Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01507/2025REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Falvella in OM, via nostra Signora di Lourdes 126;
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in OM, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di OM (sezione prima- quater ) n. 10572/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di OM contro il diniego di autotutela oppostogli dal Ministero dell’interno (con nota prot. n. 11441 del 5 aprile 2013) sulla sua istanza di riliquidazione dell’equo indennizzo per una patologia derivante da causa di servizio, riconosciutogli dall’amministrazione intimata con decreto in data 27 ottobre 2005, n. -OMISSIS-. Unitamente alla domanda di annullamento chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedersi liquidato l’equo indennizzo sulla base dello stipendio tabellare in godimento alla data del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio dell’infermità anziché all’epoca della domanda; o in subordine che fossero corrisposti gli interessi legali e ogni altro accessorio per il ritardato pagamento.
2. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo il ricorso veniva accolto limitatamente « al riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del 3 maggio 2005 fino a quella del 7 novembre 2005 », e cioè dalla data di « formale emanazione del provvedimento fino a quella di trasmissione del decreto di liquidazione (emesso il 27 ottobre 2005) all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’effettiva liquidazione (7 novembre 2005) ». Erano invece respinte le altre domande ed in particolare quella di accertamento del diritto alla « parametrazione dell’equo indennizzo allo stipendio goduto dal ricorrente al momento del riconoscimento (avvenuto con D.M. del 3.05.2005, non impugnato) piuttosto che a quello della domanda, come in generale previsto per tutti i pubblici dipendenti ».
3. A questo riguardo la pronuncia di primo grado faceva applicazione della regola giurisprudenziale secondo cui il diritto azionato « nasce quando si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata dal dipendente, sicchè la normativa applicabile nel procedimento di liquidazione è quella vigente a tale data »; ciò in coerenza con il suo presupposto, dato dalla « perdita dell’integrità psico-fisica », con conseguente irrilevanza della normativa sopravvenuta e dei tempi di durata del procedimento amministrativo. Venivano sul punto considerati non applicabili i termini procedurali previsti dal DPR 29 ottobre 2001, n. 461 ( Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ), entrato in vigore in epoca successiva alla presentazione della domanda, risalente al 3 dicembre 1996, e comunque non incidente « sul contenuto del diritto e sui criteri di liquidazione dell’indennizzo suddetto ».
4. Era infine escluso che possano applicarsi le norme dell’ordinamento della carriera prefettizia, con i relativi incrementi retributivi, previsti nel caso di specie dal DPR 28 novembre 2005, n. 293, di approvazione dell’accordo sindacale recante misure relative al trattamento economico per il biennio 2004-2005. Al riguardo veniva affermato che degli incrementi in questione avrebbero potuto beneficiare le domande di equo indennizzo ricadenti nel periodo considerato dalla progressione economica e dunque quelle « presentate nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 ».
5. La sentenza la cui motivazione è così sintetizzabile è appellata dall’originario ricorrente per quanto di interesse.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’interno.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all’equo indennizzo sulla base dello stipendio tabellare goduto all’atto della concessione della provvidenza. A questo riguardo si premette che in primo grado erano stati richiamati plurimi precedenti di giurisprudenza conformi, che nondimeno la sentenza ha ignorato e così omesso di motivare adeguatamente la propria decisione contraria, fondata su un unico precedente di tenore opposto (Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8707) in violazione degli artt. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., e 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
2. Con un secondo motivo la sentenza viene censurata per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 DPR 30 settembre 1922, n. 1290 ( Contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell’Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale ), che prevedono l’abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio per gli impiegati pubblici riconosciuti invalidi per servizio, oggetto di uno specifico motivo di ricorso.
3. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in relazione alla quale si deduce che difetterebbero i presupposti della deroga ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. al criterio della soccombenza, in relazione al quale non è stata data alcuna motivazione.
4. Le censure così sintetizzate sono infondate.
5. Nessuna carenza di motivazione è ravvisabile nella statuizione di rigetto della domanda di accertamento del diritto ad ottenere l’equo indennizzo in misura parametrata allo stipendio tabellare in godimento al momento del provvedimento con cui la provvidenza è stata riconosciuta, anziché alla data della domanda dell’interessato. La pronuncia di primo grado ha motivato in modo adeguato il proprio convincimento, attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare alla poc’anzi richiamata sentenza della Cassazione, sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8707), che individua la base retributiva utile al calcolo della provvidenza nel momento in cui « si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata dal dipendente ». A questo riguardo la sentenza ha anche escluso che avessero rilievo ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo le disposizioni di carattere meramente procedurale contenute nel citato regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio di cui al DPR 29 ottobre 2001, n. 461, che con disposizione transitoria contenuta nell’art. 18 ha peraltro sancito la regola secondo cui « i procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo (…) , già presentate all’Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali » (art. 18, comma 1).
6. Risulta dunque palese che la sentenza di primo grado reca un’« esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione » ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. « concisa », che coniuga esigenze di chiarezza delle ragioni a fondamento della decisione e di sintetica esposizione, attraverso un ragionamento in cui sono enunciate in modo espresso e riconoscibile la regola di diritto applicabile e le relative fonti del convincimento.
7. Attiene invece alla sostanza della decisione nel merito della domanda azionata la contestazione formulata con l’appello secondo cui l’orientamento di giurisprudenza applicato dalla pronuncia di primo grado sarebbe minoritario, laddove invece sarebbe in tesi maggioritario l’opposto indirizzo che attribuisce al momento in cui è stato adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo rilievo determinante per la quantificazione della provvidenza. Sennonché la critica svolta sul punto difetta dei requisiti di specificità ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm., poiché non sono enunciate puntuali ragioni in base alle quali la regola di diritto su cui si fonda la pronuncia di primo grado sarebbe errata. La sola affermazione secondo cui l’indirizzo giurisprudenziale cui quest’ultima ha aderito sarebbe minoritario non vale evidentemente ad assolvere all’onere di contestazione puntuale imposto dalla disposizione del codice del processo amministrativo ora citata, la quale richiede invece di indicare le ragioni secondo cui la statuizione di primo grado sarebbe errata sul piano logico-giuridico (in questo senso , ex multis : Cons. Stato, Ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10; da ultimo: Cons. Stato, II, 13 novembre 2023, n. 9691, 25 ottobre 2023, n. 9244, 4 maggio 2022, n. 3472; III, 12 aprile 2023, n. 3687, 28 febbraio 2023, n. 2023; IV, 10 settembre 2024, n. 7509; 29 dicembre 2023, n. 11371, 17 febbraio 2023, n. 1664, 19 maggio 2022, n. 3967; V, 13 dicembre 2023, n. 10756, 12 dicembre 2023, n. 10705, 6 giugno 2023, n. 5510, 2 maggio 2023, n. 4363, 12 aprile 2023, n. 3681, 28 febbraio 2023, n. 2080; VI, 18 ottobre 2023, n. 9080, 13 febbraio 2023, n. 1507, 5 gennaio 2023, n. 201, 9 marzo 2022, n. 1688, 7 gennaio 2022, n. 61; VII, 17 febbraio 2025, n. 1279, 14 marzo 2024, n. 2490, 5 marzo 2024, n. 2152, 18 settembre 2023, n. 8398, 22 giugno 2023, n. 6147, 21 giugno 2023, n. 6097, 29 marzo 2023, n. 3278).
8. Ne deriva ulteriormente che difettano in modo palese i presupposti ex art. 99, comma 1, cod. proc. amm. per deferire all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato la questione se nella motivazione della sentenza vi sia l’obbligo di fare menzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione controversa, come invece richiesto dal ricorrente, in assenza tuttavia della necessaria segnalazione di un contrasto effettivo o anche solo potenziale sul punto di diritto, come invece richiesto dalla disposizione ora richiamata.
9. Non è inoltre configurabile alcuna omessa pronuncia della sentenza sui benefici previsti dagli artt. 43 e 44 DPR 30 settembre 1922, n. 1290, dal momento che questi sono stati chiesti dall’interessato non già a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio e destinato ad accogliere le domande azionate in giudizio, ma in modo irrituale con memoria successivamente depositata, la cui funzione è circoscritta all’illustrazione delle ragioni giuridiche su cui le medesime domande si fondano.
10. Infine non è censurabile la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, posto che la sentenza ha al riguardo applicato un criterio di legge, consistente nella reciproca soccombenza delle parti enunciato dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. sopra citato, e che nel caso di specie deriva dal fatto che solo parte della domanda azionata in giudizio è stata accolta.
11. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, avuto riguardo alla natura controversa e al fatto che l’amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.