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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18435 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51180 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio degli avv.ti Vittorio Nocera e Gabriele M. D'Alesio giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] il Controparte_1
25.03.1987);
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 parte ricorrente discuteva oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni riportandosi al ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 03.03.2011 contraeva matrimonio civile con e dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che con sentenza n. 9575/2015 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
che deve, pertanto, essere dichiarato Controparte_1
contumace.
Alla prima udienza del 18.11.2024 compariva la parte ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione prodotta, rimetteva la causa per la decisione.
2 Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03.03.2011,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare,
avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Per completezza mette conto evidenziare che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51180/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della parte resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Il Cairo in data 03.03.2011 tra nata a [...] il il 24.01.1986, Parte_1
e (nato a [...] il [...]) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00504
Parte 2, Serie C7A, Anno 2011.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
3 Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51180 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), con il Parte_1
patrocinio degli avv.ti Vittorio Nocera e Gabriele M. D'Alesio giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(nato a [...] il Controparte_1
25.03.1987);
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 parte ricorrente discuteva oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni riportandosi al ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 03.03.2011 contraeva matrimonio civile con e dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che con sentenza n. 9575/2015 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
che deve, pertanto, essere dichiarato Controparte_1
contumace.
Alla prima udienza del 18.11.2024 compariva la parte ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione prodotta, rimetteva la causa per la decisione.
2 Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03.03.2011,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare,
avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Per completezza mette conto evidenziare che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51180/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della parte resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Il Cairo in data 03.03.2011 tra nata a [...] il il 24.01.1986, Parte_1
e (nato a [...] il [...]) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00504
Parte 2, Serie C7A, Anno 2011.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
3 Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18.11.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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