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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E NT E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1347/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Tumino
- ricorrente -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 e successivamente notificato, Parte_1 esponeva di avere, con contratto stipulato il 20.5.2015 e registrato il dì 1.6.2015, concesso in locazione, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Modica nella via Sacro Cuore CP_1
n. 34, piano terzo e quarto, con relativo garage;
specificava che, in virtù di detto contratto, il conduttore si era obbligato, oltre che al pagamento dei relativi canoni di locazione, anche al pagamento degli oneri accessori relativi ai consumi idrici, impegnandosi nel contempo a volturare a proprio nome la relativa utenza, senza tuttavia avervi provveduto. Deduceva, inoltre:
che, con scrittura privata sottoscritta in data 22.9.2017 e registrata in data 6.10.2017, le parti avevano risolto consensualmente, con effetto immediato, il contratto di locazione de quo, prevedendo che il rilascio dell'immobile avvenisse entro il 10.10.2017;
che, dunque, il conduttore veva rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2017; CP_1
che, tuttavia, in epoca successiva al rilascio dell'immobile, il aveva ricevuto Pt_1 dal Comune di Modica la fattura n.6475 del 2016, per la complessiva somma di € 1.835,98, relativa ai consumi idrici registrati nell'immobile locato per l'anno 2015;
che il Comune di Modica - dopo avere inviato a sollecito di pagamento Parte_1
n.100060003908700052 del 7.7.2017, a mezzo del quale lo invitava ad effettuare il pagamento della fattura sopra menzionata - aveva provveduto a notificare al ricorrente atto di pignoramento presso terzi volto a recuperare l'importo della fattura rimasta pagina 1 di 4 inevasa, oltre spese di ingiunzione ed esecutive, per un importo complessivo pari ad €
2.055,78, pignorando tale somma sul conto corrente bancario acceso dal Pt_1 presso Unicredit S.p.A.;
che, con missiva inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 27.4.2020, il ricorrente aveva chiesto al l pagamento della fattura in questione, sebbene invano. CP_1
Il ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi “l'inadempimento di CP_1 all'obbligo di pagamento dei consumi idrici dell'anno 2015 relativi all'immobile sito a Modica in via Sacro Cuore n. 34 detenuto in locazione…”, con conseguente condanna del medesimo al pagamento in suo favore “della somma di € 1.835,98 portata dalla fattura n. 6475 dell'11/04/2016, oltre alle spese di ingiunzione ed esecutive patite dal ricorrente, per un totale di € 2.055,78, pari al pignoramento subito dal ricorrente…”. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del CP_1 contradditorio nei suoi confronti, sicché il Giudice, con ordinanza del 27.9.2024, ne dichiarava la contumacia, disponendo al contempo il rinvio della causa per discussione e decisione all'udienza cartolare del 13.12.2024, nella quale il ricorrente insisteva in ricorso e nei successivi scritti difensivi.
<<<>>>> Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di non CP_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione. Nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, meramente allegando l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001). Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine alla fonte (negoziale) del diritto fatto valere, rappresentata da valido ed efficace contratto di locazione, intercorso tra le parti dal 20.5.2015 (data di decorrenza indicata in contratto) al 22.9.2017 (data di risoluzione consensuale del contratto); il ricorrente ha poi allegato l'inadempimento del conduttore consistente nel mancato pagamento dei CP_1 consumi idrici per il periodo in cui egli ha abitato l'immobile. Segnatamente, risulta dalla fattura prodotta dal ricorrente al doc.2, allegato al ricorso, che i consumi riguardano l'utenza n.124300, avente ubicazione in Modica nella via Sacro Cuore n.34, sicché il luogo di fornitura coincide con l'indirizzo in cui è sito l'immobile locato. E' chiaro, dunque, anche in forza dell'art.12 del contratto di locazione inter partes, che i costi relativi all'utenza idrica rappresentano oneri accessori rispetto all'uso dell'immobile pagina 2 di 4 locato che, come tali, vanno sopportati dal conduttore, obbligato a rimborsare il locatore che detti costi abbia sostenuto in via di anticipazione. Il ricorrente ha inoltre dimostrato di avere sostenuto, in luogo del resistente, le spese indicate in fattura (v. doc. 6), mentre il conduttore, da parte sua, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme pretese da parte locatrice, sicché può accogliersi la domanda di pagamento formulata da parte ricorrente. Tuttavia, l'importo dovuto va correttamente rideterminato, atteso che la fattura n. 6475 dell'11.4.2016 si riferisce ai consumi idrici nel periodo 1.1.2015/31.12.2015, e quindi nell'intero anno 2015, mentre il rapporto contrattuale tra le parti ha avuto inizio solo in data 20.5.2015, protraendosi l'occupazione sino al 10.10.2017. Ne consegue che, quantificando l'importo dovuto in relazione agli otto mesi del 2015 in cui il ha occupato, conducendolo in locazione, l'immobile, il resistente va condannato CP_1 al rimborso, in favore di , della somma pari ad € 1.223,98 (ossia € 1.835,98/12 Parte_1
x 8), oltre interessi legali dalla domanda. Le ulteriori somme di cui il chiede il rimborso al non ineriscono ai Pt_1 CP_1 consumi idrici imputabili a quest'ultimo, ma attengono alle spese che il ha dovuto Pt_1 rimborsare all'ente erogatore del servizio (Comune di Modica) per l'attività, da questo posta in essere, di recupero del credito, e precisamente € 5,88 per spese di spedizione ingiunzione del 27.5.2019, € 20,00 per spese di notifica della predetta ingiunzione, € 138,19 per costi fissi di gestione ed € 55,78 per spese esecutive (invero, risulta prodotto atto di pignoramento presso terzi del 25.11.2019, avente ad oggetto la somma di € 2.055,78, corrisposta mediante bonifico in data 27.1.2020). E' chiaro che dette ultime spese (di recupero del credito da parte dell'ente erogatore del servizio) non possono essere addossate al conduttore, non autorizzando ciò la clausola n. 12 del contratto di locazione inter partes, la quale stabilisce, alquanto genericamente, che “sono a carico del conduttore le spese e tutti i canoni e tasse per servizi, sia interni che esterni, di cui è dotato o potrà essere provvisto l'immobile oggetto del contratto, che allo stato attuale è fornito di contatore idrico, elettrico e gas metano. Il conduttore prendendone atto dichiara di accollarsi l'onere di provvedere a sue spese alla voltura a proprio nome delle utenze sopra citate, inclusa quella della tassa di spazzatura”. Non essendo state le utenze volturate a nome del conduttore, il locatore è rimasto l'unico obbligato nei rapporti con l'ente fornitore, sicchè egli avrebbe potuto (e dovuto) senz'altro pagare gli importi delle utenze fatturati dal fornitore, evitando i costi successivi causati dalla propria mora, tanto più che, nella specie, il ha provato di avere chiesto al il Pt_1 CP_1 pagamento dei consumi idrici in esame solo con raccomandata a.r. del 22.4.2020, e quindi dopo l'avvenuta corresponsione coattiva, da parte sua, delle somme al Comune di Modica, in data 27.1.2020, laddove la fattura n. 6475 è datata 11.4.2016 e il primo sollecito-ingiunzione del Comune di Modica risale al 7.7.2017. In conclusione, va condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 1.223,98, oltre interessi legali dalla domanda.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1347/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
1.223,98, oltre interessi legali dalla domanda. CONDANNA inoltre alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 1.000,00 per compensi difensivi ed € 154,91 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 3.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E NT E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1347/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Tumino
- ricorrente -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 e successivamente notificato, Parte_1 esponeva di avere, con contratto stipulato il 20.5.2015 e registrato il dì 1.6.2015, concesso in locazione, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Modica nella via Sacro Cuore CP_1
n. 34, piano terzo e quarto, con relativo garage;
specificava che, in virtù di detto contratto, il conduttore si era obbligato, oltre che al pagamento dei relativi canoni di locazione, anche al pagamento degli oneri accessori relativi ai consumi idrici, impegnandosi nel contempo a volturare a proprio nome la relativa utenza, senza tuttavia avervi provveduto. Deduceva, inoltre:
che, con scrittura privata sottoscritta in data 22.9.2017 e registrata in data 6.10.2017, le parti avevano risolto consensualmente, con effetto immediato, il contratto di locazione de quo, prevedendo che il rilascio dell'immobile avvenisse entro il 10.10.2017;
che, dunque, il conduttore veva rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2017; CP_1
che, tuttavia, in epoca successiva al rilascio dell'immobile, il aveva ricevuto Pt_1 dal Comune di Modica la fattura n.6475 del 2016, per la complessiva somma di € 1.835,98, relativa ai consumi idrici registrati nell'immobile locato per l'anno 2015;
che il Comune di Modica - dopo avere inviato a sollecito di pagamento Parte_1
n.100060003908700052 del 7.7.2017, a mezzo del quale lo invitava ad effettuare il pagamento della fattura sopra menzionata - aveva provveduto a notificare al ricorrente atto di pignoramento presso terzi volto a recuperare l'importo della fattura rimasta pagina 1 di 4 inevasa, oltre spese di ingiunzione ed esecutive, per un importo complessivo pari ad €
2.055,78, pignorando tale somma sul conto corrente bancario acceso dal Pt_1 presso Unicredit S.p.A.;
che, con missiva inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 27.4.2020, il ricorrente aveva chiesto al l pagamento della fattura in questione, sebbene invano. CP_1
Il ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi “l'inadempimento di CP_1 all'obbligo di pagamento dei consumi idrici dell'anno 2015 relativi all'immobile sito a Modica in via Sacro Cuore n. 34 detenuto in locazione…”, con conseguente condanna del medesimo al pagamento in suo favore “della somma di € 1.835,98 portata dalla fattura n. 6475 dell'11/04/2016, oltre alle spese di ingiunzione ed esecutive patite dal ricorrente, per un totale di € 2.055,78, pari al pignoramento subito dal ricorrente…”. non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del CP_1 contradditorio nei suoi confronti, sicché il Giudice, con ordinanza del 27.9.2024, ne dichiarava la contumacia, disponendo al contempo il rinvio della causa per discussione e decisione all'udienza cartolare del 13.12.2024, nella quale il ricorrente insisteva in ricorso e nei successivi scritti difensivi.
<<<>>>> Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di non CP_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Nel merito, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione. Nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, meramente allegando l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001). Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine alla fonte (negoziale) del diritto fatto valere, rappresentata da valido ed efficace contratto di locazione, intercorso tra le parti dal 20.5.2015 (data di decorrenza indicata in contratto) al 22.9.2017 (data di risoluzione consensuale del contratto); il ricorrente ha poi allegato l'inadempimento del conduttore consistente nel mancato pagamento dei CP_1 consumi idrici per il periodo in cui egli ha abitato l'immobile. Segnatamente, risulta dalla fattura prodotta dal ricorrente al doc.2, allegato al ricorso, che i consumi riguardano l'utenza n.124300, avente ubicazione in Modica nella via Sacro Cuore n.34, sicché il luogo di fornitura coincide con l'indirizzo in cui è sito l'immobile locato. E' chiaro, dunque, anche in forza dell'art.12 del contratto di locazione inter partes, che i costi relativi all'utenza idrica rappresentano oneri accessori rispetto all'uso dell'immobile pagina 2 di 4 locato che, come tali, vanno sopportati dal conduttore, obbligato a rimborsare il locatore che detti costi abbia sostenuto in via di anticipazione. Il ricorrente ha inoltre dimostrato di avere sostenuto, in luogo del resistente, le spese indicate in fattura (v. doc. 6), mentre il conduttore, da parte sua, rimanendo contumace, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme pretese da parte locatrice, sicché può accogliersi la domanda di pagamento formulata da parte ricorrente. Tuttavia, l'importo dovuto va correttamente rideterminato, atteso che la fattura n. 6475 dell'11.4.2016 si riferisce ai consumi idrici nel periodo 1.1.2015/31.12.2015, e quindi nell'intero anno 2015, mentre il rapporto contrattuale tra le parti ha avuto inizio solo in data 20.5.2015, protraendosi l'occupazione sino al 10.10.2017. Ne consegue che, quantificando l'importo dovuto in relazione agli otto mesi del 2015 in cui il ha occupato, conducendolo in locazione, l'immobile, il resistente va condannato CP_1 al rimborso, in favore di , della somma pari ad € 1.223,98 (ossia € 1.835,98/12 Parte_1
x 8), oltre interessi legali dalla domanda. Le ulteriori somme di cui il chiede il rimborso al non ineriscono ai Pt_1 CP_1 consumi idrici imputabili a quest'ultimo, ma attengono alle spese che il ha dovuto Pt_1 rimborsare all'ente erogatore del servizio (Comune di Modica) per l'attività, da questo posta in essere, di recupero del credito, e precisamente € 5,88 per spese di spedizione ingiunzione del 27.5.2019, € 20,00 per spese di notifica della predetta ingiunzione, € 138,19 per costi fissi di gestione ed € 55,78 per spese esecutive (invero, risulta prodotto atto di pignoramento presso terzi del 25.11.2019, avente ad oggetto la somma di € 2.055,78, corrisposta mediante bonifico in data 27.1.2020). E' chiaro che dette ultime spese (di recupero del credito da parte dell'ente erogatore del servizio) non possono essere addossate al conduttore, non autorizzando ciò la clausola n. 12 del contratto di locazione inter partes, la quale stabilisce, alquanto genericamente, che “sono a carico del conduttore le spese e tutti i canoni e tasse per servizi, sia interni che esterni, di cui è dotato o potrà essere provvisto l'immobile oggetto del contratto, che allo stato attuale è fornito di contatore idrico, elettrico e gas metano. Il conduttore prendendone atto dichiara di accollarsi l'onere di provvedere a sue spese alla voltura a proprio nome delle utenze sopra citate, inclusa quella della tassa di spazzatura”. Non essendo state le utenze volturate a nome del conduttore, il locatore è rimasto l'unico obbligato nei rapporti con l'ente fornitore, sicchè egli avrebbe potuto (e dovuto) senz'altro pagare gli importi delle utenze fatturati dal fornitore, evitando i costi successivi causati dalla propria mora, tanto più che, nella specie, il ha provato di avere chiesto al il Pt_1 CP_1 pagamento dei consumi idrici in esame solo con raccomandata a.r. del 22.4.2020, e quindi dopo l'avvenuta corresponsione coattiva, da parte sua, delle somme al Comune di Modica, in data 27.1.2020, laddove la fattura n. 6475 è datata 11.4.2016 e il primo sollecito-ingiunzione del Comune di Modica risale al 7.7.2017. In conclusione, va condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 1.223,98, oltre interessi legali dalla domanda.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1347/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
1.223,98, oltre interessi legali dalla domanda. CONDANNA inoltre alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 1.000,00 per compensi difensivi ed € 154,91 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 3.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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