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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
L'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici (ASBUC) della Frazione di Assergi del
Comune di L'Aquila (C.F. e P.I. ), con sede in Assergi (AQ), Via Pretara, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via dei Peligni 7 presso l'Avv. Caterina Mosca che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pt., con sede a Onna (L'Aquila), Via Geremia P.IVA_2
Properzi n.73,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07.03.2025, depositato ex art. 40 CCI, l'Amministrazione Separata dei Beni Usi
Civici (ASBUC) della Frazione di Assergi del Comune di L'Aquila chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_2 [...]
(di seguito solo ”). Controparte_1 Controparte_1 A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva di essere creditrice della CP_1
per la complessiva somma di € 242.000,00, oltre interessi dal 29.09.2023 e spese di
[...] ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per onorari ed € 406.50 per esborsi, oltre spese forfettarie, I.V.A.
e C.P.A. e spese successive, in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 399/2023 del 15.11.2023, reso nel procedimento n. 1869/2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di L'Aquila con decreto dell'11.6.2024.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCI. Tuttavia, la non si costituiva in Controparte_1 giudizio e non compariva alle udienze fissate dal Giudice.
All'udienza del 30.04.2025 il Giudice rinviava alla successiva udienza del 3.07.2025, poi differita al
17.07.2025, richiedendo al Ministero dell'Industria e del Made in Italy la trasmissione del parere ex art 297 CCI del, vertendosi in tema di richiesta di liquidazione giudiziale di società cooperativa di natura agricola, ai fini della verifica della riconducibilità dell'attività esercitata a quelle elencate dall'art. 2195 c.c. e dell'eventuale assoggettamento della medesima tanto alla procedura di liquidazione giudiziale quanto alla liquidazione coatta amministrativa, nonché della eventuale pendenza di una concorrente procedura amministrativa.
Il Ministero provvedeva a tale adempimento in data 8.05.2025, dichiarando che, dall'esame degli atti ad esso sottoposti emergeva come l'attività esercitata dalla non rientrasse tra Controparte_1 quelle indicate dall'art. 2195 c.c.; pertanto, la stessa non è assoggettabile alla procedura fallimentare.
Il Ministero dichiarava altresì di non opporsi alla pronuncia di una dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCI.
Alla successiva udienza del 17.07.2025 la difesa dell'Ente ricorrente insisteva nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando che la Cooperativa resistente svolge attività non riconducibile solamente a quella agricola, evidenziava inoltre l'efficacia non vincolante del parere del Ministero. In subordine chiedeva la declaratoria di insolvenza ex art. 297 CCI.
Alla medesima udienza il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
___________________
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titolo esecutivo giudiziale, non opposto dalla debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto dall'Amministrazione Separata dei Beni Usi
Civici (ASBUC), possono essere formulate le seguenti considerazioni. In primo luogo, ritiene il Collegio che la non possa essere considerata Controparte_1 un'impresa commerciale, assoggettabile ad un eventuale procedura di liquidazione giudiziale, svolgendo la stessa attività agricola e non attività commerciale.
Dalla visura camerale in atti è infatti emerso che oggetto inziale della cooperativa erano le attività previste dall'art. 2135 c.c. (attività agricola); con successiva formalità iscritta presso la CCIA nel
2019, l'oggetto sociale è stato modificato in “…altra attività di supporto alla produzione animale
(esclusi i servizi veterinari), acquisto, affitto malghe, stalle, terreni pascoli e fondi rustici per la gestione in proprio o cessione in subconcessione ai soci [.]”.
Fermo restando che la forma societaria in cooperativa non osta alla declaratoria di fallimento (Cass.
13.04.2017 n. 9567), merita rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per individuare la reale natura di un'impresa agricola occorre procedere un'indagine fattuale, volta ad accertare la natura commerciale o meno dell'attività in concreto svolta e la natura agricola può essere ravvisata quando le attività espletate sono dirette esclusivamente verso i soci e non verso il mercato (Cass. 18.08.1999, n. 8697; Cass. 16.01.2018, n. 831), nel senso che l'impresa sarà considerata agricola qualora operi prevalentemente con mezzi dei soci e non con mezzi esterni e, appunto, l'attività sia destinata unicamente verso i soci (Cass. 10.12.2010, n. 24995).
Nel caso in esame - premesso che la debitrice non si è costituita in giudizio, nemmeno per far valere la natura agricola dell'impresa - va rilevato che, dall'esame dei documenti acquisiti, risulta che l'attività espletata è connessa con l'attività agricola e rivolta ai soci e non al mercato. D'altronde, tale conclusione risulta evidente dal tenore letterale dell'oggetto sociale, così come indicato nella visura camerale acquista agli atti (cfr. doc depositato il 13.3.2025).
In linea con tale deduzioni sono le conclusioni raggiunte dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy nella relazione depositata in data 8.05.2025. Difatti, l'Autorità di vigilanza del Ministero, formalmente interpellata sul punto, a seguito di specifica istruttoria, ha escluso la riconducibilità dell'attività della tra quelle elencate dall'art. 2195 c.c., concedendo il proprio Controparte_1 nulla osta ad una eventuale dichiarazione di insolvenza.
Ne deriva che, nel caso posto al vaglio del Tribunale, non può farsi luogo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo quanto precede, sussistono invece i presupposti per la declaratoria di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCI.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (e, analogamente, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ), “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., n. 4789/2005) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. L'accertamento dello stato di insolvenza non dunque presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012).
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: (i) dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore ricorrente, nei confronti del quale ha maturato debiti per oltre € 242.000,00; (ii) dall'essersi resa irreperibile presso l'indirizzo della propria sede e dall'aver cessato la propria attività, come dimostrato anche dalla mancata disponibilità di una pec attiva;
(iii) dal non aver depositato i bilanci degli anni 2022 e 2023, nonché dai debiti risultanti dai bilanci, acquisiti dalla Cancelleria, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, pari, rispettivamente a € 166.771, € 312.314, € 405.649; (iv) dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha attestato la sussistenza in capo alla di debiti erariali per € CP_1
53.429,67.
Inoltre, lo stato di insolvenza è confermato dalla circostanza che la si è posta Controparte_1 volontariamente in procedura di liquidazione (v. visura camerale in atti).
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente;
sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCI
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 297 CCI;
DICHIARA lo stato di insolvenza della Controparte_1
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pt., con sede a Onna
[...] P.IVA_2
(L'Aquila), Via Geremia Properzi n.73 . Dispone che la Cancelleria provveda a dare comunicazione della presente sentenza alla competente autorità amministrativa entro tre giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c., per i provvedimenti di sua competenza;
Dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, venga notificata in copia integrale al debitore e al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 137 c.p.c., comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle parti del procedimento unitario ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
L'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici (ASBUC) della Frazione di Assergi del
Comune di L'Aquila (C.F. e P.I. ), con sede in Assergi (AQ), Via Pretara, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via dei Peligni 7 presso l'Avv. Caterina Mosca che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pt., con sede a Onna (L'Aquila), Via Geremia P.IVA_2
Properzi n.73,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07.03.2025, depositato ex art. 40 CCI, l'Amministrazione Separata dei Beni Usi
Civici (ASBUC) della Frazione di Assergi del Comune di L'Aquila chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_2 [...]
(di seguito solo ”). Controparte_1 Controparte_1 A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva di essere creditrice della CP_1
per la complessiva somma di € 242.000,00, oltre interessi dal 29.09.2023 e spese di
[...] ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per onorari ed € 406.50 per esborsi, oltre spese forfettarie, I.V.A.
e C.P.A. e spese successive, in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 399/2023 del 15.11.2023, reso nel procedimento n. 1869/2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di L'Aquila con decreto dell'11.6.2024.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCI. Tuttavia, la non si costituiva in Controparte_1 giudizio e non compariva alle udienze fissate dal Giudice.
All'udienza del 30.04.2025 il Giudice rinviava alla successiva udienza del 3.07.2025, poi differita al
17.07.2025, richiedendo al Ministero dell'Industria e del Made in Italy la trasmissione del parere ex art 297 CCI del, vertendosi in tema di richiesta di liquidazione giudiziale di società cooperativa di natura agricola, ai fini della verifica della riconducibilità dell'attività esercitata a quelle elencate dall'art. 2195 c.c. e dell'eventuale assoggettamento della medesima tanto alla procedura di liquidazione giudiziale quanto alla liquidazione coatta amministrativa, nonché della eventuale pendenza di una concorrente procedura amministrativa.
Il Ministero provvedeva a tale adempimento in data 8.05.2025, dichiarando che, dall'esame degli atti ad esso sottoposti emergeva come l'attività esercitata dalla non rientrasse tra Controparte_1 quelle indicate dall'art. 2195 c.c.; pertanto, la stessa non è assoggettabile alla procedura fallimentare.
Il Ministero dichiarava altresì di non opporsi alla pronuncia di una dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCI.
