TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 26/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 449/2022 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona
Giammarino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesca Alvino sito a Lanciano (CH) alla via San Francesco d'Assisi
n. 13;
attrice
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Bologna alla via Marconi n. 9;
convenuta
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2043 C.C. – ART.
2051 C.C.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di rivalsa della comparente nei confronti dell'odierna convenuta, condannare l' Controparte_1
a rimborsare a div. Ras, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore in carica, per i titoli e le causali di cui in premessa, la complessiva somma di 1.521.821,76€,
(unmilionecinquecentoventunomilaottocentoventuno/76), corrispondente all'importo corrisposto complessivamente ai danneggiati a titolo di risarcimento danni ovvero quella somma maggiore o minore che risultasse a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge».
L'attrice, in qualità di compagnia assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autocarro
Fiat AT targato DH427PB, ha dichiarato di agire in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. per la ripetizione di quanto complessivamente da essa corrisposto ai danneggiati del sinistro occorso il giorno 21/9/2013 alle ore 14:45 circa nel comune di Vasto
(CH) alla progressiva chilometrica 450+600 direzione Nord/Sud dell'autostrada A14, in occasione del quale il predetto veicolo, con a bordo sei passeggeri oltre al conducente, “in un tratto di strada rettilineo in discesa, improvvisamente subiva lo scollamento di una parte del battistrada dello pneumatico posteriore dx, per cui perdeva il controllo del mezzo che deviava verso destra e intraversandosi sulla carreggiata urtava il guard-rail laterale destro e dopo averlo divelto per diversi metri precipitava nella scarpata adiacente, arrestandosi cappottato contro due alberi”, da cui è derivato il decesso dei passeggeri e ed il ferimento Parte_2 Parte_3 degli altri;
quindi, ha affermato la responsabilità della convenuta
2 nella causazione degli eventi dannosi sulla scorta delle valutazioni espresse dall'Ing. - consulente nominato dal P.M. Persona_1 nel procedimento rubricato presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Vasto al n. 1117/2013 R.G.N.R a carico del conducente dell'autocarro – che, in risposta ai quesiti Controparte_2 postigli, ne prefigurava la sussistenza in ragione della mancata installazione di una barriera classe H2.
si è ritualmente costituita in Controparte_1 giudizio per contestare le allegazioni e le istanze attoree in punto di an e quantum e, nello specifico, l'imputazione (peraltro in via esclusiva) delle conseguenze del sinistro in capo ad essa siccome esclusa dalle valutazioni rese dai periti Ing. e Persona_2
Ing. nel processo penale a carico di Persona_3 [...]
, e sì come condivise Parte_4 Parte_5 Parte_6 nella relativa sentenza n. 508/2018 del Tribunale di Vasto del
25/10/2018, secondo cui la presenza di una barriera di sicurezza bordo laterale del tipo H2 non sarebbe stata – al pari di quella ivi esistente - in grado di evitare l'uscita dalla sede autostradale del
Fiat AT, nonché i conseguenti danni e lesioni riportati dal mezzo e dagli occupanti, derivandone l'insussistenza di responsabilità della convenuta ai sensi tanto dell'art. 2051 c.c. quanto dell'art. 2043 c.c.
Sulla scorta delle allegazioni qui sinteticamente riferite, la convenuta ha così concluso: «nel merito, in via principale: - respingere integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccessive, pretestuose e non provate;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, ridurre l'ammontare del risarcimento, per tutte le ragioni esposte, a quanto verrà effettivamente comprovato e dimostrato nel corso del giudizio, e, per l'effetto, diminuire il quantum del risarcimento eventualmente dovuto in ragione della gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge».
3 La controversia non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e non merita di essere accolta per i motivi qui di seguito illustrati.
2. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine al verificarsi del sinistro occorso il giorno 21/9/2013, alle ore 14:45 circa, nel territorio di Vasto, lungo la corsia Sud, direzione
Pescara – Bari dell'Autostrada A14. Nell'occorso, il Fiat AT targato DH427PB di proprietà di Controparte_3
, concesso in locazione al sindacato IS EC
[...] ed assicurato con div. Ras, con polizza n. Parte_1
0000072884154, condotto da e trasportante altre Controparte_2
6 persone ( – al fianco del conducente - Persona_4 [...]
, , – nei sedili centrali – Pt_7 Persona_5 Persona_6
e infine e , giunto in prossimità Parte_3 Persona_7 del Km 450 + 600, a causa dello scollamento del battistrada dello pneumatico della ruota posteriore destra, restava privo di controllo, andando ad urtare contro il guard-rail di prima installazione di destra, con conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e ribaltamento nella scarpata del sottostante piano di campagna, cui sono conseguiti gravi danni al mezzo, lesioni agli occupanti e il decesso di e Parte_3 Persona_7
3. La responsabilità da parte attrice imputata alla convenuta – a titolo, alternativo, di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
o responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. ai fini dell'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. - si fonda, in linea di fatto, sulla circostanza, documentalmente accertata e comunque non contestata, del cedimento della barriera di contenimento (guardrail)
4 ivi esistente in esito all'urto ad essa impresso dal veicolo Fiat
e sulla conseguente valutazione di inadeguatezza della stessa CP_4
a contenere il mezzo entro il piano della sede autostradale e di colpa della convenuta per non avere provveduto alla installazione di barriera di maggiore capacità di contenimento come normativamente previsto.
Tale argomentazione trae fondamento nelle valutazioni tecniche compiute dall'Ing. - consulente nominato dal P.M. nel Per_1 procedimento rubricato presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Vasto al n. 1117/2013 R.G.N.R a carico del conducente dell'autocarro - in ragione della quali, ove la Controparte_2 convenuta avesse provveduto alla installazione, normativamente prescritta, nel tratto autostradale de quo, di una barriera laterale di tipo H2, il veicolo AT non sarebbe fuoriuscito di strada.
A confutazione di tali assunti, la convenuta ha opposto le valutazioni compiute dall'Ing. e dall'Ing. (periti Per_3 Per_2 nominati dal Tribunale penale di Vasto nel processo R.G.N.R. n.
96/2013 – R.G.T. n. 703/2016), i quali – all'esito di diversa valutazione cinematica del sinistro svolta anche con l'ausilio di specifici software di simulazione (Algor Supersap basato sulla schematizzazione agli elementi finiti) - sono giunti a conclusione diametralmente opposta, affermando l'inadeguatezza di qualsiasi barriera bordo laterale (omologata di classe H2) a contenere l'impatto del veicolo.
4. Rinviandosi all'integralità di tale elaborato peritale per quanto attiene la valutazione tecnico-specialistica delle costanti poste alla base dell'analisi cinematica a sua volta comparata con le variabili dei sistemi di ritenuta, giova qui sinteticamente evidenziare che la valutazione di maggiore attendibilità delle conclusioni raggiunte dai periti e trova ragione in Per_3 Per_2 una più accurata stima – perché comprensiva di alcuni apporti
5 energetici1 non considerati dal consulente tecnico del P.M. - della velocità di impatto iniziale del mezzo con il guardrail (78,92 Km/h per , 104 Km/h per ma, soprattutto, Per_1 Parte_8 nell'utilizzo del software di simulazione Algor che ha consentito l'analisi comparata della dinamica di impatto del veicolo con il comportamento dinamico di diversi modelli di barriere di classe H2 in funzione dei loro elementi strutturali riferiti a tipologia di terreno, distanza montanti e tipologia del dissipatore;
procedimento che, di conseguenza, palesa un grado di accuratezza ed attendibilità scientifica di livello superiore al ragionamento sostanzialmente deduttivo seguito dal C.T. del P.M. e fondato sul raffronto tra la massa (stimata in 3150 Kg), velocità (sottostimata in 78,92 Km/h) ed angolo di incidenza (19°) dell'impatto del con il CP_5 guardrail ed i parametri di resistenza relativi alla omologazione delle barriere di classe H2 (13000 Kg, velocità di 70 Km/h, angolo di impatto 20°) ed H3 (16000 Kg, velocità di 80 Km/h, angolo di impatto 20°) per giungere alla conclusione che – attesa la minore entità dei valori delle variabili stimabili nel sinistro in esame rispetto ai corrispondenti parametri di omologazione delle barriere di classe H - tale tipologia di barriera avrebbe certamente contenuto l'incontrollata traiettoria del veicolo entro la sede stradale.
Per tali ragioni, le conclusioni dei periti e ed il Per_3 Per_2 conseguente accertamento del fatto materiale, rilevanti ai fini della decisione di assoluzione (tra altri, del direttore generale ed amministratore delegato della società convenuta) di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale penale di Vasto n. 508/2018 del
25/10/2018, costituiscono il presupposto di fatto in conseguenza del quale può procedersi alla distinta valutazione di fondatezza dei diversi titoli di responsabilità (ex artt. 2043 e 2051 c.c.) ascritti da parte attrice a parte convenuta in relazione all'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. Deve, quindi, reputarsi acclarato che, nel sinistro in esame, il mezzo, in esito alla perdita di controllo conseguente al distacco del battistrada dello pneumatico della ruota posteriore destra, ha avuto un moto di rototraslazione in senso orario tale da determinare un primo consistente urto alla velocità stimata di 104 Km/h tra la parte anteriore sinistra ed il guardrail, cui è seguito, in prosecuzione del medesimo moto di rotazione oraria, un secondo urto con la parte posteriore sinistra e il guardrail già compromesso dal primo urto, derivandone il cedimento di detta barriera che, pertanto,
è da valutarsi come diretta conseguenza di una tipologia di urto al quale neppure la diversa barriera di tipo H2 (normativamente omologata per resistere all'urto di veicolo di massa 13000 Kg, con angolo di impatto di 20° e velocità di 70Km/h) avrebbe potuto opporre adeguata efficienza contenitiva.
Né, d'altro canto, può ritenersi meritevole di positiva valutazione la tesi attorea secondo cui la dovuta installazione di barriera di classe di contenimento H2, in quanto “dotate di una maggiore capacità di assorbire energia rispetto a quelle presenti al momento del fatto”, avrebbe determinato una minore entità dell'impatto con la scarpata sottostante e conseguente minor danno per gli occupanti del mezzo: tale tesi, infatti, oltre che sfornita di ogni adeguato supporto probatorio, appare confinata sul mero piano congetturale, atteso che, posta la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, le successive e possibili traiettorie della caduta del veicolo lungo la pendenza della scarpata possono prefigurarsi in numero indeterminato in ragione di variabili (quali l'inerzia residua,
l'accelerazione gravitazionale, il grado di pendenza della scarpata,
l'accertata presenza di ostacoli costituita da alberi e vegetazione boschiva, la natura del terreno, etc.) idonee alla profilazione di un numero altrettanto indeterminato di esiti diversi non necessariamente né sicuramente ipotizzabili di minore gravità rispetto a quelli effettivamente verificatisi.
La detta peculiarità del sinistro, dunque, incide in punto di
7 valutazione del nesso di causalità valutato nell'ambito sia della invocata responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sia della responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.
5. I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, infatti, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa custodita deve aver costituito la causa del danno e non mera occasione dello stesso.
Non ponendosi in dubbio il rapporto custodiale della convenuta con la strada e le sue pertinenze – atteso che l'ente proprietario o gestore di una strada si considera custode della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per cui è responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del tracciato – deve, tuttavia, escludersi, in ragione della dinamica del sinistro come ricostruita dai periti e la derivazione causale del sinistro dalla res Per_3 Per_2 oggetto di custodia. Il danno, infatti, non si è prodotto a causa della pericolosità della barriera, bensì per la perdita del battistrada della ruota posteriore destra del veicolo (fatto che, in ragione delle statuizioni in sentenza della Corte d'Appello de
L'Aquila n. 331/2019, è da ricondursi al caso fortuito2) che ha determinato la totale perdita di controllo del mezzo, che neppure una barriera del tipo normativamente prescritto avrebbe potuto contenere nella sede stradale.
6. Venendo, quindi, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., occorre premettere sinteticamente – per quanto noto – che incombe su chi 2 perché determinata da una deformazione dello pneumatico imprevedibilmente sviluppatasi durante la marcia «per poi manifestarsi repentinamente, portando al distacco del battistrada, per effetto dell'aumento della temperatura della mescola, durante il moto del veicolo»; 8 assume tale titolo di responsabilità del danneggiante l'onere di comprovare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti soggettivi (dolo o colpa), oggettivi (danno e sua entità)
e del nesso di causalità tra la condotta e i danni.
A premessa della valutazione dell'elemento soggettivo sotto il profilo colposo, occorre precisare che in punto di definizione normativa delle c.d. “barriere stradali di sicurezza”, l'art. 1 D.M.
n. 223 del 18/2/1992 le descrive quali «(…) dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili».
Ai sensi dell'art. 2 dell'all. 1 al detto D.M. n. 223 del 18/2/1992
(istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale) rubricato “Finalità delle barriere stradali”, esse «sono poste in opera essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.
2. Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri;
3. Lo studio delle barriere deve perciò tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimento della aliquota più alta possibile dell'energia nell'urto».
In dipendenza della normativa di riferimento costituita dal detto
D.M. n. 223 del 1992 e, poi, dal D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari, e in funzione dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317 (cfr. Cass. civ. sez. III - 03/05/2024, n. 11950) – che stabilisce le modalità di prova e certificazione degli stessi – dette barriere sono collocate in diverse “classi di contenzione” che determinano la capacità di ciascuna tipologia di barriera di arrestare un veicolo in movimento, la cui scelta di utilizzo è operata in ragione delle
9 caratteristiche intrinseche del presidio in funzione delle specifiche caratteristiche delle zone da proteggere ed in cui devono installate, preservando, in ogni caso, la funzione fondamentale di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva e di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta.
Quindi, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la Suprema Corte ha precisato che:
- le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. n. 15723/2011 ribadita da Cass. n.
13187/2015 e da Cass. n. 9315/2019);
- la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada , se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. n. 10916/2017).
In ragione di detti principi, quindi, il rispetto delle generali regole di prudenza e perizia subisce necessariamente una modulazione in funzione della doverosa adozione di cautele adeguate non all'evenienza di una pericolosità astratta, ma al grado di pericolosità concreta, prevedibile e prevenibile in relazione alla
10 specificità dei tratti stradali.
Tuttavia, poiché, in virtù di quanto poc'anzi osservato in relazione alla colpa generica, non può esigersi dal gestore della rete stradale l'installazione indiscriminata di barriere con la massima classe di contenimento, può, nel caso che qui occupa, ritenersi sussistente soltanto un profilo di colpa specifica per mancata installazione della barriera H2.
7. Quindi, acclarata la violazione della prescrizione normativa ed incontestato il danno, la valutazione del nesso eziologico tra la condotta omissiva colposa e il danno medesimo si sostanzia, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018), «nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica
o baconiana)».
Pertanto, fermo restando i differenti criteri di giudizio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", la doverosa applicazione di tale regola probabilistica in termini di ragionevolezza scientifica, non basata esclusivamente sulla probabilità quantitativa ma anche alla probabilità logica, ancorata
11 agli elementi di conferma del caso concreto, resta soddisfatta su entrambi i piani dalla evidenza raggiunta – sulla scorta della accurata ricostruzione delle forze dispiegatesi nella dinamica del sinistro in esame – dai periti e secondo i quali, Per_3 Per_2 sostituendo la condotta omissiva (mancata installazione della barriera di classe H2) con la condotta dovuta (installazione della barriera di classe H2), l'evento materiale (fuoriuscita dal veicolo dalla sede stradale) prodromico all'accesso alla scarpata e conseguente danno, si sarebbe comunque verificato.
Sulla scorta di tali considerazioni, le motivazioni assunte dal
Tribunale penale di Vasto nella sentenza assolutoria n. 508/2018 divengono pienamente condivisibili e mutuabili anche in applicazione del differente criterio della preponderanza dell'evidenza riservato all'ambito civilistico, poiché - stante l'inevitabilità della fuoriuscita del veicolo in ragione della peculiarità della dinamica dell'urto con la barriera di primo impianto ivi esistente, ma anche con quella che ivi avrebbe dovuto essere installata secondo la norma
(classe H2) - il danno ad essa conseguente non sarebbe stato prevenibile neppure adottando le migliori cautele previste dalla legge.
Di conseguenza, poiché la condotta illecita di parte convenuta non assume incidenza causale né concausale nella produzione del danno
(da ascriversi materialmente ed integralmente alla causa remota della perdita del battistrada della ruota posteriore destra), deve concludersi per l'insussistenza di una responsabilità ex art. 2043
c.c., con conseguente rigetto della domanda attorea.
8. Alla luce delle superiori ed assorbenti valutazioni che escludono la sussistenza dell'an della responsabilità, giova osservare, in via meramente incidentale, come, in punto di quantum, parte attrice non abbia assolto all'onere della prova - su di essa incombente ex art. 2697 c.c. – della corrispondenza tra i danni effettivamente subiti dai trasportati (e loro eredi) e le singole poste agli stessi corrisposti dall'attrice, né tantomeno in ordine
12 alla integralità dell'apporto causale della convenuta nella causazione dei danni medesimi (attesa la richiesta surrogatoria per l'integralità delle somme esborsate); conseguendone un ulteriore motivo di reiezione della domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, scaglione corrispondente al valore della domanda, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, minimi per la fase istruttoria in quanto di mera natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 449/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 29.154,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, il 28/3/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 quali l'energia dissipata (E2) nell'urto della parte anteriore sinistra del , (E5) dalla parte anteriore destra del CP_5
e (E7) nell'abbattimento dell'albero; CP_5 6