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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. L. Parte_1
Guacci
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
Resistente
Oggetto: indebito
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 070663379, trasformata in assegno sociale a decorrere dall'1.6.2016 nonché di assegno di invalidità ordinaria cat. IO, trasformato in
VO n. 100882003 a decorrere dall'1.6.2017 - esponeva che, in data 19.5.2016, era stato sottoposto a visita di revisione da parte della Commissione Medica, all'esito della quale era stata accertata un'invalidità del 75%.
Rappresentava che, con nota del 10.10.2023, aveva comunicato l'esistenza di un CP_2 indebito pari ad € 36.361,76 per somme erogate nel periodo 1.5.2016 – 31.10.2023, stante il superamento dei limiti reddituali per poter percepire la prestazione (assegno) correlata al requisito sanitario sì come accertato in seguito alla suddetta visita di revisione.
Lamentava l'illegittimità di siffatta richiesta, in quanto gli importi erano stati erogati per insussistenza del requisito reddituale nonostante fosse a conoscenza sia dell'esito CP_2
della visita di revisione sia dell'entità delle somme corrisposte a titolo di assegno ordinario.
Chiedeva pertanto accertarsi l'irripetibilità dell'indebito di cui alla nota impugnata. CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Le circostanze di fatto allegate in ricorso sono pacifiche e risultano dalla documentazione in atti.
Il ricorrente è stato titolare di pensione di invalidità civile n.07063379 e tale prestazione
è stata trasformata in assegno sociale dall'1.6.2016.
L'istante è inoltre titolare di assegno di invalidità ordinaria, Cat. Io n. 15040760 a decorrere dal 1° maggio 2013, trasformato in Vo n. 10082023, a decorrere dal 1°giugno
2017.
A seguito di visita di revisione effettuata in data 19.5.2016, il ricorrente è stato ritenuto invalido nella misura del 75%; percentuale dunque che avrebbe potuto dare diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, in presenza del presupposto reddituale.
Con la nota impugnata ha chiesto la restituzione dell'importo di € 36361,74, erogato CP_2 sulla pensione n. 07063379, nel periodo maggio 2016/ottobre 2023, per “cambio fascia da 30 a 34 da 05.2016 su verbale n. 6029705700114. Titolare di prestazione incompatibile IO (eliminata a 07.2017)”.
L'indebito dunque si è determinato sulla pensione di invalidità civile e, pur trovando il proprio presupposto nella riduzione della percentuale di invalidità, è scaturito dall'erogazione della prestazione nonostante l'assenza del requisito reddituale.
Ebbene, gioverà premettere che, come noto, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
In particolare, la Suprema Corte ha recentemente osservato come “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In CP_2 CP_3
questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_3
certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass.
12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
E' stato altresì precisato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato…nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003 CP_2
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
15. - Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle presta ioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_2 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_2
via telematica.
16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "perla raccolta, la CP_2
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle presta ioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente collima 8
" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_2
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_2
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestane. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle gestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
17. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all ” CP_2
(Cass. ordinanza n. 12608 cit).
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che la somma chiesta in restituzione con la nota del 16.10.2023 non sia ripetibile in quanto è incontestato che, nonostante l'esito della visita di revisione e l'invio del modello AP70 con il quale il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione in favore dell'assegno ordinario (elemento peraltro che esclude un “dolo comprovato” in capo all'istante), abbia continuato ad CP_2
erogare una prestazione per la quale comunque non sussisteva il requisito reddituale.
Sul punto, devesi evidenziare che – in quanto soggetto erogatore di entrambe le CP_2
prestazioni - era certamente a conoscenza dei redditi percepiti per la prestazione previdenziale e, dunque, del superamento del limite normativamente previsto per la corresponsione dell'assegno di invalidità civile.
Non essendo dunque ravvisabile alcuna situazione che induca a ritenere non applicabili al caso di specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi piuttosto ritenere che l'erogazione delle somme chieste in restituzione da sia avvenuta per un CP_2
errore imputabile esclusivamente al convenuto, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_2
, così provvede: CP_2
dichiara irripetibili le somme di cui alla nota impugnata, con conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute, nelle more del giudizio, in forza della stessa, oltre accessori;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3291,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere