Parte_10
alla quale>> era <stato attribuito da il ruolo di direttore del ristorante>>, Pt_11
predisponendo poi, con la predetta un piano, su direttive impartite dal Pt_10 Parte_11 con il quale individuare il personale necessario alla conduzione dell'esercizio commerciale e procedere alla relativa selezione.
Senza omettere di rilevare come, dalla disamina della visura della società “Mister B
Srl”, emergesse in questa la partecipazione societaria di “Quantum Spa”, di cui legale rappresentante era la coniuge del più volte citato (tale . Parte_11 Persona_12
pagina 9 di 12 Sulla scorta di quanto precede, è perciò ad eccepire, sempre Parte_1 nel merito, l'assenza dell'elemento personale responsabilità nella ritenuta illecita condotta, questa essendo viceversa da ascriversi unicamente al predetto “amministratore di fatto” di
“Mister B Srl”.
La doglianza è fondata.
Invero, dalle numerose dichiarazioni in fase amministrativa raccolte dall'
[...]
, emergerebbe un ruolo decisionale, o “para-decisionale”, dell'odierno Controparte_4 ricorrente all'interno della compagine lavorativa di “Mister B Srl” e Parte_1
concorrente con quello del citato Parte_11
Ciononostante, dalle dichiarazioni stesse e, vieppiù, dalle risultanze di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, non è dato evincere se tale ruolo il ricorrente lo abbia svolto in autonomia o, viceversa, avverso precipue direttive dell'effettivo dominus della società in oggetto e quindi in qualità, di, propria volta, suo mero dipendente chiamato a svolgere opera di, altrettanto, mero coordinamento degli ulteriori sottoposti.
E ciò non solo, all'evidenza, nella prospettiva di una sua responsabilità individuale, ma anche a titolo di concorso con l'effettivo, comune, datore di lavoro.
La condotta illecita a contestata, in altri termini, sulla scorta Parte_1
delle risultanze istruttorie in atti, non appare sufficientemente provata nella sua autoria, né a titolo individuale, né a titolo di concorso, ex art. 5, L. n.° 689/1981, con quella, viceversa riconosciuta dalla stessa Amministrazione procedente, del Parte_11
Diversamente, opinando, come parte resistente nelle proprie difese sembra proporre, la preponderante rilevanza del <principio della tutela del legittimo affidamento dei terzi in materia di conferimento dei poteri, di rappresentanza e di responsabilità in ambito societario>> [per cui <tale complesso assetto normativo risulterebbe del tutto vanificato legittimando l'idea che l'esteriorizzazione di un dato formale, che implica uno statuto normativo conseguente, possa essere invocata come “fittizia” o meramente apparente al fine di ottenere l'esonero da responsabilità>> e per cui emerge soltanto ai fini di una eventuale responsabilità per gli atti di gestione, ma non incide sulla individuazione del rappresentante legale della società nel soggetto al quale è formalmente affidata l'amministrazione della società, anche se questi, per effetto di un comportamento per lo più riconducibile allo stesso amministratore di fatto, non esercita effettivi poteri di gestione” (Cass. civ. n. 6478/2003)>>] perverrebbe inevitabilmente all'attribuzione in capo al, mero, rappresentante legale privo tuttavia di reale potere gestionale pagina 10 di 12 all'interno della persona giuridica, di una responsabilità oggettiva irriducibilmente contrastante con la regola di cui all'art. 3, L. n.° 689/1981 (per il quale, <nelle violazioni cui
è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>).
Tenuto altresì conto che parte resistente, nelle proprie istanze istruttorie, non risulta aver proposto ulteriore capitolazione per testi inerente il precipuo aspetto sostanziale appena fatto oggetto di analisi critica, il ricorso deve pertanto essere accolto.
Assorbita ogni altra questione.
IV
- Sulle spese di lite.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il
Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal Legislatore nel
2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il D.L. n.° 132/2014, convertito con modificazioni in L. n.° 162/2014, aveva difatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” (con cui il Giudice poteva derogare alla regola dell'apposizione delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente) con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto atta a trascurare le esigenze palesate da altre analoghe fattispecie pur tuttavia riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Ed in effetti, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, altro non implica che un mutamento del quadro di riferimento della causa, atto ad alterare i termini della lite, senza tuttavia possibilità di ascriverne le cause alla condotta processuale delle parti. Circostanza, ciononostante, che può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa, pur sempre, addebitarsi alle parti.
pagina 11 di 12 Nella fattispecie si ribadisce pertanto come sussistano tutti gli elementi giustificanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non solo (e non tanto), stante l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla ambivalenza di talune dichiarazioni rilasciate dai lavoratori assunti a sommarie informazini in fase amministrativa, che non permette di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della resistente Amministrazione (come dimostrano le stesse motivazioni dell'accoglimento della presente opposizione, fondato sull'equivalente, ex art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011, di pronuncia assolutoria per insufficienza di prove). A ciò si aggiunga la palese infondatezza di alcuni motivi di opposizione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 92, 413 e ss., 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- annulla l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
di Asti-Alessandria, Sede di Asti,
[...] Controparte_4
18 novembre 2022, n.° 185;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 dicembre 2018).
Nel caso di specie, invece, risultano essere stati sanzionati i giorni di lavoro irregolare effettuati prima della formale assunzione;
giorni, si ripete, che viceversa mai risultano essere stati regolarizzati, nemmeno a seguito dell'intervento ispettivo.
Irrilevanti, poi, le sorti della società “Mister B Srl” e/o l'avvicendamento, nella sua amministrazione, di soggetto diverso rispetto l'odierno ricorrente Parte_1
Quest'ultimo, difatti, è sanzionato, in proprio, quale trasgressore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 17 aprile 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 3811/2022 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo” (codice 180999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Fiorella Vago, del Foro di Alessandria
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, Sede di Asti-Alessandria, Sede di Asti (c,f, ), in persona
[...] CP_3 P.IVA_1
del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso dai Dott.i Giorgio Bovenzoi e
Vilma Baldi, Funzionari in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale di udienza 17 aprile 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso,
pagina 1 di 12 (i) in via pregiudiziale e cautelare, disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella fattispecie, sia il fumus boni iusris che il periculum in mora richiesti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150/2011.
(ii) nel merito in via principale, per i motivi I), II), III), IV) e VI) di cui al presente atto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 185 AT/22 per come meglio precisato in parte narrativa.
(iii) nel merito in via subordinata, per i motivi III), e VI) riqualificare ovvero rideterminare la sanzione irrogata nel minimo edittale per come meglio precisato in parte narrativa.
(iv) nel merito in ogni caso, condannare, per effetto dell'applicazione del principio di soccombenza, Controparte alla refusione di spese e competenze del presente giudizio con distrazione alla procuratrice speciale che si dichiara antistataria.
(v) in via istruttoria [Omissis]>>.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione a verbale di udienza 17 aprile
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<All'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita
In via principale:
- rigettare il ricorso poiché infondato, per i motivi sopra esposti, con conseguente piena conferma della legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione redatta nei confronti del sig. (provvedimento n. 185 AT/221 Prot. n. 26340 del Parte_1
18.11.22, notificato il 1.12.2022) con vittoria delle spese di lite.
-nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.
77/201, già recepita dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 499/218.
In via istruttoria:
[Omissis]>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza-ingiunzione 18 novembre 2022, n.° 185, notificata in data 01 dicembre
2022, il Controparte_4
, Sede di Asti, sanzionava
[...] Parte_1
per la ritenuta violazione:
1) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.
Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato la Sig.ra , nel Parte_2
pagina 2 di 12 periodo dal 2 novembre al 16 dicembre 2018, per complessive 31 giornate, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro>>;
2) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, D. L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1
D.Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato i lavoratori di seguito elencati, nelle date accanto a ciascuno indicate, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: 1. , occupata dall'11 al 12 dicembre 2018, 2. Parte_3
, occupata dall'11 al 12 dicembre 2018, 3. Controparte_5 CP_6
, occupato dall'11 al 16.12.2018, 4. , occupato dal 13 al 16.12
[...] Controparte_7
2018, 5. , occupato dal 14 al 16.12.18, 6. , occupato dal 12 CP_8 Controparte_9
al 16.12.18, 7. occupato nei gg. 15 e 16.12.18, 8. Persona_1 Parte_4
occupata dal 14 al 16.12.2018, 9. , occupato il giorno 31.12.2018>>;
[...] Persona_2
3) dell'art. <3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 151>>; <per aver occupato i sottoelencati lavoratori, nei periodi accanto a ciascuno indicati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: 1. , occupato dal 27.12.18 al 21.1.19, 2. , Parte_5 Controparte_10
occupata nei gg 31.12.18 e 1.1.19, 3. , occupata nei gg 31.12.18 e Persona_3
1.1.19, 4. , occupato dal 3 al 6.1.19, 5. , occupato dal 4 al 27.1.19, CP_11 Parte_6
6. , occupata dal 10 al 13 gennaio 19, 7. , occupata dal 23 al 28 CP_12 Persona_4
Per_ gennaio 19, 8. NN , occupata dal 2 al 16 febbraio 19, 9. , occupata dal CP_13
22.2 al 22.3.19, 10. , occupata dal 24.2 al 17.3.2019, 11. Parte_7 Parte_8
, occupato dal 20 al 26 febbraio 19, 12. occupato dal 20
[...] Controparte_14
al 26 febbraio 19, 13. , occupata dal 12.04 al 2.05.19>>; Parte_9
4) dell'art. <39, commi 1 e 2, del D. L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge
6/8/2008, n. 133>>; <per aver registrato sul Libro Unico del Lavoro dei lavoratori di seguito indicati, un monte ore inferiore a quello effettivamente lavorato: - , - Persona_6
, - , - , - , - CP_11 Persona_4 Parte_2 Persona_7
, - , - , - Persona_8 CP_8 Persona_9 CP_14
;
[...]
5) dell'art. <18, comma 1 del D. Leg.vo 276/2003, modificato dal D. Leg.vo 6 ottobre
2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 8/2016>>; <per aver illecitamente utilizzato i seguenti lavoratori, somministrati dalla nei periodi indicati accanto a CP_15
ciascuno: dal 17.12.18 al 16.03.19 per 58 giorni di lavoro, Parte_2 Persona_1
pagina 3 di 12 dal 17.12.18 al 21.04.19 per 85 giorni di lavoro, dal 7.1.19 al 17.03.19 per 52 CP_11 giorni di lavoro, : dal 15.11.18 al 22.1.19 per n. 6 giorni di lavoro>>; Parte_10
Proponeva quindi opposizione al provvedimento in oggetto l'ingiunto formulando le, ed insistendo nelle, domande come in epigrafe riportate. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva la reiezione del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6, D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sulle eccezioni in via pregiudiziale da parte ricorrente sollevate in ragione della ritenuta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 14, 18 e 28 L. n.° 689/1981.
Con i primi due motivi di ricorso che, attenendo gli stessi profili di lamentata illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta, possono e debbono essere scrutinati congiuntamente, parte ricorrente eccepisce il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981, altresì funzionale, come parametro di riferimento, alla predisposizione di un termine normativo univoco, diverso dal quello di prescrizione di cui all'art. 28 medesimo testo di legge, oltre il quale doversi ritenere l'Amministrazione decaduta dall'attività accertativo-sanzionatoria.
Le eccezioni sono infondate e debbono pertanto essere respinte.
Nella fattispecie, il procedimento amministrativo intentato nei confronti dell'odierno ricorrente risulta essersi svolto, come emerge dalla documentazione in atti versata da parte resistente, tramite:
1) primo tentativo di accesso ispettivo in data 20 maggio 2019;
2) esecuzione di primo accesso ispettivo presso la sede societaria “Mister B Srl”, in
Arquata Scrivia, Via Libarna, civico numero 235, in data 26 giugno 2019 (come da relativo verbale n.° 71/45, tramite il quale, oltre il resto, era chiesta l'esibizione della documentazione pagina 4 di 12 afferenti i lavoratori, da prodursi all'Amministrazione procedente, ad opera della richiesta società medesima, entro la da6ta del 02 settembre 2019);
3) assunzione a sommarie informazioni, in data 03 giugno 2019, del contestato lavoratore;
Controparte_9
4) assunzione a sommarie informazioni, in data 04 giugno 2019, dei contestati lavoratori e;
Controparte_5 Persona_10
5) assunzione a sommarie informazioni, in data 07 giugno 2019 delle contestate lavoratrici e;
Parte_7 CP_13
6) assunzione a sommarie informazioni, in data 10 giugno 2019 del contestato lavoratore;
Persona_8
7) assunzione a sommarie informazioni, in data 20 giugno 2019 delle contestate lavoratrici e;
Persona_11 Controparte_10
8) assunzione a sommarie informazioni, in data 21 giugno 2019 dei contestati lavoratori IM GU AL RI DO e;
CP_14 Parte_9
9) assunzione a sommarie informazioni, in data 27 giugno 2019 del contestato lavoratore Persona_1
10) acquisizione, in data 26 agosto 2019, della documentazione in detta data inviata, come da richiesta di cui al sopra citato verbale 27 giugno 2019, n.° 71/45, dallo studio di consulenza del lavoro della società oggetto di ispezione incaricato;
11) assunzione a sommarie informazioni, in data 05 settembre 2019 del contestato lavoratore;
Controparte_6
12) assunzione a sommarie informazioni, in data 09 settembre 2019, del contestato lavoratore;
CP_8
13) acquisizione, in data 25 settembre 2019, di dichiarazioni scritte da parte del contestato lavoratore;
Parte_6
14) assunzione a sommarie informazioni, in data 14 ottobre 2019 dei contestati lavoratori e;
Persona_2 CP_12
15) adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-
02, 07 gennaio 2020, protocollo n.° 357, in data 09 gennaio 2020, in pari data consegnato per la notifica e notificato, per compiuta giacenza, all'odierno ricorrente in data 27 gennaio 2020.
Quindi, con definitiva conclusione dell'attività accertativa (e riconduzione ad unità del materiale istruttorio documentale ed informativo acquisito) alla data del 14 ottobre 2019.
Ora: dispone l'art. 14, commi 1 e 2, L. n.° 689/1981, che <la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
pagina 5 di 12 che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa>> e che
<se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>.
Tuttavia, secondo costante orientamento della Giurisprudenza, sia di Merito che di
Legittimità, ed allo stato attuale della vigente normativa, <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illiceità sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione>> (in termini, ex plurimis, Cass. Civ., n.° 21611/2007).
Ne consegue come l'effettiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione procedente, di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) afferenti il caso de quo (riguardante la complessiva posizione, contributiva e lavorativa, di numerosi lavoratori, con ogni evidente, necessitata, compendiosità dell'azione conducenda), possa, e debba, ritenersi nella fattispecie essersi inverata, come visto, solo in data 14 ottobre 2019.
Mentre la contestazione dell'illecito, parimenti come detto, risulta essere intervenuta, nei confronti della parte, con il verbale unico di accertamento e notificazione n.°
AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, in data 09 gennaio consegnato per la notifica e quindi notificato, per compiuta giacenza, all'odierno ricorrente, in data 27 gennaio 2020 (nel rispetto, pertanto e addirittura, al momento della intervenuta consegna per la notifica, del termine di cui al citato art. 14, comma 2, L. n.° 689/1981).
Con superamento, di conseguenza, nella fattispecie, di qualsivoglia eventuale ricaduta derivante da Corte Cost. 12 luglio 2021, n.° 151.
pagina 6 di 12 E con superamento, parimenti, di qualsiasi ulteriore questione attinente il diverso termine prescrizionale di cui all'art. 28, L. n.° 689/1981, che nulla ha a che vedere con i termini decadenziali di cui al predetto art. 14, comma 2, medesimo testo di legge.
II
- Sulla dedotta, da parte ricorrente, insussistenza oggettiva della condotta illecita contestata.
Con il terzo motivo di ricorso, nel merito, parte ricorrente eccepisce come, essendo lavoro sommerso fattispecie volta a censurare un comportamento che, nella sua materialità, occulta un rapporto di lavoro subordinato ed avendo l' , con Controparte_2 nota n.° 856/2022, chiarito i termini di applicazione della cd. “maxi sanzione” comminata in caso di lavoro sommerso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.L. n.° 12/2002, convertito con modificazioni in L. n.° 73/2002 (per cui la sanzione stessa non dovrebbe applicarsi nel caso di spontanea ed integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro prima dell'accertamento degli organi di vigilanza), nel caso de quo, l'assenza della volontà di occultare il rapporto di lavoro potrebbe evincersi dalla intervenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti.
Il motivo di ricorso in disamina è infondato e deve pertanto essere respinto.
A prescindere dalla circostanza che esso attinge le sole contestazioni a elevate sub n.i 1), 2) e 3) portate dall'ordinanza opposta, dalla Parte_1
documentazione agli atti prodotta dalle parti emerge al contrario come le posizioni lavorative di tutti i lavoratori interessati dall'accertamento per cui è causa non siano state affatto regolarizzate, ma che, semmai, alcuni lavoratori siano stati assunti per periodi successivi alla loro reale occupazione (vedasi ad esempio: la lavoratrice Controparte_5
occupata nei giorni 11 e 12 dicembre 2018, ma assunta solo a decorrere dal 17 dicembre
2018; il lavoratore occupato per cinque giorni nel periodo dal 11/16 Controparte_6
dicembre 2018, ma assunto solo a decorrere dal 17 dicembre 2018; il lavoratore CP_8
occupato tre giorni nel periodo 14/16 dicembre 2018, ma assunto solo a decorrere dal
[...]
pagina 7 di 12 Non pertinenti, per gli effetti, sono le vicende inerenti l'eventuale soggetto obbligato in solido ex art. 6, comma 3, L. n.° 689/1981 che, nella fattispecie, dichiarato peraltro fallito con sentenza Tribunale di Alessandria, 21 novembre 2019, n.° 81, nemmeno risulta essere stato destinatario di ordinanza-ingiunzione.
Parimenti infondato, sotto altro profilo di indagine, ogni motivo di doglianza da parte ricorrente dedotto, sempre in relazione alla sussistenza oggettiva della condotta contestata, in relazione alla sanzione con il provvedimento opposto irrogata per la condotta contestata sub
n.° 5), per cui ad egli non sarebbe la stessa addebitabile in quanto riferita alle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.L.vo n.° 276/2003.
Ora: ben vero è che l'art. 18, comma 1, D.L.vo n.° 276/2003, sanziona l'esercizio non autorizzato delle suddette attività.
Ma altrettanto vero è che il comma 2 sanziona l'utilizzatore <che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'a articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti>>.
Ed è questa la fattispecie, nel caso che occupa la presente decisione, sanzionata (poiché tipizzata nella sua contestazione “genetica”), laddove in ordinanza-ingiunzione opposta è indicato <per aver illecitamente utilizzato i seguenti lavoratori, somministrati dalla CP_15
nei periodi indicati accanto a ciascuno: dal 17.12.18 al 16.03.19 per 58 Parte_2
giorni di lavoro, dal 17.12.18 al 21.04.19 per 85 giorni di lavoro, Persona_1 CP_11
dal 7.1.19 al 17.03.19 per 52 giorni di lavoro, : dal 15.11.18 al 22.1.19
[...] Parte_10
per n. 6 giorni di lavoro>>, non certo per averli somministrati {tanto da degradare la precedente menzione del “comma 1” dell'art. < 18 […] del D. Leg.vo 276/2003, modificato dal D. Leg.vo 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo
8/2016>> a mero refuso privo di rilievo alcuno}.
La genericità, invece (ed infine), dei motivi di doglianza da parte ricorrente rivolti alla contestazione sub n.° 4) dell'ordinanza-ingiunzione opposta ne impediscono idoneo scrutinio.
Vero è, difatti, che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione è
l'Amministrazione a rivestire il ruolo di attore in senso sostanziale, cui incombe l'onere probatorio a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata con l'adozione del provvedimento fatto poi oggetto di giudiziale gravame.
Tuttavia, la generica allegazione di una mancanza di prova circa la sussistenza della condotta illecita contestata, priva di un benché minimo riferimento fattuale su cui fondare pagina 8 di 12 l'opposta tesi, deriva come inadeguatamente proposta al fine di ottenere conforme pronuncia, nel merito, di annullamento del provvedimento impugnato stesso.
III
- Sulla dedotta, da parte ricorrente, insussistenza dell'elemento soggettivo a sostegno della condotta illecita contestata.
Con il quarto motivo di ricorso, sempre nel merito, parte ricorrente allega come dal verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, protocollo n.° 357, in data 09 gennaio 2020, emerga che <pur non rivestendo Parte_11
direttamente e formalmente alcuna carica […] in quanto amministratore unico della società
Mister B dal 25.06.2018 al 25.10.2018, all'epoca dei fatti, novembre 2018 – maggio 2019, ha diretto e coordinato ogni attività aziendale volta al conseguimento dell'oggetto sociale, sin dalle fasi iniziali che durante tutto il periodo di apertura del ristorante>>; <ha selezionato i lavoratori, ha impartito ordini e direttive a tutto il personale, ha provveduto al pagamento dei compensi, ha effettuato richiami disciplinari, ha disposto il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro degli assunti e dei non assunti, ha gestito gli assetti aziendali ponendosi a carico di tutte le problematiche tipicamente afferenti la gestione stessa>>; <tutti i lavoratori individuavano nel sig. il soggetto che esercitava ogni prerogativa datoriale […], Parte_11
le funzioni esercitate dallo stesso sono state quelle tipicamente riservate alla competenza degli amministratori di diritto>>.
Allega quindi, ancora parte ricorrente, come dal suddetto verbale emerga che accanto alla figura del fin dalla fase di avviamento dell'attività, vi era la figura della Parte_11 coniuge del proprietario delle mura ove veniva esercitata l'attività stessa, e Parte_2 che questa: aveva <svolto tutta l'attività di avviamento del ristorante, relazionandosi giornalmente col via e-mail o telefonicamente>>, aveva <
alla SCIA, si>> era <occupata della ristrutturazione del locale […]>>; che successivamente, sempre congiuntamente al aveva <iniziato la selezione del personale>>, a Parte_11
partire dal <primo colloquio andato a buon fine>> (<quello con la sig.ra Parte_10
alla quale>> era <stato attribuito da il ruolo di direttore del ristorante>>, Pt_11
predisponendo poi, con la predetta un piano, su direttive impartite dal Pt_10 Parte_11 con il quale individuare il personale necessario alla conduzione dell'esercizio commerciale e procedere alla relativa selezione.
Senza omettere di rilevare come, dalla disamina della visura della società “Mister B
Srl”, emergesse in questa la partecipazione societaria di “Quantum Spa”, di cui legale rappresentante era la coniuge del più volte citato (tale . Parte_11 Persona_12
pagina 9 di 12 Sulla scorta di quanto precede, è perciò ad eccepire, sempre Parte_1 nel merito, l'assenza dell'elemento personale responsabilità nella ritenuta illecita condotta, questa essendo viceversa da ascriversi unicamente al predetto “amministratore di fatto” di
“Mister B Srl”.
La doglianza è fondata.
Invero, dalle numerose dichiarazioni in fase amministrativa raccolte dall'
[...]
, emergerebbe un ruolo decisionale, o “para-decisionale”, dell'odierno Controparte_4 ricorrente all'interno della compagine lavorativa di “Mister B Srl” e Parte_1
concorrente con quello del citato Parte_11
Ciononostante, dalle dichiarazioni stesse e, vieppiù, dalle risultanze di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.° AL00000/2019-115-02, 07 gennaio 2020, non è dato evincere se tale ruolo il ricorrente lo abbia svolto in autonomia o, viceversa, avverso precipue direttive dell'effettivo dominus della società in oggetto e quindi in qualità, di, propria volta, suo mero dipendente chiamato a svolgere opera di, altrettanto, mero coordinamento degli ulteriori sottoposti.
E ciò non solo, all'evidenza, nella prospettiva di una sua responsabilità individuale, ma anche a titolo di concorso con l'effettivo, comune, datore di lavoro.