Alla successiva udienza del 17.07.2025 la difesa dell'Ente ricorrente insisteva nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando che la Cooperativa resistente svolge attività non riconducibile solamente a quella agricola, evidenziava inoltre l'efficacia non vincolante del parere del Ministero. In subordine chiedeva la declaratoria di insolvenza ex art. 297 CCI.
Alla medesima udienza il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
___________________
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titolo esecutivo giudiziale, non opposto dalla debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto dall'Amministrazione Separata dei Beni Usi
Civici (ASBUC), possono essere formulate le seguenti considerazioni. In primo luogo, ritiene il Collegio che la non possa essere considerata Controparte_1 un'impresa commerciale, assoggettabile ad un eventuale procedura di liquidazione giudiziale, svolgendo la stessa attività agricola e non attività commerciale.
Dalla visura camerale in atti è infatti emerso che oggetto inziale della cooperativa erano le attività previste dall'art. 2135 c.c. (attività agricola); con successiva formalità iscritta presso la CCIA nel
2019, l'oggetto sociale è stato modificato in “…altra attività di supporto alla produzione animale
(esclusi i servizi veterinari), acquisto, affitto malghe, stalle, terreni pascoli e fondi rustici per la gestione in proprio o cessione in subconcessione ai soci [.]”.
Fermo restando che la forma societaria in cooperativa non osta alla declaratoria di fallimento (Cass.
13.04.2017 n. 9567), merita rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per individuare la reale natura di un'impresa agricola occorre procedere un'indagine fattuale, volta ad accertare la natura commerciale o meno dell'attività in concreto svolta e la natura agricola può essere ravvisata quando le attività espletate sono dirette esclusivamente verso i soci e non verso il mercato (Cass. 18.08.1999, n. 8697; Cass. 16.01.2018, n. 831), nel senso che l'impresa sarà considerata agricola qualora operi prevalentemente con mezzi dei soci e non con mezzi esterni e, appunto, l'attività sia destinata unicamente verso i soci (Cass. 10.12.2010, n. 24995).
Nel caso in esame - premesso che la debitrice non si è costituita in giudizio, nemmeno per far valere la natura agricola dell'impresa - va rilevato che, dall'esame dei documenti acquisiti, risulta che l'attività espletata è connessa con l'attività agricola e rivolta ai soci e non al mercato. D'altronde, tale conclusione risulta evidente dal tenore letterale dell'oggetto sociale, così come indicato nella visura camerale acquista agli atti (cfr. doc depositato il 13.3.2025).
In linea con tale deduzioni sono le conclusioni raggiunte dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy nella relazione depositata in data 8.05.2025. Difatti, l'Autorità di vigilanza del Ministero, formalmente interpellata sul punto, a seguito di specifica istruttoria, ha escluso la riconducibilità dell'attività della tra quelle elencate dall'art. 2195 c.c., concedendo il proprio Controparte_1 nulla osta ad una eventuale dichiarazione di insolvenza.
Ne deriva che, nel caso posto al vaglio del Tribunale, non può farsi luogo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo quanto precede, sussistono invece i presupposti per la declaratoria di insolvenza ai sensi dell'art. 297 CCI.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (e, analogamente, per la dichiarazione dello stato di insolvenza ), “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., n. 4789/2005) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. L'accertamento dello stato di insolvenza non dunque presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012).
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: (i) dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore ricorrente, nei confronti del quale ha maturato debiti per oltre € 242.000,00; (ii) dall'essersi resa irreperibile presso l'indirizzo della propria sede e dall'aver cessato la propria attività, come dimostrato anche dalla mancata disponibilità di una pec attiva;
(iii) dal non aver depositato i bilanci degli anni 2022 e 2023, nonché dai debiti risultanti dai bilanci, acquisiti dalla Cancelleria, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, pari, rispettivamente a € 166.771, € 312.314, € 405.649; (iv) dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha attestato la sussistenza in capo alla di debiti erariali per € CP_1
53.429,67.
Inoltre, lo stato di insolvenza è confermato dalla circostanza che la si è posta Controparte_1 volontariamente in procedura di liquidazione (v. visura camerale in atti).
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente;
sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di insolvenza ex art. 297 CCI
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 297 CCI;
DICHIARA lo stato di insolvenza della Controparte_1
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pt., con sede a Onna
[...] P.IVA_2
(L'Aquila), Via Geremia Properzi n.73 . Dispone che la Cancelleria provveda a dare comunicazione della presente sentenza alla competente autorità amministrativa entro tre giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c., per i provvedimenti di sua competenza;
Dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, venga notificata in copia integrale al debitore e al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 137 c.p.c., comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle parti del procedimento unitario ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli