Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1136
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Motivi inerenti al merito dell'accertamento societario

    La Corte rileva che i motivi di ricorso sono riferiti esclusivamente al merito dell'accertamento emesso nei confronti della società, e non alla specifica posizione del socio. Pertanto, è dirimente la definitività dell'accertamento societario, non opposto nei termini di legge. Si applica l'art. 5 del TUIR, secondo cui i redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione. La pretesa nei confronti del socio non è opponibile avversando nel merito la pretesa riferita al reddito di partecipazione. Inoltre, non è stata formulata alcuna contestazione specifica in fase istruttoria e le controdeduzioni dell'Agenzia non sono state contestate dal ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1136
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1136
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo