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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6382/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010100014-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6335/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, socio al 60 % della Società_1., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD7010100014/2024, notificato in data 03/04/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, riferito all'anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente fa riferimento all'avviso di accertamento n. TD7020101279/2023, emesso nei confronti della citata Società_1., con il quale l'Agenzia aveva rilevato che, a fronte dei ricavi fiscalmente dichiarati per € 155.425,00, risultavano essere stati comunicati compensi erogati per un totale di € 429.299,19; residuava, perciò, una differenza non fiscalmente dichiarata di
€ 244.362,00, con recupero del maggiore imponibile.
Rappresenta, quindi, che, sulla base del Programma di Sviluppo 2017/2018 del 10 gennaio 2017, la società Società_1 ha percepito parte delle somme oggetto di contestazione nell'anno 2017 (il contributo è stato erogato in quote di € 12.000,00 ciascuna, per il periodo 15 gennaio 2017-31 dicembre
2018), per cui deve essere rideterminato il reddito di partecipazione del socio in base a quanto effettivamente percepito dalla società nell'anno in contestazione.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando la legittimità dell'accertamento in ragione della definitività dell'accertamento nei confronti della società, nonchè, in ogni caso, la carenza di prova, rispetto al merito della pretesa nei confronti della società, a supporto della non dovutezza di quanto richiesto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La Corte rileva, innanzi tutto, che parte ricorrente censura l'atto con motivi riferiti esclusivamente al merito dell'accertamento emesso nei confronti della società, quindi non relativi alla propria specifica posizione.
E' dirimente, quindi, la definitività dell'accertamento societario, non opposto nei termini di legge;
sul punto, infatti, va fatta applicazione, per come fondatamente fatto rilevare dalla resistente Agenzia, dell'art. 5 del
TUIR, secondo cui i redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione;
ne deriva, conseguentemente, che la pretesa nei confronti del socio non è opponibile avversando, nel merito, la pretesa (necessariamente) riferita al reddito di partecipazione.
Va soggiunto, inoltre, ferma restando la sufficienza, ai fini del decidere, di quanto già argomentato, che la resistente Agenzia ha anche efficacemente messo in evidenza, rispetto alla fase istruttoria del procedimento accertativo, non essere stata formulata alcuna contestazione (con specifico riferimento all'invito a suo tempo notificato alla società).
Inoltre va sottolineato che le controdeduzioni della resistente Agenzia non sono state poi contestate da parte ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 2.000,00 (duemila).
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6382/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010100014-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6335/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, socio al 60 % della Società_1., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TD7010100014/2024, notificato in data 03/04/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, riferito all'anno d'imposta 2018.
Parte ricorrente fa riferimento all'avviso di accertamento n. TD7020101279/2023, emesso nei confronti della citata Società_1., con il quale l'Agenzia aveva rilevato che, a fronte dei ricavi fiscalmente dichiarati per € 155.425,00, risultavano essere stati comunicati compensi erogati per un totale di € 429.299,19; residuava, perciò, una differenza non fiscalmente dichiarata di
€ 244.362,00, con recupero del maggiore imponibile.
Rappresenta, quindi, che, sulla base del Programma di Sviluppo 2017/2018 del 10 gennaio 2017, la società Società_1 ha percepito parte delle somme oggetto di contestazione nell'anno 2017 (il contributo è stato erogato in quote di € 12.000,00 ciascuna, per il periodo 15 gennaio 2017-31 dicembre
2018), per cui deve essere rideterminato il reddito di partecipazione del socio in base a quanto effettivamente percepito dalla società nell'anno in contestazione.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, rappresentando la legittimità dell'accertamento in ragione della definitività dell'accertamento nei confronti della società, nonchè, in ogni caso, la carenza di prova, rispetto al merito della pretesa nei confronti della società, a supporto della non dovutezza di quanto richiesto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La Corte rileva, innanzi tutto, che parte ricorrente censura l'atto con motivi riferiti esclusivamente al merito dell'accertamento emesso nei confronti della società, quindi non relativi alla propria specifica posizione.
E' dirimente, quindi, la definitività dell'accertamento societario, non opposto nei termini di legge;
sul punto, infatti, va fatta applicazione, per come fondatamente fatto rilevare dalla resistente Agenzia, dell'art. 5 del
TUIR, secondo cui i redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione;
ne deriva, conseguentemente, che la pretesa nei confronti del socio non è opponibile avversando, nel merito, la pretesa (necessariamente) riferita al reddito di partecipazione.
Va soggiunto, inoltre, ferma restando la sufficienza, ai fini del decidere, di quanto già argomentato, che la resistente Agenzia ha anche efficacemente messo in evidenza, rispetto alla fase istruttoria del procedimento accertativo, non essere stata formulata alcuna contestazione (con specifico riferimento all'invito a suo tempo notificato alla società).
Inoltre va sottolineato che le controdeduzioni della resistente Agenzia non sono state poi contestate da parte ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 2.000,00 (duemila).