Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 524/2023 RGA promossa da:
e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. Mauro SANDRI e dell'avv. Olav Gianmaria TARALDSEN appellanti contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: obbligo vaccinale COVID insegnanti posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 5/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza impugnata, le docenti ricorrenti sono state sospese dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi (provvedimenti assunti dal 21.12.2021 al 10.1.2022), venendo considerate assenti ingiustificate, per inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al d. l. n. 172/2021, che ha disposto di “estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2”, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Assumono l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, che impugnano: a) contestando che abbia fondamento scientifico la circostanza che i lavoratori vaccinati non contagino e non si contagino dal virus Sars- CoV-2; b) sostenendo che la libera circolazione dei vaccinati anche oltre i termini di loro immunizzazione dalla
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c) evidenziando l'irrilevanza e la falsa rappresentazione della minore gravità del contagio subito dai vaccinati;
d) segnalando la sussistenza di mezzi diagnostici preventivi e di cure idonei a garantire la totale sicurezza del luogo di lavoro il loro utilizzo e la sussistenza di cure idonee a garantire la totale sicurezza del luogo di lavoro;
e) sottolineando che, ai sensi dell'ar.t 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le sopraindicate misure appropriate per garantire la sicurezza del luogo di lavoro dal pericolo del diffondersi del virus sars-cov-2 e dovrà, pertanto, imporre a tutti i lavoratori di svolgere, con cadenza ogni 48-72 ore o quella ritenuta necessaria, i tamponi antigenico, rt-pcr o, se ritenuto valido, salivare, al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro;
f) osservando che i risultati di garanzia della sicurezza pubblica del luogo di lavoro sono obiettivi che possono essere raggiunti solo con la disapplicazione dell'art. 2 del d. l. n. 172 e dell'art. 1 del d. l. n. 1/2022 per il personale scolastico anche ultracinquantenne, che deve essere disposta sotto più profili, in relazione a norme e principi sovranazionali (art. 191 TFUE, Direttiva n. 2000/54/CE e d.lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 3, TUE, art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa, giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento alla sentenza n. 116/2021 della Corte EDU in quanto i vaccini non sono stati testati ed è prevista una sanzione a fronte dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale), fondandosi la normativa interna – che quindi contrasta con tali norme e principi – sul falso presupposti che i vaccinati non contagino, con conseguenze discriminatorie in relazione alla posizione di vaccinati e non vaccinati (“… Entrambi tali ineludibili referenti determinano l'evidenza della insostenibilità di normative interne che, essendo fondate sul falso scientifico che i vaccinati non contagino, pregiudicano gravemente la sicurezza del luogo di lavoro e, per tale motivo, sono necessitanti di disapplicazione …”; “Poiché l'unico strumento di sicurezza del luogo di lavoro è, infatti, lo svolgimento del tampone, esso attua l'uniformità delle posizioni tra vaccinati e non vaccinati, degradando qualsivoglia discriminazione a favore della vaccinazione, ad una assoluta inutilità ed, anzi, ad un gravissimo vulnus della realtà epidemiologica. Va sgombrato il campo da una abnorme errata considerazione che viene talvolta svolta e che attesta un gravissimo deficit di conoscenza e comprensione della problematica sanitaria. La vaccinazione non può essere ritenuta una misura preventiva tale da porsi sullo stesso piano od addirittura in posizione superiore quanto ad efficacia rispetto al tampone sul luogo di lavoro solo perché garantirebbe una parziale copertura dalla malattia. Un lavoratore vaccinato che fa ingresso in un luogo di lavoro può entrarvi contagiato e può contagiare vaccinati e non vaccinati. Può contrarre la malattia, essere ricoverato in terapia intensiva e decedere seppure, ma la circostanza è irrilevante, con meno probabilità di un non vaccinato, sulla base dei dati ISS, ma non di quelli internazionali”). Le ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto di percepire, per il periodo di sospensione, l'intero importo della retribuzione (“Essi, infatti, sono privati di
[RGA 524/23] pag. 2 di 12 quest'ultima per grave fatto illecito posto in essere dal datore di lavoro, attuato in forza di norme illegittime perché fondate su presupposti scientifici erronei, e, pertanto, per motivi ad essi non imputabili. Non possono ricadere sui lavoratori ricorrenti le conseguenze dell'inadempimento della normativa imperativa di garantire la sicurezza del luogo di lavoro, come codificata dal diritto unionale, oltre che costituzionale interno. L'inutile discriminazione tra vaccinati e non vaccinati sul luogo di lavoro rende il comportamento di controparte suscettibile di determinare, oltre agli esiti già evidenziati, anche quelli discendenti dalla specifica normativa antidiscriminatoria”). Deducono l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione anche per non avere il datore di lavoro tentato di collocarle in diverse mansioni prima di sospenderle, essendo irragionevole e comunque superabile il disposto dell'art. 4, comma 7, del d. l. n. 44/2021 che prevede l'assegnazione a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, soltanto i lavoratori non vaccinati o che abbiano differito la vaccinazione per ragioni mediche, escludendo quindi i non vaccinati per scelta. In via subordinata chiedono l'erogazione dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957” Nel contraddittorio con il , che ha eccepito il difetto di Controparte_2 giurisdizione dell'a.g.o, il difetto di legittimazione passiva del , CP1
l'inammissibilità del ricorso, e comunque ne ha contestato la fondatezza nel merito, il Tribunale disattendeva le eccezioni preliminari e respingeva nel merito le domande dei ricorrenti, richiamando giurisprudenza di merito ex art. 118 disp.att. c.p.c. (Tribunale Taranto sent. 13/3/2023 e Tribunale Ravenna sent. 30/3/2023) con riferimento alla legittimità dei provvedimenti datoriali resi in applicazione di norme (art.
4-ter DL 44/2021 nel testo applicabile ratione temporis) costituzionalmente legittime.
2. Hanno proposto appello le tre lavoratrici indicate in epigrafe sulla scorta di sei motivi (gli ultimi due consequenziali ai primi quattro), relativi a) alla ritenuta contrarietà della norma di legge italiana al diritto costituzionale ed eurounitario;
b) alla ritenuta violazione delle norme in materia di sicurezza previste dal CCNL, dalla direttiva n. 2000/54/CE e della relativa norma di recepimento (d.lgs. 81/2008) e dall'art. 2087 c.c.; c) alla ritenuta violazione dell'obbligo di repêchage; d) all'asseritamente dimostrata inattendibilità dei dati statistici a sostegno della normativa emergenziale (con conseguente illegittimità della sospensione non retribuita); e) al ritenuto diritto delle lavoratrici al versamento degli stipendi relativi al periodo di sospensione e al risarcimento del danno;
f) in subordine, al ritenuto diritto delle medesime alla corresponsione dell'assegno alimentare.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del appellato, CP1 che ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
[RGA 524/23] pag. 3 di 12 4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Va premesso che la diffusione dell'atto di appello – grandemente eccedente i limiti dimensionali dettati, già con misura ampiamente prudenziale, dal DM 110/23
- non apporta novità (nè chiarezza) al quadro tratteggiato in prime cure. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che “la carenza di proporzionalità della normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale (artt.
4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2) deriva direttamente da quanto sopra provato in fatto, ossia:
1) dall'inidoneità dell'obbligo vaccinale ai fini suoi propri, rappresentati, per espressa indicazione normativa, dall'esigenza di ridurre la diffusione del contagio in ambito scolastico;
2) dal fatto che lo scopo della norma poteva essere raggiunto, invece, con un'efficacia prossima alla certezza, testando all'ingresso tutti i lavoratori mediante tampone;
3) dalla circostanza per cui quest'ultimo strumento costituiva una misura sicuramente meno invasiva, che non determinava la necessità di alcun trattamento sanitario obbligatorio e che era priva di potenziali effetti collaterali, anche gravi. Il primo Giudicante ha, quindi, errato nel ritenere l'obbligo vaccinale selettivo per il settore scolastico compatibile con la Costituzione (artt. 2, 3, 4, 32 e 36 in primis), il diritto europeo (Direttiva 78/2000/CE, la quale vieta le discriminazioni fondate, fra l'altro, sulle “convinzioni personali”) e il diritto internazionale (art. 8 CEDU)”. Con il secondo motivo, gli appellanti deducono che “Si è provato che la vaccinazione non era e non è un mezzo idoneo e sufficiente a garantire la sicurezza del luogo di lavoro. L'unico strumento idoneo a evitare alla radice i contagi sul luogo di lavoro era ed è rappresentato da un monitoraggio costante mediante tamponi ogni 48/72 ore di tutto il personale scolastico. Tale necessario mezzo, tuttavia, non è stato in alcun modo implementato dal resistente in alcuno degli istituti in cui lavorano le CP1 ricorrenti. All'opposto, il datore di lavoro consentiva l'accesso al luogo di lavoro a seguito del mero controllo dell'avvenuta vaccinazione. Ne consegue che, al momento della sospensione, il luogo di lavoro non era sicuro, in quanto era popolato da soggetti che avevano una probabilità elevatissima di poter essere contagiosi e di trasmettere il virus a parte ricorrente. Il Giudice di primo grado ha, quindi errato nella parte in cui non ha riconosciuto la violazione, da parte del resistente, dell'obbligo di garantire la sicurezza del CP1 luogo di lavoro.” Con il terzo motivo le lavoratrici espongono nuovamente la tesi riferita all'obbligo atipico di ricollocamento del personale non vaccinato, richiamando quanto affermato dal Tribunale di Treviso (sent. 233/22), secondo cui “Per effetto della entrata in vigore del decreto legge 24/2022 devono ritenersi abrogate le norme in base alle quali era stata applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per gli insegnanti inadempienti all'obbligo vaccinale. Considerato in particolare che l'articolo 8 del decreto-legge citato al comma quattro dispone “Dopo
[RGA 524/23] pag. 4 di 12 l'articolo 4-ter del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti: Art.
4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.” Tale norma all'evidenza interviene con effetto retroattivo facendo riferimento alla decorrenza dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 ossia da una data anteriore ai provvedimenti di sospensione che hanno attinto gli odierni ricorrenti.” Ancora, e comunque, l'obbligo di ricollocamento sarebbe derivato dalla necessaria applicazione analogica dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria. Il quarto motivo è dedicato lungamente (pagg. 36-71) alla ritenuta inattendibilità dei dati statistici posti a fondamento della normativa emergenziale, prima, e delle decisioni della Corte Costituzionale, poi (sentt. 14 e 15/2023), evidenziandosi la mancanza di ufficialità e di riscontrabilità dei dati nella loro consistenza e modalità di acquisizione. Altrettanto lungamente (pagg. 71-81) le appellanti lamentano gli errori commessi, per la falsità dei presupposti, dalle autorità che si sono occupate della questione, affermando che “Sono falsi e, quindi, inutilizzabili:
- i dati generali dell'asserito manifestarsi di “periodi pandemici” di nel CP3 nostro Paese;
- i dati dei ricoverati in ospedale ed in terapia intensiva per asserita infezione SARS- CoV-2 e per asserita malattia covid 19;
- i dati di confronto di asseriti malati di covid 19 tra ospedalizzati vaccinati e non vaccinati;
- i dati di confronto di asseriti malati di covid 19 tra vaccinati e non vaccinati ricoverati in terapia intensiva
- i dati dei decessi attribuibili alla malattia covid 19;
- i dati confronto tra vaccinati e non vaccinati relativamente ai decessi attribuiti alla malattia covid 19. Provata la totale assenza di circolazione del virus SARS-CoV-2 sia nel Paese, sia, quindi, anche nel luogo specifico di lavoro delle parti ricorrenti non ha alcuna rilevanza l'eventuale effettiva efficacia dei vaccini. Rileva, ai fini di causa, che sia sempre stata del tutto inutile qualsiasi necessità di loro utilizzo quali mezzi di contrasto preventivi ad un virus in quanto non circolante.
[RGA 524/23] pag. 5 di 12 Non si è mai verificato e continua a non verificarsi, infatti, conseguentemente, il favorevole rapporto rischi-benefici dei vaccini. Seppure non necessaria si impone una precisazione stante l'ennesimo errore di fatto che è latente nel richiamo da parte della Corte costituzionale all'asserito ruolo di accertamento dell'efficacia dei vaccini che deriverebbe dalla presa di posizione degli enti sanitari internazionali. EMA, l'ente per il farmaco europeo che ha rilasciato parere favorevole alla Commissione Europea perché ha autorizzasse il commercio dei vaccini, né alcuna altra autorità sanitaria nazionale od internazionale OMS,ECDC,CDC, ha mai accertato, svolgendo indagini e verifiche indipendenti, che fossero veritieri i dati comunicati dalle industrie private produttrici dei medesimi, relativamente alla loro efficacia. Tale comportamento omissivo di verifiche concrete
“terze” si è attuato sia durante la fase di sperimentazione, sia nella fase attuale di somministrazione dei vaccini. EMA si è limitata, nella fase di sperimentazione, a prendere atto che negli elaborati cartacei predisposti dalle case farmaceutiche e comunicatigli, esse autodichiarassero di avere rispettato la migliore pratica clinica. EMA utilizza la medesima procedura di affidarsi alle autodichiarazioni contenute nei report cartacei delle case produttrici dei farmaci anche successivamente alla messa in commercio provvisoria dei vaccini. Null'altro se non una lettura di affermazioni autoreferenziali delle case private produttrici dei vaccini è stato il lavoro di controllo e verifica dell'efficacia dei vaccini svolto dagli organismi sanitari internazionali o nazionali.” Le ricorrenti invocano dunque la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la comprovata irragionevolezza della normativa e per la comprovata violazione di norme CEDU (“La falsificazione della diagnostica della diffusione del virus SARS-CoV-2, attuata con estensione totalizzante nel nostro Paese, ha fatto venire meno la base legale della normativa, perché nessuna legge può fondarsi su errori e travisamenti di fatto, pena il vulnus irrimediabile dei principi dello Stato di diritto. Sono inesistenti, ulteriormente, lo scopo legittimo della vaccinazione e la sua necessità. Questi ultimi requisiti sono stati fatti apparire come potenzialmente sussistenti avvalendosi della manipolazione degli strumenti di accertamento diagnostici”). Il quinto e il sesto motivo ripropongono, per consequenzialità, le ritenuta erroneità della reiezione delle richieste gradatamente avanzate in prime cure.
6. Si è costituito il , contestando la fondatezza del Controparte_2 gravame, del quale ha chiesto il rigetto
7. La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e decisa come da infrascritto dispositivo per le seguenti ragioni.
8. Va premesso che la lunghezza del ricorso in appello non induce a maggiore diffusione di quella necessaria per dare risposta alle censure, già peraltro trattate con apprezzabile sintesi dal appellato. CP1
E' proprio alle difese dell'Avvocatura di Stato, dunque, che deve farsi innanzi tutto rinvio, laddove scrivono – con riferimento al primo motivo di gravame – che le pronunce della Consulta indicate dalle appellanti (sentenze C. Cost. sentt. 14 e 15/2023) “hanno esaminato la complessiva tenuta dell'impianto normativo
[RGA 524/23] pag. 6 di 12 dell'obbligo vaccinale, compiendo considerazioni in larga parte riproponibili anche con riferimento allo specifico caso del personale docente. Indiretta dimostrazione di quanto appena affermato è il fatto che parte ricorrente, per ribadire le proprie tesi, tenti di contestare proprio i principi affermati dalla Corte nelle suddette pronunce, a riprova dell'indiscussa rilevanza dei medesimi. In tale prospettiva, assai significativo è il fatto che uno dei giudizi a quibus, incardinato davanti al Tribunale di Brescia, avesse ad oggetto – al pari della presente causa – un giudizio in cui “le parti ricorrenti nel giudizio a quo, tutte dipendenti del quali docenti, destinatari di provvedimenti di sospensione Controparte_2 dal lavoro, adottati fra il mese di dicembre 2021 ed il mese di gennaio 2022, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, dichiaratisi, peraltro, disponibili a sottoporsi a test mediante tampone ogni 48 ore, hanno chiesto in via di urgenza di essere reintegrati nel posto di lavoro e nella retribuzione o, quantomeno, di poter ottenere l'assegno alimentare, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito. Il Tribunale di Brescia, ritenuta la specialità di tale disposizione rispetto alla previsione dell'art. 500 del d.lgs. n. 297 del 1994, e dunque l'impossibilità di pervenire in via interpretativa al riconoscimento in favore dei ricorrenti dell'assegno alimentare, ed evidenziata la natura assistenziale di un simile emolumento, ha ravvisato la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art.
4-ter, comma 3, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.” Tale questione è stata poi riunita ad altre questioni di costituzionalità in materia di obbligo vaccinale, per essere poi affrontata congiuntamente alle medesime. Nell'esame delle suddette questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha svolto considerazioni senz'altro rilevanti ai fini del caso di specie, sia con riguardo alla compatibilità con la Costituzione dell'obbligo vaccinale in quanto tale, sia con riferimento all'omessa previsione della corresponsione dell'assegno alimentare al lavoratore sospeso. Prosegue la Difesa erariale ricordando che “la Corte, nel rigettare le censure prospettate, ha prima di tutto escluso che la non perfetta protezione dall'infezione da SARS-COV-2 (ossia, in sostanza, il fatto che anche persone vaccinate possano contrarre il virus) possa di per sé rendere illegittima l'imposizione dell'obbligo. In particolare, dopo aver brevemente riassunto le evidenze scientifiche in materia (cfr. par. 11.1 del “diritto”), la Corte ha affermato che “l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Tale affermazione, del tutto condivisibile, pare sufficiente a superare i rilievi sollevati dalle parti appellanti con riguardo alla contestata inidoneità dei vaccini anticovid a prevenire il contagio. Tanto chiarito, la sentenza dichiara infondate le questioni d'incostituzionalità sollevate, evidenziando come l'imposizione dell'obbligo vaccinale costituisca un
[RGA 524/23] pag. 7 di 12 ragionevole “contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. par. 11.2). Le considerazioni effettuate dalla Corte in merito alla piena ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore (cfr. parr. 11.2/13.7 della sentenza n. 15/2023)
– ... – ancorché formulate con riferimento al personale sanitario, possono senz'altro estendersi anche al personale docente, essendo anche l'istruzione un'attività caratterizzata da alto rischio di diffusione del contagio”. A questa medesima conclusione, peraltro, è giunta questa stessa Corte territoriale con la decisione n. 241/24 del 12/4/2024, che consta passata in giudicato: ““... in merito alla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore dell'obbligo di sottoposizione a vaccino o a un trattamento di tipo sanitario, occorre rammentare che l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale ritiene che esso rimandi all'art. 32 Cost. che postula il necessario contemperamento del dirigo alla salute del singolo con il coesistente interesse della collettività (v. sent. n. 5 del 2018, n. 258 del 1994) Nell'ambito del contemperamento degli interessi contrapposti del singolo e della collettività, inoltre, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà (art. 2 Cost.) che rappresenta la base della convivenza sociale in forza del quale "ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la Sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico" (v. sent. n. 107 del 2012). Ne consegue, in termini generali, che il legislatore che impone un obbligo vaccinale, dovendo compiere un contemperamento tra interesse individuale e interesse collettivo, deve necessariamente effettuare una scelta che avviene nell'esercizio della sua discrezionalità politica e che è sindacabile dall'autorità giudiziaria solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo. Ebbene, la Corte Costituzionale nelle pronunce n. 14 e n. 15 ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 prima per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario e poi per altre categorie di lavoratori, tra cui il personale scolastico, nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività sia ragionevole e proporzionata. Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA ha attestato l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati basato sulla farmacovigilanza passiva sostenendo anche che la CMA "certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi"; CP sempre , affrontando la criticità degli eventi avversi, ha evidenziato che alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è il solo criterio temporale che tuttavia è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pag. 23-23 di nota dell'AIFA) e che "le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione".
[RGA 524/23] pag. 8 di 12 Pa Analoga conclusione sulla sicurezza del vaccino ha formulato l' anche tenuto conto dei dati dell'EMA. In conclusione, la scelta del legislatore dell'introduzione per alcune categorie di soggetti dell'obbligo vaccinale non è irragionevole in quanto "sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare" (v. Corte. Cost. sent. n. 15/2023) a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. Sent. Corte Cost. n. 14/ 2023). In particolare, non è irragionevole e risulta idonea allo scopo la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo al personale scolastico ben potendosi fare applicazione anche confronti dei lavoratori di tale comparto dei principi affermati dalla Corte Cost. nelle sent. n. 14 e 15 con riferimento al personale sanitario. E' evidente, infatti, che anche per i lavoratori del settore scolastico l'obbligo vaccinale ha consentito di perseguire il duplice scopo di proteggere sia gli insegnanti e in generale il personale scolastico che quanti con loro sono entrati in contatto e di evitare cosi l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività come quello dell'istruzione. Va considerato, oltretutto, che gli studenti, che notoriamente utilizzano i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola, avendo contatti continui con altri studenti o persone, sono maggiormente esposti al virus e, quindi, risultano potenziali veicoli della circolazione dell'infezione sia all'interno delle scuole che dei rispettivi nuclei famigliari con il rischio di contagiare anche i soggetti fragili che eventualmente ne facciano parte. Alla luce di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi ragionevole la scelta del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale anche al personale scolastico e docente nell'ottica di contenere la diffusione dei contagi nel settore della scuola;
del resto, la finalità di contenimento dei contagi in quel periodo era particolarmente avvertita in quanto "il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto a un gravissimo stress dovendo affrontare oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da Sars cov-2 con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi" (v. sent. 15) e vi era quindi il rischio, in mancanza di idonee misure di contenimento dei contagi, di una disfunzione dell'intero sistema sanitario del paese con danno per l'intera collettività”. Quanto poi all'affermata inattendibilità dei dati statistici posti a fondamento delle norme emergenziali e delle decisioni della Consulta, oggetto del quarto motivo, basti osservare che trattasi di aspetto non deducibile in questa sede, attenendo ad una scelta del Legislatore;
ove anche la stessa fosse stata errata, come ritenuto dalle lavoratrici, per l'erroneità dei presupposti, ciò ricadrebbe comunque all'interno di responsabilità diverse, rispetto alle quali il sarebbe Controparte_2 sprovvisto di legittimazione passiva. L'argomento che precede assorbe qualsiasi utilità di disamina della documentazione depositata (senza previa autorizzazione) il 22/10/2024, parte della quale peraltro
[RGA 524/23] pag. 9 di 12 non ammissibile per tardività di produzione – ci si riferisce al doc 46, del 24/2/2020, senza che consti la sua solo successiva 'desecretazione' (il contenzioso è insorto nel gennaio 2022 e l'appello è stato proposto il 4/10/2023). Corretta ed efficace è poi l'osservazione dell'appellato a proposito dei motivi secondo e terzo: “Con il motivo in questione [il secondo] parte appellante chiede alla Corte adita di “accertare che il resistente, non avendo disposto misure di CP1 sicurezza ulteriori rispetto all'obbligo vaccinale e, in particolare, non avendo imposto a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante tampone, non ha adempiuto al proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Ciò in quanto, come sopra visto, i soggetti vaccinati sono in grado di contagiarsi e di contagiare altre persone esattamente come i non vaccinati”. Tale censura appare poco comprensibile e comunque del tutto inconferente. Ed invero, oggetto del giudizio non è la responsabilità datoriale per i contagi avvenuti sul luogo di lavoro, ma la sospensione dei lavoratori non vaccinati, rispetto alla quale un'eventuale imposizione a tutti i lavoratori dell'obbligo di sottoporsi a test periodici sarebbe stata comunque del tutto ininfluente, visto che tali lavoratori sarebbero rimasti comunque sospesi in forza delle norme vigenti. Pertanto, si fatica persino a comprendere quale sia l'interesse degli appellanti a far accertare un'omissione del genere, al di là dell'assenza di un fondamento nel merito di quanto affermato. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di repêchage, argomentando sull'asserita complementarietà tra l'obbligo di repêchage speciale previsto dalla disciplina emergenziale e l'obbligo di repêchage ordinario. Tale doglianza appare del tutto infondata in punto di fatto, in quanto omette di chiarire quali altri ruoli potesse svolgere all'interno della scuola l'insegnante inidoneo al contatto con alunni e altri docenti. A fronte di ciò, diventa quindi finanche irrilevante vagliare la correttezza – comunque da escludere, come già osservato in primo grado – di quanto affermato dagli appellanti in ordine all'asserita applicabilità del repêchage ordinario al caso di specie. Sulla scorta delle predette argomentazioni, entrambi i motivi – se ritenuti ammissibili, ad onta della loro genericità – vanno comunque respinti. A non diversa conclusione induce la giurisprudenza di merito da ultimo allegata, che sembra seguire le suggestioni argomentative dei ricorrenti più che un'analisi delle norme nella cornice gerarchica delle fonti. Gli argomenti che precedono assorbono i motivi quinto e sesto, presupponenti il previo accoglimento degli altri. Con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare, è corretta la notazione del appellato, che richiama la recente decisione della Consulta CP1
[RGA 524/23] pag. 10 di 12 (sent. 28/11/2024 n. 188) in cui si è espressamente considerata la legittimità della negazione di qualsiasi emolumento1.
9. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della relativa modestia degli adempimenti processuali, nonostante l'appesantimento dello scritto introduttivo – seguono la soccombenza, non ravvisandosi più, stante la molteplicità delle decisioni ormai intervenute in merito, ragioni di compensazione.
10. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 1 “… l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi - evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile».
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 73/2023 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 4/4/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.3.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 5/6/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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