CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1608/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avvocato Salvatore Strano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Paternò, Via San Gaetano n. 26;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura CP C.F._2 in atti, dall'avvocato Gianfranco Vojvodic ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo;
APPELLATO
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.4.21 conveniva in giudizio, innanzi CP
al Tribunale di Siracusa, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1
– la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dell'esternazione di frasi ingiuriose nei propri confronti: l'attore, dopo avere premesso di avere assistito, in qualità di difensore, sia nella procedura di divorzio dal _2
marito , sia nella fase stragiudiziale attinente alla definizione dei rapporti Parte_1
patrimoniali tra gli ex coniugi, ha sostenuto che , in due differenti Parte_1
occasioni, aveva adoperato espressioni ingiuriose nei propri confronti definendolo, nello specifico, uno “spilla soldi”, facendo in particolare riferimento ad un primo episodio, verificatosi in data 19.9.2019 all'interno di un magazzino sito in via Megara ad Augusta,
e ad un secondo episodio verificatosi, in data 17.10.2019, presso lo studio dell'avvocato
Pietro Paolo Amara, difensore di . ha pertanto invocato la Parte_1 CP
condanna dell al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento della Pt_1
sanzione pecuniaria civile in favore della Cassa delle Ammende prevista dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 7/2016.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
depositata in data 28.7.21, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata in fatto e in diritto. Sosteneva infatti che, con riferimento al primo episodio del
19.9.2019, l'espressione “spilla soldi” era stata dallo stesso adoperata al fine di invitare la propria ex moglie a non spendere ulteriori somme in controversie legali, non avendo, in alcun modo, inteso offendere l'onore del suo difensore nella persona di , CP
mentre, con riguardo al secondo episodio, negava di avere esternato l'espressione offensiva e asseriva che la stessa era stata piuttosto adoperata, con intento provocatorio, dallo stesso legale . In via subordinata il convenuto chiedeva che le CP Pt_1
espressioni, qualora ritenute esternate dalla propria persona ai danni di , CP
pagina 2 di 13 fossero ritenute scusabili, in relazione all'animato contesto in cui erano state pronunciate,
e non generatrici di alcuna responsabilità.
Con sentenza n. 2061/2023, resa in data 16.11.23, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento della domanda attorea, riteneva il convenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 7/2016 e lo condannava al pagamento della sanzione pecuniaria di € 200,00 in favore della Cassa delle Ammende e al pagamento, in favore di , della somma equitativamente determinata di € CP
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
condannava, inoltre, il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.278,00.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione con atto di Parte_1
citazione, notificato in data 15 dicembre 2023, articolato in un unico motivo di appello volto a contestare il deciso nella misura in cui aveva ritenuto provato l'esistenza di un danno risarcibile in favore del , ad onta della mancata allegazione da parte del CP
sedicente danneggiato di alcun elemento che ne corroborasse l'esistenza quale posta autonomamente liquidabile.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP
data 13 marzo 2024, resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in relazione all'accertamento sia del danno evento sia del danno conseguenza, evidenziando come il Tribunale abbia errato nella valutazione delle emergenze probatorie poiché ha attribuito valore dirimente al verbale di sommarie informazioni testimoniali proferite dall'avv. Pietro Paolo Amara, suo precedente difensore, acquisito in assenza di pagina 3 di 13 contraddittorio tra le parti, e ha ritenuto provato il fatto lesivo pur in mancanza di ulteriori riscontri: l'appellante contesta, inoltre, la decisione del giudice di primo grado Pt_1
nella misura in cui, dopo avere ritenuto provato il fatto lesivo, ha fatto discendere – automaticamente – dall'accertamento del fatto storico l'obbligo al risarcimento del danno in assenza di allegazione e prova, ad opera dell'attore in primo grado, delle conseguenze pregiudizievoli subite a seguito dell'esternazione dell'ingiuria.
La Corte reputa non meritevole l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
stante la condivisibilità delle ragioni addotte dal primo giudice nella sentenza impugnata.
L'illecito di ingiuria, depenalizzato dal D.lgs. n. 7 del 15.1.2016, tutela i beni giuridici dell'onore e del decoro della persona offesa, da intendersi quale insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive. Al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico protetto è necessario – secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. pen. sent. n. 11632/2008; Cass.,
V sez. pen., sent. n. 30518/2014) – adoperare criteri di media convenzionale che facciano riferimento alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto in cui la frase ingiuriosa è stata pronunciata e alla coscienza sociale. La graduazione della lesività dell'espressione adoperata incontra, tuttavia, dei limiti invalicabili, posti dall'art. 2 della
Costituzione, a tutela della dignità umana. Alcune modalità espressive devono, pertanto, considerarsi, in conseguenza dell'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che manifestano, offensive ed inaccettabili a prescindere dal contesto in cui vengano pronunciate.
Osserva il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo, alla luce dell'attività istruttoria svolta in primo grado, deve essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 19 settembre 2019, si trovava, insieme alla propria assistita CP _2
, all'interno di un magazzino sito in Augusta, via Megara, al fine di perfezionare
[...]
pagina 4 di 13 l'accordo di cessione delle quote sociali della Lab 9 s.r.l. in favore dell'ex coniuge
: all'interno del magazzino erano, altresì, presenti e il Parte_1 Parte_1
proprio difensore, Pietro Paolo Amara. In un clima concitato tra le parti, reso ancora più teso dalla mancata esibizione da parte di delle schede anagrafiche dei clienti, _2
adoperava l'espressione “spilla soldi” per apostrofare l'avvocato Parte_1 CP
. Il successivo 17.10.2019, presso lo studio dell'avvocato Pietro Paolo Amara, alla
[...]
presenza dei medesimi soggetti, adoperava nuovamente l'espressione Parte_1
“spilla soldi” per definire l'avvocato , frase che innescava una colluttazione CP
tra le parti culminata con la caduta dell su di una vetrinetta in uso allo studio Pt_1
professionale.
Non si ritiene fondata la censura mossa dall'appellante alla rilevanza probatoria del verbale di sommarie informazioni rese, in data 20.4.2020, dall'avvocato Pietro Paolo
Amara. La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 27680/2022, ha precisato che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche”: l'apprezzamento del rilievo probatorio da conferire alle suddette dichiarazioni impone al giudice – a conclusione del giudizio civile svoltosi nel regolare contraddittorio tra le parti – di valutare l'intero quadro probatorio, senza attribuire un peso decisivo alle dichiarazioni degli informatori, ma vagliandone la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze in atti. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il verbale di sommarie informazioni non costituisce l'unico elemento probatorio presente. Il messaggio inviato in data 20.9.2019 a mezzo p.e.c. da all'avvocato Pietro Paolo Amara rappresenta un ulteriore elemento CP
pagina 5 di 13 indiziale valutabile ai fini dell'accertamento dell'episodio lesivo: il messaggio infatti, pur provenendo dallo stesso soggetto danneggiato, è stato inviato il giorno successivo al primo episodio di ingiuria ed attesta la contrarietà ed il disappunto dell'avv. per avere CP
ricevuto ad opera dell l'epiteto ingiurioso di “spilla soldi”, e ciò quand'anche il Pt_1
professionista abbia in parte scusato l'atteggiamento sconveniente della controparte avuto riguardo alla tensione che si respirava tra i coniugi al momento dell'inizio della procedura di separazione.
Ai fini della valutazione della sussistenza dell'evento lesivo, appare opportuno evidenziare come , persona offesa, avesse percepito sin da subito il disvalore CP
dell'espressione adoperata da e l'avesse interpretata come diretta nei Parte_1
propri confronti. Le dichiarazioni di , rese in data 14.6.2021 in sede di “verbale _2
di assunzione di informazioni”, costituiscono ulteriore conferma dell'espressione ingiuriosa adoperata da nei confronti di attesa la Parte_1 CP
coincidenza, in relazione al contenuto, con quanto riferito dal danneggiato e dall'avvocato
Pietro Paolo Amara. Nessun altro valore probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni rese da , tenuto anche conto del fatto che provengono da soggetto in conflitto di _2
interessi con . Le dichiarazioni rese dall'avvocato Pietro Paolo Amara, Parte_1
anche a seguito del raffronto con gli altri elementi indiziali in atti, devono ritenersi attendibili e veritiere. Quest'ultimo, inoltre, è l'unico soggetto, presente in entrambi gli episodi oggetto di contestazione, a non essere titolare di situazioni di interesse confliggente con le parti coinvolte nel presente giudizio. Nella propria deposizione,
l'avvocato Pietro Paolo Amara confermava che aveva addebitato, in due Parte_1
distinte occasioni, a un comportamento scorretto dicendo testualmente “gli CP
stai spillando i soldi alla tua cliente”. Deve ritenersi, invece, priva di qualsivoglia riscontro probatorio la tesi difensiva prospettata da . Quest'ultimo, nei Parte_1
propri scritti difensivi, ha sostenuto, con riferimento al primo episodio del 19 settembre pagina 6 di 13 2019, di avere esortato la propria ex moglie a non lasciarsi “spillare soldi” da nessuno, e ha negato di avere adoperato tale espressione al fine di ledere l'onore dell'avvocato . CP
Con riferimento al secondo episodio, ha negato di avere adoperato Parte_1
l'espressione lesiva e ha affermato che la stessa era stata richiamata da solo CP
al fine di provocarlo. La tesi difensiva prospettata da parte appellante, oltre ad essere rimasta priva di qualsivoglia riscontro in atti, si pone in netto contrasto con quanto proferito sia dallo stesso legale dell'Aviello, avvocato Pietro Paolo Amara, che con quanto riferito dalla . CP
Accertato il fatto storico, occorre valutare se l'espressione adoperata da Parte_1
possa considerarsi idonea a ledere l'onore e il decoro altrui o se, al contrario, possa essere qualificata come semplicemente impertinente o scortese. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 30518/2014, ha riconosciuto all'espressione “disonesto” carattere oggettivamente lesivo del decoro e della professionalità della persona offesa: la Corte ha ritenuto, infatti, che “nel linguaggio comune l'espressione “disonesto” sta ad indicare
l'adozione di scelte o iniziative in violazione delle regole comuni e, attribuita ad un professionista nell'esercizio delle funzioni, si presta ad essere comunemente recepita come indicativa di comportamenti illeciti, atteso che alla qualifica di medico di base è affidata la cura di pubblici interessi non di rado protetti con norme di rilievo pubblicistico come quelle penali”.
Con riferimento ai termini oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che, nel linguaggio comune, l'espressione “spillare soldi” indica l'atteggiamento di chi, con richieste insistenti o pretesti vari, adoperando per lo più l'astuzia o l'inganno, riesca a farsi dare del denaro non dovuto: nella vicenda in esame, i termini sono stati adoperati per apostrofare un avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, in presenza della propria assistita e di un collega;
l'espressione utilizzata, tenuto conto della qualifica soggettiva dell'offeso, assume un disvalore ancora più ampio, essendo volta, infatti, a pagina 7 di 13 minare la credibilità professionale del difensore poiché sottintende che quest'ultimo, adoperando l'astuzia o l'inganno, abbia estorto alla propria assistita compensi non dovuti, sottraendo, quindi, risorse economiche senza che ciò fosse correlato ad effettive esigenze di tutela della situazione giuridico soggettiva dell'assistita. Le parole adoperate, quindi, devono considerarsi denigratorie dell'onore e del decoro in quanto volte ad addebitare alla persona offesa una condotta contraria all'etica professionale e fonte di pregiudizi economici in danno dei propri clienti.
Deve, altresì, evidenziarsi come il contesto in cui è stata pronunziata l'espressione ha ampliato il contenuto lesivo della stessa. Le parte coinvolte stavano fornendo, in entrambi gli episodi, il proprio contributo, l'uno in veste di difensore e l'altro in veste di parte titolare di un interesse giuridicamente rilevante, al raggiungimento di un accordo stragiudiziale di cessione di azienda. Gli incontri, pertanto, avrebbero dovuto essere connotati da reciproco rispetto e atteggiamento proattivo al fine di raggiungere un accordo. L'appellante ha evidenziato, nei propri scritti difensivi, come con l'avvocato vi fosse una pregressa conoscenza. La persona offesa, nella p.e.c. inviata in CP
data 20.9.2019, confermava l'esistenza di tale conoscenza, ma reputava l'atteggiamento di “eccessivamente confidenziale nei toni e nei modi” considerato che Parte_1
“l'assistito è poco più di uno sconosciuto per il sottoscritto”. Pur ammettendo l'esistenza di una conoscenza pregressa tra i soggetti coinvolti, l'espressione adoperata deve considerarsi, tenuto conto del contesto formale in cui veniva pronunziata e dell'attività che le parti avrebbero dovuto compiere, lesiva e denigratoria dell'onore e della professionalità altrui, non potendosi, al contrario, qualificare come termine sconveniente adoperato per eccesso di confidenza.
L'appellante censura, inoltre, la condanna al risarcimento in assenza di allegazione e prova, ad opera del danneggiato, del danno conseguenza patito. Richiama, al fine di suffragare la propria tesi, due sentenze della Corte di cassazione (segnatamente: Cass., III
pagina 8 di 13 sez. civ., ord. n. 19551/23; Cass., sez. civ., sent. n. 4005/2020) rese in materia di risarcimento danni conseguente al delitto di diffamazione. La Corte di Cassazione, nelle menzionate sentenze, afferma il principio di diritto in forza del quale “il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come «danno conseguenza» non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante non è, tuttavia, pertinente con riferimento al caso in esame. Nonostante la parziale coincidenza dei beni giuridici tutelati dalle due norme, il delitto di diffamazione e l'illecito civile di ingiuria sono due fattispecie non sovrapponibili tra loro. Elemento caratterizzante l'ingiuria – e distintivo rispetto al differente delitto di diffamazione – è la presenza della persona offesa. L'ingiuria, prima della depenalizzazione, veniva qualificata come reato di pericolo: il delitto si considerava consumato nel momento in cui l'offesa veniva percepita dal danneggiato, non essendo necessario che l'offeso si fosse anche sentito umiliato dalla condotta dell'agente. Il delitto di diffamazione, invece, tutela, oltre all'onore, anche la reputazione della persona offesa, da intendersi quale stima e considerazione in cui il soggetto è tenuto dagli altri nel contesto sociale di riferimento. Il risarcimento del danno – ai sensi dell'articolo 2043 c.c. – presuppone, in materia di diffamazione, l'accertamento dell'effettiva lesione della reputazione, della considerazione che gli altri hanno della persona danneggiata, e la valutazione delle conseguenze pregiudizievoli patite a seguito della diffusione di espressioni o dichiarazioni diffamatorie sul suo conto. La Corte di Cassazione – da ultimo nella sentenza n. 5642/2025 – ha ribadito che, in caso di diffamazione, “ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia
pagina 9 di 13 diffamatoria, atteso che l'evento lesivo è rappresentato non dalla sua diretta cognizione della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura”. In capo al danneggiato, pertanto, deve ravvisarsi un onere probatorio, o quantomeno di allegazione, avente ad oggetto le conseguenze pregiudizievoli patite che, a titolo meramente esemplificativo, possono essere correlate alla perdita di clientela per un professionista, all'esclusione da contesti sociali in cui si era inseriti o, persino, all'emarginazione, con implicazioni ricadenti sia nell'ambito del danno morale soggettivo, sia nell'ambito del danno emergente e del lucro cessante. Con riferimento all'illecito civile dell'ingiuria, al contrario, deve ritenersi che la lesione consista unicamente nell'esternazione dell'espressione lesiva dell'altrui onore, senza che debba procedersi all'accertamento di ulteriori conseguenze pregiudizievoli nel contesto sociale in cui la persona offesa è inserita. La valutazione delle ripercussioni patite dal danneggiato nella propria sfera emotiva, assimilabili al danno morale soggettivo, potrà avvenire – come ribadito dalla Corte di cassazione (sent. n. 901/2018; ord. n. 4151/2019; ord. n. 20661/24) – anche per il tramite di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni. La Corte evidenzia, infatti, come “la dimensione eminentemente soggettiva
e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento”.
Il carattere estemporaneo dell'ingiuria e la percezione immediata dell'offesa da parte del soggetto danneggiato rendono, del resto, particolarmente complessa la prova in giudizio degli stati d'animo, con carattere temporaneo e transeunte, provati dalla persona offesa pagina 10 di 13 nell'esatto momento in cui diveniva destinataria di espressioni ingiuriose. Al carattere ingiurioso delle espressioni adoperate deve attribuirsi, pertanto, idoneità – in assenza di riscontri di segno contrario – ad arrecare un danno morale soggettivo, dotato di entità e consistenza graduabili, in capo alla persona offesa. Deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'espressione ingiuriosa adoperata da sia stata idonea a generare, nel Parte_1
danneggiato, stati d'animo assimilabili all'inadeguatezza, alla frustrazione e alla perdita del valore di sé conseguente ad una svalutazione morale e professionale. Occorre, inoltre, evidenziare che – per come emerso dell'istruzione probatoria – è stato CP
destinatario per ben due volte della medesima espressione ingiuriosa, proferita in entrambi casi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Nel caso in esame, inoltre, le ripercussioni sulla sfera emotiva del danneggiato non sono rimaste ignote alla controparte, atteso che già il giorno successivo al primo episodio di ingiuria il danneggiato ha esternato al difensore del danneggiante il turbamento emotivo provato. La volontà di denigrare la condotta e l'etica professionale del danneggiato, dinanzi alla propria assistita e ad un altro avvocato, deve ritenersi – facendo anche ricorso a massime di esperienza – abbia ingenerato sentimenti di inadeguatezza e svilimento personale e professionale suscettibili di apprezzamento in sede risarcitoria. Ai fini della quantificazione dell'entità del danno morale soggettivo e, quindi, della determinazione equitativa del danno, occorre fare riferimento sia all'impatto emotivo patito dalla persona offesa sia alla durata del disagio sofferto.
, nel messaggio a mezzo p.e.c. inviato il giorno successivo al primo episodio CP
di ingiuria, faceva riferimento alla lesione della propria immagine professionale ed etichettava come “inappropriate” le parole adoperate nei propri confronti da Parte_1
. La necessità di evidenziare, in una email indirizzata ad un collega a distanza di
[...]
un giorno dall'episodio lesivo, il disappunto e la frustrazione sperimentate appare sintomatica di un turbamento emotivo non confinato al solo momento della realizzazione pagina 11 di 13 dell'illecito: si ritiene, in altri termini, che il turbamento emotivo patito dal danneggiato e conseguente all'ingiuria subita sia perdurato oltre l'episodio in sé.
In definitiva, la volontà denigratoria dell'etica professionale altrui manifestata dal danneggiante, la qualifica soggettiva della persona offesa, il contesto in cui è maturato l'evento lesivo, le ripercussioni sulla sfera emotiva del danneggiato e la persistenza del turbamento emotivo rendono congrua e condivisibile la determinazione equitativa del danno compiuta dal giudice di primo grado.
Avuto riguardo a tutto quanto sopra, alla luce di un rinnovato esame delle emergenze processuali, l'appello in esame non può che essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra Euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 con riferimento alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario – come affermato da Cass. n.
8561/2023 e 30219/2023 – spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente – come nella specie – la semplice trattazione della causa) – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante
. Parte_1
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1608/2023, così provvede:
pagina 12 di 13 1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Siracusa n. 2061/2023, pubblicata in data 16.11.23, che conferma;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 CP
, spese liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso di avvocato, di cui
[...]
€ 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione.
Così deciso in Catania il 30 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1608/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avvocato Salvatore Strano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Paternò, Via San Gaetano n. 26;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura CP C.F._2 in atti, dall'avvocato Gianfranco Vojvodic ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo;
APPELLATO
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.4.21 conveniva in giudizio, innanzi CP
al Tribunale di Siracusa, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1
– la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dell'esternazione di frasi ingiuriose nei propri confronti: l'attore, dopo avere premesso di avere assistito, in qualità di difensore, sia nella procedura di divorzio dal _2
marito , sia nella fase stragiudiziale attinente alla definizione dei rapporti Parte_1
patrimoniali tra gli ex coniugi, ha sostenuto che , in due differenti Parte_1
occasioni, aveva adoperato espressioni ingiuriose nei propri confronti definendolo, nello specifico, uno “spilla soldi”, facendo in particolare riferimento ad un primo episodio, verificatosi in data 19.9.2019 all'interno di un magazzino sito in via Megara ad Augusta,
e ad un secondo episodio verificatosi, in data 17.10.2019, presso lo studio dell'avvocato
Pietro Paolo Amara, difensore di . ha pertanto invocato la Parte_1 CP
condanna dell al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento della Pt_1
sanzione pecuniaria civile in favore della Cassa delle Ammende prevista dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 7/2016.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
depositata in data 28.7.21, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata in fatto e in diritto. Sosteneva infatti che, con riferimento al primo episodio del
19.9.2019, l'espressione “spilla soldi” era stata dallo stesso adoperata al fine di invitare la propria ex moglie a non spendere ulteriori somme in controversie legali, non avendo, in alcun modo, inteso offendere l'onore del suo difensore nella persona di , CP
mentre, con riguardo al secondo episodio, negava di avere esternato l'espressione offensiva e asseriva che la stessa era stata piuttosto adoperata, con intento provocatorio, dallo stesso legale . In via subordinata il convenuto chiedeva che le CP Pt_1
espressioni, qualora ritenute esternate dalla propria persona ai danni di , CP
pagina 2 di 13 fossero ritenute scusabili, in relazione all'animato contesto in cui erano state pronunciate,
e non generatrici di alcuna responsabilità.
Con sentenza n. 2061/2023, resa in data 16.11.23, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento della domanda attorea, riteneva il convenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 7/2016 e lo condannava al pagamento della sanzione pecuniaria di € 200,00 in favore della Cassa delle Ammende e al pagamento, in favore di , della somma equitativamente determinata di € CP
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
condannava, inoltre, il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.278,00.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione con atto di Parte_1
citazione, notificato in data 15 dicembre 2023, articolato in un unico motivo di appello volto a contestare il deciso nella misura in cui aveva ritenuto provato l'esistenza di un danno risarcibile in favore del , ad onta della mancata allegazione da parte del CP
sedicente danneggiato di alcun elemento che ne corroborasse l'esistenza quale posta autonomamente liquidabile.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP
data 13 marzo 2024, resistendo all'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in relazione all'accertamento sia del danno evento sia del danno conseguenza, evidenziando come il Tribunale abbia errato nella valutazione delle emergenze probatorie poiché ha attribuito valore dirimente al verbale di sommarie informazioni testimoniali proferite dall'avv. Pietro Paolo Amara, suo precedente difensore, acquisito in assenza di pagina 3 di 13 contraddittorio tra le parti, e ha ritenuto provato il fatto lesivo pur in mancanza di ulteriori riscontri: l'appellante contesta, inoltre, la decisione del giudice di primo grado Pt_1
nella misura in cui, dopo avere ritenuto provato il fatto lesivo, ha fatto discendere – automaticamente – dall'accertamento del fatto storico l'obbligo al risarcimento del danno in assenza di allegazione e prova, ad opera dell'attore in primo grado, delle conseguenze pregiudizievoli subite a seguito dell'esternazione dell'ingiuria.
La Corte reputa non meritevole l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
stante la condivisibilità delle ragioni addotte dal primo giudice nella sentenza impugnata.
L'illecito di ingiuria, depenalizzato dal D.lgs. n. 7 del 15.1.2016, tutela i beni giuridici dell'onore e del decoro della persona offesa, da intendersi quale insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive. Al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico protetto è necessario – secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. pen. sent. n. 11632/2008; Cass.,
V sez. pen., sent. n. 30518/2014) – adoperare criteri di media convenzionale che facciano riferimento alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto in cui la frase ingiuriosa è stata pronunciata e alla coscienza sociale. La graduazione della lesività dell'espressione adoperata incontra, tuttavia, dei limiti invalicabili, posti dall'art. 2 della
Costituzione, a tutela della dignità umana. Alcune modalità espressive devono, pertanto, considerarsi, in conseguenza dell'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che manifestano, offensive ed inaccettabili a prescindere dal contesto in cui vengano pronunciate.
Osserva il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo, alla luce dell'attività istruttoria svolta in primo grado, deve essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 19 settembre 2019, si trovava, insieme alla propria assistita CP _2
, all'interno di un magazzino sito in Augusta, via Megara, al fine di perfezionare
[...]
pagina 4 di 13 l'accordo di cessione delle quote sociali della Lab 9 s.r.l. in favore dell'ex coniuge
: all'interno del magazzino erano, altresì, presenti e il Parte_1 Parte_1
proprio difensore, Pietro Paolo Amara. In un clima concitato tra le parti, reso ancora più teso dalla mancata esibizione da parte di delle schede anagrafiche dei clienti, _2
adoperava l'espressione “spilla soldi” per apostrofare l'avvocato Parte_1 CP
. Il successivo 17.10.2019, presso lo studio dell'avvocato Pietro Paolo Amara, alla
[...]
presenza dei medesimi soggetti, adoperava nuovamente l'espressione Parte_1
“spilla soldi” per definire l'avvocato , frase che innescava una colluttazione CP
tra le parti culminata con la caduta dell su di una vetrinetta in uso allo studio Pt_1
professionale.
Non si ritiene fondata la censura mossa dall'appellante alla rilevanza probatoria del verbale di sommarie informazioni rese, in data 20.4.2020, dall'avvocato Pietro Paolo
Amara. La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 27680/2022, ha precisato che “le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche”: l'apprezzamento del rilievo probatorio da conferire alle suddette dichiarazioni impone al giudice – a conclusione del giudizio civile svoltosi nel regolare contraddittorio tra le parti – di valutare l'intero quadro probatorio, senza attribuire un peso decisivo alle dichiarazioni degli informatori, ma vagliandone la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze in atti. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il verbale di sommarie informazioni non costituisce l'unico elemento probatorio presente. Il messaggio inviato in data 20.9.2019 a mezzo p.e.c. da all'avvocato Pietro Paolo Amara rappresenta un ulteriore elemento CP
pagina 5 di 13 indiziale valutabile ai fini dell'accertamento dell'episodio lesivo: il messaggio infatti, pur provenendo dallo stesso soggetto danneggiato, è stato inviato il giorno successivo al primo episodio di ingiuria ed attesta la contrarietà ed il disappunto dell'avv. per avere CP
ricevuto ad opera dell l'epiteto ingiurioso di “spilla soldi”, e ciò quand'anche il Pt_1
professionista abbia in parte scusato l'atteggiamento sconveniente della controparte avuto riguardo alla tensione che si respirava tra i coniugi al momento dell'inizio della procedura di separazione.
Ai fini della valutazione della sussistenza dell'evento lesivo, appare opportuno evidenziare come , persona offesa, avesse percepito sin da subito il disvalore CP
dell'espressione adoperata da e l'avesse interpretata come diretta nei Parte_1
propri confronti. Le dichiarazioni di , rese in data 14.6.2021 in sede di “verbale _2
di assunzione di informazioni”, costituiscono ulteriore conferma dell'espressione ingiuriosa adoperata da nei confronti di attesa la Parte_1 CP
coincidenza, in relazione al contenuto, con quanto riferito dal danneggiato e dall'avvocato
Pietro Paolo Amara. Nessun altro valore probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni rese da , tenuto anche conto del fatto che provengono da soggetto in conflitto di _2
interessi con . Le dichiarazioni rese dall'avvocato Pietro Paolo Amara, Parte_1
anche a seguito del raffronto con gli altri elementi indiziali in atti, devono ritenersi attendibili e veritiere. Quest'ultimo, inoltre, è l'unico soggetto, presente in entrambi gli episodi oggetto di contestazione, a non essere titolare di situazioni di interesse confliggente con le parti coinvolte nel presente giudizio. Nella propria deposizione,
l'avvocato Pietro Paolo Amara confermava che aveva addebitato, in due Parte_1
distinte occasioni, a un comportamento scorretto dicendo testualmente “gli CP
stai spillando i soldi alla tua cliente”. Deve ritenersi, invece, priva di qualsivoglia riscontro probatorio la tesi difensiva prospettata da . Quest'ultimo, nei Parte_1
propri scritti difensivi, ha sostenuto, con riferimento al primo episodio del 19 settembre pagina 6 di 13 2019, di avere esortato la propria ex moglie a non lasciarsi “spillare soldi” da nessuno, e ha negato di avere adoperato tale espressione al fine di ledere l'onore dell'avvocato . CP
Con riferimento al secondo episodio, ha negato di avere adoperato Parte_1
l'espressione lesiva e ha affermato che la stessa era stata richiamata da solo CP
al fine di provocarlo. La tesi difensiva prospettata da parte appellante, oltre ad essere rimasta priva di qualsivoglia riscontro in atti, si pone in netto contrasto con quanto proferito sia dallo stesso legale dell'Aviello, avvocato Pietro Paolo Amara, che con quanto riferito dalla . CP
Accertato il fatto storico, occorre valutare se l'espressione adoperata da Parte_1
possa considerarsi idonea a ledere l'onore e il decoro altrui o se, al contrario, possa essere qualificata come semplicemente impertinente o scortese. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 30518/2014, ha riconosciuto all'espressione “disonesto” carattere oggettivamente lesivo del decoro e della professionalità della persona offesa: la Corte ha ritenuto, infatti, che “nel linguaggio comune l'espressione “disonesto” sta ad indicare
l'adozione di scelte o iniziative in violazione delle regole comuni e, attribuita ad un professionista nell'esercizio delle funzioni, si presta ad essere comunemente recepita come indicativa di comportamenti illeciti, atteso che alla qualifica di medico di base è affidata la cura di pubblici interessi non di rado protetti con norme di rilievo pubblicistico come quelle penali”.
Con riferimento ai termini oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che, nel linguaggio comune, l'espressione “spillare soldi” indica l'atteggiamento di chi, con richieste insistenti o pretesti vari, adoperando per lo più l'astuzia o l'inganno, riesca a farsi dare del denaro non dovuto: nella vicenda in esame, i termini sono stati adoperati per apostrofare un avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, in presenza della propria assistita e di un collega;
l'espressione utilizzata, tenuto conto della qualifica soggettiva dell'offeso, assume un disvalore ancora più ampio, essendo volta, infatti, a pagina 7 di 13 minare la credibilità professionale del difensore poiché sottintende che quest'ultimo, adoperando l'astuzia o l'inganno, abbia estorto alla propria assistita compensi non dovuti, sottraendo, quindi, risorse economiche senza che ciò fosse correlato ad effettive esigenze di tutela della situazione giuridico soggettiva dell'assistita. Le parole adoperate, quindi, devono considerarsi denigratorie dell'onore e del decoro in quanto volte ad addebitare alla persona offesa una condotta contraria all'etica professionale e fonte di pregiudizi economici in danno dei propri clienti.
Deve, altresì, evidenziarsi come il contesto in cui è stata pronunziata l'espressione ha ampliato il contenuto lesivo della stessa. Le parte coinvolte stavano fornendo, in entrambi gli episodi, il proprio contributo, l'uno in veste di difensore e l'altro in veste di parte titolare di un interesse giuridicamente rilevante, al raggiungimento di un accordo stragiudiziale di cessione di azienda. Gli incontri, pertanto, avrebbero dovuto essere connotati da reciproco rispetto e atteggiamento proattivo al fine di raggiungere un accordo. L'appellante ha evidenziato, nei propri scritti difensivi, come con l'avvocato vi fosse una pregressa conoscenza. La persona offesa, nella p.e.c. inviata in CP
data 20.9.2019, confermava l'esistenza di tale conoscenza, ma reputava l'atteggiamento di “eccessivamente confidenziale nei toni e nei modi” considerato che Parte_1
“l'assistito è poco più di uno sconosciuto per il sottoscritto”. Pur ammettendo l'esistenza di una conoscenza pregressa tra i soggetti coinvolti, l'espressione adoperata deve considerarsi, tenuto conto del contesto formale in cui veniva pronunziata e dell'attività che le parti avrebbero dovuto compiere, lesiva e denigratoria dell'onore e della professionalità altrui, non potendosi, al contrario, qualificare come termine sconveniente adoperato per eccesso di confidenza.
L'appellante censura, inoltre, la condanna al risarcimento in assenza di allegazione e prova, ad opera del danneggiato, del danno conseguenza patito. Richiama, al fine di suffragare la propria tesi, due sentenze della Corte di cassazione (segnatamente: Cass., III
pagina 8 di 13 sez. civ., ord. n. 19551/23; Cass., sez. civ., sent. n. 4005/2020) rese in materia di risarcimento danni conseguente al delitto di diffamazione. La Corte di Cassazione, nelle menzionate sentenze, afferma il principio di diritto in forza del quale “il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come «danno conseguenza» non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante non è, tuttavia, pertinente con riferimento al caso in esame. Nonostante la parziale coincidenza dei beni giuridici tutelati dalle due norme, il delitto di diffamazione e l'illecito civile di ingiuria sono due fattispecie non sovrapponibili tra loro. Elemento caratterizzante l'ingiuria – e distintivo rispetto al differente delitto di diffamazione – è la presenza della persona offesa. L'ingiuria, prima della depenalizzazione, veniva qualificata come reato di pericolo: il delitto si considerava consumato nel momento in cui l'offesa veniva percepita dal danneggiato, non essendo necessario che l'offeso si fosse anche sentito umiliato dalla condotta dell'agente. Il delitto di diffamazione, invece, tutela, oltre all'onore, anche la reputazione della persona offesa, da intendersi quale stima e considerazione in cui il soggetto è tenuto dagli altri nel contesto sociale di riferimento. Il risarcimento del danno – ai sensi dell'articolo 2043 c.c. – presuppone, in materia di diffamazione, l'accertamento dell'effettiva lesione della reputazione, della considerazione che gli altri hanno della persona danneggiata, e la valutazione delle conseguenze pregiudizievoli patite a seguito della diffusione di espressioni o dichiarazioni diffamatorie sul suo conto. La Corte di Cassazione – da ultimo nella sentenza n. 5642/2025 – ha ribadito che, in caso di diffamazione, “ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia
pagina 9 di 13 diffamatoria, atteso che l'evento lesivo è rappresentato non dalla sua diretta cognizione della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura”. In capo al danneggiato, pertanto, deve ravvisarsi un onere probatorio, o quantomeno di allegazione, avente ad oggetto le conseguenze pregiudizievoli patite che, a titolo meramente esemplificativo, possono essere correlate alla perdita di clientela per un professionista, all'esclusione da contesti sociali in cui si era inseriti o, persino, all'emarginazione, con implicazioni ricadenti sia nell'ambito del danno morale soggettivo, sia nell'ambito del danno emergente e del lucro cessante. Con riferimento all'illecito civile dell'ingiuria, al contrario, deve ritenersi che la lesione consista unicamente nell'esternazione dell'espressione lesiva dell'altrui onore, senza che debba procedersi all'accertamento di ulteriori conseguenze pregiudizievoli nel contesto sociale in cui la persona offesa è inserita. La valutazione delle ripercussioni patite dal danneggiato nella propria sfera emotiva, assimilabili al danno morale soggettivo, potrà avvenire – come ribadito dalla Corte di cassazione (sent. n. 901/2018; ord. n. 4151/2019; ord. n. 20661/24) – anche per il tramite di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni. La Corte evidenzia, infatti, come “la dimensione eminentemente soggettiva
e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento”.
Il carattere estemporaneo dell'ingiuria e la percezione immediata dell'offesa da parte del soggetto danneggiato rendono, del resto, particolarmente complessa la prova in giudizio degli stati d'animo, con carattere temporaneo e transeunte, provati dalla persona offesa pagina 10 di 13 nell'esatto momento in cui diveniva destinataria di espressioni ingiuriose. Al carattere ingiurioso delle espressioni adoperate deve attribuirsi, pertanto, idoneità – in assenza di riscontri di segno contrario – ad arrecare un danno morale soggettivo, dotato di entità e consistenza graduabili, in capo alla persona offesa. Deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'espressione ingiuriosa adoperata da sia stata idonea a generare, nel Parte_1
danneggiato, stati d'animo assimilabili all'inadeguatezza, alla frustrazione e alla perdita del valore di sé conseguente ad una svalutazione morale e professionale. Occorre, inoltre, evidenziare che – per come emerso dell'istruzione probatoria – è stato CP
destinatario per ben due volte della medesima espressione ingiuriosa, proferita in entrambi casi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Nel caso in esame, inoltre, le ripercussioni sulla sfera emotiva del danneggiato non sono rimaste ignote alla controparte, atteso che già il giorno successivo al primo episodio di ingiuria il danneggiato ha esternato al difensore del danneggiante il turbamento emotivo provato. La volontà di denigrare la condotta e l'etica professionale del danneggiato, dinanzi alla propria assistita e ad un altro avvocato, deve ritenersi – facendo anche ricorso a massime di esperienza – abbia ingenerato sentimenti di inadeguatezza e svilimento personale e professionale suscettibili di apprezzamento in sede risarcitoria. Ai fini della quantificazione dell'entità del danno morale soggettivo e, quindi, della determinazione equitativa del danno, occorre fare riferimento sia all'impatto emotivo patito dalla persona offesa sia alla durata del disagio sofferto.
, nel messaggio a mezzo p.e.c. inviato il giorno successivo al primo episodio CP
di ingiuria, faceva riferimento alla lesione della propria immagine professionale ed etichettava come “inappropriate” le parole adoperate nei propri confronti da Parte_1
. La necessità di evidenziare, in una email indirizzata ad un collega a distanza di
[...]
un giorno dall'episodio lesivo, il disappunto e la frustrazione sperimentate appare sintomatica di un turbamento emotivo non confinato al solo momento della realizzazione pagina 11 di 13 dell'illecito: si ritiene, in altri termini, che il turbamento emotivo patito dal danneggiato e conseguente all'ingiuria subita sia perdurato oltre l'episodio in sé.
In definitiva, la volontà denigratoria dell'etica professionale altrui manifestata dal danneggiante, la qualifica soggettiva della persona offesa, il contesto in cui è maturato l'evento lesivo, le ripercussioni sulla sfera emotiva del danneggiato e la persistenza del turbamento emotivo rendono congrua e condivisibile la determinazione equitativa del danno compiuta dal giudice di primo grado.
Avuto riguardo a tutto quanto sopra, alla luce di un rinnovato esame delle emergenze processuali, l'appello in esame non può che essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra Euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 con riferimento alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario – come affermato da Cass. n.
8561/2023 e 30219/2023 – spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente – come nella specie – la semplice trattazione della causa) – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante
. Parte_1
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1608/2023, così provvede:
pagina 12 di 13 1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Siracusa n. 2061/2023, pubblicata in data 16.11.23, che conferma;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 CP
, spese liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso di avvocato, di cui
[...]
€ 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione.
Così deciso in Catania il 30 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13