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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4010/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Massimiliano Ferro e Ileana Morandi presso i quali ha eletto domicilio telematico
* * * * * * * * i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in New York (USA) il 30 novembre 2012 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 2013, atto n. 0137, reg. 08, parte 2, serie C1)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 9 aprile 2019 e provvedimento del PM del 19 aprile 2019 * * * * * * * * con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
* * * * * * * * FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi a New York (USA) in data 30 novembre 2012 - matrimonio iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano (atto n. 0137,
Registro 08, Parte 2, Serie C1, anno 2013) (cfr. doc. 1, cit.);
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
3. il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Pt_3 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori, invece, assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse attinenti a , Pt_3 tendo conto delle sue naturali inclinazioni e delle sue aspirazioni;
4. il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa ex coniugale, sita a Milano, Via Scoglio di Quarto
n. 2, di proprietà esclusiva della signora e già a lei assegnata in godimento al momento della Pt_2 separazione;
5. il signor vedrà e terrà con sé il figlio minore con le seguenti modalità: Pt_1
- a fine settimana alternati dal giovedì al termine delle lezioni scolastiche o attività sportive/ricreative, fino al lunedì mattina con onere di accompagnamento diretto a scuola (o a casa della madre in caso di vacanza);
- nella settimana che finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà con sé Pt_3 dal mercoledì alla fine delle lezioni scolastiche al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola a cura del padre (o a casa della madre in caso di vacanza);
- in ogni caso il padre si impegna sempre ad accompagnare ad eventuali attività Pt_3 ricreative/sportive che cadessero nei giorni di sua spettanza.
Periodi di vacanza:
Natale: trascorrerà una settimana (dal 23 dicembre al 30 dicembre) con un genitore e dal 30 Pt_3 dicembre al 7 gennaio compresi con l'altro, ad anni alterni.
Pasqua: trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali con uno o con l'altro genitore, ad anni alterni. Pt_3
Estate: durante il periodo di vacanza scolastica estiva i genitori frequenteranno il figlio con le modalità ordinarie per quanto attiene al mese di giugno, mentre per i mesi di luglio e agosto si accorderanno sui rispettivi tempi di competenza entro il 30 maggio di ogni anno in modo che trascorra col padre Pt_3 almeno una settimana nel mese di luglio e due consecutive nel mese di agosto;
i genitori valuteranno insieme l'ipotesi di iscrizione del figlio ad eventuali corsi estivi/campus; Ponti e altre festività previste dal calendario scolastico di verranno suddivisi tra genitori in base Pt_3 al principio dell'alternanza.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra genitori, compatibile con gli impegni professionali degli stessi.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui porterà a trascorrere le vacanze Pt_3
e a consentire che possa ricevere regolarmente le telefonate del genitore assente. Pt_3
6. Il signor contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre con esso convivente Pt_1 Pt_3 la somma mensile di 1.156 euro di cui 300 euro quale contributo per le spese abitative da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione: decorso un anno solare dal deposito del ricorso).
7. I genitori sosterranno il 50% ciascuno delle spese extra-assegno del figlio così come dettagliate e disciplinate dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Milano, ivi compreso il costo della baby sitter/colf in forza presso l'abitazione materna, Linee Guida di seguito riportate pedissequamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) ad eccezione dell'abbigliamento e attrezzature per la pratica dello sci che rimarranno interamente a carico del padre d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Il signor entro giorni 10 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, verserà alla signora Pt_1
– a mezzo bonifico bancario, alle coordinate lui già note - la complessiva somma di 5.000 Pt_2
(cinquemila) euro, onde consentirle di sottoscrivere una polizza sanitaria per sé stessa, atteso che, con il divorzio, perderà la copertura del FASI di cui il signor oggi ancora gode, in tanto in quanto Pt_1 dirigente.
9. I signori e ichiarano, con la sottoscrizione del presente atto e con l'esecuzione di quanto Pt_1 Pt_2 sopra, di avere regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più
a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura.
10. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
* * * * * * * * Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * * * * * * * DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a New York (USA) il 30 novembre 2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa le spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG