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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Prima Sezione
Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Gerarda Fiore, il 26 marzo 2019 e contraddi- stinta dal n. 596/2019, iscritto al n. 4745/2019 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale nata a [...] il 31 marzo Parte_1 C.F._1
1955 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Carboni (codice fiscale - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale , costituito in persona del suo Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentato e difeso dall'avv. Al- Controparte_2
fredo Dovetto (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
NONCHÉ
l' (codice fiscale , costituita in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , Controparte_4
e rappresentata e difesa dalle avv.te Mariarosaria Di Trolio (codice fiscale
, Domenica Coppola (codice fiscale ), C.F._4 C.F._5 CP_5
(codice fiscale e (codice fiscale
[...] C.F._6 Controparte_6
- appellata - C.F._7
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 2 gennaio 2015 e all' Controparte_1 [...]
il 7 gennaio 2015, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Avellino i predetti enti per sentirli condannare, in solido o in via esclusiva, al risarci- mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che allegava di aver subìto in conseguenza delle lesioni personali al polso sinistro e alla spalla sinistra da lei riportate il 3 giugno 2010, allor- quando, mentre percorreva a piedi la Via Cioppo San Vito, in , veniva aggredita da due CP_1
cani randagi, uno dei quali, «addentati i pantaloni, la trascinava fin quasi al centro della strada, facendola rovinare al suolo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio, gli enti convenuti eccepivano ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedevano comunque il rigetto della domanda dell'attrice.
I.1.3. Istruita la causa, Il Tribunale di Avellino, con la propria sentenza n. 596/2019, pub- blicata il 26 marzo 2019, ritenendo entrambi gli enti convenuti responsabili, per non aver adot- tato misure atte a controllare il fenomeno del randagismo nei territori di loro competenza, dei danni subiti dall'attrice, li condannava in solido a risarcire quest'ultima di tali danni pagandole la complessiva somma di 14.828,00 € «oltre interessi dalla decisione al saldo»; somma che li- quidava sulla base delle «Tabelle del Danno Biologico DM del 2003» e sul presupposto che il danno biologico permanente dell'attrice fosse pari al 5%, piuttosto che al 18% indicato dal con- sulente tecnico d'ufficio, posto che «il danno subito quale frattura di radio, oscilla fra il 4% e
5%», mentre «il trauma alla spalla non viene riportato nella tabella», e che le spese mediche che l'attrice aveva allegato di aver sostenuto non erano coperte «dal Servizio Sanitario Nazio- nale, trattandosi di visite private».
Ha inoltre condannato le parti convenute in solido a pagare all'attrice la «complessiva somma di € 4.835,00 per compensi professionali oltre all'IVA, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Taufer Marinelli Antonella, per dichiarato anticipo».
I.2.1. Avverso tale sentenza, la , con una citazione notificata alle controparti il Parte_1
25 ottobre 2019, s'è quindi appellata a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure ha errato:
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1) nel ritenere pari al 5%, anziché al 18%, l'invalidità permanente conseguente alle le- sioni personali da lei subite a causa del suddetto sinistro, facendosi verosimilmente “sviare” dall'errore chiaramente commesso dal consulente tecnico d'ufficio nel far riferimento al d.m. 3 luglio 2003, applicabile soltanto alle lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e dunque nel non liquidare il danno biologico per- manente da lei subìto secondo le ccdd. tabelle del Tribunale di Milano;
2) nel non riconoscerle il diritto al risarcimento delle spese da lei sostenute e documen- tate nella misura di 980,00 €.
Ha pertanto chiesto a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appellata, «con- dannare il e l' , in via solidale tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_2
della IG.ra , a titolo di integrale risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
49.056,00 come risultante dall'applicazione delle tabelle di Milano edizione 2018, ovvero al pa- gamento della diversa maggiore somma che risultasse dall' eventuale aggiornamento delle me- desime tabelle nelle more del presente giudizio, già dedotto l'importo di euro 14.828 che risulta essere stato corrisposto dalle convenute in esecuzione della suddetta sentenza, oltre interessi legali dalla data della domanda, le spese legali del secondo grado di giudizio liquidate come da parametri in vigore».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente nel processo d'appello, le parti appellate conte- stavano entrambe la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedevano pertanto il rigetto o, nel caso del addirittura la dichiarazione della sua inammissibilità ai sensi dell'art. CP_1
348-bis c.p.c.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Il primo motivo dell'appello in esame è in definitiva fondato.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale nominato dal Giudice di primo grado, con la relazione conclusiva dell'incarico affidatogli, affermava che la , per effetto del sini- Parte_1
stro sopra indicato, aveva riportato un «trauma al polso sx con frattura dell'epifisi distale di radio ed un trauma alla spalla sx, con lesioni della cuffia dei rotatori», e che tali lesioni erano «state
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 10 Parte_1 CP_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
trattate in maniera invasiva con residuo di cicatrici post-operatorie» e stimava pari al 18% la percentuale di danno biologico permanente che ne era derivata alla vittima, asserendo di aver fatto all'uopo riferimento «alle Tabelle del Danno Biologico del DM del 2003», senza suscitare alcuna obiezione delle parti o dei loro consulenti tecnici.
Pertanto, sulla base di tali conclusioni, la chiedeva che le controparti fossero Parte_1
condannate a pagarle la complessiva somma – liquidata «prendendo come parametro di riferi- mento la tabella del danno biologico di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs.
209/2005), aggiornate al 15.06.2018» – di «€ 85.757,00 così determinata: 1) 18% danno biolo- gico, (18% x p.b. 4.060,08) = € 73.081,44; 2) 60 giorni di ITT (60 x 98,00) = € 5.880,00; 3) 60 giorni di ITP (60 x 49,00) € 2.940,00; 4) 30 giorni di ITP al 25% ( 30 x 24,50) € 735,00; 5)danno morale se l'adito giudicante lo riterrà do dovere € 980,00 per spese mediche sostenute e rico- nosciute congrue dal CTU».
Senonché, il Giudice di primo grado, rilevando che il «trauma alla spalla» non è com- preso in tali tabelle, ha quantificato il danno biologico permanente subìto dalla nel Parte_1
5%, prendendo in sostanza all'uopo in considerazione soltanto la «frattura di radio» e la previ- sione tabellare della relativa percentuale di invalidità, ed ha quindi liquidato il danno biologico permanente da risarcire all'attrice nel complessivo importo di 6.743,00 € (senza peraltro indi- care i criteri utilizzati ai fini di tale liquidazione).
Sicché la è, con il primo motivo dell'appello in esame, insorta contro tale de- Parte_1
cisione, sostenendo, come s'è detto, che il Giudice di prime cure ha errato nel far riferimento ai fini della quantificazione della percentuale della sua invalidità permanente, alle «Tabelle di cui al D.M. 03.07.2003», verosimilmente a causa dell'erroneo riferimento ad esse contenuto nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalle parti appellate, nessuna efficacia preclusiva di tale doglianza può essere attribuita al comporta- mento tenuto nel corso del processo di primo grado dalla e, in particolare, dall'ade- Parte_1
sione da parte di quest'ultima alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Invero, le tabelle che quest'ultimo ha affermato di aver utilizzato ai fini della valutazione della percentuale dell'invalidità permanente residuata alla a seguito delle lesioni Parte_1
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. Comune di + 1 Pag. 4 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
riportate a causa del suddetto sinistro non costituiscono dei “fatti” cui è applicabile il cd. prin- cipio di non contestazione, che, cioè, non hanno bisogno di essere provati se non tempestiva- mente contestati, e, d'altronde, l'interesse della a contestare la loro applicazione nel Parte_1
caso di specie è sorto solo per effetto delle conseguenze che ne ha tratto il Giudice di primo grado con la sentenza appellata.
Va poi riconosciuto che – come sostenuto nella specie dall'appellante – quelle che il consulente tecnico d'ufficio ha definito le «Tabelle del Danno Biologico del DM del 2003», in- tendendo presumibilmente riferirsi alla «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità» approvata con decreto del Ministro della Salute del 3 lu- glio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2003,
n. 211, ed emanato in forza di quanto disposto dall'art. 5, co. 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ed i criteri di valutazione di dette menomazioni ivi stabiliti si riferiscono specificamente ai danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Tuttavia, in mancanza di diversi criteri normativi, nella prevalente giurisprudenza di me- rito, compresa quella di questo distretto, giammai, per quanto consta a questa Corte, smentita dalla Corte di Cassazione (diversamente da quanto avvenuto in relazione ai criteri da utilizzare per la liquidazione, cioè per la cd. taxatio, del danno non patrimoniale conseguente a lesioni personali di lieve entità causate da sinistri correlati alla circolazione di veicoli a motore e dei natanti stabiliti dalla tabella prevista dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private appro- vato con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 2091), la loro utilizzazione per la valutazione (cioè la cd. aestimatio) del danno non patrimoniale derivante dalle menomazioni psicofisiche causate da sinistri non correlati alla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti è ritenuta legittima e ra- gionevole, se non addirittura di gran lunga preferibile.
Tali criteri infatti (a differenza di quelli stabiliti per la liquidazione del danno patrimoniale stabiliti dalla tabella di cui al cit. art. 139) sono generalmente ritenuti sostanzialmente conformi allo stato attuale della miglior scienza ed esperienza medico-legale, sicché non v'è ragione di REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
disattenderli qualora non si ritenga motivatamente che il risultato del loro impiego sia inidoneo a soddisfare l'esigenza di assicurare un adeguato, cioè non eccessivo né insufficiente, risarci- mento a chi ne ha diritto;
rischio, questo, che nella specie nessuna delle parti ha paventato, né questa Corte ritiene sussistano ragioni per ritenere sussistente.
Pertanto, in mancanza di dati di segno contrario, deve ritenersi che il consulente tecnico d'ufficio abbia nella specie – non solo volutamente (al contrario di quanto sostenuto dall'appel- lante), ma anche correttamente – fatto riferimento ai criteri dettati dalla suindicata tabella ai fini della valutazione dei ccdd. danni plurimi monocroni ciascuno dei quali valutabile in non più di 9 punti di invalidità, valutando l'insieme delle invalidità permanenti complessivamente residuate alla come conseguenza delle lesioni personali causatele dal sinistro occorsole il 3 Parte_1
giugno 2010.
Detta tabella prevede infatti, tra l'altro, che: «In caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valu- tazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabel- lari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto. Nella valuta- zione medico-legale si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti o coesistenti».
Certamente errata, oltre che del tutto illogicamente motivata, è dunque la decisione del primo Giudice di escludere dalla aestimatio del danno biologico permanente lamentato dalla solo una parte, peraltro non la più grave, delle conseguenze invalidanti delle lesioni Parte_1
personali da costei subite a causa del predetto sinistro, che non v'era e non v'è ragione di non ritenere pari al 18%, secondo quanto, come s'è detto, indicato dal consulente tecnico d'ufficio senza suscitare obiezioni delle parti.
Il primo motivo dell'appello della , sebbene in parte non correttamente argo- Parte_1
mentato, deve essere pertanto accolto.
Di conseguenza, l'importo da liquidare in favore della a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale (per tale intendendo sia quello cd. biologico sia quello morale, sia temporanei che permanenti) cd. emergente conseguente alle lesioni personali da lei subite a
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. di + 1 Pag. 6 di 10 Parte_1 CP_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
causa del suddetto sinistro va ricalcolato equitativamente – utilizzando come parametro di ri- ferimento il più recente aggiornamento, pubblicato nel 2024, delle ccdd. tabelle milanesi, cioè delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da menomazioni dell'integrità psicofisica (il cui impiego ai fini della liquidazione di tale danno è stato più volte ammesso, quando non addirittura ritenuto, quanto meno sostanzialmente, doveroso, dalla Corte di Cassazione2) – in 74.076,50 €, di cui
46.913,00 € per il cd. danno biologico o dinamico-relazionale permanente, 15.951,00 € per il correlativo cd. danno morale soggettivo o da sofferenza interiore e 11.212,50 € complessivi per il cd. danno biologico e il danno morale soggettivo temporaneo (considerando i non contestati
60 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità al 50% e 30 giorni di invalidità al 25% indicati dal consulente tecnico d'ufficio).
II.1.2. Fondato è anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale, come s'è detto, la sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel negarle il diritto al risarci- Parte_1
mento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche da lei sostenute.
È infatti evidente che il fatto che le spese mediche in questione non erano coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale non costituisce una valida ragione per escludere il diritto dell'ap- pellante di ottenerne il risarcimento, essendo piuttosto la ragione per la quale tale diritto deve esserle riconosciuto, non essendovi alcun obbligo di utilizzare il predetto Servizio3 ed essendo state dette spese debitamente documentate dalla e giudicate congrue nella misura Parte_1
di 980,00 € dal consulente tecnico d'ufficio senza suscitare nemmeno su questo punto alcuna obiezione delle parti.
II.1.3. L'equivalente pecuniario del danno emergente complessivamente patito dalla va insomma liquidato, come e nei limiti di quanto in proposito chiesto dall'appellante Parte_1
(v. supra, sub § I.2.1), in (74.076,50 + 980,00 =) 75.056,50 €; somma, questa, cui – per com- pensare la medesima appellante del tempo in cui non ne ha potuto disporre o non ne ha potuto disporre integralmente, va aggiunta, sempre sulla base di una valutazione equitativa comune
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 7 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
alla grande maggioranza dei casi analoghi e ritenuta valida anche dalla Corte di Cassazione4, ma facendo attenzione a non esorbitare dai limiti della domanda che, per quanto s'è detto, va nella specie integralmente accolta (e sopra riportata sub § I.2.1) – quella, pari a 6.363,01 €, degli interessi ccdd. compensativi, ottenuta devalutando l'importo di 60.228,50 (risultante dalla sot- trazione dal suddetto importo di 75.065,50 € quello di 14.828,00 € che la ha am- Parte_1
messo di aver ricevuto in pagamento in esecuzione della sentenza appellata) dalla data della presente decisione a quella della prima notificazione della domanda giudiziale (a tale domanda dovendo ritenersi, in mancanza di più precise indicazioni, che abbia inteso far riferimento l'ap- pellante), cioè alla data del 2 gennaio 2015, in quello di 49.455,89 € alla stregua della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'ISTAT (cd. indice FOI) nel frattempo verificatasi (pari al 17,886%, secondo l'ul- timo dato definitivo utile, cioè quello del febbraio del 2025) e calcolando quindi l'importo degli interessi che su quello di 49.455,89 €, rivalutato anno per anno alla stregua delle contempora- nee variazioni del predetto indice, sarebbero maturati secondo il tasso legale generale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno successivo al 2 gennaio 2015 alla data della presente deci- sione.
II.1.4. Tirando quindi la somma di quanto s'è fin qui esposto, in accoglimento dell'ap- pello ed in parziale riforma della sentenza appellata, gli enti pubblici appellati vanno condannati in solido a pagare alla l'ulteriore somma di (60.228,50 + 6.363,01 =) 66.591,51 €. Parte_1
II.2. Segue, ai sensi degli artt. 91, co. 1, e 97, co. 1, c.p.c., la condanna degli enti pubblici appellati a rifondere, per la metà ciascuno, alla le spese di entrambi i gradi del pro- Parte_1
cesso, sebbene l'appellante abbia, con il suo appello, chiesto la condanna delle controparti a rifonderle quelle del «secondo grado di giudizio», senza far menzione di quelle del processo di primo grado.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, il giudice d'appello che riformi la sentenza appellata deve infatti provvedere al regolamento e alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi del processo, an- che in mancanza di richieste in proposito delle parti, fatta eccezione per il solo caso, non
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ricorrente nella specie, in cui la parte vittoriosa vi rinunci espressamente5.
Di dette spese quelle di rappresentanza e difesa vanno quindi, in mancanza della rela- tiva nota specifica, liquidate d'ufficio, rapportando alle risultanze processuali i parametri stabi- liti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo all'effet- tivo valore della controversia (collocabile, sia per il primo che per il secondo grado del processo, nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €:
1) per quel che concerne il processo di primo grado, nel complessivo importo di
12.286,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi, 1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) per quel che concerne il processo d'appello, nel complessivo importo di 11.154,00 €, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
804,00 € per il rimborso delle spese vive documentate.
Le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado come sopra liquidate vanno poi distratte in favore dell'avv. Antonella Taufer Marinelli, in accoglimento dell'istanza allora avanzata da quest'ultima, che patrocinava le ragioni dell'attrice, detratto, però, dal loro importo complessivo quello di 2.961,53 € che l' ha provato di averle pagato Parte_2
nell'ottobre del 2019 in esecuzione della sentenza appellata.
Pure le spese occorse per il compenso e il rimborso di spese liquidati dal Giudice di prime cure in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno poi poste definitivamente a carico delle parti appellate per la metà ciascuna, con la conseguente condanna delle medesime parti appellate a rimborsare alla controparte per la metà ciascuna la somma di 250,00 € che risulta da quest'ultima pagata a titolo di acconto al predetto consulente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avel- lino n. 596/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, proposto da contro il Parte_1 CP_1
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e l' il 25 ottobre 2019: CP_1 Controparte_3
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, con- danna il e l' in solido a pagare alla Controparte_1 Controparte_3 Pt_3
, a titolo di risarcimento dei danni da costei riportati in conseguenza delle lesioni personali
[...]
subite a causa del sinistro occorsole il 3 giugno 2010, l'ulteriore somma di 66.591,51 €, dalla stessa già detratta quella alla medesima pagata in esecuzione di detta sentenza;
Parte_1
B) condanna il e l' a rifondere, per la metà Controparte_1 Controparte_3
ciascuno, alla , pagandole al suo difensore distrattario, avv. Antonella Taufer Mari- Parte_1
nelli, le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado, che liquida nel comples- sivo importo di 12.286,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi, 1.500,00 € per il rimborso for- fettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori, dal quale andrà detratto quello di 2.961,53 € già pagato dall' alla predetta avvocata in esecuzione della suddetta sentenza;
Controparte_3
C) condanna il e l' a rifondere, per la metà Controparte_1 Controparte_3
ciascuno, alla le spese di rappresentanza e difesa del processo d'appello, che liquida Parte_1
nel complessivo importo di 11.154,00 €, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rim- borso forfettario delle spese generali e 804,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) pone definitivamente a carico delle parti appellate, per la metà ciascuna, le spese dell'onorario e del rimborso di spese liquidato dal Giudice di primo grado in favore del consu- lente tecnico d'ufficio e, per l'effetto, condanna le medesime parti appellate a rimborsare, per la metà ciascuna, alla la somma di 250,00 €. Parte_1
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ritenuti non estendibili analogicamente alla liquidazione del danno non patrimoniale di lieve entità con- seguente a lesioni personali di lieve entità causate da sinistri correlati alla circolazione di veicoli a motore e di na- tanti da Cass. 4509/2022 e 12408/2011.
Pa N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 2 V., ad es., Cass. 8532/2020, 1553/2019, 14402/2011 e 12408/2011. 3 Cfr. Cass. 29308/2023. 4 Secondo un orientamento costante a partire da Cass., SS.UU. 1712/1995. 5 Cfr. Cass. 30729/2022, 2719/2015, 5085/1983 e 3093/1981.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Prima Sezione
Civile, in persona della Giudice onoraria di pace Gerarda Fiore, il 26 marzo 2019 e contraddi- stinta dal n. 596/2019, iscritto al n. 4745/2019 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale nata a [...] il 31 marzo Parte_1 C.F._1
1955 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Carboni (codice fiscale - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale , costituito in persona del suo Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentato e difeso dall'avv. Al- Controparte_2
fredo Dovetto (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
NONCHÉ
l' (codice fiscale , costituita in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , Controparte_4
e rappresentata e difesa dalle avv.te Mariarosaria Di Trolio (codice fiscale
, Domenica Coppola (codice fiscale ), C.F._4 C.F._5 CP_5
(codice fiscale e (codice fiscale
[...] C.F._6 Controparte_6
- appellata - C.F._7
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 2 gennaio 2015 e all' Controparte_1 [...]
il 7 gennaio 2015, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Avellino i predetti enti per sentirli condannare, in solido o in via esclusiva, al risarci- mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che allegava di aver subìto in conseguenza delle lesioni personali al polso sinistro e alla spalla sinistra da lei riportate il 3 giugno 2010, allor- quando, mentre percorreva a piedi la Via Cioppo San Vito, in , veniva aggredita da due CP_1
cani randagi, uno dei quali, «addentati i pantaloni, la trascinava fin quasi al centro della strada, facendola rovinare al suolo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio, gli enti convenuti eccepivano ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedevano comunque il rigetto della domanda dell'attrice.
I.1.3. Istruita la causa, Il Tribunale di Avellino, con la propria sentenza n. 596/2019, pub- blicata il 26 marzo 2019, ritenendo entrambi gli enti convenuti responsabili, per non aver adot- tato misure atte a controllare il fenomeno del randagismo nei territori di loro competenza, dei danni subiti dall'attrice, li condannava in solido a risarcire quest'ultima di tali danni pagandole la complessiva somma di 14.828,00 € «oltre interessi dalla decisione al saldo»; somma che li- quidava sulla base delle «Tabelle del Danno Biologico DM del 2003» e sul presupposto che il danno biologico permanente dell'attrice fosse pari al 5%, piuttosto che al 18% indicato dal con- sulente tecnico d'ufficio, posto che «il danno subito quale frattura di radio, oscilla fra il 4% e
5%», mentre «il trauma alla spalla non viene riportato nella tabella», e che le spese mediche che l'attrice aveva allegato di aver sostenuto non erano coperte «dal Servizio Sanitario Nazio- nale, trattandosi di visite private».
Ha inoltre condannato le parti convenute in solido a pagare all'attrice la «complessiva somma di € 4.835,00 per compensi professionali oltre all'IVA, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Taufer Marinelli Antonella, per dichiarato anticipo».
I.2.1. Avverso tale sentenza, la , con una citazione notificata alle controparti il Parte_1
25 ottobre 2019, s'è quindi appellata a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure ha errato:
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1) nel ritenere pari al 5%, anziché al 18%, l'invalidità permanente conseguente alle le- sioni personali da lei subite a causa del suddetto sinistro, facendosi verosimilmente “sviare” dall'errore chiaramente commesso dal consulente tecnico d'ufficio nel far riferimento al d.m. 3 luglio 2003, applicabile soltanto alle lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e dunque nel non liquidare il danno biologico per- manente da lei subìto secondo le ccdd. tabelle del Tribunale di Milano;
2) nel non riconoscerle il diritto al risarcimento delle spese da lei sostenute e documen- tate nella misura di 980,00 €.
Ha pertanto chiesto a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appellata, «con- dannare il e l' , in via solidale tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_2
della IG.ra , a titolo di integrale risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
49.056,00 come risultante dall'applicazione delle tabelle di Milano edizione 2018, ovvero al pa- gamento della diversa maggiore somma che risultasse dall' eventuale aggiornamento delle me- desime tabelle nelle more del presente giudizio, già dedotto l'importo di euro 14.828 che risulta essere stato corrisposto dalle convenute in esecuzione della suddetta sentenza, oltre interessi legali dalla data della domanda, le spese legali del secondo grado di giudizio liquidate come da parametri in vigore».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente nel processo d'appello, le parti appellate conte- stavano entrambe la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedevano pertanto il rigetto o, nel caso del addirittura la dichiarazione della sua inammissibilità ai sensi dell'art. CP_1
348-bis c.p.c.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Il primo motivo dell'appello in esame è in definitiva fondato.
Il consulente tecnico d'ufficio medico-legale nominato dal Giudice di primo grado, con la relazione conclusiva dell'incarico affidatogli, affermava che la , per effetto del sini- Parte_1
stro sopra indicato, aveva riportato un «trauma al polso sx con frattura dell'epifisi distale di radio ed un trauma alla spalla sx, con lesioni della cuffia dei rotatori», e che tali lesioni erano «state
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 10 Parte_1 CP_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
trattate in maniera invasiva con residuo di cicatrici post-operatorie» e stimava pari al 18% la percentuale di danno biologico permanente che ne era derivata alla vittima, asserendo di aver fatto all'uopo riferimento «alle Tabelle del Danno Biologico del DM del 2003», senza suscitare alcuna obiezione delle parti o dei loro consulenti tecnici.
Pertanto, sulla base di tali conclusioni, la chiedeva che le controparti fossero Parte_1
condannate a pagarle la complessiva somma – liquidata «prendendo come parametro di riferi- mento la tabella del danno biologico di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs.
209/2005), aggiornate al 15.06.2018» – di «€ 85.757,00 così determinata: 1) 18% danno biolo- gico, (18% x p.b. 4.060,08) = € 73.081,44; 2) 60 giorni di ITT (60 x 98,00) = € 5.880,00; 3) 60 giorni di ITP (60 x 49,00) € 2.940,00; 4) 30 giorni di ITP al 25% ( 30 x 24,50) € 735,00; 5)danno morale se l'adito giudicante lo riterrà do dovere € 980,00 per spese mediche sostenute e rico- nosciute congrue dal CTU».
Senonché, il Giudice di primo grado, rilevando che il «trauma alla spalla» non è com- preso in tali tabelle, ha quantificato il danno biologico permanente subìto dalla nel Parte_1
5%, prendendo in sostanza all'uopo in considerazione soltanto la «frattura di radio» e la previ- sione tabellare della relativa percentuale di invalidità, ed ha quindi liquidato il danno biologico permanente da risarcire all'attrice nel complessivo importo di 6.743,00 € (senza peraltro indi- care i criteri utilizzati ai fini di tale liquidazione).
Sicché la è, con il primo motivo dell'appello in esame, insorta contro tale de- Parte_1
cisione, sostenendo, come s'è detto, che il Giudice di prime cure ha errato nel far riferimento ai fini della quantificazione della percentuale della sua invalidità permanente, alle «Tabelle di cui al D.M. 03.07.2003», verosimilmente a causa dell'erroneo riferimento ad esse contenuto nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalle parti appellate, nessuna efficacia preclusiva di tale doglianza può essere attribuita al comporta- mento tenuto nel corso del processo di primo grado dalla e, in particolare, dall'ade- Parte_1
sione da parte di quest'ultima alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Invero, le tabelle che quest'ultimo ha affermato di aver utilizzato ai fini della valutazione della percentuale dell'invalidità permanente residuata alla a seguito delle lesioni Parte_1
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. Comune di + 1 Pag. 4 di 10 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
riportate a causa del suddetto sinistro non costituiscono dei “fatti” cui è applicabile il cd. prin- cipio di non contestazione, che, cioè, non hanno bisogno di essere provati se non tempestiva- mente contestati, e, d'altronde, l'interesse della a contestare la loro applicazione nel Parte_1
caso di specie è sorto solo per effetto delle conseguenze che ne ha tratto il Giudice di primo grado con la sentenza appellata.
Va poi riconosciuto che – come sostenuto nella specie dall'appellante – quelle che il consulente tecnico d'ufficio ha definito le «Tabelle del Danno Biologico del DM del 2003», in- tendendo presumibilmente riferirsi alla «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità» approvata con decreto del Ministro della Salute del 3 lu- glio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2003,
n. 211, ed emanato in forza di quanto disposto dall'art. 5, co. 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ed i criteri di valutazione di dette menomazioni ivi stabiliti si riferiscono specificamente ai danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Tuttavia, in mancanza di diversi criteri normativi, nella prevalente giurisprudenza di me- rito, compresa quella di questo distretto, giammai, per quanto consta a questa Corte, smentita dalla Corte di Cassazione (diversamente da quanto avvenuto in relazione ai criteri da utilizzare per la liquidazione, cioè per la cd. taxatio, del danno non patrimoniale conseguente a lesioni personali di lieve entità causate da sinistri correlati alla circolazione di veicoli a motore e dei natanti stabiliti dalla tabella prevista dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private appro- vato con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 2091), la loro utilizzazione per la valutazione (cioè la cd. aestimatio) del danno non patrimoniale derivante dalle menomazioni psicofisiche causate da sinistri non correlati alla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti è ritenuta legittima e ra- gionevole, se non addirittura di gran lunga preferibile.
Tali criteri infatti (a differenza di quelli stabiliti per la liquidazione del danno patrimoniale stabiliti dalla tabella di cui al cit. art. 139) sono generalmente ritenuti sostanzialmente conformi allo stato attuale della miglior scienza ed esperienza medico-legale, sicché non v'è ragione di REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
disattenderli qualora non si ritenga motivatamente che il risultato del loro impiego sia inidoneo a soddisfare l'esigenza di assicurare un adeguato, cioè non eccessivo né insufficiente, risarci- mento a chi ne ha diritto;
rischio, questo, che nella specie nessuna delle parti ha paventato, né questa Corte ritiene sussistano ragioni per ritenere sussistente.
Pertanto, in mancanza di dati di segno contrario, deve ritenersi che il consulente tecnico d'ufficio abbia nella specie – non solo volutamente (al contrario di quanto sostenuto dall'appel- lante), ma anche correttamente – fatto riferimento ai criteri dettati dalla suindicata tabella ai fini della valutazione dei ccdd. danni plurimi monocroni ciascuno dei quali valutabile in non più di 9 punti di invalidità, valutando l'insieme delle invalidità permanenti complessivamente residuate alla come conseguenza delle lesioni personali causatele dal sinistro occorsole il 3 Parte_1
giugno 2010.
Detta tabella prevede infatti, tra l'altro, che: «In caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valu- tazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni tabel- lari dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto. Nella valuta- zione medico-legale si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti o coesistenti».
Certamente errata, oltre che del tutto illogicamente motivata, è dunque la decisione del primo Giudice di escludere dalla aestimatio del danno biologico permanente lamentato dalla solo una parte, peraltro non la più grave, delle conseguenze invalidanti delle lesioni Parte_1
personali da costei subite a causa del predetto sinistro, che non v'era e non v'è ragione di non ritenere pari al 18%, secondo quanto, come s'è detto, indicato dal consulente tecnico d'ufficio senza suscitare obiezioni delle parti.
Il primo motivo dell'appello della , sebbene in parte non correttamente argo- Parte_1
mentato, deve essere pertanto accolto.
Di conseguenza, l'importo da liquidare in favore della a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale (per tale intendendo sia quello cd. biologico sia quello morale, sia temporanei che permanenti) cd. emergente conseguente alle lesioni personali da lei subite a
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. di + 1 Pag. 6 di 10 Parte_1 CP_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
causa del suddetto sinistro va ricalcolato equitativamente – utilizzando come parametro di ri- ferimento il più recente aggiornamento, pubblicato nel 2024, delle ccdd. tabelle milanesi, cioè delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da menomazioni dell'integrità psicofisica (il cui impiego ai fini della liquidazione di tale danno è stato più volte ammesso, quando non addirittura ritenuto, quanto meno sostanzialmente, doveroso, dalla Corte di Cassazione2) – in 74.076,50 €, di cui
46.913,00 € per il cd. danno biologico o dinamico-relazionale permanente, 15.951,00 € per il correlativo cd. danno morale soggettivo o da sofferenza interiore e 11.212,50 € complessivi per il cd. danno biologico e il danno morale soggettivo temporaneo (considerando i non contestati
60 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità al 50% e 30 giorni di invalidità al 25% indicati dal consulente tecnico d'ufficio).
II.1.2. Fondato è anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale, come s'è detto, la sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel negarle il diritto al risarci- Parte_1
mento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche da lei sostenute.
È infatti evidente che il fatto che le spese mediche in questione non erano coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale non costituisce una valida ragione per escludere il diritto dell'ap- pellante di ottenerne il risarcimento, essendo piuttosto la ragione per la quale tale diritto deve esserle riconosciuto, non essendovi alcun obbligo di utilizzare il predetto Servizio3 ed essendo state dette spese debitamente documentate dalla e giudicate congrue nella misura Parte_1
di 980,00 € dal consulente tecnico d'ufficio senza suscitare nemmeno su questo punto alcuna obiezione delle parti.
II.1.3. L'equivalente pecuniario del danno emergente complessivamente patito dalla va insomma liquidato, come e nei limiti di quanto in proposito chiesto dall'appellante Parte_1
(v. supra, sub § I.2.1), in (74.076,50 + 980,00 =) 75.056,50 €; somma, questa, cui – per com- pensare la medesima appellante del tempo in cui non ne ha potuto disporre o non ne ha potuto disporre integralmente, va aggiunta, sempre sulla base di una valutazione equitativa comune
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 7 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
alla grande maggioranza dei casi analoghi e ritenuta valida anche dalla Corte di Cassazione4, ma facendo attenzione a non esorbitare dai limiti della domanda che, per quanto s'è detto, va nella specie integralmente accolta (e sopra riportata sub § I.2.1) – quella, pari a 6.363,01 €, degli interessi ccdd. compensativi, ottenuta devalutando l'importo di 60.228,50 (risultante dalla sot- trazione dal suddetto importo di 75.065,50 € quello di 14.828,00 € che la ha am- Parte_1
messo di aver ricevuto in pagamento in esecuzione della sentenza appellata) dalla data della presente decisione a quella della prima notificazione della domanda giudiziale (a tale domanda dovendo ritenersi, in mancanza di più precise indicazioni, che abbia inteso far riferimento l'ap- pellante), cioè alla data del 2 gennaio 2015, in quello di 49.455,89 € alla stregua della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'ISTAT (cd. indice FOI) nel frattempo verificatasi (pari al 17,886%, secondo l'ul- timo dato definitivo utile, cioè quello del febbraio del 2025) e calcolando quindi l'importo degli interessi che su quello di 49.455,89 €, rivalutato anno per anno alla stregua delle contempora- nee variazioni del predetto indice, sarebbero maturati secondo il tasso legale generale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno successivo al 2 gennaio 2015 alla data della presente deci- sione.
II.1.4. Tirando quindi la somma di quanto s'è fin qui esposto, in accoglimento dell'ap- pello ed in parziale riforma della sentenza appellata, gli enti pubblici appellati vanno condannati in solido a pagare alla l'ulteriore somma di (60.228,50 + 6.363,01 =) 66.591,51 €. Parte_1
II.2. Segue, ai sensi degli artt. 91, co. 1, e 97, co. 1, c.p.c., la condanna degli enti pubblici appellati a rifondere, per la metà ciascuno, alla le spese di entrambi i gradi del pro- Parte_1
cesso, sebbene l'appellante abbia, con il suo appello, chiesto la condanna delle controparti a rifonderle quelle del «secondo grado di giudizio», senza far menzione di quelle del processo di primo grado.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, il giudice d'appello che riformi la sentenza appellata deve infatti provvedere al regolamento e alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi del processo, an- che in mancanza di richieste in proposito delle parti, fatta eccezione per il solo caso, non
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ricorrente nella specie, in cui la parte vittoriosa vi rinunci espressamente5.
Di dette spese quelle di rappresentanza e difesa vanno quindi, in mancanza della rela- tiva nota specifica, liquidate d'ufficio, rapportando alle risultanze processuali i parametri stabi- liti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo all'effet- tivo valore della controversia (collocabile, sia per il primo che per il secondo grado del processo, nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €:
1) per quel che concerne il processo di primo grado, nel complessivo importo di
12.286,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi, 1.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) per quel che concerne il processo d'appello, nel complessivo importo di 11.154,00 €, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
804,00 € per il rimborso delle spese vive documentate.
Le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado come sopra liquidate vanno poi distratte in favore dell'avv. Antonella Taufer Marinelli, in accoglimento dell'istanza allora avanzata da quest'ultima, che patrocinava le ragioni dell'attrice, detratto, però, dal loro importo complessivo quello di 2.961,53 € che l' ha provato di averle pagato Parte_2
nell'ottobre del 2019 in esecuzione della sentenza appellata.
Pure le spese occorse per il compenso e il rimborso di spese liquidati dal Giudice di prime cure in favore del consulente tecnico d'ufficio vanno poi poste definitivamente a carico delle parti appellate per la metà ciascuna, con la conseguente condanna delle medesime parti appellate a rimborsare alla controparte per la metà ciascuna la somma di 250,00 € che risulta da quest'ultima pagata a titolo di acconto al predetto consulente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avel- lino n. 596/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, proposto da contro il Parte_1 CP_1
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e l' il 25 ottobre 2019: CP_1 Controparte_3
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, con- danna il e l' in solido a pagare alla Controparte_1 Controparte_3 Pt_3
, a titolo di risarcimento dei danni da costei riportati in conseguenza delle lesioni personali
[...]
subite a causa del sinistro occorsole il 3 giugno 2010, l'ulteriore somma di 66.591,51 €, dalla stessa già detratta quella alla medesima pagata in esecuzione di detta sentenza;
Parte_1
B) condanna il e l' a rifondere, per la metà Controparte_1 Controparte_3
ciascuno, alla , pagandole al suo difensore distrattario, avv. Antonella Taufer Mari- Parte_1
nelli, le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado, che liquida nel comples- sivo importo di 12.286,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi, 1.500,00 € per il rimborso for- fettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori, dal quale andrà detratto quello di 2.961,53 € già pagato dall' alla predetta avvocata in esecuzione della suddetta sentenza;
Controparte_3
C) condanna il e l' a rifondere, per la metà Controparte_1 Controparte_3
ciascuno, alla le spese di rappresentanza e difesa del processo d'appello, che liquida Parte_1
nel complessivo importo di 11.154,00 €, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rim- borso forfettario delle spese generali e 804,00 € per il rimborso delle spese vive documentate, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
D) pone definitivamente a carico delle parti appellate, per la metà ciascuna, le spese dell'onorario e del rimborso di spese liquidato dal Giudice di primo grado in favore del consu- lente tecnico d'ufficio e, per l'effetto, condanna le medesime parti appellate a rimborsare, per la metà ciascuna, alla la somma di 250,00 €. Parte_1
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ritenuti non estendibili analogicamente alla liquidazione del danno non patrimoniale di lieve entità con- seguente a lesioni personali di lieve entità causate da sinistri correlati alla circolazione di veicoli a motore e di na- tanti da Cass. 4509/2022 e 12408/2011.
Pa N. 4745/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 2 V., ad es., Cass. 8532/2020, 1553/2019, 14402/2011 e 12408/2011. 3 Cfr. Cass. 29308/2023. 4 Secondo un orientamento costante a partire da Cass., SS.UU. 1712/1995. 5 Cfr. Cass. 30729/2022, 2719/2015, 5085/1983 e 3093/1981.