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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2409/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4168/2023 emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Scacco PEC:
e LI TR, PEC: Email_1
; Email_2 [...]
[...]
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Corrado Mattarelli pec
; Email_3
- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 settembre 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4168/2023 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 20 aprile 2023. Il Tribunale riteneva l'infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante avverso il titolo ottenuto dall' essenzialmente sul CP_1 rilievo dell'insussistenza della prescrizione e ritenendo non contestate le somme pretese dall'ente previdenziale a titolo di contributi omessi e accessori (sanzioni ed interessi) dal 2000 al 2020.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio è definita dal Collegio con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo
(n..7987/2021) proposto dalla attuale appellante con cui l'
[...]
aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 48.821,00 oltre accessori, contributi soggettivi, di maternità, di sanzioni ed interessi relativi ad annualità dal 2000 al 2020.
Il Tribunale motivava ritenendo che le doglianze della parte opponente riguardassero esclusivamente la prescrizione delle pretese, senza che fosse stata mossa alcuna contestazione in ordine al quantum ed ai titoli sui quali le stesse si fondavano e che, con le note autorizzate, la stessa parte originaria ricorrente aveva affermato che la controparte riconosceva che la somma dovuta a titolo di contribuzione
(eventualmente dovuta) non prescritta ammontava ad euro 4.650,50.
Ritenuto che l' non avesse limitato la propria pretesa a detto ultimo importo, CP_1 ma lo avesse indicato solo per affermare che, in caso di prescrizione, sarebbero stati dovuti almeno i contributi relativi al quinquennio antecedente al deposito del ricorso, escludeva l'estinzione dei crediti osservando che <l'esame della documentazione prodotta dalla parte opposta e non contestata puntualmente dalla parte opponente, porta a ritenere che il credito vantato non è prescritto, essendo stato più volte richiesto, nel corso degli anni, il pagamento delle somme dovute.>>.
Pag. 2 di 12 Con l'impugnazione, la assume l'erronea statuizione del Tribunale nella parte Pt_1 in cui ha affermato la non contestazione della documentazione prodotta da controparte, avendo, al contrario, provveduto a negare nei propri scritti l'efficacia interruttiva delle comunicazioni ricevute.
Infatti, ella non sarebbe mai stata formalmente invitata al pagamento e né eventuali richieste di rateizzazione eventualmente proposte ed eventualmente accettate avrebbero potuto configurare valide forme di interruzione della prescrizione.
Il semplice invio degli estratti conto in difetto di qualsiasi ingiunzione a pagare sarebbe stato sfornito dell'efficacia della messa in mora, essendo necessario a tal fine, oltre alla chiara indicazione del credito e del soggetto tenuto al pagamento,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Pertanto, non avrebbero avuto alcun effetto interruttivo delle semplici sollecitazioni prive del carattere della intimazione.
Nel caso, pertanto, sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione estintiva della contribuzione asseritamente dovuta alla gestione previdenziale obbligatoria.
Con ulteriore motivo, l'appellante assume di avere devoluto con l'opposizione anche la questione dell'erronea imputazione dei pagamenti operata dall'ente previdenziale.
Quest'ultimo avrebbe imputato le somme via via versate dalla a crediti già Pt_1 prescritti all'atto del versamento o, comunque, ad annualità non prescritte ma diverse da quelle di pagamento secondo le istruzioni riportate in MAV (emesso dallo stesso ente previdenziale).
Trattandosi di contribuzione di previdenza versato a previdenza obbligatoria la contribuzione prescritta non solo non sarebbe stata dovuta ma non avrebbe potuto neppure essere trattenuta dall'ente previdenziale in quanto irricevibile. Ne sarebbe derivato che le somme versate avrebbero dovuto, con il meccanismo della compensazione, essere portate in detrazione dai crediti – non prescritti- vantati dall'ente previdenziale.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Pag. 3 di 12 Invero, l'attuale appellante aveva, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestato l'efficacia interruttiva delle comunicazioni ricevute così argomentando:
<Tra l'altro, contrariamente a quanto ex adverso asserito al punto 7 del ricorso per d.i., la dott.ssa non è mai stata formalmente invitata al pagamento e né Pt_1 eventuali richieste di rateizzazione eventualmente proposte ed eventualmente accettate potrebbero giammai configurare valide forme di interruzione della prescrizione.>> ( così a pagina 3 del ricorso in opposizione).
Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere non contestata l'efficacia interruttiva delle comunicazioni inviate all'originaria ricorrente.
Va, per altro, rilevato che l'onere di contestazione va assolto in relazione alle allegazioni e non in relazione ai documenti prodotti (vedasi in proposito ex multis
Cass. 18221/2023, 6172/2020, 12748/2016) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione documenti (Cass. n. 3306/2020).
Inoltre, considerata la genericità dell'allegazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo a sostegno della domanda formulata dall'attore in senso sostanziale che si desume dalla lettura dell'atto, che riportava: <nulla sono valsi i CP_1 molteplici inviti al pagamento inviati dall' alla signora e CP_1 Parte_2 rimasti privi di riscontro>>, la contestazione formulata dall'originaria ricorrente in opposizione (e resistente in senso sostanziale) è adeguata in quanto perfettamente speculare all'allegazione della controparte.
Era poi compito del Tribunale operare una valutazione esaminando i singoli documenti presenti nel fascicolo dell'opposto dal numero 4 al numero 11, per verificare se le dichiarazioni contenute negli stessi presentassero i caratteri di atti interruttivi.
Costituisce a tal proposito orientamento tralaticio della Suprema Corte che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto
Pag. 4 di 12 sostanziale di costituirlo in mora (v. Cass. 21799/2021 che cita i precedenti: Cass. nn.
24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020).
Nel caso, i documenti presenti ai numeri 4, 5 , 9 costituenti in meri “estratti conto” contenenti “quadro posizione reddituale e contributiva” ed un “quadro versamenti effettuati” nei quali la semplice dicitura, per altro presente solo in alcuni di essi: <Il presente estratto conto, redatto in base ai dati in possesso dell'Ente, viene trasmesso per illustrare in dettaglio la posizione assicurativa dell'Iscritto.>> non costituiscono atti di messa in mora palesando, viceversa, unicamente la funzione di documenti emessi con finalità informative ( < trasmesso per illustrare in dettaglio la posizione assicurativa dell'Iscritto. >>) diretti a sollecitare la verifica di dati contabili resi noti al destinatario.
Ciò è avvalorato anche dall'indicazione presente in tali estratti < È sempre utile, in ogni caso, verificare il contenuto del rendiconto, al fine di accertare la corrispondenza dei dati illustrati dall'Ente con quelli in proprio possesso.>>.
Ad attribuire a tali comunicazioni il carattere di atti interruttivi non vale di per sé
l'indicazione che valessero ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art.3, comma 9 lett. b) della legge 8/8/1995 e dell'art.8 del Regolamento di previdenza né la successiva inclusione di un <
DEBITI CONTRIBUTIVI, INTERESSI E SANZIONI DA UTILIZZARE, SE
NECESSARIO, PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NON
CORRETTAMENTE ASSOLTI LEGATI ALL'ISCRIZIONE, ALLE COMUNICAZIONI
ANNUALI ED AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI>> sia per il contenuto dubitativo dell'intero documento che fa riferimento ad “eventuali” debiti contributivi, sia per l'essere il modulo allegato – funzionale al pagamento- non compilato e rimesso in bianco in quanto inequivocabilmente inteso unicamente a sollecitare la verifica del contribuente.
Tali considerazioni valgono anche in relazione all'estratto conto presente al doc. 7 comunicato il 25 febbraio 2010 con il quale è inoltrata alla contribuente anche una lettera in cui si legge invitiamo pertanto a verificare i dati contenuti nell'estratto conto provvedendo a comunicare agli Uffici dell'Ente il relativo aggiornamento, ovvero ad effettuare, con
Pag. 5 di 12 cortese sollecitudine, il saldo degli importi che risultano tuttora non versati>> .
Infatti, in esso la richiesta di pagamento è solo condizionata ed eventuale al riscontro dell'esistenza di debiti da parte del destinatario della comunicazione senza che sia presente un inequivoco invito al pagamento in relazione ad un credito certo.
Discorso diverso va fatto per il documento n.6 relativo a comunicazione pervenuta alla destinataria il 9 marzo 2009 in cui è presente, premesso il riferimento alla notifica degli estratti conto senza riscontro, l'inequivoco invito <versare con la massima sollecitudine l'importo complessivo risultante dall'estratto conto nel termine di 45 giorni dal ricevimento della presente ...>> che tuttavia collocandosi nel 2009, in assenza – come si vedrà- di ulteriori atti interruttivi infraquinquennali, non vale a produrre effetti utili per il creditore.
Il documento 8 consta della comunicazione (ricevuta il 25 febbraio 2015) della decadenza dal piano di regolarizzazione contributiva richiesta nel 2011 per il mancato rispetto del piano di pagamento con imputazione dei pagamenti parziali effettuati a sanzioni ed accessori. In relazione ad esso vale la considerazione che non essendo stata prodotta in giudizio l'istanza di regolarizzazione non è possibile verificare la presenza delle condizioni che contraddistinguono il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. ossia la volontarietà, consapevolezza ed inequivocità (nel senso che debba necessariamente rendersi manifesto un atteggiamento incompatibile con la volontà di disconoscere il diritto che altri pretenda) oltre che l'esternazione o recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto) (Cass. 16 giugno 2000, n. 8248) ed in particolare la specifica intenzione ricognitiva, cui sarebbe stato possibile risalire solo tramite la lettura della richiesta dell'obbligato.
Il documento 10 consta della risposta ( ricevuta dall'appellante il 6 novembre 2018) alla richiesta della del certificato di regolarità contributiva in cui l'ente Pt_1 previdenziale specificava che per < Al fine di consentire agli Uffici dell'Ente di rilasciare il documento richiesto entro i 30 giorni stabiliti dal citato Decreto, La invitiamo, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 24/10/2007, a provvedere al versamento dell'importo pari, a tutto il mese corrente di novembre, ad € 48.735,11 ( sanzioni 2000, sanzioni ed interessi dal 2001 al 2006, contributi interessi e sanzioni
Pag. 6 di 12 2007 e 2008, sanzioni ed interessi 2009 e 2010, contributi interessi e sanzioni dal
2011 al 2016, interessi 2017 come evidenziato nell'area riservata alla funzionalità IL
TUO PATRIMONIO → CONTO PERSONALE), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti indicazioni:...>>.
Il documento 11 consiste nella proposta datata 31 maggio 2016 di accedere a due diverse formule di rateizzazione per estinguere il debito con allegati i moduli con l'avvertimento che in caso di mancata adesione ad una delle due opzioni proposte l'ente avrebbe agito per via legale per ottenere il pagamento.
Negli ultimi due documenti è possibile ravvisare l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, al di là delle formule utilizzate sono idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Va da sé che l'interruzione della prescrizione operava al 6 novembre 2018 ( mentre, come già detto, la precedente richiesta inoltrata il 9 marzo 2009 si collocava oltre il quinquennio antecedente per cui l'effetto interruttivo a suo tempo spiegato è vanificato dalla successiva maturazione della prescrizione).
Restano, pertanto, salvi i crediti maturati fino al 6 novembre 2013.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte enunciato, in particolare, per il pagamento dei contributi dovuti alla avvocati (cfr. tra le Pt_3 molte, Cass. n. 13463/17, 19640/18, Cass. n. 13639/19) applicato in relazione alla da Cass. 16069/2025, avuto riguardo alle scadenze annuali Parte_4 periodiche di detti contributi (che si collocano nell'anno successivo a quello di riferimento con due rate una in acconto a marzo e l'altra a saldo in ottobre) e che perciò i contributi di ciascun anno andavano saldati entro ottobre dell'anno successivo risultano coperti dalla prescrizione quinquennale tutti i contributi maturati e dovuti fino all'anno 2012.
Per ricavare l'ammontare dei crediti non prescritti occorre fare riferimento all'estratto conto certificato -non contestato dall'appellante nell'ammontare CP_1 dei crediti in esso indicati, tranne che per il criterio di imputazione dei pagamenti,
Pag. 7 di 12 che egli adduce a sostegno della compensazione con i pagamenti imputati a crediti remoti e prescritti.
Su tali basi la pretesa complessiva dell'ente limitatamente a tale periodo ( 2012-
2020) si sostanzia in euro 9.774,00 a titolo di contributi soggettivi, 1821,00 a titolo di contributo integrativo, ed euro 395,00 per contributo maternità, oltre sanzioni ed interessi per ritardato pagamento. Si giunge così ad un totale di euro 11.990,00 per contributi, mentre gli accessori ammontano ad euro 2075,5 per sanzioni ed euro
3.368,1 per interessi (accessori totali euro 5.343,6) che aggiunti ai contributi sopra quantificati raggiungono la somma di euro 17.333,6.
Passando ad esaminare la doglianza che attiene all'imputazione operata in difformità dai modelli F4 inoltrati dallo stesso . Controparte_3
Va premesso, all'esame del motivo, che detta difesa come pure quella relativa all'imputazione a crediti prescritti, era entrata nel contraddittorio già con l'opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
Infatti, si legge nel ricorso in opposizione: < Dall'esame del predetto estratto conto ed in particolare del quadro dei versamenti effettuati e del quadro della posizione reddituale e contributiva si evince che, considerato quanto versato, a seguito di calcoli di “trasferimento per compensazione” vengono richiesti importi per contributi soggettivi, di maternità, di sanzioni ed interessi relativi ad annualità pregresse dal 2000 al 2020.>>. Anche in connessione a tale deduzione l'opponente affermava l'impossibilità non solo di una pretesa dell'ente previdenziale in relazione a crediti prescritti, ma anche del versamento in relazione a crediti prescritti ( << Di talché, non solo non è consentito all'ente previdenziale richiedere contributi prescritti, ma non è consentito nemmeno all'assicurato pretendere di versare siffatta contribuzione in adempimento di una obbligazione naturale come, notoriamente, avviene nel diritto dei privati.).
Come si vede, si trattava di un tema che già apparteneva al contraddittorio, e che veniva ulteriormente precisato nel corso del processo alla luce dell'estratto conto certificato prodotto dalla controparte che confermava gli assunti della opponente, sicché non è avvenuta un'estensione dell'ambito d'indagine originariamente devoluto.
Pag. 8 di 12 Fatta tale premessa, la prima questione ( imputazione ad annualità diverse da quelle oggetto di imputazione nei modelli F24) non risulta verificabile dalla produzione operata dall'appellante che non include detti modelli, viceversa lo schema dell'imputazione ai crediti prescritti prodotto sin dal primo grado dalla CP_4
(contenente apposito conteggio analitico delle somme versate indebitamente e fonte di un controcredito) consente di operare la verifica in confronto con le emergenze dell'estratto conto prodotto da che va fino al 1° dicembre 2021 in cui sono CP_5 riportate le date dei versamenti, nonché delle imputazioni e gli importi dei versamenti ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'ulteriore questione sottoposta dell'imputazione a crediti prescritti.
In particolare, dal confronto di quanto riportato nel riquadro “VERSAMENTI
dell'estratto conto vi è conferma sia delle imputazioni come CP_6
“trasferimenti per compensazione” in relazione alle somme indicate nel prospetto dalla come versate e delle date dei versamenti nonché dei periodi di Pt_1 imputazione operati dall'ente che si collocano ben oltre il termine quinquennale già spirato al momento del versamento.
A ciò va aggiunto che nello stesso estratto conto vi è l'annotazione < Nel caso di pagamenti finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture presenti nel “Quadro posizione reddituale e contributiva” (ad esclusione dell'anno corrente), gli stessi vengono imputati a copertura dei debiti scaduti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l'importo versato, per ciascun anno, in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché agli interessi e alle sanzioni.>> che avvalora ulteriormente l'assunto dell'appellante.
È corretto anche il rilievo d'ordine giuridico compiuto dall'appellante che il disposto dell'art.3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 trovi applicazione anche nei confronti della casse private, in quanto ad esse sia dovuta una contribuzione obbligatoria;
tale previsione stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Pag. 9 di 12 A conferma di tale opinione, basta richiamare, fra le numerose conformi, la decisione n. 2760/2006 della Suprema Corte in tema di contribuzione dovuta dai geometri alla rispettiva Cassa nella quale si legge < Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt.
2114, 2115 e 2116 cod. civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal Giudice.A questi principi si ispira certamente la norma di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, applicabile a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Nessuna deroga, infatti, è prevista dalla norma in esame per gli enti previdenziali "privatizzati", in quanto il D.Lgs. n. 509 del 1994, che ha trasformato alcune Casse di previdenza in associazioni o fondazioni di diritto privato, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l'ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria. Ai predetti principi, però, si informava anche il regime precedente
l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995. Il disposto del R.D. n. 1827 del 1935, art.
55, comma 1 (secondo cui, in materia di contributi dovuti all' non era CP_7
"ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione"), pur essendo inserito in un testo legislativo che si riferiva all'assicurazione generale obbligatoria, rifletteva un principio generale desumibile dall'ordinamento e rispondeva ad una ratio identica sia per l'AGO che per le forme di previdenza speciale dei liberi professionisti.Già prima dell'entrata in vigore della L. n. 335 del
1995, era dunque rinvenibile nell'ordinamento previdenziale un principio generale di irricevibilità da parte degli enti di previdenza dei contributi prescritti, derogabile solo da specifiche disposizioni di legge. Detto principio, infatti, corrisponde ad una generale ed obbiettiva esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione
Pag. 10 di 12 concentrata e ritardata nel tempo e che trova fondamento, come già detto, nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115 cod. civ., comma 3, indisponibilità che giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore.>>.
Va da sé che, poiché le somme versate in relazione a crediti prescritti sono irricevibili,
a fortiori l'ente non potesse neppure imputare autonomamente i pagamenti eseguiti dalla a crediti prescritti. Pt_1
Conseguentemente la richiesta di compensazione impropria basata sul controcredito alla restituzione delle somme versate è fondata con l'effetto che scomputando dall'importo residuo dovuto nei limiti della prescrizione all' pari ad euro CP_1
17.333,6 l'importo vantato a credito dalla pari ad euro 16.968,79 da lei Pt_1 indicato in apposito conteggio analitico prodotto in primo grado si ottiene l'importo residuo di euro 364,81 ancora dovuto dall'appellante.
Le spese dei due gradi sono integralmente compensate considerato che la riduzione consistente dell'importo per cui è condanna a carico dell'appellante rispetto all'importo originariamente richiesto con decreto ingiuntivo è fonte di soccombenza reciproca (per applicazione di tale criterio al caso della riduzione dell'entità del credito rispetto a quello preteso con l'azione monitoria vedasi Cass 5356/2024 in motiv.)
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 26 settembre 2023 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4168/2023 emessa il giorno 20 aprile
2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna alla corresponsione dell'importo Parte_1 di euro 364,81 a titolo di contributi ed accessori per gli anni 2012-2020 e compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado.
Pag. 11 di 12 2) Compensa integralmente anche le spese del presente grado.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2409/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4168/2023 emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Scacco PEC:
e LI TR, PEC: Email_1
; Email_2 [...]
[...]
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Corrado Mattarelli pec
; Email_3
- CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 settembre 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 4168/2023 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 20 aprile 2023. Il Tribunale riteneva l'infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante avverso il titolo ottenuto dall' essenzialmente sul CP_1 rilievo dell'insussistenza della prescrizione e ritenendo non contestate le somme pretese dall'ente previdenziale a titolo di contributi omessi e accessori (sanzioni ed interessi) dal 2000 al 2020.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio è definita dal Collegio con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo
(n..7987/2021) proposto dalla attuale appellante con cui l'
[...]
aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 48.821,00 oltre accessori, contributi soggettivi, di maternità, di sanzioni ed interessi relativi ad annualità dal 2000 al 2020.
Il Tribunale motivava ritenendo che le doglianze della parte opponente riguardassero esclusivamente la prescrizione delle pretese, senza che fosse stata mossa alcuna contestazione in ordine al quantum ed ai titoli sui quali le stesse si fondavano e che, con le note autorizzate, la stessa parte originaria ricorrente aveva affermato che la controparte riconosceva che la somma dovuta a titolo di contribuzione
(eventualmente dovuta) non prescritta ammontava ad euro 4.650,50.
Ritenuto che l' non avesse limitato la propria pretesa a detto ultimo importo, CP_1 ma lo avesse indicato solo per affermare che, in caso di prescrizione, sarebbero stati dovuti almeno i contributi relativi al quinquennio antecedente al deposito del ricorso, escludeva l'estinzione dei crediti osservando che <l'esame della documentazione prodotta dalla parte opposta e non contestata puntualmente dalla parte opponente, porta a ritenere che il credito vantato non è prescritto, essendo stato più volte richiesto, nel corso degli anni, il pagamento delle somme dovute.>>.
Pag. 2 di 12 Con l'impugnazione, la assume l'erronea statuizione del Tribunale nella parte Pt_1 in cui ha affermato la non contestazione della documentazione prodotta da controparte, avendo, al contrario, provveduto a negare nei propri scritti l'efficacia interruttiva delle comunicazioni ricevute.
Infatti, ella non sarebbe mai stata formalmente invitata al pagamento e né eventuali richieste di rateizzazione eventualmente proposte ed eventualmente accettate avrebbero potuto configurare valide forme di interruzione della prescrizione.
Il semplice invio degli estratti conto in difetto di qualsiasi ingiunzione a pagare sarebbe stato sfornito dell'efficacia della messa in mora, essendo necessario a tal fine, oltre alla chiara indicazione del credito e del soggetto tenuto al pagamento,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Pertanto, non avrebbero avuto alcun effetto interruttivo delle semplici sollecitazioni prive del carattere della intimazione.
Nel caso, pertanto, sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione estintiva della contribuzione asseritamente dovuta alla gestione previdenziale obbligatoria.
Con ulteriore motivo, l'appellante assume di avere devoluto con l'opposizione anche la questione dell'erronea imputazione dei pagamenti operata dall'ente previdenziale.
Quest'ultimo avrebbe imputato le somme via via versate dalla a crediti già Pt_1 prescritti all'atto del versamento o, comunque, ad annualità non prescritte ma diverse da quelle di pagamento secondo le istruzioni riportate in MAV (emesso dallo stesso ente previdenziale).
Trattandosi di contribuzione di previdenza versato a previdenza obbligatoria la contribuzione prescritta non solo non sarebbe stata dovuta ma non avrebbe potuto neppure essere trattenuta dall'ente previdenziale in quanto irricevibile. Ne sarebbe derivato che le somme versate avrebbero dovuto, con il meccanismo della compensazione, essere portate in detrazione dai crediti – non prescritti- vantati dall'ente previdenziale.
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Pag. 3 di 12 Invero, l'attuale appellante aveva, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestato l'efficacia interruttiva delle comunicazioni ricevute così argomentando:
<Tra l'altro, contrariamente a quanto ex adverso asserito al punto 7 del ricorso per d.i., la dott.ssa non è mai stata formalmente invitata al pagamento e né Pt_1 eventuali richieste di rateizzazione eventualmente proposte ed eventualmente accettate potrebbero giammai configurare valide forme di interruzione della prescrizione.>> ( così a pagina 3 del ricorso in opposizione).
Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere non contestata l'efficacia interruttiva delle comunicazioni inviate all'originaria ricorrente.
Va, per altro, rilevato che l'onere di contestazione va assolto in relazione alle allegazioni e non in relazione ai documenti prodotti (vedasi in proposito ex multis
Cass. 18221/2023, 6172/2020, 12748/2016) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione documenti (Cass. n. 3306/2020).
Inoltre, considerata la genericità dell'allegazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo a sostegno della domanda formulata dall'attore in senso sostanziale che si desume dalla lettura dell'atto, che riportava: <nulla sono valsi i CP_1 molteplici inviti al pagamento inviati dall' alla signora e CP_1 Parte_2 rimasti privi di riscontro>>, la contestazione formulata dall'originaria ricorrente in opposizione (e resistente in senso sostanziale) è adeguata in quanto perfettamente speculare all'allegazione della controparte.
Era poi compito del Tribunale operare una valutazione esaminando i singoli documenti presenti nel fascicolo dell'opposto dal numero 4 al numero 11, per verificare se le dichiarazioni contenute negli stessi presentassero i caratteri di atti interruttivi.
Costituisce a tal proposito orientamento tralaticio della Suprema Corte che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto
Pag. 4 di 12 sostanziale di costituirlo in mora (v. Cass. 21799/2021 che cita i precedenti: Cass. nn.
24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020).
Nel caso, i documenti presenti ai numeri 4, 5 , 9 costituenti in meri “estratti conto” contenenti “quadro posizione reddituale e contributiva” ed un “quadro versamenti effettuati” nei quali la semplice dicitura, per altro presente solo in alcuni di essi: <Il presente estratto conto, redatto in base ai dati in possesso dell'Ente, viene trasmesso per illustrare in dettaglio la posizione assicurativa dell'Iscritto.>> non costituiscono atti di messa in mora palesando, viceversa, unicamente la funzione di documenti emessi con finalità informative ( < trasmesso per illustrare in dettaglio la posizione assicurativa dell'Iscritto. >>) diretti a sollecitare la verifica di dati contabili resi noti al destinatario.
Ciò è avvalorato anche dall'indicazione presente in tali estratti < È sempre utile, in ogni caso, verificare il contenuto del rendiconto, al fine di accertare la corrispondenza dei dati illustrati dall'Ente con quelli in proprio possesso.>>.
Ad attribuire a tali comunicazioni il carattere di atti interruttivi non vale di per sé
l'indicazione che valessero ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art.3, comma 9 lett. b) della legge 8/8/1995 e dell'art.8 del Regolamento di previdenza né la successiva inclusione di un <
DEBITI CONTRIBUTIVI, INTERESSI E SANZIONI DA UTILIZZARE, SE
NECESSARIO, PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NON
CORRETTAMENTE ASSOLTI LEGATI ALL'ISCRIZIONE, ALLE COMUNICAZIONI
ANNUALI ED AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI>> sia per il contenuto dubitativo dell'intero documento che fa riferimento ad “eventuali” debiti contributivi, sia per l'essere il modulo allegato – funzionale al pagamento- non compilato e rimesso in bianco in quanto inequivocabilmente inteso unicamente a sollecitare la verifica del contribuente.
Tali considerazioni valgono anche in relazione all'estratto conto presente al doc. 7 comunicato il 25 febbraio 2010 con il quale è inoltrata alla contribuente anche una lettera in cui si legge invitiamo pertanto a verificare i dati contenuti nell'estratto conto provvedendo a comunicare agli Uffici dell'Ente il relativo aggiornamento, ovvero ad effettuare, con
Pag. 5 di 12 cortese sollecitudine, il saldo degli importi che risultano tuttora non versati>> .
Infatti, in esso la richiesta di pagamento è solo condizionata ed eventuale al riscontro dell'esistenza di debiti da parte del destinatario della comunicazione senza che sia presente un inequivoco invito al pagamento in relazione ad un credito certo.
Discorso diverso va fatto per il documento n.6 relativo a comunicazione pervenuta alla destinataria il 9 marzo 2009 in cui è presente, premesso il riferimento alla notifica degli estratti conto senza riscontro, l'inequivoco invito <versare con la massima sollecitudine l'importo complessivo risultante dall'estratto conto nel termine di 45 giorni dal ricevimento della presente ...>> che tuttavia collocandosi nel 2009, in assenza – come si vedrà- di ulteriori atti interruttivi infraquinquennali, non vale a produrre effetti utili per il creditore.
Il documento 8 consta della comunicazione (ricevuta il 25 febbraio 2015) della decadenza dal piano di regolarizzazione contributiva richiesta nel 2011 per il mancato rispetto del piano di pagamento con imputazione dei pagamenti parziali effettuati a sanzioni ed accessori. In relazione ad esso vale la considerazione che non essendo stata prodotta in giudizio l'istanza di regolarizzazione non è possibile verificare la presenza delle condizioni che contraddistinguono il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. ossia la volontarietà, consapevolezza ed inequivocità (nel senso che debba necessariamente rendersi manifesto un atteggiamento incompatibile con la volontà di disconoscere il diritto che altri pretenda) oltre che l'esternazione o recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto) (Cass. 16 giugno 2000, n. 8248) ed in particolare la specifica intenzione ricognitiva, cui sarebbe stato possibile risalire solo tramite la lettura della richiesta dell'obbligato.
Il documento 10 consta della risposta ( ricevuta dall'appellante il 6 novembre 2018) alla richiesta della del certificato di regolarità contributiva in cui l'ente Pt_1 previdenziale specificava che per < Al fine di consentire agli Uffici dell'Ente di rilasciare il documento richiesto entro i 30 giorni stabiliti dal citato Decreto, La invitiamo, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 24/10/2007, a provvedere al versamento dell'importo pari, a tutto il mese corrente di novembre, ad € 48.735,11 ( sanzioni 2000, sanzioni ed interessi dal 2001 al 2006, contributi interessi e sanzioni
Pag. 6 di 12 2007 e 2008, sanzioni ed interessi 2009 e 2010, contributi interessi e sanzioni dal
2011 al 2016, interessi 2017 come evidenziato nell'area riservata alla funzionalità IL
TUO PATRIMONIO → CONTO PERSONALE), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti indicazioni:...>>.
Il documento 11 consiste nella proposta datata 31 maggio 2016 di accedere a due diverse formule di rateizzazione per estinguere il debito con allegati i moduli con l'avvertimento che in caso di mancata adesione ad una delle due opzioni proposte l'ente avrebbe agito per via legale per ottenere il pagamento.
Negli ultimi due documenti è possibile ravvisare l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, al di là delle formule utilizzate sono idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Va da sé che l'interruzione della prescrizione operava al 6 novembre 2018 ( mentre, come già detto, la precedente richiesta inoltrata il 9 marzo 2009 si collocava oltre il quinquennio antecedente per cui l'effetto interruttivo a suo tempo spiegato è vanificato dalla successiva maturazione della prescrizione).
Restano, pertanto, salvi i crediti maturati fino al 6 novembre 2013.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte enunciato, in particolare, per il pagamento dei contributi dovuti alla avvocati (cfr. tra le Pt_3 molte, Cass. n. 13463/17, 19640/18, Cass. n. 13639/19) applicato in relazione alla da Cass. 16069/2025, avuto riguardo alle scadenze annuali Parte_4 periodiche di detti contributi (che si collocano nell'anno successivo a quello di riferimento con due rate una in acconto a marzo e l'altra a saldo in ottobre) e che perciò i contributi di ciascun anno andavano saldati entro ottobre dell'anno successivo risultano coperti dalla prescrizione quinquennale tutti i contributi maturati e dovuti fino all'anno 2012.
Per ricavare l'ammontare dei crediti non prescritti occorre fare riferimento all'estratto conto certificato -non contestato dall'appellante nell'ammontare CP_1 dei crediti in esso indicati, tranne che per il criterio di imputazione dei pagamenti,
Pag. 7 di 12 che egli adduce a sostegno della compensazione con i pagamenti imputati a crediti remoti e prescritti.
Su tali basi la pretesa complessiva dell'ente limitatamente a tale periodo ( 2012-
2020) si sostanzia in euro 9.774,00 a titolo di contributi soggettivi, 1821,00 a titolo di contributo integrativo, ed euro 395,00 per contributo maternità, oltre sanzioni ed interessi per ritardato pagamento. Si giunge così ad un totale di euro 11.990,00 per contributi, mentre gli accessori ammontano ad euro 2075,5 per sanzioni ed euro
3.368,1 per interessi (accessori totali euro 5.343,6) che aggiunti ai contributi sopra quantificati raggiungono la somma di euro 17.333,6.
Passando ad esaminare la doglianza che attiene all'imputazione operata in difformità dai modelli F4 inoltrati dallo stesso . Controparte_3
Va premesso, all'esame del motivo, che detta difesa come pure quella relativa all'imputazione a crediti prescritti, era entrata nel contraddittorio già con l'opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
Infatti, si legge nel ricorso in opposizione: < Dall'esame del predetto estratto conto ed in particolare del quadro dei versamenti effettuati e del quadro della posizione reddituale e contributiva si evince che, considerato quanto versato, a seguito di calcoli di “trasferimento per compensazione” vengono richiesti importi per contributi soggettivi, di maternità, di sanzioni ed interessi relativi ad annualità pregresse dal 2000 al 2020.>>. Anche in connessione a tale deduzione l'opponente affermava l'impossibilità non solo di una pretesa dell'ente previdenziale in relazione a crediti prescritti, ma anche del versamento in relazione a crediti prescritti ( << Di talché, non solo non è consentito all'ente previdenziale richiedere contributi prescritti, ma non è consentito nemmeno all'assicurato pretendere di versare siffatta contribuzione in adempimento di una obbligazione naturale come, notoriamente, avviene nel diritto dei privati.).
Come si vede, si trattava di un tema che già apparteneva al contraddittorio, e che veniva ulteriormente precisato nel corso del processo alla luce dell'estratto conto certificato prodotto dalla controparte che confermava gli assunti della opponente, sicché non è avvenuta un'estensione dell'ambito d'indagine originariamente devoluto.
Pag. 8 di 12 Fatta tale premessa, la prima questione ( imputazione ad annualità diverse da quelle oggetto di imputazione nei modelli F24) non risulta verificabile dalla produzione operata dall'appellante che non include detti modelli, viceversa lo schema dell'imputazione ai crediti prescritti prodotto sin dal primo grado dalla CP_4
(contenente apposito conteggio analitico delle somme versate indebitamente e fonte di un controcredito) consente di operare la verifica in confronto con le emergenze dell'estratto conto prodotto da che va fino al 1° dicembre 2021 in cui sono CP_5 riportate le date dei versamenti, nonché delle imputazioni e gli importi dei versamenti ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'ulteriore questione sottoposta dell'imputazione a crediti prescritti.
In particolare, dal confronto di quanto riportato nel riquadro “VERSAMENTI
dell'estratto conto vi è conferma sia delle imputazioni come CP_6
“trasferimenti per compensazione” in relazione alle somme indicate nel prospetto dalla come versate e delle date dei versamenti nonché dei periodi di Pt_1 imputazione operati dall'ente che si collocano ben oltre il termine quinquennale già spirato al momento del versamento.
A ciò va aggiunto che nello stesso estratto conto vi è l'annotazione < Nel caso di pagamenti finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture presenti nel “Quadro posizione reddituale e contributiva” (ad esclusione dell'anno corrente), gli stessi vengono imputati a copertura dei debiti scaduti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l'importo versato, per ciascun anno, in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché agli interessi e alle sanzioni.>> che avvalora ulteriormente l'assunto dell'appellante.
È corretto anche il rilievo d'ordine giuridico compiuto dall'appellante che il disposto dell'art.3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 trovi applicazione anche nei confronti della casse private, in quanto ad esse sia dovuta una contribuzione obbligatoria;
tale previsione stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Pag. 9 di 12 A conferma di tale opinione, basta richiamare, fra le numerose conformi, la decisione n. 2760/2006 della Suprema Corte in tema di contribuzione dovuta dai geometri alla rispettiva Cassa nella quale si legge < Diversa, invece, è la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale, a prescindere dal regime previdenziale ordinario o speciale applicabile. Nel settore previdenziale, infatti, vigendo il diverso principio della indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt.
2114, 2115 e 2116 cod. civ., una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal Giudice.A questi principi si ispira certamente la norma di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, applicabile a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Nessuna deroga, infatti, è prevista dalla norma in esame per gli enti previdenziali "privatizzati", in quanto il D.Lgs. n. 509 del 1994, che ha trasformato alcune Casse di previdenza in associazioni o fondazioni di diritto privato, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l'ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria. Ai predetti principi, però, si informava anche il regime precedente
l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995. Il disposto del R.D. n. 1827 del 1935, art.
55, comma 1 (secondo cui, in materia di contributi dovuti all' non era CP_7
"ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione"), pur essendo inserito in un testo legislativo che si riferiva all'assicurazione generale obbligatoria, rifletteva un principio generale desumibile dall'ordinamento e rispondeva ad una ratio identica sia per l'AGO che per le forme di previdenza speciale dei liberi professionisti.Già prima dell'entrata in vigore della L. n. 335 del
1995, era dunque rinvenibile nell'ordinamento previdenziale un principio generale di irricevibilità da parte degli enti di previdenza dei contributi prescritti, derogabile solo da specifiche disposizioni di legge. Detto principio, infatti, corrisponde ad una generale ed obbiettiva esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione
Pag. 10 di 12 concentrata e ritardata nel tempo e che trova fondamento, come già detto, nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115 cod. civ., comma 3, indisponibilità che giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore.>>.
Va da sé che, poiché le somme versate in relazione a crediti prescritti sono irricevibili,
a fortiori l'ente non potesse neppure imputare autonomamente i pagamenti eseguiti dalla a crediti prescritti. Pt_1
Conseguentemente la richiesta di compensazione impropria basata sul controcredito alla restituzione delle somme versate è fondata con l'effetto che scomputando dall'importo residuo dovuto nei limiti della prescrizione all' pari ad euro CP_1
17.333,6 l'importo vantato a credito dalla pari ad euro 16.968,79 da lei Pt_1 indicato in apposito conteggio analitico prodotto in primo grado si ottiene l'importo residuo di euro 364,81 ancora dovuto dall'appellante.
Le spese dei due gradi sono integralmente compensate considerato che la riduzione consistente dell'importo per cui è condanna a carico dell'appellante rispetto all'importo originariamente richiesto con decreto ingiuntivo è fonte di soccombenza reciproca (per applicazione di tale criterio al caso della riduzione dell'entità del credito rispetto a quello preteso con l'azione monitoria vedasi Cass 5356/2024 in motiv.)
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 26 settembre 2023 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4168/2023 emessa il giorno 20 aprile
2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza impugnata e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna alla corresponsione dell'importo Parte_1 di euro 364,81 a titolo di contributi ed accessori per gli anni 2012-2020 e compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado.
Pag. 11 di 12 2) Compensa integralmente anche le spese del presente grado.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel est.
(dott. Eliana Romeo)
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