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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 29 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1742 Registro Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4159/2023 del 21.4.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.4.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentir, previo accertamento dei propri diritti, “condannare l'Amministrazione Controparte_1 resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
condannare l'Amministrazione resistente ad
1 inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.09.2010, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica professionale di “Collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni Anni 10 Mesi 1 Giorni 6, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 8.233,77 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali Cont maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto …, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, con vittoria di spese da distrarsi.
A tal fine, ha dedotto: di essere “collaboratore scolastico” a tempo indeterminato dal 1.9.2010
e di avere prestato servizio pre-ruolo in scuole statali a decorrere dall'a.s. 1999/2000 con rapporti a tempo determinato per i periodi meglio precisati in atti, per complessivi ed effettivi 10 anni, 1 mese e 6 giorni;
di aver espletato le stesse mansioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato ma di aver percepito cionondimeno, sino all'immissione in ruolo, sempre la retribuzione iniziale prevista dal
CCNL Comparto Scuola;
di aver chiesto la ricostruzione della carriera a seguito del superamento positivo del periodo di prova, e di averne ottenuto l'inquadramento nella fascia retributiva 0-8 anni di cui al CCNL 2011, con anzianità giuridica di 8 anni, 0 mesi e 24 giorni, ed economica di 2 anni, 0 mesi e 12 giorni;
di aver diritto invece, alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2010), all'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14, nonché alla conseguente attribuzione di stipendio, ivi inclusa la corresponsione di arretrati in misura pari a complessivi € 8.233,77, oltre ratei di XIII mensilità, in applicazione del principio di non discriminazione, principio sancito dalla direttiva europea n. 1999/70/CE (e recepito dall'art. 6, d. lgs. n. 368/2001 e ora dall'art. 25, d. lgs. n. 81/2015)
e dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 9.7.2015.
Nella contumacia del , il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo CP_1 che la normativa europea invocata dal ricorrente trovasse “applicazione esclusivamente a partire dal
10 luglio 2001, cioè dal termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (in tal senso cfr. Cass. 22552/2016) e quindi il diritto in questione non può che subire la relativa limitazione, non potendo essere preso in considerazione, il servizio prestato dalla parte ricorrente a tutto il 9 luglio 2001. Inoltre nella valutazione del servizio pre-ruolo (per come pure si evince dal decreto di ricostruzione della carriera, il periodo di prova risulta superato
2 in data 4.11.2014, a decorrere dal 1.9.2014) va considerato che il servizio per l'anno 2013 (pari a mesi 9 gg 26) non può essere considerato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. b, DPR 122/2013 ai fini della progressione economica”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il , lamentando l'erroneità della decisione Pt_1 impugnata per omessa valutazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie, nonché per violazione della clausola 4 del suddetto Accordo Quadro, della direttiva 1999/70/CE, e conseguentemente dell'art. 25, d. lgs. n. 81/2015, già art. 6, d. lgs. n. 368/2001.
Anche in grado d'appello, il è rimasto contumace. CP_3
Nel corso del giudizio, su invito della Corte, parte appellante ha depositato note autorizzate con le quali ha precisato, mediante due distinti prospetti, le somme spettanti per la progressione stipendiale asseritamente maturata durante i periodi di servizio pre-ruolo e quelle eventualmente spettanti per il periodo successivo, in conseguenza del diverso inquadramento all'atto dell'immissione in ruolo, con l'anzianità derivante dall'integrale riconoscimento dei servizi pre-ruolo per effetto della ricostruzione della carriera.
La causa, matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'udienza del 29.10.2025 mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, va premesso anzitutto che il ha agito in giudizio per ottenere il Pt_1 riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato, sia al fine di ottenere le differenze retributive maturate per il periodo pre-ruolo, sia ai fini della ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo, con inserimento nella corretta fascia stipendiale (secondo la scansione antecedente alla rimodulazione operata dal CCNL Scuola siglato nel 2011) e con le conseguenti differenze retributive.
Va inoltre premesso che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale in sentenza, il Pt_1 risulta essere stato immesso in ruolo il 1.9.2010 ed aver superato il periodo di prova il 31.10.2010, con conferma in ruolo a decorrere dal 1.11.2010.
Infine, va precisato che egli risulta aver stipulato il primo contratto a tempo determinato nell'a.s. 1999/2000.
3. Tutto ciò premesso, pare ora opportuno richiamare la normativa di riferimento e l'interpretazione che di essa è stata data dalla più recente giurisprudenza, anche di questa Corte, con pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3.1. Ebbene, con sentenza n. 1048/2024 (ma si veda nello stesso senso la sentenza n.
2066/2023), questa Corte ha osservato:
“2.1. Come affermato di recente da Sez.
6 - L, con ordinanze n. 23914 del 2022 e n. 35569 del
2021 (che richiamano anche Cass. n. 17314/2020 e Cass. n. 31149/2019), l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente
3 ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. In particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n.
22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019).
Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato.
…
2.2. Nella materia che ci occupa è intervenuta - con la sentenza n. 31150 del 28/11/2019 - la
Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola
In sintesi, nella sentenza n. 31550/2019 (richiamata dalle successive ordinanze della Sez. 6 –
L n. 37993, n. 37272, n. 10902, n. 8416 e n. 4875 del 2021; n. 27456, n. 21176, n. 21175, n. 14111,
n. 14110, n. 14109 del 2020, nonché da Sez. L, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020), la S.C.:
- ha rilevato che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità
4 dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
“effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”;
- ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato rilevato nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;
- ha rilevato che “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
5 RO TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
ed altri, punto 36)”; Per_1
- ha ricordato che, secondo i precedenti della giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità:
• la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
• il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
• le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
• a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
• la clausola 4 osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive;
- ha evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità
6 di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma Per_2 nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»;
- ha rilevato che, d'altra parte, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche»
(art. 49 CCNL 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni;
- ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice deve disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, RO TA punti da 49 a 56);
- ha espresso il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
In applicazione di tale principio – cui questo Collegio ritiene di aderire, siccome reso dalla
Corte di Cassazione nella sua funzione nomofilattica e confermato anche dai successivi arresti
7 innanzi richiamati – consegue che, per il personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, il servizio pre-ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.lgs n. 297/1994. Infatti, tale norma, per questa parte, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE e dev'essere, di conseguenza, disapplicata.
Si osserva, inoltre, che, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra menzionata, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124/1999, art. 11, comma
14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, e non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il servizio pre-ruolo deve, quindi, essere valutato, ai fini della ricostruzione di carriera, computando i giorni di servizio effettivamente prestati. Dalla corretta ricostruzione di carriera deriva inoltre il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive corrispondenti a quanto lo stesso avrebbero percepito se il servizio effettivo precedente all'immissione in ruolo fosse stato correttamente computato nella progressione stipendiale”.
3.2. Quanto poi al servizio prestato in epoca anteriore al 9.7.2001, questo Collegio – seppure con riferimento ad una docente – ha già avuto modo di precisare con la recente sentenza n. 3340/2025 un principio applicabile anche al personale ATA, ovvero: “sulla base della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro il lavoratore a tempo determinato ha diritto a percepire la medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato (ai c.d. gradoni). È dunque corretto riconoscere alla supplente il diritto, non agli scatti bensì alla medesima progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato. Tale diritto compete tuttavia, … solo a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva sulla parità di trattamento tra personale assunto tempo determinato e personale assunto a tempo determinato e quindi, si ripete, successivi al luglio
2001.
Infatti, in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della
CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento. Nella specie, la S.C. ha escluso che il diritto alla parità di trattamento potesse essere
8 invocato da lavoratori assunti a termine prima dell'entrata in vigore della direttiva 99/70/CE per il riconoscimento di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo prestato fra il 1978 e il 1986.
Rileva la corte di legittimità ” La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio
2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., Sez. L, n. 15231 del 16 luglio 2020). Occorre, considerare, però, che il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile
1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C290/00, Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 Per_3 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Racc. pag.
1- Controparte_4 CP_5
10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c-395/08 e c396/08, punto CP_6
53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa c- 614/11, . Nessuna espressa Per_4 deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE. … Sul punto, può richiamarsi la recente Contr sentenza della CGUE del 19 settembre 2024, nella causa C-439/23, KV contro secondo cui la lesione della parità di trattamento può essere lamentata solo se i contratti a termine vengano fatti valere in relazione ad un diritto maturato dopo l'entrata in vigore della direttiva in questione. Infatti, la CGUE ha affermato il principio per il quale “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua
9 assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30784 del 02/12/2024)
4. Ebbene, posti tali principi, con riguardo anzitutto al periodo anteriore all'immissione in ruolo (1.9.2010), disapplicando l'art. 526, d. lgs. n. 274/1994, devono riconoscersi le progressioni stipendiali maturate dal – come previste dai CCNL Comparto Scuola anteriori a quello del Pt_1
2011, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2 e 3 del medesimo CCNL 2011 – in ragione dell'effettivo servizio prestato, come comprovato dal decreto di ricostruzione carriera n. 491 del 13.3.2015 (in atti) e, alla luce dei conteggi depositati da parte appellante, devono altresì riconoscersi le conseguenti differenze retributive, calcolate correttamente solo in riferimento ad epoca successiva al 9.7.2001 – in particolare, dall'a.s. 2003/2004 – per complessivi € 2.917,76, oltre ai ratei di XIII mensilità e alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
Tali differenze sono pertanto dovute.
5. Quanto invece al periodo successivo all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, non può negarsi che l'odierno appellante abbia ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, avendo il dirigente scolastico fatto applicazione di quanto previsto dagli artt. 569 e 570 d.lgs. n.
297/1994 e dal CCNL.
5.1. Ed invero, ove a uno o più contratti a tempo determinato segua l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, l'art. 569, d.lgs. n. 297/1994 prevede che:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
L'art. 570 a sua volta dispone:
“1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali
10 interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
5.2. Orbene, a fronte dei servizi pre-ruolo prestati dal – comprovati, come detto, dal Pt_1 decreto di ricostruzione carriera n. 491 del 13.3.2015, da cui risultano i giorni di effettivo servizio in scuole statali prima dell'immissione in ruolo (pari ad anni 10, mesi 1 e giorni 6) –, si evince dal medesimo decreto che l'appellante, alla data della immissione in ruolo è stato inserito in posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 e che l'anzianità di servizio pre-ruolo non è stata interamente calcolata;
il che ha comportato, nella ricostruzione della carriera dell'odierno appellante, uno “slittamento in avanti” dell'inserimento nei diversi “gradoni” e dei corrispondenti aumenti retributivi.
Pertanto, per le ragioni anti-discriminatorie sopra enunciate, è fondata la domanda dell'appellante diretta alla valorizzazione integrale del servizio pre-ruolo prestato, con conseguente diritto all'inquadramento – alla data dell'1.9.2010 – nella fascia stipendiale 9-14 e con anzianità di servizio di anni 10, mesi 1 e giorni 6.
5.3. Va di conseguenza accolta anche la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dopo l'immissione in ruolo, fino all'epoca del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in ragione di € 5.316,01 (calcolati tenendo conto altresì del blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 122/2013), oltre ai ratei di XIII mensilità e alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del CP_1 appellato ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate ai minimi tariffari, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità del contenzioso e della relativa semplicità in fatto e in diritto della causa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante di € 2.917,76, oltre CP_1 ai ratei di XIII mensilità e alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, per il servizio pre-ruolo prestato;
11 2. condanna il appellato ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera in favore CP_1 dell'appellante, con qualifica di “Collaboratore scolastico”, inquadramento nella fascia stipendiale 9-14 alla data del 1.9.2010 e anzianità di servizio maturata di anni 10, mesi 1
e giorni 6 e, per l'effetto, lo condanna altresì al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 5.316,01, oltre ai ratei di XIII mensilità e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui in parte motiva;
3. condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite CP_1 del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.007,50 per il primo grado ed € 1.984,00 per il presente grado, a titolo di compensi, oltre al contributo unificato, ove versato, ed agli oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 29.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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