La condotta illecita a contestata, in altri termini, sulla scorta Parte_1
delle risultanze istruttorie in atti, non appare sufficientemente provata nella sua autoria, né a titolo individuale, né a titolo di concorso, ex art. 5, L. n.° 689/1981, con quella, viceversa riconosciuta dalla stessa Amministrazione procedente, del Parte_11
Diversamente, opinando, come parte resistente nelle proprie difese sembra proporre, la preponderante rilevanza del <principio della tutela del legittimo affidamento dei terzi in materia di conferimento dei poteri, di rappresentanza e di responsabilità in ambito societario>> [per cui <tale complesso assetto normativo risulterebbe del tutto vanificato legittimando l'idea che l'esteriorizzazione di un dato formale, che implica uno statuto normativo conseguente, possa essere invocata come “fittizia” o meramente apparente al fine di ottenere l'esonero da responsabilità>> e per cui emerge soltanto ai fini di una eventuale responsabilità per gli atti di gestione, ma non incide sulla individuazione del rappresentante legale della società nel soggetto al quale è formalmente affidata l'amministrazione della società, anche se questi, per effetto di un comportamento per lo più riconducibile allo stesso amministratore di fatto, non esercita effettivi poteri di gestione” (Cass. civ. n. 6478/2003)>>] perverrebbe inevitabilmente all'attribuzione in capo al, mero, rappresentante legale privo tuttavia di reale potere gestionale pagina 10 di 12 all'interno della persona giuridica, di una responsabilità oggettiva irriducibilmente contrastante con la regola di cui all'art. 3, L. n.° 689/1981 (per il quale, <nelle violazioni cui
è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa>>).
Tenuto altresì conto che parte resistente, nelle proprie istanze istruttorie, non risulta aver proposto ulteriore capitolazione per testi inerente il precipuo aspetto sostanziale appena fatto oggetto di analisi critica, il ricorso deve pertanto essere accolto.
Assorbita ogni altra questione.
IV
- Sulle spese di lite.
Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018).
Deve difatti ritenersi, alla luce della citata pronuncia del Giudice delle Leggi, come il
Giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, possa compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ampliandosi così il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal Legislatore nel
2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il D.L. n.° 132/2014, convertito con modificazioni in L. n.° 162/2014, aveva difatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” (con cui il Giudice poteva derogare alla regola dell'apposizione delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente) con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto atta a trascurare le esigenze palesate da altre analoghe fattispecie pur tuttavia riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Ed in effetti, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, altro non implica che un mutamento del quadro di riferimento della causa, atto ad alterare i termini della lite, senza tuttavia possibilità di ascriverne le cause alla condotta processuale delle parti. Circostanza, ciononostante, che può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa, pur sempre, addebitarsi alle parti.
pagina 11 di 12 Nella fattispecie si ribadisce pertanto come sussistano tutti gli elementi giustificanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non solo (e non tanto), stante l'oggettiva ambiguità della situazione, evidenziata dalla ambivalenza di talune dichiarazioni rilasciate dai lavoratori assunti a sommarie informazini in fase amministrativa, che non permette di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della resistente Amministrazione (come dimostrano le stesse motivazioni dell'accoglimento della presente opposizione, fondato sull'equivalente, ex art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011, di pronuncia assolutoria per insufficienza di prove). A ciò si aggiunga la palese infondatezza di alcuni motivi di opposizione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 92, 413 e ss., 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- annulla l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
di Asti-Alessandria, Sede di Asti,
[...] Controparte_4
18 novembre 2022, n.° 185;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 dicembre 2018).
Nel caso di specie, invece, risultano essere stati sanzionati i giorni di lavoro irregolare effettuati prima della formale assunzione;
giorni, si ripete, che viceversa mai risultano essere stati regolarizzati, nemmeno a seguito dell'intervento ispettivo.
Irrilevanti, poi, le sorti della società “Mister B Srl” e/o l'avvicendamento, nella sua amministrazione, di soggetto diverso rispetto l'odierno ricorrente Parte_1
Quest'ultimo, difatti, è sanzionato, in proprio, quale trasgressore.