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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 158/2025 V.G.
Corte d'Appello di Milano
Sezione minori, persone, famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. sul ricorso per reclamo depositato in data 13.02.2025 da
, nato a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1
Babia, via Babatonka n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Bentivegna del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, Viale Brianza n.33.
- PARTE RECLAMANTE nei confronti di
, (C.F: ), nata IT Controparte_1 C.F._1
(Bulgaria) in data 23.07.1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Claudio Capuana del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Pieve Emanuele (MI), Via delle Rose n. 4.
- PARTE RECLAMATA
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: reclamo ex art. 473 bis. 24, co.1, c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice del Tribunale
Ordinario di Lodi del 17.12.2024 e pubblicata in data 28.01.2025 nel procedimento recante R.G.
180/2024. letti gli atti e i documenti;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale e le note scritte dei difensori delle parti;
sciogliendo la riserva assunta emette la seguente
ORDINANZA
1. e hanno intrattenuto una relazione more uxorio CP_2 Controparte_1 dalla quale è nata in data [...] la figlia . Persona_1
In data 28.01.2024 ha proposto ricorso al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Lodi per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore chiedendo di disporre: la pronuncia della decadenza dalla Persona_2 responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento super-esclusivo della figlia con collocamento presso di sé e dettagliata indicazione dei tempi e delle modalità di permanenza della stessa con il padre;
il contributo al mantenimento della minore a carico del padre pari ad € 350,00 mensili con condanna al pagamento delle omesse contribuzioni per l'importo di € 16.100,00, oltre all'onere di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
In data 18.10.2024 si è costituito chiedendo di: disporre l'affido esclusivo della Parte_1 figlia minore con collocamento della stessa presso di sé in Bulgaria;
regolamentare il diritto di visita materno;
prevedere un onere a carico della madre di contribuire al mantenimento della minore.
2. Il Tribunale di Lodi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2024, con ordinanza del 17.12.2024, pubblicata il 28.01.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “…il Tribunale di Lodi, in via temporanea ed urgente, così decide: 1) affida la minore in via super-esclusiva alla madre sig.ra Persona_1
, con collocazione prevalente presso la stessa;
2) dispone che il padre possa vedere la CP_1 figlia una volta a settimana, mediante videochiamata da svolgersi in Spazio Neutro, alla presenza di educatore e di un interprete di lingua bulgara, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente per la minore alla calendarizzazione delle visite;
3) dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio procedano a indagine in ordine al nucleo familiare, alle condizioni della minore ed ai rapporti tra la stessa e ciascun genitore, di cui indicheranno altresì le relative capacità genitoriali, anche con riferimento alla capacità di garantire l'altra figura genitoriale, offrendo ogni tipo di aiuto e sostegno, anche psicologico, alla famiglia, ritenuto necessario. I Servizi Sociali, oltre
a descrivere l'esito della predetta analisi ed attività di monitoraggio, dovranno fornire indicazioni motivate in ordine al migliore regime di collocamento e disciplina dei rapporti con il genitore non prevalentemente collocatario. In ipotesi di circostanze pregiudizievoli per il minore, gli stessi riferiranno immediatamente al Tribunale;
4) dispone che il Servizio Sociale, nell'ambito della predetta indagine, verifichi direttamente con la minore quale o quali siano le lingue dalla stessa parlate in ambito domestico e sociale;
5) dispone che il Servizio Sociale depositi relazione entro il
10 maggio 2025; 6) dispone l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e presso il Tribunale di Pavia, entro la prossima udienza del 20 maggio 2025 degli atti non coperti da segreto relativi a eventuali procedimenti definiti o pendenti relativi ad abusi o violenza a carico della sig.ra e del sig. ; 7) Controparte_1 Controparte_3 dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno
5 di ogni mese la somma di €300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
8)
FISSA per la prosecuzione l'udienza del 20 maggio 2025 ore 12.30; 9) dispone con separata ordinanza alla richiesta di assunzione prove all'autorità giudiziaria competente per il resistente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 1206/2001…”
3. ha interposto reclamo con ricorso ex art. 473 bis.24 c.p.c., datato Parte_1
10.02.2025 e depositato in data 13.02.2025, censurando l'ordinanza impugnata, chiedendo: “in via preliminare, disporsi la nomina di un curatore speciale per la minore ex Persona_1 artt. 78 e 473bis.8 c.p.c.; in via principale, disporsi l'affidamento esclusivo della minore al Sig. ed il collocamento della Pt_1 medesima presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché con obbligo di contribuzione al mantenimento a carico della Ricorrente nella misura ritenuta più equa dal
Tribunale; in via subordinata, nel caso di collocamento della minore presso la madre, pronunciarsi per il diritto di visita del padre secondo le cadenze da definirsi, la previsione di almeno due video-chiamate settimanali e di periodi di soggiorno in Bulgaria presso l'abitazione del Sig. in via istruttoria, Pt_1 qualora ritenuto necessario, assumere sommarie informazioni dai soggetti interessati ex art.
473bis.24 c.p.c.”.
Parte reclamante con il primo motivo di gravame ha contestato il provvedimento gravato nella parte in cui ha omesso la nomina di un curatore speciale, ritenendo che a fronte della profonda conflittualità ed incapacità dei genitori di comunicare nell'interesse della figlia, appariva necessaria la nomina di un soggetto terzo in grado di rappresentare in giudizio la minore coinvolta.
Il reclamante con il secondo motivo di gravame ha contestato il provvedimento gravato nella parte in cui ha disposto l'affidamento super- esclusivo della minore alla madre lamentando che il giudice di prime cure aveva motivato tale decisione in ragione della elevata conflittualità tra le parti, nonché dalla distanza geografica del Sig. , argomentazioni che non sono in grado di giustificare un Pt_1 provvedimento di tale portata.
Il reclamante, inoltre, sottolineava come l'affido esclusivo rafforzato rappresenti una misura eccezionale applicabile solo in situazioni di estrema gravità che compromettono gravemente l'interesse del minore, sottolineando che la mera conflittualità tra le parti e la separazione tra i genitori non sia di per sé ostativa all'affido condiviso.
Da ultimo, con il terzo motivo di gravame, il reclamante ha censurato il provvedimento impugnato anche in relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento ordinario, sostenendo che vista la situazione reddituale delle parti risulterebbe equo un contributo al mantenimento in favore della minore pari ad € 200,00. Infatti, la sig.ra percepisce un reddito più elevato rispetto a quello CP_1 del sig. . Pt_1 4. Con decreto presidenziale del 17.02.2025 è stata riservata la decisione nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
5. Con parere depositato in data 11.03.2025 il PG ha chiesto la conferma della impugnata ordinanza.
6. La parte reclamata , con memoria di comparsa depositata Controparte_1 tardivamente, in data 17.03.2025, ha resistito al gravame formulando contestuale istanza di remissione in termini.
7. All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 19.03.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
8. La Corte in via preliminare ed assorbente (anche in relazione all'istanza di remissione in termini formulata da parte reclamata) rileva la tardività del reclamo depositato dopo la scadenza del termine, in quanto il reclamo è stato depositato il 13.02.2025 quando il termine ultimo era il 07.02.2025.
Ed invero, come si evince dagli atti, il provvedimento reclamato è stato comunicato/notificato alle parti ad opera della Cancelleria del Tribunale di Lodi in data 28.01.2025.
E' agli atti attestazione della Cancelleria della Corte d'Appello di Milano nella quale si dà atto che in data 10.02.2025 alle ore 18.20.48 Numero busta ID , è stato depositato dall'Avv. Numero_1
Bentivegna il reclamo ex art 473 bis 24 c.p.c. nell'interesse di;
detto deposito Parte_1 sarebbe pervenuto erroneamente nel registro contenzioso degli affari civili e non nel registro di volontaria giurisdizione ed a seguito di comunicazione telefonica intercorsa in data 13.2.2025 con l'Avv. Bentivegna, la cancelleria, verificato l'errato deposito, ha invitato l'avvocato al deposito nel corretto registro di volontaria giurisdizione con il codice 411003. In data 13.02.2025 con busta telematica pervenuta alle ore 18.36 l'Avv. Bentivegna ha, pertanto, provveduto a regolarizzare – come richiesto dalla cancelleria- il deposito che è stato iscritto a ruolo in data 14.02.2025 con il numero 158/2025 VG.
Osserva la Corte che, ad ogni modo, anche a voler considerare la data del 10.02.2025 come data del deposito del reclamo, esso risulterebbe comunque tardivo.
Ciò premesso, ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass. 5/06/2015, n. 11666). Per giurisprudenza costante “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Si legge in motivazione: “…Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio” (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n.
14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.
Come è noto, “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato
e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della
CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
9. Quanto al regime delle spese che in applicazione dell'art. 91 c.p.c. si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidendo sul reclamo in oggetto proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n. 1025/2025 emessa dal Tribunale di Lodi il 28.01.2025 e comunicata in pari data nel procedimento avente R.G. n. 180/2024, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo;
condanna a corrispondere a l'importo di € 1.200,00 oltre Parte_1 Parte_1 accessori a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Paola Tanara
Corte d'Appello di Milano
Sezione minori, persone, famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. sul ricorso per reclamo depositato in data 13.02.2025 da
, nato a [...] in data [...], residente a [...]Parte_1
Babia, via Babatonka n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Bentivegna del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, Viale Brianza n.33.
- PARTE RECLAMANTE nei confronti di
, (C.F: ), nata IT Controparte_1 C.F._1
(Bulgaria) in data 23.07.1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Claudio Capuana del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Pieve Emanuele (MI), Via delle Rose n. 4.
- PARTE RECLAMATA
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: reclamo ex art. 473 bis. 24, co.1, c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice del Tribunale
Ordinario di Lodi del 17.12.2024 e pubblicata in data 28.01.2025 nel procedimento recante R.G.
180/2024. letti gli atti e i documenti;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale e le note scritte dei difensori delle parti;
sciogliendo la riserva assunta emette la seguente
ORDINANZA
1. e hanno intrattenuto una relazione more uxorio CP_2 Controparte_1 dalla quale è nata in data [...] la figlia . Persona_1
In data 28.01.2024 ha proposto ricorso al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Lodi per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore chiedendo di disporre: la pronuncia della decadenza dalla Persona_2 responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento super-esclusivo della figlia con collocamento presso di sé e dettagliata indicazione dei tempi e delle modalità di permanenza della stessa con il padre;
il contributo al mantenimento della minore a carico del padre pari ad € 350,00 mensili con condanna al pagamento delle omesse contribuzioni per l'importo di € 16.100,00, oltre all'onere di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
In data 18.10.2024 si è costituito chiedendo di: disporre l'affido esclusivo della Parte_1 figlia minore con collocamento della stessa presso di sé in Bulgaria;
regolamentare il diritto di visita materno;
prevedere un onere a carico della madre di contribuire al mantenimento della minore.
2. Il Tribunale di Lodi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2024, con ordinanza del 17.12.2024, pubblicata il 28.01.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “…il Tribunale di Lodi, in via temporanea ed urgente, così decide: 1) affida la minore in via super-esclusiva alla madre sig.ra Persona_1
, con collocazione prevalente presso la stessa;
2) dispone che il padre possa vedere la CP_1 figlia una volta a settimana, mediante videochiamata da svolgersi in Spazio Neutro, alla presenza di educatore e di un interprete di lingua bulgara, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente per la minore alla calendarizzazione delle visite;
3) dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio procedano a indagine in ordine al nucleo familiare, alle condizioni della minore ed ai rapporti tra la stessa e ciascun genitore, di cui indicheranno altresì le relative capacità genitoriali, anche con riferimento alla capacità di garantire l'altra figura genitoriale, offrendo ogni tipo di aiuto e sostegno, anche psicologico, alla famiglia, ritenuto necessario. I Servizi Sociali, oltre
a descrivere l'esito della predetta analisi ed attività di monitoraggio, dovranno fornire indicazioni motivate in ordine al migliore regime di collocamento e disciplina dei rapporti con il genitore non prevalentemente collocatario. In ipotesi di circostanze pregiudizievoli per il minore, gli stessi riferiranno immediatamente al Tribunale;
4) dispone che il Servizio Sociale, nell'ambito della predetta indagine, verifichi direttamente con la minore quale o quali siano le lingue dalla stessa parlate in ambito domestico e sociale;
5) dispone che il Servizio Sociale depositi relazione entro il
10 maggio 2025; 6) dispone l'acquisizione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e presso il Tribunale di Pavia, entro la prossima udienza del 20 maggio 2025 degli atti non coperti da segreto relativi a eventuali procedimenti definiti o pendenti relativi ad abusi o violenza a carico della sig.ra e del sig. ; 7) Controparte_1 Controparte_3 dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno
5 di ogni mese la somma di €300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
8)
FISSA per la prosecuzione l'udienza del 20 maggio 2025 ore 12.30; 9) dispone con separata ordinanza alla richiesta di assunzione prove all'autorità giudiziaria competente per il resistente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 1206/2001…”
3. ha interposto reclamo con ricorso ex art. 473 bis.24 c.p.c., datato Parte_1
10.02.2025 e depositato in data 13.02.2025, censurando l'ordinanza impugnata, chiedendo: “in via preliminare, disporsi la nomina di un curatore speciale per la minore ex Persona_1 artt. 78 e 473bis.8 c.p.c.; in via principale, disporsi l'affidamento esclusivo della minore al Sig. ed il collocamento della Pt_1 medesima presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché con obbligo di contribuzione al mantenimento a carico della Ricorrente nella misura ritenuta più equa dal
Tribunale; in via subordinata, nel caso di collocamento della minore presso la madre, pronunciarsi per il diritto di visita del padre secondo le cadenze da definirsi, la previsione di almeno due video-chiamate settimanali e di periodi di soggiorno in Bulgaria presso l'abitazione del Sig. in via istruttoria, Pt_1 qualora ritenuto necessario, assumere sommarie informazioni dai soggetti interessati ex art.
473bis.24 c.p.c.”.
Parte reclamante con il primo motivo di gravame ha contestato il provvedimento gravato nella parte in cui ha omesso la nomina di un curatore speciale, ritenendo che a fronte della profonda conflittualità ed incapacità dei genitori di comunicare nell'interesse della figlia, appariva necessaria la nomina di un soggetto terzo in grado di rappresentare in giudizio la minore coinvolta.
Il reclamante con il secondo motivo di gravame ha contestato il provvedimento gravato nella parte in cui ha disposto l'affidamento super- esclusivo della minore alla madre lamentando che il giudice di prime cure aveva motivato tale decisione in ragione della elevata conflittualità tra le parti, nonché dalla distanza geografica del Sig. , argomentazioni che non sono in grado di giustificare un Pt_1 provvedimento di tale portata.
Il reclamante, inoltre, sottolineava come l'affido esclusivo rafforzato rappresenti una misura eccezionale applicabile solo in situazioni di estrema gravità che compromettono gravemente l'interesse del minore, sottolineando che la mera conflittualità tra le parti e la separazione tra i genitori non sia di per sé ostativa all'affido condiviso.
Da ultimo, con il terzo motivo di gravame, il reclamante ha censurato il provvedimento impugnato anche in relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento ordinario, sostenendo che vista la situazione reddituale delle parti risulterebbe equo un contributo al mantenimento in favore della minore pari ad € 200,00. Infatti, la sig.ra percepisce un reddito più elevato rispetto a quello CP_1 del sig. . Pt_1 4. Con decreto presidenziale del 17.02.2025 è stata riservata la decisione nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
5. Con parere depositato in data 11.03.2025 il PG ha chiesto la conferma della impugnata ordinanza.
6. La parte reclamata , con memoria di comparsa depositata Controparte_1 tardivamente, in data 17.03.2025, ha resistito al gravame formulando contestuale istanza di remissione in termini.
7. All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 19.03.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
8. La Corte in via preliminare ed assorbente (anche in relazione all'istanza di remissione in termini formulata da parte reclamata) rileva la tardività del reclamo depositato dopo la scadenza del termine, in quanto il reclamo è stato depositato il 13.02.2025 quando il termine ultimo era il 07.02.2025.
Ed invero, come si evince dagli atti, il provvedimento reclamato è stato comunicato/notificato alle parti ad opera della Cancelleria del Tribunale di Lodi in data 28.01.2025.
E' agli atti attestazione della Cancelleria della Corte d'Appello di Milano nella quale si dà atto che in data 10.02.2025 alle ore 18.20.48 Numero busta ID , è stato depositato dall'Avv. Numero_1
Bentivegna il reclamo ex art 473 bis 24 c.p.c. nell'interesse di;
detto deposito Parte_1 sarebbe pervenuto erroneamente nel registro contenzioso degli affari civili e non nel registro di volontaria giurisdizione ed a seguito di comunicazione telefonica intercorsa in data 13.2.2025 con l'Avv. Bentivegna, la cancelleria, verificato l'errato deposito, ha invitato l'avvocato al deposito nel corretto registro di volontaria giurisdizione con il codice 411003. In data 13.02.2025 con busta telematica pervenuta alle ore 18.36 l'Avv. Bentivegna ha, pertanto, provveduto a regolarizzare – come richiesto dalla cancelleria- il deposito che è stato iscritto a ruolo in data 14.02.2025 con il numero 158/2025 VG.
Osserva la Corte che, ad ogni modo, anche a voler considerare la data del 10.02.2025 come data del deposito del reclamo, esso risulterebbe comunque tardivo.
Ciò premesso, ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass. 5/06/2015, n. 11666). Per giurisprudenza costante “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. Si legge in motivazione: “…Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio” (Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n.
14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.
Come è noto, “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato
e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della
CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356).
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
9. Quanto al regime delle spese che in applicazione dell'art. 91 c.p.c. si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidendo sul reclamo in oggetto proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n. 1025/2025 emessa dal Tribunale di Lodi il 28.01.2025 e comunicata in pari data nel procedimento avente R.G. n. 180/2024, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo;
condanna a corrispondere a l'importo di € 1.200,00 oltre Parte_1 Parte_1 accessori a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Paola Tanara