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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 328/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Portaluri Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ingiunzione n. 241 del 6 settembre 2022 l'
[...] ingiungeva a Controparte_2 [...] il pagamento della sanzione dell'importo complessivo di euro 20.000,00 e Parte_1 applicato le sanzioni accessorie della confisca e della distruzione dell'apparecchiatura utilizzata, oltre spese di notifica, per la violazione del divieto previsto dall'art. 7, co. 3 quater, d.l. n. 158/2012 a seguito della presenza nel suo esercizio di quattro postazioni informatiche messe a disposizione della clientela per la libera navigazione su internet che permetteva l'accesso a piattaforma di gioco e scommesse on line.
La proponeva opposizione rigettata dal Tribunale di Taranto cons Parte_1 sentenza n. 278/2024 con compensazione delle spese di lite dacché la difesa dell' era stata espletata da un suo funzionario e non vi era prova di spese CP_1 ulteriori rispetto a quelle generali. ha proposto appello muovendo censure alla sentenza impugnate e Parte_1 nel contempo segnalando che medio tempo era stato proposto incidente di costituzionalità dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 20485/2024; concludeva chiedendo di attendere l'esito dell'incidente di costituzionalità e comunque l'annullamento dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese.
L si Controparte_3
è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio con la sentenza n. 104 del 10 luglio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 3 quater, d.l. n. 158/12 convertito con modificazioni con l. n. 189/12, e dell'art. 1, co. 923 primo periodo, l. n.
208/2015, e quindi sia per il difetto di tassatività della fattispecie vietata sia nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa, costituente un ostacolo alla sua graduazione in relazione gravità in concreto dei singoli illeciti.
A seguito di detta pronuncia l' ha proceduto all'annullamento Controparte_1
d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio.
Le parti hanno, dunque, chiesto concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ma l'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite mentre l'Agenzia ha chiesto disporsi la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto tenuto conto delle conclusioni pronunciate.
***
Considerato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa adottata sulla base di disposizioni dichiarate incostituzionali, non vi è più ragione di contendere sulla legittimità della sanzione con essa comminata.
Quanto alle spese di lite si osserva che, secondo il condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, anche per gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può includersi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di pag. 2/3 resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (Cass. ord. 22 aprile 2022, n. 12928, Cass. ord.
15 maggio 2018, n. 11815). A ciò si aggiunga, per un verso, che le ragioni poste dalla a fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione annullata non Parte_1 riguardavano la incostituzionalità delle disposizioni sulla cui base essa era stata adottata,
e, per altro verso, che l'interpretazione datane dal primo giudice, contrastata dall'odierna impugnante, era conforme all'ampiezza del dettato normativo, al netto del difetto di sufficiente tassatività.
Conclusivamente va dichiarata cessata la materia del contendere come chiesto dalle parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello iscritto al n. 328\2024 R.G. proposto da
[...] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto n. 278/2024 Parte_1 pubblicata l'1 febbraio 2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensata tra le parti le spese di lite.
Taranto, 14 novembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 328/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Portaluri Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ingiunzione n. 241 del 6 settembre 2022 l'
[...] ingiungeva a Controparte_2 [...] il pagamento della sanzione dell'importo complessivo di euro 20.000,00 e Parte_1 applicato le sanzioni accessorie della confisca e della distruzione dell'apparecchiatura utilizzata, oltre spese di notifica, per la violazione del divieto previsto dall'art. 7, co. 3 quater, d.l. n. 158/2012 a seguito della presenza nel suo esercizio di quattro postazioni informatiche messe a disposizione della clientela per la libera navigazione su internet che permetteva l'accesso a piattaforma di gioco e scommesse on line.
La proponeva opposizione rigettata dal Tribunale di Taranto cons Parte_1 sentenza n. 278/2024 con compensazione delle spese di lite dacché la difesa dell' era stata espletata da un suo funzionario e non vi era prova di spese CP_1 ulteriori rispetto a quelle generali. ha proposto appello muovendo censure alla sentenza impugnate e Parte_1 nel contempo segnalando che medio tempo era stato proposto incidente di costituzionalità dalla S.C. con le ordinanze nn. 20483 20485/2024; concludeva chiedendo di attendere l'esito dell'incidente di costituzionalità e comunque l'annullamento dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese.
L si Controparte_3
è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more del giudizio con la sentenza n. 104 del 10 luglio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 3 quater, d.l. n. 158/12 convertito con modificazioni con l. n. 189/12, e dell'art. 1, co. 923 primo periodo, l. n.
208/2015, e quindi sia per il difetto di tassatività della fattispecie vietata sia nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa, costituente un ostacolo alla sua graduazione in relazione gravità in concreto dei singoli illeciti.
A seguito di detta pronuncia l' ha proceduto all'annullamento Controparte_1
d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio.
Le parti hanno, dunque, chiesto concordemente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ma l'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite mentre l'Agenzia ha chiesto disporsi la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto tenuto conto delle conclusioni pronunciate.
***
Considerato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa adottata sulla base di disposizioni dichiarate incostituzionali, non vi è più ragione di contendere sulla legittimità della sanzione con essa comminata.
Quanto alle spese di lite si osserva che, secondo il condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, anche per gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può includersi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di pag. 2/3 resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (Cass. ord. 22 aprile 2022, n. 12928, Cass. ord.
15 maggio 2018, n. 11815). A ciò si aggiunga, per un verso, che le ragioni poste dalla a fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione annullata non Parte_1 riguardavano la incostituzionalità delle disposizioni sulla cui base essa era stata adottata,
e, per altro verso, che l'interpretazione datane dal primo giudice, contrastata dall'odierna impugnante, era conforme all'ampiezza del dettato normativo, al netto del difetto di sufficiente tassatività.
Conclusivamente va dichiarata cessata la materia del contendere come chiesto dalle parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello iscritto al n. 328\2024 R.G. proposto da
[...] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto n. 278/2024 Parte_1 pubblicata l'1 febbraio 2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensata tra le parti le spese di lite.
Taranto, 14 novembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 3/3