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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di S. Maria C. V. - Prima Sezione Civile - composto dai Sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n° 2953/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza cartolare del 26.11.2024
e vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv.to CERVONE Parte_1
GINEVRA, come da procura in atti
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Controparte_1
Foglia e Antonietta Marino, come da procura in atti
Resistente
E
nata a [...] il [...] CP_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: accoglimento del ricorso. Per parte resistente: rigetto del ricorso. Il PM-SEDE non ha rassegnato conclusioni.
1
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 04.04.2023, l'odierno ricorrente ha chiesto dichiararsi l'interdizione di in quanto affetta da sindrome di Alzheimer CP_2
con grave deficit cognitivo.
Parte ricorrente ha evidenziato che la stessa non è in grado di far fronte in maniera autonoma alle necessità della vita quotidiana e abbisogna di assistenza continua, rappresentando, altresì, che l'interdicenda è proprietaria di numerosi beni immobili ed è titolare di conti correnti e depositi bancari.
Si è costituita la resistente, la quale si è opposta alle Controparte_1
richieste di parte avversa e ha chiesto applicarsi all'interdicenda la misura dell'amministrazione di sostegno in quanto maggiormente idonea alle esigenze della stessa.
All'udienza del 27.06.2023 è stato effettuato l'esame dell'interdicenda e, previa nomina di quale tutore provvisorio (cfr. ordinanza Controparte_1
del 10.10.2023), la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, occorre evidenziare che con la legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto al nuovo strumento di tutela, sono ormai figure residuali da applicarsi laddove non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione (cfr. Tribunale Rieti n. 68 del 2020).
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Tribunale Pistoia n. 457 del 2019).
L'istituto in esame ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire.
2 Ciò posto, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha evidenziato che il discrimen tra interdizione e amministrazione di sostegno sia soprattutto di natura funzionale ovvero connesso al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione (cfr. Cass. n. 13584 del 2006; conforme Cass.
n. 6079 del 2020).
Invero, ad una attività minima, estremamente semplice – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti – corrisponderà
l'amministrazione di sostegno;
invece, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, ovvero nei casi in cui occorre impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, si opterà per l'interdizione, sempre che sussista una condizione di abituale infermità di mente (cfr. in motivazione, Cass. n. 13584 del
2006; conforme Cass. n. 6079 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione medica depositata in atti, si evince che l'interdicenda è affetta da demenza vascolare in stadio avanzato.
Tuttavia, in sede di esame, avvenuto all'udienza del 27.06.2023,
l'interdicenda è apparsa in grado di rispondere alle domande che le venivano poste declinando le proprie generalità e riconoscendo le persone presenti in aula.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la tutela della resistente possa avvenire attraverso l'istituto di cui agli art. 404 e ss c.c., con rigetto del ricorso introduttivo, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c., tenuto conto anche della condotta assunta dall'interdicenda in sede di esame.
Ciò posto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c., vanno trasmessi gli atti al
GT per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della resistente.
Il Tribunale ritiene, altresì, necessario nominare un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona di (già tutore provvisorio), che Controparte_1
provveda alla cura di nonché a ritirare gli emolumenti di spettanza della CP_2 stessa, con gestione nell'interesse della stessa, con obbligo di rendicontazione a norma di legge.
Attesa la natura del procedimento e la contumacia dell'interdicenda,
3 sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., Prima Sezione Civile, nella causa promossa come in narrativa, così decide:
- rigetta la domanda di interdizione di ritenendosi idonea CP_2 alla sua protezione la misura dell'amministrazione di sostegno;
- dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al G.T.-
SEDE e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nata a [...] il [...], CP_2
nata a [...] il [...], cui sono Controparte_1
attribuiti i poteri indicati in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Caso
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Luigia Franzese
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