Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Althea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B44FF90079, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN GI La RA e C.U.C. Lago di Occhito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ristorante Lo SC Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, n. 6;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n.38 del 23.01.2025 - pubblicata e comunicata in data 24.01.2025 - con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, D.Lgs. 36/2023, del 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato il 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n.1 del 20.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 2 del 20.12.2024 (rectius: del 21.12.2024), in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 3 del 27.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile n. 172 del 17.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile 184 del 20.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di presa atto dimissioni e sostituzione componente della commissione giudicatrice, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
NONCHÉ, OVE NECESSARIO,
- del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Althea S.r.l. il 28/02/2025 e depositati in giudizio il 4/3/2025:
- della determina n. Reg. Generale n. 93 del 26.02.2025, con cui la Stazione Appaltante procedeva alla rettifica, integrazione e riproposizione della determina dirigenziale n. 35 del 29/01/2025 ad oggetto: “procedura di gara per il Comune di AN GI La RA (BN) denominata: affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno – a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027. Cig: b44ff90079 – Presa d’atto della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito ed aggiudicazione”, nella parte in cui conferma l’aggiudicazione della gara in favore della società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni altra ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della determina n. 35 del 29.1.2025 - mai comunicata e conosciuta soltanto in quanto richiamata nella superiore determina n. 93 del 26.2.2025- nella parte in cui aggiudica il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
SEMPRE PER L’ANNULLAMENTO
- della determina n.38 del 23.01.2025, di contenuto sconosciuto ed asseritamente pubblicata in data 24.01.2025, -comunicata il 24.1.2025- con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, D.Lgs. 36/2023, del 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato il 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n.1 del 20.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 2 del 20.12.2024 (rectius: del 21.12.2024), in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 3 del 27.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile n. 172 del 17.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile 184 del 20.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di presa atto dimissioni e sostituzione componente della commissione giudicatrice, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
NONCHÉ, OVE NECESSARIO,
- del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti;
ED INOLTRE, PER L’ACCERTAMENTO
- dell’illegittimità del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso agli atti formulata da Althea S.r.l. in data 27.01.2025 e, pertanto,
PER LA DECLARATORIA
- del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione dei documenti richiesti.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ristorante Lo SC Soc. Coop. a r.l. il 14/3/2025:
1) della determinazione n. 93 del 26.02.2025 del Comune di AN GI La RA, con la quale è stata confermata l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per il Comune di AN GI La RA per l’a.s. 2024/2025 gennaio/giugno; a.s. 2025/2026; a.s. 2026/2027 CIG: B44FF90079 in favore di Lo SC, già disposta con atto n. 35 2025;
2) della determinazione n. 35 del 29.01.2025 del Comune di AN GI La RA, con cui è stata originariamente disposta l’aggiudicazione del servizio de quo a Lo SC;
3) della determina n. 38 del 23.01.2025 della CUC Lago di Occhito, con cui è stata proposta l’aggiudicazione del servizio per cui è causa a Lo SC;
4) di tutti i verbali di gara – segnatamente del verbale n. 2 del 20.12.2024 - nella parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente incidentale punti 8 in luogo di 11 per la voce D dell’offerta tecnica;
5) ove occorrer possa, della documentazione componente la lex specialis di gara (segnatamente del disciplinare), ove interpretata nel senso di inibire l’assegnazione automatica di 1 punto sino agli 11 disponibili per la voce D per l’offerta di alimenti biologici superiori al minimo indicato dal capitolo speciale d’appalto;
6) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Althea S.r.l. il 07/06/2025 e depositati in giudizio il 9/6/2025:
- della determina n. Reg. Generale n. 93 del 26.02.2025, con cui la Stazione Appaltante procedeva alla rettifica, integrazione e riproposizione della determina dirigenziale n. 35 del 29/01/2025 ad oggetto: “procedura di gara per il Comune di AN GI La RA (BN) denominata: affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno – a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027. Cig: b44ff90079 – Presa d’atto della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito ed aggiudicazione”, nella parte in cui conferma l’aggiudicazione della gara in favore della società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni altra ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della determina n. 35 del 29.1.2025 -mai comunicata- nella parte in cui aggiudica il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
NONCHE’, SEMPRE PER L’ANNULLAMENTO
- della determina n.38 del 23.01.2025, di contenuto sconosciuto ed asseritamente pubblicata in data 24.01.2025, -comunicata il 24.1.2025- con cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, D.Lgs. 36/2023, del 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato il 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n.1 del 20.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 2 del 20.12.2024 ( rectius : del 21.12.2024), in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del verbale di gara n. 3 del 27.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile n. 172 del 17.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Determina del Responsabile 184 del 20.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di presa atto dimissioni e sostituzione componente della commissione giudicatrice, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
ED ANCHE, OVE NECESSARIO,
- del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN GI La RA, della C.U.C. Lago di Occhito e del Ristorante Lo SC Soc. Coop. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente principale - seconda classificata, con punti 71,46/100 (di cui 41,46/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica) nella graduatoria finale della gara d’appalto mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, indetta con determina n. 126 R.G. del 18.11.2024 dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, per conto del Comune di AN GI La RA, per l’affidamento del “ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO –, A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079 ”, con importo complessivo stimato a base d’affidamento di € 482.400,00 oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la componente economica - impugna, con ricorso notificato il 24/02/2025 e depositato in giudizio il 27/02/2025, la determina n.38 del 23.01.2025 (recante in oggetto “ PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO –, A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079. AGGIUDICAZIONE ”) - pubblicata e comunicata in data 24.01.2025 - con cui la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha aggiudicato alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” (prima classificata nella gara de qua , con punteggio di 74,342/100 punti, di cui 67,00/70 per l’offerta tecnica e 7,342/30 per l’offerta economica) il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, in ogni parte ritenuta di interesse; la Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, D.Lgs. 36/2023, del 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse; l’avviso di appalto aggiudicato pubblicato il 24.01.2025, in ogni parte ritenuta di interesse; il verbale di gara n.1 del 20.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse; il verbale di gara n. 2 del 20.12.2024 ( rectius : del 21.12.2024), in ogni parte ritenuta di interesse; il verbale di gara n. 3 del 27.12.2024, in ogni parte ritenuta di interesse; la Determina del Responsabile n. 172 del 17.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse; la Determina del Responsabile 184 del 20.12.2024 - Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - di presa atto dimissioni e sostituzione componente della commissione giudicatrice, in ogni parte ritenuta di interesse; nonché, ove necessario, il Bando di gara; il disciplinare di gara e tutti gli allegati, in ogni parte ritenuta di interesse; il Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e, per l’effetto, chiede:
➢ in via principale, di annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale effetto di legge, e, in particolare, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la tutela in forma specifica, di ordinare il subentro della ricorrente medesima nell’aggiudicazione della gara in questione ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; qualora sia stato sottoscritto il contratto:
- di accertare e dichiarare l’inefficacia del contratto; e conseguentemente
- di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato e, per l’effetto
- di condannare l’Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nel contratto stipulato;
➢ in via gradata, di annullare l’atto di nomina della Commissione giudicatrice e tutti gli atti consequenziali, ivi compresi gli atti di aggiudicazione della gara oggetto di controversia, ai fini della ripetizione della gara.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA DELLA LEX SPECIALIS SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E PER ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.
IN VIA GRADATA
B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 5 E 93 D.LGS. 36/23. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA DELLA LEX SPECIALIS SULLE MODALITÀ DI NOMINA DEI COMMISSARI E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E PER ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.
Il 27/02/2025, si è costituita in giudizio la C.U.C. Lago di Occhito, depositando all’uopo un atto di costituzione, nel quale ha dedotto che il ricorso è privo di presupposti in fatto e diritto e soprattutto che viene proposta un’istanza cautelare in totale carenza di periculum , chiedendone il rigetto.
Il 03/03/2025, si è costituito in giudizio il Comune di AN GI La RA, depositando all’uopo un atto di costituzione, nel quale ha dedotto che il ricorso è privo di presupposti in fatto e diritto e soprattutto che viene proposta un’istanza cautelare in totale carenza di periculum , chiedendone il rigetto.
Con motivi aggiunti notificati il 28/02/2025 e depositati in giudizio il 04/03/2025, la Società ricorrente principale impugna la determina n. Reg. Generale n. 93 del 26.02.2025 (avente ad oggetto “ RETTIFICA, INTEGRAZIONE E RIPROPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 35 DEL 29/01/2025 AD OGGETTO: “PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO – A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079 – Presa d’atto della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito ed aggiudicazione. ”), con cui il Comune di AN GI La RA procedeva alla rettifica, integrazione e riproposizione della determina dirigenziale n. 35 del 29/01/2025 (recante in oggetto “ PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO –, A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079 – Presa d’atto della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito ed aggiudicazione. ”), nella parte in cui conferma l’aggiudicazione della gara in favore della società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni altra ritenuta di interesse; la determina n. 35 del 29.1.2025 - mai comunicata e conosciuta soltanto in quanto richiamata nella superiore determina n. 93 del 26.2.2025 - nella parte in cui il Comune di AN GI La RA aggiudica il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’a.s. 2024/2025 – periodo: gennaio/giugno –, a.s. 2025/2026 e a.s 2026/2027 - CIG B44FF90079, alla società “RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse; nonché tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, chiede:
➢ in via principale, di annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale effetto di legge, e, in particolare, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la tutela in forma specifica, di ordinare il subentro della ricorrente medesima nell’aggiudicazione della gara in questione ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; qualora sia stato sottoscritto il contratto:
- di accertare e dichiarare l’inefficacia del contratto; e conseguentemente
- di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato e, per l’effetto
- di condannare l’Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nel contratto stipulato;
➢ in via gradata, di annullare l’atto di nomina della Commissione giudicatrice e tutti gli atti consequenziali, ivi compresi gli atti di aggiudicazione della gara oggetto di controversia.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente principale formula le medesime censure articolate nel ricorso principale introduttivo del presente giudizio.
La Società ricorrente principale chiede altresì, con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., proposta in via incidentale (contestualmente ai predetti motivi aggiunti notificati il 28/02/2025 e depositati in giudizio il 04/3/2025) di:
- accertare e dichiarare l’illegittimità del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso agli atti formulata da Althea S.r.l. in data 27/01/2025;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente principale ad ottenere l’ostensione degli atti e dei provvedimenti ivi richiesti (i.e. l’offerta dell’aggiudicataria; tutti i dati e le informazioni presupposte all’aggiudicazione, a parte i soli verbali di gara; la determina n. 38 del 23/1/2025 di aggiudicazione definitiva del servizio, nonché ogni altro atto richiesto e/o oggetto di obbligo di pubblicazione).
Il 04/03/2025, si è costituita in giudizio la Società controinteressata, depositando all’uopo una breve memoria di costituzione, nella quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità e/o improcedibilità dell’avverso ricorso o, comunque, per il suo rigetto nel merito perché del tutto infondato, così come per la richiesta d’accesso e l’istanza cautelare.
Il 09/03/2025, il Comune di AN GI La RA ha depositato in giudizio una memoria difensiva, svolgendo le proprie controdeduzioni in relazione ai motivi del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti proposti in corso di causa, chiedendo di respingere il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Il 10/03/2025, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso iniziale, poiché (in tesi) “ l’originaria aggiudicazione del 23 gennaio u.s. è stata sostituita integralmente dall’atto di conferma e di rettifica dello scorso 26 febbraio. E’, pertanto, esclusivamente rispetto a quest’ultimo provvedimento che sussiste un interesse di parte ricorrente alla coltivazione del gravame ”, e, nel merito, la infondatezza dei due motivi di gravame e dell’istanza ostensiva, chiedendo in via cautelare, di respingere l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente; in via preliminare, di respingere la richiesta d’accesso in corso di causa; nel merito, di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o irricevibile l’avverso ricorso e, comunque, di respingerlo perché infondato.
L’11/03/2025, il Comune di AN GI La RA ha depositato in giudizio note di passaggio in decisione della causa, chiedendo di respingere il ricorso principale ed i motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio del 13/03/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, quest’ultima ha rinunciato all'istanza cautelare ed il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Con ricorso incidentale notificato il 14/03/2025 e depositato in giudizio in pari data, la Società controinteressata impugna, condizionatamente all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale, 1) la determinazione n. 93 del 26.02.2025 del Comune di AN GI La RA, con la quale è stata confermata l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per il Comune di AN GI La RA per l’a..s. 2024/2025 gennaio/giugno; a.s. 2025/2026; a.s. 2026/2027 CIG: B44FF90079 in suo favore, già disposta con atto n. 35 2025; 2) la determinazione n. 35 del 29.01.2025 del Comune di AN GI La RA, con cui è stata originariamente disposta in suo favore l’aggiudicazione del servizio de quo ; 3) la determina n. 38 del 23.01.2025 della C.U.C. Lago di Occhito, con cui le è stata proposta l’aggiudicazione del servizio per cui è causa; 4) tutti i verbali di gara – segnatamente il verbale n. 2 del 20.12.2024 - nella parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente incidentale punti 8 in luogo di 11 per la voce D dell’offerta tecnica; 5) ove occorrer possa, la documentazione componente la lex specialis di gara (segnatamente il disciplinare), ove interpretata nel senso di inibire l’assegnazione automatica di 1 punto sino agli 11 disponibili per la voce D per l’offerta di alimenti biologici superiori al minimo indicato dal capitolo speciale d’appalto; 6) ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del gravame deduce il seguente motivo:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA LETT. D – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO; ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO; CARENZA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DELL’AUTOVINCOLO; ILLOGICITA’.
Ad esito della Camera di Consiglio del 10/04/2025, fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., questa Sezione, con ordinanza n. 3418 del 28/04/2025, la ha accolta, ordinando al Comune di AN GI La RA e alla C.U.C. Lago di Occhitto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere all’esibizione dell’offerta dell’aggiudicataria e della determina n. 38 del 23/1/2025 di aggiudicazione del servizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
In ottemperanza alla predetta ordinanza n. 3418 del 28/04/2025, il Comune di AN GI La RA, con depositi del 09/05/2025 e del 26/05/2025, ha provveduto alla produzione in atti della documentazione afferente all’offerta tecnica della società “Ristorante Lo SC Società Cooperativa A R.L.” unitamente alla sopra menzionata determina di aggiudicazione n. 38 del 23/1/2025 di aggiudicazione del servizio.
Con motivi aggiunti notificati il 07/06/2025 e depositati in giudizio il 09/06/2025, la Società ricorrente principale deduce i seguenti ulteriori profili di illegittimità, emersi a seguito dell’ostensione documentale dell’A.C. resistente nel presente giudizio, nei confronti degli atti già impugnati con il ricorso principale introduttivo del presente giudizio e i primi motivi aggiunti del 28/02/2025:
A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA DELLA LEX SPECIALIS SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PER ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.
B. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA DELLA LEX SPECIALIS SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PER ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.
IN VIA GRADATA
C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 5 E 93 D.LGS. 36/23. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA DELLA LEX SPECIALIS SULLE MODALITÀ DI NOMINA DEI COMMISSARI E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E PER ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO NEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO.
Il 17/06/2025, la Società ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 giugno 2025, chiedendo, previo eventuale accoglimento del ricorso incidentale, di dichiarare inammissibile, improcedibile e/o irricevibile il ricorso principale come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa e, comunque, di respingerlo perché infondato.
Il 21/06/2025, la Società ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella depositata dalla Società controinteressata, chiedendo l’integrale accoglimento del ricorso principale e dei pedissequi due motivi aggiunti.
Il 30/06/2025, il Comune di AN GI La RA ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, dichiarando, in caso in cui ci fossero problemi dei termini a difesa e tutte le parti fossero d’accordo, di rinunciare agli stessi e chiedendo il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 03/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso principale è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società controinteressata il 14/3/2025 è fondato nel merito e va accolto nei sensi di seguito precisati, i primi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 28/02/2025 sono, in parte, fondati nel merito e vanno accolti in parzialmente, nei sensi e nei limiti di seguito precisati in motivazione, mentre i secondi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 07/06/2025 sono infondati nel merito e, pertanto, vanno respinti.
1. - Il ricorso principale è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dalla Società controinteressata, poiché la determina n. 38 del 23.01.2025 del Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito (recante in oggetto “ PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO –, A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079. AGGIUDICAZIONE ”) - con cui l’appalto de quo è stato aggiudicato dalla C.U.C. del Lago di Occhito in favore della Società controinteressata, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 74,342 e proposto un ribasso del 5,130% sull’importo complessivo a base d’asta, verso un importo contrattuale di € 457.776.00, oltre IVA come per legge - è stata recepita dalla determina dirigenziale del Comune di AN GI La RA n. 35 del 29/01/2025 - che ha preso atto della determinazione del Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito ed ha aggiudicato l’appalto in questione “ in favore dell’O.E. “Ristorante lo SC società cooperativa a.r.l.”, P.IVA: 05554211218, che ha toto un punteggio complessivo pari a 74,342 e proposto un ribasso del 5,130% sull’importo complessivo a base d’asta, verso un importo contrattuale di € 457.776.00, comprensivi di oneri di sicurezza, oltre € 18.311,04 per IVA al 4% come per legge e quindi per complessivi € 479.084,04 ” - la quale è stata, poi, sostituita dalla determina Reg. Generale n. 93 del 26/02/2025 del Responsabile del Comune di AN GI La RA (recante in oggetto “ RETTIFICA, INTEGRAZIONE E RIPROPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 35 DEL 29/01/2025 AD OGGETTO: “PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) DENOMINATA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’A.S. 2024/2025 – PERIODO: GENNAIO/GIUGNO – A.S. 2025/2026 E A.S 2026/2027. CIG: B44FF90079 – Presa d’atto della determinazione del Responsabile della CUC del Lago di Occhito ed aggiudicazione. ”), che ne ha integrato e rettificato il contenuto, (i) dando atto che “ a seguito della cessazione dall’incarico del R.U.P. dott. Angelo Rillo, già Segretario comunale dell’Ente, e nelle more della nomina del nuovo R.U.P. per la fase dell’esecuzione del contratto, il R.U.P. della procedura è da individuarsi nel Responsabile dell’Area II ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023; ”, (ii) approvando “ le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla CUC del Lago di Occhito di cui ai verbali di gara n. 1 del 20/12/2024, n. 2 del 20/12/2024, n. 3 del 27/12/2024” e “la proposta di aggiudicazione formulata dalla C.U.C. con determinazione n. 38 del 23.01.2025 del Responsabile della predetta Centrale Unica di Committenza ”, (iii) nonchè confermando “ di aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’O.E. “Ristorante lo SC società cooperativa a.r.l.”, P.IVA: 05554211218, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 74,342 e proposto un ribasso del 5,130% sull’importo complessivo a base d’asta, verso un importo contrattuale di € 457.776.00, comprensivi di oneri di sicurezza, oltre € 18.311,04 per IVA al 4% come per legge e quindi per complessivi € 479.084,04 ”; sicché è esclusivamente rispetto a quest’ultimo provvedimento (impugnato con i motivi aggiunti del 28/02/2025, che, peraltro, ripropongono le medesime censure formulate con il ricorso principale introduttivo del presente giudizio avverso la determina n. 38 del 23.01.2025 del Responsabile della C.U.C. del Lago di Occhito, qualificata quale proposta di aggiudicazione nella determina Reg. Generale n. 93 del 26/02/2025 del Responsabile del Comune di AN GI La RA) che deve ritenersi sussistente l’interesse di parte ricorrente alla coltivazione del gravame.
2. - Ciò premesso, venendo all’esame dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025, il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente il primo motivo di gravame ivi formulato e il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società controinteressata, che solleva (unicamente) la predetta medesima censura, il cui accoglimento comporterebbe l’accoglimento sia del ricorso incidentale condizionato che, in parte, del ricorso per motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 28/02/2025 nei sensi e nei limiti di seguito precisati (ovvero di una mera rimodulazione del punteggio spettante alla Società ricorrente principale, oltrechè alla Società controinteressata, in relazione al sub-criterio D dell’offerta tecnica), con il rigetto, però, della domanda di parte ricorrente principale volta a conseguire l’aggiudicazione del contratto de quo e il subentro nel contratto eventualmente stipulato, permettendo, quindi, alla ricorrente incidentale di restare nella titolarità dell’appalto de quo , come condivisibilmente prospettato dalla stessa Società controinteressata (la quale afferma che la Società ricorrente principale “ è seconda con 71,46 punti. Se aggiungiamo al suo risultato i 5,2 punti reclamati nel ricorso principale, essa arriva a 76,66. Lo SC – ora a complessivi punti 74,342 – resterebbe prima con l’aggiunta dei tre punti e si porterebbe a 77,342 ”).
2.1. - In particolare, con la prima censura dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025, la Società ricorrente principale lamenta “ l’erronea attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice in danno della ricorrente, del punteggio relativo al sub-criterio D dell’offerta tecnica afferente alla fornitura di prodotti biologici, previsto dal Disciplinare di gara come TABELLARE, e dunque con sistema attributivo on/off. Come infra meglio specificato, la corretta attribuzione di detto punteggio avrebbe consentito ad Althea s.r.l. di ottenere 5,2 punti in più in ordine all’offerta tecnica, con conseguente rimodulazione del punteggio finale e relativo sopravanzamento al primo posto in graduatoria finale ”, evidenziando che “il Disciplinare di gara prevedeva, quanto al citato criterio relativo all’organizzazione, gestione e qualità del servizio, l’attribuzione di 11 punti TABELLARI per il sub-criterio D “Fornitura di prodotti biologici – tra quelli indicati nel Capitolato – in percentuale superiore rispetto a quelle minime, di cui all’Allegato 1 del Decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ” e che “sempre con riferimento al sub-criterio D in esame, per espressa previsione della tabella di cui al prefato art. 18.1 del Disciplinare, le suddette percentuali minime dovevano essere obbligatoriamente garantite dall’operatore al fine della costituzione della c.d. mensa biologica venendo, inoltre, attribuito 1 punto per CIASCUN PRODOTTO biologico fornito al 100% ”, sicché, “ avendo sul punto il Disciplinare previsto espressamente l’attribuzione di 1 punto per ciascun prodotto al 100% biologico ed essendosi la ricorrente impegnata a fornire ben 14 prodotti interamente biologici, la Commissione avrebbe dovuto attribuire ad Althea s.r.l. il punteggio massimo previsto TABELLARMENTE per il sub-criterio D, ossia 11 punti. Al contrario, come emerge dalla lettura del verbale di gara n. 2 relativo alla seduta riservata del 21.12.2024, la commissione ha inopinatamente attribuito alla ricorrente un incongruo punteggio di 5,80… con conseguente indebita ed illegittima mancata attribuzione del corretto punteggio. ”.
Allo stesso modo, la Società controinteressata, con il ricorso incidentale condizionato, lamenta che “ La Commissione non ha correttamente applicato il criterio tabellare di attribuzione del punteggio previsto alla voce D della griglia riportata nel disciplinare. Esso, infatti, avrebbe dovuto imporre l’attribuzione automatica a tutti i partecipanti di 1 punto per ogni prodotto biologico in quantità superiori a quelle previste nell’allegato riportato nel capitolato speciale, sino ad un massimo di 11 punti. Tanto non è avvenuto. La Commissione, infatti, ha attribuito – pur a fronte di 18 prodotti offerti da Lo SC – all’azienda solo 8 punti ”, evidenziando che “ L’annullamento parziale dell’operato della Commissione – frutto di un frainteso evidente – permetterà a Lo SC di conservare il bene della vita, anche nel caso di qui non creduto accoglimento del primo motivo del ricorso principale… ”.
Il predetto (incrociato) motivo di gravame è fondato.
Prima di procedere alla sua disamina, giova richiamare la giurisprudenza in materia di interpretazione della lex specialis di gara, secondo la quale «( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710), nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ….
Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale…
Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162; Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).
Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093) » (Consiglio di Stato, Sezione V, 13/09/2024, n. 7570).
Ciò posto, va osservato che il Disciplinare di gara prevede expressis verbis :
- all’art. 18.1. “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ” che « Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto »;
- nella sottostante “ Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica ”, in relazione al sub criterio di valutazione D “ Fornitura di prodotti biologici – tra quelli indicati nel Capitolato – in percentuale superiore rispetto a quelle minime, di cui all’Allegato 1 del Decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le percentuali minime, come da Allegato 1, devono essere obbligatoriamente garantite dall’operatore, al fine della costituzione della c.d. mensa biologica.
1 punto per ciascun prodotto al 100% biologico. ”; e
- all’art. 18.2. “ METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA ”, che “ Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto ”.
Pertanto, il tenore letterale delle suddette prescrizioni della lex specialis conferma che il punteggio da attribuire per il sub criterio D in questione (relativo all’offerta di prodotti biologici) fosse di tipo tabellare e privo di profili discrezionali a carico della Commissione, la quale avrebbe dovuto soltanto verificare l’avvenuta offerta di detta tipologia di prodotti da parte del concorrente in ossequio alle prescrizioni della legge di gara ed attribuire automaticamente a tutti i partecipanti 1 punto per ogni prodotto offerto al 100% biologico, sino ad un massimo di 11 punti, anziché, come ammesso dal Comune resistente nella memoria difensiva del 09/03/2025, “ commisurare il punteggio alla qualità e quantità dei prodotti offerti ”, partendo “ dal concorrente che ha offerto di più attribuendogli 11 punti e proporzionalmente ha ridotto i punti ai concorrenti che offrivano di meno ”, in tal modo, però, integrando (illegittimamente) le regole di gara secondo significati del disciplinare in realtà non rintracciabili nella sua espressione testuale, ma anzi dallo stesso espressamente esclusi, laddove prevede che « Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto ».
Conseguentemente, avendo la Società ricorrente principale offerto 14 prodotti interamente biologici (nella specie: “ 1.Riso; 2.Pasta di semola di grano duro; 3.Broccoli surgelati; 4.Piselli surgelati; 5.Spinaci surgelati; 6.Bietola/bieta surgelata; 7.Fagioli secchi; 8.Lenticchie secche; 9.Ceci secchi; 10.Carote surgelate; 11.Fagiolini surgelati; 12.Zucchine surgelate; 13.Cavolfiore surgelato; 14.Patate surgelate ”) e avendone offerti la Società controinteressata 18 ( rectius 19, nella specie: 1. pane, 2. riso, 3. pasta, 4. olio evo colline beneventane DOP, 5. conserve di pomodoro, 6. fagioli, 7. lenticchie, 8. piselli, 9. ceci, 10. mozzarella di bufala campana DOP, 11. caciocavallo silano DOP, 12. ricotta di bufala campana DOP, 13. miele, 14. patate, 15. zucchine, 16. sedano, 17. carote, 18. melannurca campana IGP, 19. arance), la Commissione avrebbe dovuto attribuire ad entrambe il punteggio massimo previsto per il sub-criterio tabellare D in questione, ossia 11 punti, e, pertanto la Società ricorrente principale avrebbe dovuto ottenere, come da lei stessa affermato, il punteggio di 76,66 punti e la Società controinteressata il punteggio di 77,342 punti, restando, comunque, prima classificata.
Pertanto, la fondatezza della predetta censura comporta l’accoglimento sia del ricorso incidentale condizionato che dei motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 28/02/2025 nei sensi e nei limiti sopra precisati, nel mentre, per le suddette medesime ragioni, va rigettata la domanda di parte ricorrente principale volta a conseguire l’aggiudicazione del contratto de quo e il subentro nel contratto eventualmente stipulato. Non si condivide, invece, l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della censura in questione sollevata dal Comune resistente nella memoria difensiva del 09/03/2025 in ragione del fatto che l’accoglimento della stessa determinerebbe soltanto - come in effetti sopra illustrato - una rivalutazione dei punteggi in relazione al criterio D da parte della Commissione e l’attribuzione anche alla Società controinteressata del punteggio massimo di 11 previsto dal criterio in questione, sia perché l’effetto di cui sopra non è automatico ma consegue alla proposizione (a seguito dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025) da parte della Società controinteressata di apposito ricorso incidentale condizionato, e sia perché l’accoglimento, sia pure nei sensi e nei limiti sopra precisati, dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025 è funzionale (in tesi di parte ricorrente principale) al (potenziale) superamento in graduatoria della Società controinteressata in caso di fondatezza (anche) del primo motivo di gravame dei successivi motivi aggiunti del 07/06/2025, da valutarsi unitariamente alla censura in questione (sul punto vedi infra sub paragrafo 3.1.).
2.2. - Va, altresì, rigettata la domanda formulata in via subordinata dalla Società ricorrente principale con i motivi aggiunti proposti il 28/02/2025 tesa alla ripetizione della gara, attesa la infondatezza del secondo motivo di gravame ivi formulato.
In particolare, con la seconda censura dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025, la Società ricorrente principale contesta “ la legittimità dell’intera procedura di gara sul rilievo di fondo dell’incompetenza della Commissione, deducendo che i componenti della medesima -nominati con le determine nn. 172 del 17.12.2024 e 184 del 20.12.2024 del Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito - non potevano essere considerati competenti ed esperti nel settore relativo all’affidamento di un servizio di refezione scolastica ”, evidenziando “ l’assoluta carenza in capo a TUTTI i commissari delle benché minima competenza nel settore oggetto d’appalto (refezione scolastica), e finanche nel macro-settore dei servizi sociali, di talché non si comprende come gli stessi possano essere stati individuati come “esperti” dalla S.A. ”.
La predetta censura è infondata, in disparte i profili inammissibilità sollevati dalla Società controinteressata, in quanto, da un lato, la qualifica di “ esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ” richiesta dall’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (“ La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ”) - che riprende la lettera del previgente art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (secondo il quale “ Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ”) - è costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, Sezione V, 18/07/2019, n. 5058) e, dall’altro lato, la giurisprudenza ha rilevato che «“ La valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest'ottica il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli curricula dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto; dall'altro, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'amministrazione, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (cfr. Tar Catania n. 3015/2022. Nello stesso senso, C. di St. n. n. 9845/2022; n. 7031/2021) » (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-quater, 4 agosto 2023, n. 13100; T.A.R. Napoli, Sezione VIII, 08.08.2024, n. 4609).
Inoltre, nel caso di specie, dai curricula dei tre componenti della Commissione di gara emerge, come condivisibilmente rilevato anche dalle parti resistenti, che “ i tre commissari hanno tutti esperienze in gara, uno dei componenti è il funzionario amministrativo che si occupa proprio della gestione del servizi [il segretario comunale del Comune resistente] , un altro ha competenze finanziarie ed economiche per l’Ente e l’altro è un espertissimo funzionario, in pensione, di appalti pubblici ed in generale di contrattualistica pubblica ” (cfr. memoria difensiva comunale del 09/03/2025).
3. - I secondi motivi aggiunti notificati da Althea S.r.l. il 07/06/2025 e depositati in giudizio il 9/6/2025 sono infondati e vanno respinti.
3.1. - Con il primo motivo di gravame dei predetti motivi aggiunti del 07/06/2025, la Società ricorrente principale « intende censurare l’erronea attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice a vantaggio dell’aggiudicataria, del punteggio relativo al sub-criterio F dell’offerta tecnica afferente al possesso di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto dell’appalto », affermando che « nel caso di specie, l’aggiudicataria Lo SC si è vista assegnare, del tutto ingiustificatamente, il massimo punteggio ottenibile pari ad 8 punti – previsto dal Disciplinare di gara, per il sub-criterio F, come TABELLARE con sistema attributivo on / off - a fronte di sole sette certificazioni presentate nell’offerta tecnica, delle quali SOLO SEI direttamente ascrivibili alla società ricorrente », derivandone « un’illegittima attribuzione di 2 punti in più alla società aggiudicataria con riferimento al sub criterio F che (in aggiunta ai 5,2 punti erroneamente non attribuiti ad Althea s.r.l. in relazione al sub-criterio D, come già censurato nei precedenti scritti difensivi) consolida la prima posizione in graduatoria che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto conseguire qualora la Commissione Giudicatrice avesse correttamente valutato l’offerta tecnica delle due concorrenti ». Evidenzia, altresì, che, quand’anche la doglianza avversaria contenuta nel ricorso incidentale si rivelasse fondata, « il massimo punteggio finale conseguibile dalla società “Lo SC” (in ragione dei rilievi evidenziati nel presente motivo d’impugnazione) sarebbe, al più, pari a 76,342 (nella denegata ipotesi del riconoscimento di tutti i 7 certificati del punto F), comunque del tutto insufficiente a superare il punteggio di 76,66 effettivamente spettante ad Althea s.r.l. » in forza delle censure mosse in sede di ricorso principale e dei primi motivi aggiunti del 28/02/2025 in ordine al sub-criterio D.
Il predetto motivo di ricorso - che deve ritenersi ammissibile in quanto potrebbe condurre “ al sovvertimento della graduatoria in favore della ricorrente anche solo in ragione dell’eliminazione di un solo punto in favore della controinteressata per il sub criterio F (dunque riconoscendo allo SC 7 punti, ritenendo -invero non condivisibilmente- riconoscibile anche la certificazione personale del project manager OL) ”, come affermato dalla Società ricorrente principale nella memoria di replica del 21/06/2025 - è, tuttavia, infondato.
Infatti, richiamata la giurisprudenza in materia di interpretazione della lex specialis di gara di cui al precedente paragrafo 2.1. (Consiglio di Stato, Sezione V, 13/09/2024, n. 7570), va osservato che il Disciplinare di gara prevede expressis verbis :
- all’art. 18.1. “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ” che « Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto »;
- nella sottostante “ Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica ”, in relazione al sub criterio di valutazione F, « Possesso di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto del presente appalto, come ad esempio:
- UNI EN ISO 9001:20015 gestione della qualità;
- UNI EN ISO 22000: 2018 gestione della sicurezza alimentare
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dei certificati sopracitati.», con “PUNTI T MAX ” 8; e
- all’art. 18.2. “ METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA ”, che “ Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto ”.
Pertanto, il tenore letterale delle suddette prescrizioni della lex specialis conferma che (anche) il punteggio da attribuire per il sub criterio di valutazione F in questione (relativo al possesso di certificazioni) fosse di tipo tabellare e privo di profili discrezionali a carico della Commissione, la quale doveva soltanto verificare il possesso in capo al concorrente di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto dell’appalto in questione (come ad esempio UNI EN ISO 9001:20015 gestione della qualità; UNI EN ISO 22000: 2018 gestione della sicurezza alimentare), in ossequio alle prescrizioni della legge di gara ed attribuire, a fronte della comprova del predetto requisito, il punteggio massimo ( rectius , fisso) tabellare di 8 punti, non avendo la lex speciali specificato in questo caso, a differenza che in relazione al sub criterio di valutazione D, che per ciascun certificato dovesse essere attribuito un (solo) punto, ma avendo la stessa previsto (soltanto) un punteggio massimo ( rectius , fisso) tabellare di 8 punti, a prescindere dal numero di certificati presentati.
Sicché, avendo la Società controinteressata prodotto (ben) 7 certificazioni (ISO 14001; ISO 45001; ISO 22000, ISO 9001; ISO 22005; PdR 215; ISO 11648 in capo al project manager della commessa) - in disparte la questione relativa alla spendibilità della certificazione di qualità del project manager - la Commissione ha correttamente attribuito alla stessa il punteggio massimo ( rectius , fisso) tabellare di 8 punti, risultando condivisibile l’affermazione della Società controinteressata, secondo cui “ è anche possibile sostenere un’ulteriore lettura del disciplinare, secondo la quale a tutti i concorrenti spetterebbero gli 8 punti della voce de qua a prescindere dal numero di certificati presentati a ragione del possesso di un’unica certificazione ISO. Ciò a ragione di quanto scritto a pag. 29 del disciplinare, ove si legge quanto segue: “Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto ” (cfr. la memoria difensiva del 17/06/2025).
Del resto, la stessa Società ricorrente principale afferma nei motivi aggiunti del 07/06/2025 “ che detto punteggio fosse di tipo tabellare, ovvero on/off e privo di profili discrezionali a carico della Commissione ”, e, ancora nella memoria di replica del 21/06/2025, che “Il punteggio tabellare - come pacificamente è quello in discorso - è attribuito secondo il meccanismo on/off, sicchè lo stesso viene riconosciuto in presenza del certificato, senza che ci sia una possibilità (che sarebbe discrezionale) di ritenere alcuni certificati migliori di altri, aumentandone il valore ponderale ”, salvo poi affermare immotivatamente “ l’automatismo “1 certificato = 1 punto ”; automatismo che, però, non è previsto in alcun modo dal disciplinare di gara in relazione al sub criterio in questione (mentre è previsto in relazione al sub criterio D) e che, pertanto, va escluso anche in ragione del fondamentale canone ermeneutico secondo cui “ Ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit ”.
Né, come pure eccepito dalla Società controinteressata nella predetta memoria difensiva del 17/06/2025, la lex specialis è stata “ oggetto di una specifica impugnativa in parte qua sul punto, ma destinataria di una generica contestazione (altro aspetto che induce a ritenere non ammissibile la doglianza) , sicché deve ritenersi inammissibile per genericità (anche) l’impugnativa della lex specialis in parte qua , come eccepito dalla Società controinteressata.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame dei predetti motivi aggiunti del 07/06/2025, la Società ricorrente principale lamenta che, “ con riferimento a specifici sub-criteri, a fronte di offerte tecniche sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti, quella presentata da Althea s.r.l. si è vista attribuire punteggi enormemente più bassi di quella dell’aggiudicataria che, al contrario, ha sempre ottenuto il massimo punteggio possibile ” e, in particolare, che, (i) in ordine al sub-criterio A (“ Descrizione del modello organizzativo e operativo adottato per l'organizzazione del servizio, con indicazione delle modalità di approvvigionamento (modalità di selezione dei fornitori), cottura, preparazione e conservazione degli alimenti, nonché delle modalità di gestione delle risorse umane (con particolare riferimento al numero di addetti, alle rispettive mansioni ed esperienza). Indicazione delle modalità di gestione delle emergenze. ”), l’odierna ricorrente principale (cfr. verbale n. 2 del 21.12.24) si è inopinatamente vista attribuire un punteggio complessivo di soli 4,67 punti (rispetto ad un massimo di 10), mentre l’offerta dell’aggiudicataria ha invece ottenuto un complessivo punteggio pari a 10 punti, ossia il massimo attribuibile per il sub-criterio A, (ii) con riferimento al sub-criterio C (“ Piano di pulizia e sanificazione delle attrezzature, stoviglie e locali assegnati in uso, nonché descrizione delle caratteristiche tecniche e chimiche dei prodotti utilizzati .”), l’odierna ricorrente principale (cfr. verbale n. 2 del 21.12.24) si è ingiustificatamente vista attribuire un punteggio complessivo di soli 2,33 punti (rispetto ad un massimo di 5), mente l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un complessivo punteggio pari a 5 punti, il massimo attribuibile per il sub-criterio C, (iii) in ordine al sub-criterio E (“ Sistema di approvvigionamento. L’operatore deve indicare le caratteristiche di ciascun prodotto alimentare. La Commissione assegnerà il punteggio qualora i prodotti di agricoltura biologica siano a filiera corta – c.d. a Km zero –, DOP e IGP. ”), l’odierna ricorrente principale (cfr. verbale n. 2 del 21.12.24) si è vista attribuire un punteggio complessivo di soli 5,33 punti (rispetto ad un massimo di 10), mentre l’offerta dell’aggiudicataria ha ottenuto un complessivo punteggio pari a 10 punti, pari al massimo attribuibile per il sub-criterio E, e, infine, (iv) con riferimento al sub-criterio 2.C (“ Iniziative per la riduzione degli scarti e recupero dei generi alimentari non consumati. Modalità proposte per attuare procedure di gestione delle eccedenze alimentari da destinare a iniziative di solidarietà sociale (es. recupero di prodotti non somministrati e destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali) fermo restando quanto previsto dai CAM in vigore. Tali progetti dovranno prevedere altresì: caratteristiche del servizio, aspetti di metodo (ad esempio: controllo delle effettive quantità non distribuite, modalità di gestione delle eccedenze nei vari refettori, sistemi di monitoraggio) ”), l’odierna ricorrente principale (cfr. verbale n. 2 del 21.12.24) si è inopinatamente vista attribuire un punteggio complessivo di soli 2,50 punti (rispetto ad un massimo di 5), mentre l’offerta dell’aggiudicataria ha invece ottenuto un complessivo punteggio pari a 5 punti, ossia il massimo attribuibile per il sub-criterio 2.C.
Anche le predette censure, per quanto suggestive, non possono, tuttavia, essere condivise, poiché impingono inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione aggiudicatrice, senza riuscire a dimostrarne la manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza.
Infatti, premesso che le censure in questione (a differenza delle precedenti, relative ai sub criteri tabellari di valutazione dell’offerta tecnica D e F) attengono a sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica (nella specie, A, C, E, e 2.C) di natura discrezionale - rispetto ai quali, per espressa previsione della lex specialis , i punteggi sono attribuiti “ in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ” - osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, non si ravvisano, né la Società ricorrente principale è in grado di evidenziare alcun elemento concreto di illogicità o irragionevolezza nel giudizio discrezionale della commissione, limitandosi la stessa a contestare in modo generico la “ sostanziale sovrapponibilità ed equivalenza ” (non la uguaglianza) tra le due offerte ed a pretendere immotivatamente il medesimo punteggio per ogni voce contestata (a fronte di due offerte non uguali e sottoposte al giudizio ampiamente discrezionale della Commissione giudicatrice): « ciò in piena coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655). Ne deriva che, come da ripetuta affermazione giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, cosa che nel caso di specie non è affatto accaduta, né, come detto, sono emersi travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara”(Cons. di Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 173) » (Consiglio di Stato, Sezione V, 21/05/2020, n. 3211).
Fermo restando le dirimenti considerazioni di cui sopra, la Società ricorrente principale, in particolare:
- con riferimento al sub criterio A, si limita a contestare una “sostanziale sovrapponibilità ed equivalenza ” delle due offerte tecniche, nonché ad evidenziare “ l’assoluta completezza dell’offerta proposta da Althea s.r.l. ”, senza, però, dimostrare in alcun modo l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione nella valutazione dell’organizzazione del servizio proposta dalla Società controinteressata, che è stata descritta in modo completo e dettagliato nelle prime 24 pagine della sua offerta tecnica (approvvigionamento, tempi e modalità di consegna delle forniture alimentari, controllo merci in accettazione, stoccaggio e attività di magazzino, prelievo delle derrate, attività di preparazione derrate alimentari, attività di confezionamento dei pasti, attività di allestimento e distribuzione dei pasti, sistema di acquisizione dei prodotti e selezioni dei fornitori, composizione del team di lavoro, gestione delle emergenze, menù di emergenza);
- con riferimento al sub criterio C, si limita ad affermare (immotivatamente) che la Commissione Giudicatrice, per quanto concerne l’offerta di Althea S.r.l., “ non pare nemmeno valorizzare l’offerta di prodotti di detergenza a ridotto impatto ambientale (in linea con le richieste per il servizio in questione) idonei ad abbattere a zero la produzione di rifiuti ”, mentre, per quanto concerne l’offerta de “Lo SC” “ giunge a premiare col massimo punteggio l’offerta di procedure e attrezzature per il rischio biologico ”, nonché a rilevare “ l’assoluta completezza dell’offerta presentata dalla ricorrente ”, senza considerare, però, che (in disparte ogni altra considerazione) l’offerta della Società controinteressata prevede anche l’uso di prodotti a ridotto impatto ambientale (“ I detergenti e i sanificanti infatti, sono biodegradabili, a preferenza ecocompatibili. Possiedono eco-etichettatura EU ECOLABEL e NORDIC SWAN, che caratterizzano prodotti a basso impatto ambientale che rispettano rigidi criteri ecologici e prestazionali ”);
- con riferimento al sub criterio E, si limita a contestare “ una sostanziale sovrapponibilità ed equivalenza delle descrizioni all’uopo fornite dall’aggiudicataria ”, nonché ad evidenziare, da un lato, “ l’assoluta completezza dell’offerta proposta da Althea s.r.l. ” e, dall’altro lato, l’assenza nell’offerta dell’aggiudicataria delle specificazioni inerenti i prodotti offerti, nel mentre, come evidenziato nelle difese della Società controinteressata, (anche) l’offerta di quest’ultima indica le caratteristiche dei prodotti alimentari offerti - pur non riportando una tabella come quella predisposta da Althea, ma non prevista nella legge di gara e considerato che “ il minore o maggiore dettaglio formale delle proposte non è sintomo di un pregio tecnico delle offerte, la cui valutazione è un dato coperto da riserva di amministrazione ” - e, in particolare, che “ i prodotti citati nel “Punto D. Fornitura di prodotti biologici”, oltre ad essere biologici in una percentuale di peso sul totale pari al 100%, saranno anche a filiera corta e Km 0 e di questi, alcuni apparterranno anche alla categoria di prodotti DOP e IGP: MO di UF MP DOP -Ricotta di UF MP DOP CA SI DOP -Melannurca MP IGP -Olio EVO Colline Beneventane DOP ” (posto che il sub criterio di valutazione in questione prevede: “ La Commissione assegnerà il punteggio qualora i prodotti di agricoltura biologica siano a filiera corta – c.d. a Km zero –, DOP e IGP .”);
- con riferimento al sub criterio 2.C, si limita a contestare “ la sostanziale sovrapponibilità ed equivalenza ” delle due offerte, nonché ad evidenziare, anche in questo caso, “ l’assoluta completezza dell’offerta proposta da Althea s.r.l. ”, senza, però, dimostrare in alcun modo l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione nella valutazione delle plurime iniziative per la riduzione degli scarti e recupero dei generi alimentari non consumati proposte dalla Società controinteressata (tra cui il progetto “ Riciclorto ”).
Né la ricorrente principale ha impugnato con censure specifiche i criteri di valutazione dell’offerta tecnica individuati nella lex specialis .
3.3. - Con il terzo motivo di gravame dei predetti motivi aggiunti del 07/06/2025, la Società ricorrente principale ripropone, in via subordinata, le censure di cui al secondo motivo di gravame dei primi motivi aggiunti proposti il 28/02/2025, incentrate sull’asserita incompetenza della Commissione, che vanno, quindi, rigettate per le medesime considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2.2.
4. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società controinteressata il 14/3/2025 va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nella sola parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente incidentale punti 8 in luogo di 11 per la voce D dell’offerta tecnica; i primi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 28/02/2025 vanno accolti in parte, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nella sola parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente principale punti 5,80 in luogo di 11 per la voce D dell’offerta tecnica (con rigetto sia della domanda principale volta a conseguire l’aggiudicazione del contratto de quo e il subentro nel contratto eventualmente stipulato, sia della domanda subordinata volta all’annullamento della gara); i secondi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 07/06/2025 vanno respinti.
La domanda principale volta a conseguire l’aggiudicazione e il subentro nel contratto proposta dalla ricorrente principale non può in conclusione essere accolta, in quanto l’accoglimento parziale del primo ricorso per motivi aggiunti e del ricorso incidentale condizionato comporterà l’attribuzione di un diverso punteggio sia alla Società ricorrente principale che alla controinteressata, e tuttavia tale modifica non comporterà, come si è detto, l’attribuzione alla ricorrente principale della posizione di prima in graduatoria e quindi di aggiudicataria dell’appalto.
5. - Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, in considerazione della complessità e dell’esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, e sul ricorso incidentale condizionato, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale;
- accoglie il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società controinteressata il 14/3/2025 nei sensi precisati in motivazione;
- accoglie, in parte, i primi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 28/02/2025, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e respinge sia la domanda principale volta a conseguire l’aggiudicazione del contratto de quo e il subentro nel contratto eventualmente stipulato, sia la domanda subordinata volta all’annullamento della gara;
- respinge i secondi motivi aggiunti proposti da Althea S.r.l. il 07/06/2025.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO