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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/06/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3906 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BONFIGLIO EMILIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MARCO , elettivamente domiciliato presso VIA ARMERIA C/O AVVOCATURA INPS 1 98100 MESSINA VIA CIRO IL
GRANDE 21 00144 ROMA ITALIA;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 , proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'Intimazione di pagamento l'avviso di addebito N. 59520240003204113000 notificatogli il
14.11.24.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs. 46/1999.
Chiedeva disporsi sospensione cautelare del provvedimento impugnato e, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, fatte depositare note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. propone opposizione avverso l'avviso di addebito N. Controparte_1
59520240003204113000 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per sé nella qualità di titolare della ditta omonima, nonché per la moglie , inquadrata dagli Persona_1
ispettori di vigilanza, nel verbale ispettivo sottostante, quale coadiutore familiare.
Preliminarmente va dichiarata d'ufficio l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, relativamente alla pretesa contributiva per gli anni dal 2016 al 2022, relativa a Persona_1 inquadrata nel ruolo di coadiutore familiare dell' . CP_1
Sul punto giova richiamare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Analogamente a quanto previsto per le controversie di lavoro, la competenza territoriale relativamente alle controversie in materia di previdenza ed assistenza risulta inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perché le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle.
In particolare i due criteri di competenza stabiliti ai commi 2 e 3 dell'art. 444 c.p.c. attribuiscono una competenza territoriale speciale rispetto a quella sancita al comma 1 della medesima disposizione.
Per quel che oggi occupa, il terzo comma della citata disposizione, in deroga al foro generale del primo comma, individua la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente per tutte le controversie concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi. Per ufficio dell'ente competente si deve intendere quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (C. 6178/2019;
C. 23893/2004; C. 11266/1996) e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l'ufficio periferico se preposto alla gestione dei rapporti contributivi (C. 3303/2002; C. 2843/1990); in caso di accentramento degli adempimenti contributivi è invece competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento (C. 3366/2001; C. 7108/2000); tale competenza è inderogabile anche nel caso di opposizioni a più cartelle esattoriali emesse da diversi uffici nei confronti del medesimo datore di lavoro (C. 6619/2003), ovvero nel caso in cui l'ufficio preposto sia diverso dalla sede dell'ente (C. 1045/1991). Il criterio non si applica, tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'istituto di previdenza (C. 21364/2010) e, a maggior ragione, nel caso di controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (C.
20578/2016).
È stato ulteriormente precisato che “In tema di competenza per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l' eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale” (Cass. Civ., sez VI, n.
10702/2015).
Il difetto di competenza deve essere sollevato dal convenuto nella memoria difensiva a pena di decadenza o rilevata dal giudice ex officio non oltre l'udienza di discussione.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che la controversia abbia ad oggetto la qualificazione (a terziario e non agricola) dei rapporti lavorativi denunciati dalla azienda ricorrente e destinataria del provvedimento impugnato, provvedimento che pertanto involge gli obblighi contributivi del datore di lavoro.
Risulta altresì che l'Ente accertatore sia l' di Messina, come si evince dalla lettura del CP_2
verbale ispettivo impugnato, sicché appare certo il criterio di collegamento territoriale con il
Tribunale di Messina, sezione Lavoro.
Va, a questo punto, dichiarata – limitatamente alla parte di avviso di addebito relativa agli obblighi contributivi dell' nei confronti della coadiutrice - l'incompetenza CP_1 Per_1
territoriale del Tribunale di Patti, in favore del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del
Lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta, a cura delle parti, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
Nel merito, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_2 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' nei CP_2
confronti di in proprio, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di Controparte_3 impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Sul punto, dalla documentazione in atti risulta che il verbale ispettivo è stato notificato alla ditta ricorrente in data 13.1.2023, mentre l'avviso di addebito oggi impugnato è stato notificato il
14.11.2024.
A questo punto, essendo la pretesa contributiva dell' , riferibile all'Orlando in proprio, CP_2
limitata al versamento della quarta rata di contributi IVS 2022, nonché alle quattro rate trimestrali del
2023, è di palmare evidenza che nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento ai periodi in questione.
Quanto sopra conduce al rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, con riduzione del 30% ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno
[...]
23/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara – limitatamente all'impugnazione dell'avviso di addebito relativo ai contributi da versare per la coadiutrice dal 2016 al 2022 - l'incompetenza territoriale Persona_1
dell'intestato Tribunale, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà, in parte qua, essere riassunta dalle parti entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda relativamente alla contribuzione IVS dovuta da per il Controparte_1
quarto trimestre 2022 e per i quattro trimestri 2023;
- Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento, in favore del' , delle spese del Controparte_1 CP_2
giudizio che liquida in euro 2.650,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 26/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena