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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 48/2023
promossa da
, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. EMANUELA CATALINI
APPELLANTE
Contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'AVV. GIAMPIERO FIORAVANTI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.603/2022 pubblicata il 26 settembre 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“In via principale e nel merito: accogliere … il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 603/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno … accogliere la domanda formulata in primo grado secondo le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della svolta domanda giudiziale: accertare il diritto di alla Parte_1 erogazione del CAS (contributo di autonoma sistemazione) quindi a trattenere la somma percepita pari ad € 28.708,17 e condannare il
Comune di Arquata del Tronto (AP), in persona del Sindaco p.t., al pagamento degli importi maturati e maturandi a titolo di CAS
(contributo di autonoma sistemazione) a far data dal 30.4.2019, oltre interessi di legge, ordinando il ripristino del contributo suddetto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego prot.
n.0007885 del 10.07.2019. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Della parte appellata:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare
l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con condanna del Sig. alla rifusione delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava le domande attoree e confermava la legittimità della revoca del contributo per autonoma sistemazione pronunziata dal Comune di e, in accoglimento della domanda riconvenzionale Controparte_1 svolta dall'Ente convenuto, condannava l'attore alla restituzione nei confronti del citato Comune, della somma di euro 28.763,08, oltre ad interessi dal giorno dell'erogazione delle singole rate fino al
30.04.2019, disponendo l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
II) Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande così come articolate innanzi al tribunale di primo grado.
III) Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
IV) Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle rispettive parti il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura la sentenza impugnata con unico ma articolato motivo di gravame lamentando sostanzialmente, in primo luogo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie assunte in primo grado e riguardanti la sussistenza in capo al medesimo dei presupposti per ottenere il contributo in questione, ovvero la totale o parziale distruzione dell'immobile (art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 388 del 26.08.2016) e la stabile dimora, quest'ultima comprovata dalla titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed eventuali utenze di telefonia fissa (Circolare del
Dipartimento della Protezione Civile, Prot. N. 45982 del 9.09.2016).
Sostiene in particolare l'appellante: - che non è contestato che l'abitazione sita nel Comune di CP_1
è l'unica di sua proprietà dell'appellante e che la stessa sia
[...] stata distrutta dal sisma;
- che l'appellante e la moglie vi risiedevano al momento della scossa di terremoto;
- che era stata fornito la prova, sia documentale che testimoniale, della titolarità, in capo all'appellante dell'utenza di energia elettrica mentre i bassi consumi andavano valutati, come vuole costante giurisprudenza, sulla base delle effettive abitudini di vita di coloro che vi dimoravano;
- che l'immobile, sebbene privo di allaccio del gas, era dotato di camino e stufa a legna per cui i coniugi provvedevano al riscaldamento mediante l'acquisto costante e continuativo di legna da ardere (come provato documentalmente e per testimoni);
- che i consumi delle utenze, limitatamente al periodo invernale,
“sono risultati esigui se non assenti” solamente perché dal 2015 sino ad agosto 2016, l'appellante si era visto costretto ad allontanarsi dalla abitazione, solo per alcuni giorni e solo nel periodo invernale, per accudire, in ausilio della figlia, le nipoti, ma che ciò non risultava sufficiente ad escludere il requisito della dimora stabile e continuativa;
- che nel valutare i consumi di acqua il giudice non ha tenuto conto del fatto che la sorella non era residente nel Controparte_2
Comune di dove, come riferito dai testi, si Controparte_1 recava soltanto sporadicamente, per cui i consumi risultanti dal contatore comune con l'appellante dovevano attribuirsi per la quasi totalità al nucleo familiare di . Parte_1
1.2) Sempre in punto di prova, a fondamento del proprio appello il chiede di poter depositare gli atti del procedimento penale Parte_1 sopravvenuti alla pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto utili a smentire la dichiarata insussistenza della stabile dimora. In particolare, si tratta degli atti del procedimento penale instauratosi a carico di a seguito della trasmissione degli atti da parte Parte_1 del comune appellato alla competente Procura della Repubblica, per l'accertamento del delitto di cui all'art. 316 ter c.p.. Poiché anche in tale sede i testimoni escussi avrebbero confermato la presenza costante dei coniugi nella frazione di , Parte_1 Controparte_1 anche nel periodo invernale.
1.3) Con il terzo profilo argomentativo dell'appello il sig. Parte_1 eccepisce in punto di diritto che:
- il Modulo DC/AS sisma 24 agosto 2016 - domanda di contributo per la autonoma sistemazione - prevede che il richiedente dichiari di avere avuto, alla data dell'evento sismico, “abitazione principale, abituale e continuativa” nell'immobile distrutto/inagibile. Le note allegate alla domanda (punto c), specificano che “per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui alla data dell'evento sismico del 24 agosto 2016 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale”;
- e , hanno entrambi residenza in Parte_1 Parte_2
, fissata nell'immobile andato distrutto, e lì Controparte_1 avevano la dimora abituale, essendo, tra l'altro, l'unica abitazione di proprietà;
- l'indagine circa la dimora abituale va effettuata con particolare riferimento alle consuetudini dell'interessato, anche in relazione alla volontà ed alla intenzione di mantenere il centro della propria vita quotidiana nel paese di residenza;
- , già proprietario dell'immobile danneggiato Parte_1 pervenutogli in eredità, dopo la pensione vi fissava la propria residenza nell'anno 2007 per trascorrere lì la sua vecchiaia. Lì dove era nato, aveva la sua unica proprietà, costituita Parte_1 dall'abitazione e da un terreno, in parte adibito ad orto.
Ne consegue che l'appellante ha chiesto ed ottenuto il contributo in presenza di presupposti di legge, avendone diritto, in quanto ha perso la propria abitazione, quella che era centro dei propri interessi e luogo della propria quotidianità.
2) I motivi di appello in quanto connessi possono trovare congiunta trattazione.
Le doglianze non sono fondate.
Innanzitutto va specificato che, secondo quanto previsto nell'ordinanza n. 388 emessa in data 26.08.2016 dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”: la disposizione in questione non fa alcun riferimento alla nozione di residenza anagrafica, richiedendo esclusivamente il requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma, per cui il rilascio di residenza anagrafica come allega l'appellante non può comportare ipso iure anche l'accertamento dei diversi requisiti previsti dalla presente legge.
Il sussidio in esame è stato introdotto al fine di consentire ai nuclei familiari, che a causa del sisma abbiano perso l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale, di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova sistemazione abitativa: tale condizione emergenziale risulta evidentemente diversa da quella di coloro che, pur risultando anagraficamente residenti presso un immobile colpito dal sisma, non vi abitavano in modo stabile e continuativo.
2.1) Incontestato il fatto che l'edificio sia stato danneggiato a seguito dell'evento sismico, nel caso di specie non sono ravvisabili sufficienti e idonei elementi di prova dai quali poter desumere che l'immobile sito nel Comune di , di proprietà del Controparte_1
e dove egli ha individuato la propria residenza anagrafica, Parte_1 costituisse anche la sua abituale dimora alla data dell'evento sismico. Invero le fatture relative ai consumi di acqua, luce e gas, come già statuito dal giudice di prime cure, non risultano compatibili con la presenza continuativa e stabile dell'appellante (e della moglie) nell'unità immobiliare di cui si tratta considerato che, i consumi elettrici riscontrati nell'abitazione di - che pure Controparte_1 avrebbero dovuto essere elevati in considerazione della mancanza di impianto del gas ove solo si consideri la necessità di servirsi di acqua calda - denotano un utilizzo incostante dell'immobile, che ad analizzare i relativi dati, veniva verosimilmente adoperato limitatamente ai periodi di vacanza o delle festività ove solo si considerino che i consumi addirittura assenti a gennaio, febbraio e maggio 2016, ovvero nei mesi invernali.
I consumi idrici, comunque molto modesti, non possono essere ritenuti decisivi data la cointestazione con quelli dell'appartamento di proprietà della sorella dell'appellante che, ancorché saltuariamente, utilizzava in ogni caso la propria abitazione.
La modestissima entità dei consumi sia di acqua che di energia elettrica rilevati in prolungati periodi, la mancanza dell'impianto del gas, sia pure sopperito con l'utilizzo di legname da ardere, inducono a ritenere che l'immobile non fosse adibito a dimora abituale, trattandosi di consumi irrisori che non si conciliano con la permanenza presso detto immobile per un periodo apprezzabile, anche tenendo in considerazione le consuetudini di vita e le relazioni familiari evidenziate dall'appellante stesso, secondo il quale nei mesi invernali si recava con la moglie presso l'abitazione della figlia per accudire le nipotine (Lo stesso appellante afferma che nella stagione invernale, occorrendo, un aiuto per le nipotine poteva rimanere a pernottare presso l'abitazione della figlia).
L'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - di cui si discute in questa sede - si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato ed apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dalla intenzione di abitarvi stabilmente: tali requisiti non sono ravvisabili nella specie atteso che proprio la natura e l'entità del costante impegno quotidiano ricollegabile all' esigenza di assistere le nipoti evidenziano la necessità di mantenere la dimora abituale presso l'abitazione in cui abitava la figlia, al fine di garantirle un adeguato supporto. Abitazione che originariamente era la dimora familiare dell'appellante.
Per le considerazioni svolte il certificato di residenza storico, attestante la residenza formale dell'odierno appellante a decorrere dal 2007 non è di per sé sufficiente a riconoscere l'immobile di cui si tratta quale luogo di residenza effettiva-abitazione principale del
Parte_1
Da ultimo va precisato - a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla eventuale tardività della produzione documentale effettuata soltanto in sede di comparsa conclusionale e riguardante il dispositivo della sentenza penale – che non si potrebbe in ogni caso giungere all'accoglimento dell'appello neppure sulla base dei documenti sopravvenuti considerato che l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., che la sentenza non risulta, in ogni caso, passata in giudicato e che ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale anche di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, che non abbiano partecipato al relativo processo (Cass. civ. n. 15344/2020).
Quanto ai verbali delle deposizioni testimoniali acquisite in tale sede, premessa la loro utilizzabilità nel giudizio civile potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del
31.10.2023), va rilevato che nella fattispecie in esame il relativo deposito deve, però, ritenersi tardivo in quanto effettuato in sede di comparsa conclusionale ( V. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10.05.2019 secondo cui “...tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”).
In ogni caso va rilevato che il contenuto della deposizione resa dalla figlia del sig. la cui trascrizione è stata depositata Parte_1 unitamente all'atto di appello, risulta confermare quanto detto sopra in merito alla prevalente permanenza presso l'abitazione della stessa per accudire i nipoti durante i periodi lavorativi suoi e del marito.
3.) In conclusione, le svolte argomentazioni, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame di ogni altra questione, sicché l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.) Le spese del grado vanno interamente compensate fra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda, della difficoltà della valutazione degli elementi probatori e della buona fede dell'appellante nel presentare la domanda di contributo come emersa dalle circostanze indicate negli atti.
5.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.603/2022, pubblicata il
26/09/2022 e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 48/2023
promossa da
, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. EMANUELA CATALINI
APPELLANTE
Contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'AVV. GIAMPIERO FIORAVANTI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.603/2022 pubblicata il 26 settembre 2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“In via principale e nel merito: accogliere … il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 603/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno … accogliere la domanda formulata in primo grado secondo le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della svolta domanda giudiziale: accertare il diritto di alla Parte_1 erogazione del CAS (contributo di autonoma sistemazione) quindi a trattenere la somma percepita pari ad € 28.708,17 e condannare il
Comune di Arquata del Tronto (AP), in persona del Sindaco p.t., al pagamento degli importi maturati e maturandi a titolo di CAS
(contributo di autonoma sistemazione) a far data dal 30.4.2019, oltre interessi di legge, ordinando il ripristino del contributo suddetto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego prot.
n.0007885 del 10.07.2019. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Della parte appellata:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: rigettare
l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con condanna del Sig. alla rifusione delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I) Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava le domande attoree e confermava la legittimità della revoca del contributo per autonoma sistemazione pronunziata dal Comune di e, in accoglimento della domanda riconvenzionale Controparte_1 svolta dall'Ente convenuto, condannava l'attore alla restituzione nei confronti del citato Comune, della somma di euro 28.763,08, oltre ad interessi dal giorno dell'erogazione delle singole rate fino al
30.04.2019, disponendo l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
II) Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande così come articolate innanzi al tribunale di primo grado.
III) Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
IV) Preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle rispettive parti il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'appellante, riepilogata la vicenda, anche processuale, censura la sentenza impugnata con unico ma articolato motivo di gravame lamentando sostanzialmente, in primo luogo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie assunte in primo grado e riguardanti la sussistenza in capo al medesimo dei presupposti per ottenere il contributo in questione, ovvero la totale o parziale distruzione dell'immobile (art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 388 del 26.08.2016) e la stabile dimora, quest'ultima comprovata dalla titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed eventuali utenze di telefonia fissa (Circolare del
Dipartimento della Protezione Civile, Prot. N. 45982 del 9.09.2016).
Sostiene in particolare l'appellante: - che non è contestato che l'abitazione sita nel Comune di CP_1
è l'unica di sua proprietà dell'appellante e che la stessa sia
[...] stata distrutta dal sisma;
- che l'appellante e la moglie vi risiedevano al momento della scossa di terremoto;
- che era stata fornito la prova, sia documentale che testimoniale, della titolarità, in capo all'appellante dell'utenza di energia elettrica mentre i bassi consumi andavano valutati, come vuole costante giurisprudenza, sulla base delle effettive abitudini di vita di coloro che vi dimoravano;
- che l'immobile, sebbene privo di allaccio del gas, era dotato di camino e stufa a legna per cui i coniugi provvedevano al riscaldamento mediante l'acquisto costante e continuativo di legna da ardere (come provato documentalmente e per testimoni);
- che i consumi delle utenze, limitatamente al periodo invernale,
“sono risultati esigui se non assenti” solamente perché dal 2015 sino ad agosto 2016, l'appellante si era visto costretto ad allontanarsi dalla abitazione, solo per alcuni giorni e solo nel periodo invernale, per accudire, in ausilio della figlia, le nipoti, ma che ciò non risultava sufficiente ad escludere il requisito della dimora stabile e continuativa;
- che nel valutare i consumi di acqua il giudice non ha tenuto conto del fatto che la sorella non era residente nel Controparte_2
Comune di dove, come riferito dai testi, si Controparte_1 recava soltanto sporadicamente, per cui i consumi risultanti dal contatore comune con l'appellante dovevano attribuirsi per la quasi totalità al nucleo familiare di . Parte_1
1.2) Sempre in punto di prova, a fondamento del proprio appello il chiede di poter depositare gli atti del procedimento penale Parte_1 sopravvenuti alla pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto utili a smentire la dichiarata insussistenza della stabile dimora. In particolare, si tratta degli atti del procedimento penale instauratosi a carico di a seguito della trasmissione degli atti da parte Parte_1 del comune appellato alla competente Procura della Repubblica, per l'accertamento del delitto di cui all'art. 316 ter c.p.. Poiché anche in tale sede i testimoni escussi avrebbero confermato la presenza costante dei coniugi nella frazione di , Parte_1 Controparte_1 anche nel periodo invernale.
1.3) Con il terzo profilo argomentativo dell'appello il sig. Parte_1 eccepisce in punto di diritto che:
- il Modulo DC/AS sisma 24 agosto 2016 - domanda di contributo per la autonoma sistemazione - prevede che il richiedente dichiari di avere avuto, alla data dell'evento sismico, “abitazione principale, abituale e continuativa” nell'immobile distrutto/inagibile. Le note allegate alla domanda (punto c), specificano che “per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui alla data dell'evento sismico del 24 agosto 2016 risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale”;
- e , hanno entrambi residenza in Parte_1 Parte_2
, fissata nell'immobile andato distrutto, e lì Controparte_1 avevano la dimora abituale, essendo, tra l'altro, l'unica abitazione di proprietà;
- l'indagine circa la dimora abituale va effettuata con particolare riferimento alle consuetudini dell'interessato, anche in relazione alla volontà ed alla intenzione di mantenere il centro della propria vita quotidiana nel paese di residenza;
- , già proprietario dell'immobile danneggiato Parte_1 pervenutogli in eredità, dopo la pensione vi fissava la propria residenza nell'anno 2007 per trascorrere lì la sua vecchiaia. Lì dove era nato, aveva la sua unica proprietà, costituita Parte_1 dall'abitazione e da un terreno, in parte adibito ad orto.
Ne consegue che l'appellante ha chiesto ed ottenuto il contributo in presenza di presupposti di legge, avendone diritto, in quanto ha perso la propria abitazione, quella che era centro dei propri interessi e luogo della propria quotidianità.
2) I motivi di appello in quanto connessi possono trovare congiunta trattazione.
Le doglianze non sono fondate.
Innanzitutto va specificato che, secondo quanto previsto nell'ordinanza n. 388 emessa in data 26.08.2016 dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”: la disposizione in questione non fa alcun riferimento alla nozione di residenza anagrafica, richiedendo esclusivamente il requisito della “abitazione principale, abituale e continuativa” presso un immobile distrutto o sgomberato in seguito al sisma, per cui il rilascio di residenza anagrafica come allega l'appellante non può comportare ipso iure anche l'accertamento dei diversi requisiti previsti dalla presente legge.
Il sussidio in esame è stato introdotto al fine di consentire ai nuclei familiari, che a causa del sisma abbiano perso l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale, di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova sistemazione abitativa: tale condizione emergenziale risulta evidentemente diversa da quella di coloro che, pur risultando anagraficamente residenti presso un immobile colpito dal sisma, non vi abitavano in modo stabile e continuativo.
2.1) Incontestato il fatto che l'edificio sia stato danneggiato a seguito dell'evento sismico, nel caso di specie non sono ravvisabili sufficienti e idonei elementi di prova dai quali poter desumere che l'immobile sito nel Comune di , di proprietà del Controparte_1
e dove egli ha individuato la propria residenza anagrafica, Parte_1 costituisse anche la sua abituale dimora alla data dell'evento sismico. Invero le fatture relative ai consumi di acqua, luce e gas, come già statuito dal giudice di prime cure, non risultano compatibili con la presenza continuativa e stabile dell'appellante (e della moglie) nell'unità immobiliare di cui si tratta considerato che, i consumi elettrici riscontrati nell'abitazione di - che pure Controparte_1 avrebbero dovuto essere elevati in considerazione della mancanza di impianto del gas ove solo si consideri la necessità di servirsi di acqua calda - denotano un utilizzo incostante dell'immobile, che ad analizzare i relativi dati, veniva verosimilmente adoperato limitatamente ai periodi di vacanza o delle festività ove solo si considerino che i consumi addirittura assenti a gennaio, febbraio e maggio 2016, ovvero nei mesi invernali.
I consumi idrici, comunque molto modesti, non possono essere ritenuti decisivi data la cointestazione con quelli dell'appartamento di proprietà della sorella dell'appellante che, ancorché saltuariamente, utilizzava in ogni caso la propria abitazione.
La modestissima entità dei consumi sia di acqua che di energia elettrica rilevati in prolungati periodi, la mancanza dell'impianto del gas, sia pure sopperito con l'utilizzo di legname da ardere, inducono a ritenere che l'immobile non fosse adibito a dimora abituale, trattandosi di consumi irrisori che non si conciliano con la permanenza presso detto immobile per un periodo apprezzabile, anche tenendo in considerazione le consuetudini di vita e le relazioni familiari evidenziate dall'appellante stesso, secondo il quale nei mesi invernali si recava con la moglie presso l'abitazione della figlia per accudire le nipotine (Lo stesso appellante afferma che nella stagione invernale, occorrendo, un aiuto per le nipotine poteva rimanere a pernottare presso l'abitazione della figlia).
L'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - di cui si discute in questa sede - si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato ed apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dalla intenzione di abitarvi stabilmente: tali requisiti non sono ravvisabili nella specie atteso che proprio la natura e l'entità del costante impegno quotidiano ricollegabile all' esigenza di assistere le nipoti evidenziano la necessità di mantenere la dimora abituale presso l'abitazione in cui abitava la figlia, al fine di garantirle un adeguato supporto. Abitazione che originariamente era la dimora familiare dell'appellante.
Per le considerazioni svolte il certificato di residenza storico, attestante la residenza formale dell'odierno appellante a decorrere dal 2007 non è di per sé sufficiente a riconoscere l'immobile di cui si tratta quale luogo di residenza effettiva-abitazione principale del
Parte_1
Da ultimo va precisato - a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla eventuale tardività della produzione documentale effettuata soltanto in sede di comparsa conclusionale e riguardante il dispositivo della sentenza penale – che non si potrebbe in ogni caso giungere all'accoglimento dell'appello neppure sulla base dei documenti sopravvenuti considerato che l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., che la sentenza non risulta, in ogni caso, passata in giudicato e che ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale anche di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, che non abbiano partecipato al relativo processo (Cass. civ. n. 15344/2020).
Quanto ai verbali delle deposizioni testimoniali acquisite in tale sede, premessa la loro utilizzabilità nel giudizio civile potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30298 del
31.10.2023), va rilevato che nella fattispecie in esame il relativo deposito deve, però, ritenersi tardivo in quanto effettuato in sede di comparsa conclusionale ( V. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10.05.2019 secondo cui “...tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”).
In ogni caso va rilevato che il contenuto della deposizione resa dalla figlia del sig. la cui trascrizione è stata depositata Parte_1 unitamente all'atto di appello, risulta confermare quanto detto sopra in merito alla prevalente permanenza presso l'abitazione della stessa per accudire i nipoti durante i periodi lavorativi suoi e del marito.
3.) In conclusione, le svolte argomentazioni, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame di ogni altra questione, sicché l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.) Le spese del grado vanno interamente compensate fra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda, della difficoltà della valutazione degli elementi probatori e della buona fede dell'appellante nel presentare la domanda di contributo come emersa dalle circostanze indicate negli atti.
5.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.603/2022, pubblicata il
26/09/2022 e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico