CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 12861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12861 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
<PAn>SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 15306/2018 proposto da TE TA PA elettivamente domiciliata in Roma alla Viale Europa nr 175 presso lo studio dell’avv. Rossana Cataldi, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Mauro Panzolini, come da procura in atti,
- ricorrente -
contro PO AI Assicurazioni PA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145 presso lo studio dell’avv Paolo Garau che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 21630/2017 del Tribunale di Roma depositata il 17/11/2017; Civile Sent. Sez. 1 Num. 12861 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 11/05/2023 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo, secondo e quarto. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda risarcitoria proposta da PO AI nei confronti di TE TA con riferimento all’assegno di traenza dell’importo di € 2.200 non trasferibile, emesso su conto corrente acceso presso la UGF NC e inviato per posta ordinaria all'indirizzo del beneficiario;
tale assegno era stato tuttavia negoziato da TE TA in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all'incasso qualificandosi come legittimo prenditore. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2017, ha accolto l'appello proposto da PO AI, condannando TE TA a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, oltre interessi legali sino al saldo riscontrando una condotta censurabile del personale della NC negoziatrice con riferimento agli obblighi di diligenza che assistono l’attività di identificazione del presentatore del titolo all’incasso che si era sostituito al soggetto che ne era il legittimo portatore. Il giudice capitolino ha, inoltre, escluso qualsivoglia concorrente responsabilità di PO AI per essere stato il titolo spedito a mezzo di corrispondenza ordinaria, in primo luogo perché l'evento dannoso si era prodotto solo quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall’ istituto di credito che 3 di 10 aveva pagato l’assegno ad un soggetto non legittimato ed in secondo luogo perché l’assegno non era stato emesso e spedito dall’attrice bensì da un soggetto terzo l’FG NC. 3. TE TA PA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria;
PO AI ha svolto difese mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 29/10/2019 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia: «art. 360 n 3 - violazione e falsa applicazione dell’art 43 RD 1736/1933 R.D in relazione alla diligenza di TE nell'esecuzione del pagamento»; si sostiene che l’imputabilità dell’inadempimento della banca negoziatrice per aver pagato ad un soggetto diverso dal prenditore non può avere natura oggettiva ma va affermata tenendo conto dei criteri di diligenza fissati dall’art 1176 cc . 1.1 Con il secondo motivo viene prospettato «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 comma 2; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti »; si argomenta che l’elemento di fatto valutato in sentenza -apertura di un conto corrente poco tempo prima della negoziazione- non è affatto idoneo a fondare un giudizio di sussistenza della condotta antidoverosa di TE PA che, per contro, ha assolto al proprio incarico con la diligenza professionale provvedendo l’operatore di sportello alla identificazione del portatore dell’assegno mediante carta di identità, che non presentava anomalie e contraffazioni di sorta, e codice fiscale. 1.2 Con il terzo motivo viene dedotto «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione degli artt 83 DPR 156/73 e del D.M. 4 di 10 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all'art. 1227 c.c., comma 1» per non avere il Tribunale di Roma riconosciuto il concorso di colpa della PO AI nell’avere incautamente inviato l’assegno di traenza con posta ordinaria senza assicurarsi della ricezione da parte del destinatario del plico. 1.3 Con il quarto motivo si lamenta «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti» per avere il Tribunale di Roma condannato TE PA al risarcimento di un danno meramente potenziale e non effettivo del quale il danneggiato non ha fornito prova. 2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 2.1 La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda un assegno di traenza emesso su disposizione della società assicurativa (PO AI) dalla banca trattaria (FG NC) ed inviato da questa al beneficiario (TO TU) a mezzo posta ordinaria. L'assegno è stato pagato dalla negoziatrice TE TA, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente non è risultato essere l'effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, si è vista costretta emettere altro assegno a favore dell'assicurato. 2.2 La questione giuridica posta all’attenzione di questo Collegio riguarda, in primo luogo, la natura della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità ed è stata affrontata nelle sentenze nr.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite. Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo 5 di 10 art. 86 della stessa legge per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile che alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass n. 3133/1958, 1098/1999, 3654 /2003, 18543/2006, 7949/2010; 22816/2010, 18183/2014, 3405 /2016, 14777/2016 e 4381 /2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. 2360 /1968, 3317/1978, 686/1983, 9888 /1997, 22220/2015 e 1377/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest'ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca, enunciando il seguente principio « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r. d. n. 1736 del 1933 (c. d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.». 2.3 In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da 6 di 10 contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt.1175 e 1375 cod. civ. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". 2.4 Su tale premessa hanno ricordato che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art.1176, secondo comma, cod. civ. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Hanno infine evidenziato la specificità della previsione di cui all'art.43, comma 2, della legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art.43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art.1189, primo comma, cod. civ. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art.1992, secondo comma, cod. civ. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave. 7 di 10 2.5 Da tali principi, che hanno trovato conferma nelle successive pronunce di questa Corte (cfr tra le tante Cass.12991/2019 e 18816/2022), non vi è motivo di discostarsi. 2.6 Non è, quindi, conforme a diritto, secondo la suindicata opzione interpretativa, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che configura una responsabilità oggettiva delle TE per aver pagato ad un soggetto non legittimato. 2.7 Va, tuttavia, rilevato come il Tribunale di Roma abbia poi sviluppato il proprio ragionamento in termini di responsabilità contrattuale fondata sui principi di colpevolezza ai sensi degli artt. 1218 e 1179 cc ponendosi sostanzialmente nel solco tracciato dall’arresto della Suprema Corte. 2.8 In particolare, secondo i giudici capitolini TE TA non ha dimostrato di avere adoperato, nell'identificare il negoziatore del titolo, la diligenza qualificata richiesta a chi di professione svolge l’attività bancaria sulla base delle seguenti considerazioni: a) il prenditore che si era presentato all’incasso non intratteneva rapporti con TE TA ed aveva da poco aperto un conto corrente;
b) il conto non fu aperto, come avviene normalmente, per specifici scopi (domiciliazione di stipendi, pensioni utenze); c) l’identificazione avvenne solo con la carta di identità (documento soggetto a facile contraffazione) e non anche con la tessera sanitaria. 2.9 Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176 c.c., comma 2, il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando 8 di 10 concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico- sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019 e 34107/2019). 2.10 Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e di mera contrapposizione, ma contenga, come nel caso di specie è avvenuto, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011). 2.11 Ciò premesso, in materia di individuazione dei parametri valutativi della diligenza richiesta dal banchiere nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, la giurisprudenza più recente si è orientata ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a), stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/2021; 6356/2022 e 38110/2022). L'identificazione dei soggetti nelle operazioni deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della "natura dell'attività esercitata" dal debitore, 9 di 10 a mente dell'art. 1176 c.c., comma 2). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 30 ter, in uso solo da alcuni anni). Deve, pertanto, negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr. per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021 e 16781/2022). 2.12 Ne consegue che l'impostazione di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione del prenditore del titolo con documento di identità (e con il codice fiscale) - tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione del Tribunale, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. 2.13 Infine, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 15616/2022 e 15934/2022), le particolari circostanze contrarie valorizzate dal giudice di merito che, ad avviso dello stesso, avrebbero dovuto indurre TE TA ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio; concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno), in realtà, appaiono quantomeno "neutre": l'essere il portatore sconosciuto alla banca, è, infatti, esattamente la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); l'apertura di un libretto di deposito è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della 10 di 10 banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). 3. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti. 4 In accoglimento del primo e del secondo motivo va cassata l’impugnata sentenza;
la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da PO AI Assicurazioni PA. 5. Va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento e quelle delle fasi di merito avuto riguardo alla formazione di un univoco indirizzo giurisprudenziale sulle questioni trattate successivamente alla introduzione della lite.
PQM
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PO AI Assicurazioni PA Dispone compensarsi interamente le spese del presente giudizio e di quelli di merito Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2023 </PAn>
- ricorrente -
contro PO AI Assicurazioni PA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145 presso lo studio dell’avv Paolo Garau che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente- avverso la sentenza nr. 21630/2017 del Tribunale di Roma depositata il 17/11/2017; Civile Sent. Sez. 1 Num. 12861 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 11/05/2023 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo, secondo e quarto. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza depositata il 10 aprile 2015 il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda risarcitoria proposta da PO AI nei confronti di TE TA con riferimento all’assegno di traenza dell’importo di € 2.200 non trasferibile, emesso su conto corrente acceso presso la UGF NC e inviato per posta ordinaria all'indirizzo del beneficiario;
tale assegno era stato tuttavia negoziato da TE TA in favore di persona diversa, che lo aveva presentato all'incasso qualificandosi come legittimo prenditore. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2017, ha accolto l'appello proposto da PO AI, condannando TE TA a versare, a titolo risarcitorio, la somma portata sul titolo, oltre interessi legali sino al saldo riscontrando una condotta censurabile del personale della NC negoziatrice con riferimento agli obblighi di diligenza che assistono l’attività di identificazione del presentatore del titolo all’incasso che si era sostituito al soggetto che ne era il legittimo portatore. Il giudice capitolino ha, inoltre, escluso qualsivoglia concorrente responsabilità di PO AI per essere stato il titolo spedito a mezzo di corrispondenza ordinaria, in primo luogo perché l'evento dannoso si era prodotto solo quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall’ istituto di credito che 3 di 10 aveva pagato l’assegno ad un soggetto non legittimato ed in secondo luogo perché l’assegno non era stato emesso e spedito dall’attrice bensì da un soggetto terzo l’FG NC. 3. TE TA PA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria;
PO AI ha svolto difese mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 29/10/2019 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia: «art. 360 n 3 - violazione e falsa applicazione dell’art 43 RD 1736/1933 R.D in relazione alla diligenza di TE nell'esecuzione del pagamento»; si sostiene che l’imputabilità dell’inadempimento della banca negoziatrice per aver pagato ad un soggetto diverso dal prenditore non può avere natura oggettiva ma va affermata tenendo conto dei criteri di diligenza fissati dall’art 1176 cc . 1.1 Con il secondo motivo viene prospettato «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 comma 2; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti »; si argomenta che l’elemento di fatto valutato in sentenza -apertura di un conto corrente poco tempo prima della negoziazione- non è affatto idoneo a fondare un giudizio di sussistenza della condotta antidoverosa di TE PA che, per contro, ha assolto al proprio incarico con la diligenza professionale provvedendo l’operatore di sportello alla identificazione del portatore dell’assegno mediante carta di identità, che non presentava anomalie e contraffazioni di sorta, e codice fiscale. 1.2 Con il terzo motivo viene dedotto «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e falsa applicazione degli artt 83 DPR 156/73 e del D.M. 4 di 10 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all'art. 1227 c.c., comma 1» per non avere il Tribunale di Roma riconosciuto il concorso di colpa della PO AI nell’avere incautamente inviato l’assegno di traenza con posta ordinaria senza assicurarsi della ricezione da parte del destinatario del plico. 1.3 Con il quarto motivo si lamenta «art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti» per avere il Tribunale di Roma condannato TE PA al risarcimento di un danno meramente potenziale e non effettivo del quale il danneggiato non ha fornito prova. 2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 2.1 La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda un assegno di traenza emesso su disposizione della società assicurativa (PO AI) dalla banca trattaria (FG NC) ed inviato da questa al beneficiario (TO TU) a mezzo posta ordinaria. L'assegno è stato pagato dalla negoziatrice TE TA, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente non è risultato essere l'effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, si è vista costretta emettere altro assegno a favore dell'assicurato. 2.2 La questione giuridica posta all’attenzione di questo Collegio riguarda, in primo luogo, la natura della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità ed è stata affrontata nelle sentenze nr.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite. Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo 5 di 10 art. 86 della stessa legge per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile che alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass n. 3133/1958, 1098/1999, 3654 /2003, 18543/2006, 7949/2010; 22816/2010, 18183/2014, 3405 /2016, 14777/2016 e 4381 /2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. 2360 /1968, 3317/1978, 686/1983, 9888 /1997, 22220/2015 e 1377/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest'ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca, enunciando il seguente principio « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r. d. n. 1736 del 1933 (c. d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.». 2.3 In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da 6 di 10 contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt.1175 e 1375 cod. civ. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". 2.4 Su tale premessa hanno ricordato che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art.1176, secondo comma, cod. civ. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Hanno infine evidenziato la specificità della previsione di cui all'art.43, comma 2, della legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art.43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art.1189, primo comma, cod. civ. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art.1992, secondo comma, cod. civ. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave. 7 di 10 2.5 Da tali principi, che hanno trovato conferma nelle successive pronunce di questa Corte (cfr tra le tante Cass.12991/2019 e 18816/2022), non vi è motivo di discostarsi. 2.6 Non è, quindi, conforme a diritto, secondo la suindicata opzione interpretativa, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che configura una responsabilità oggettiva delle TE per aver pagato ad un soggetto non legittimato. 2.7 Va, tuttavia, rilevato come il Tribunale di Roma abbia poi sviluppato il proprio ragionamento in termini di responsabilità contrattuale fondata sui principi di colpevolezza ai sensi degli artt. 1218 e 1179 cc ponendosi sostanzialmente nel solco tracciato dall’arresto della Suprema Corte. 2.8 In particolare, secondo i giudici capitolini TE TA non ha dimostrato di avere adoperato, nell'identificare il negoziatore del titolo, la diligenza qualificata richiesta a chi di professione svolge l’attività bancaria sulla base delle seguenti considerazioni: a) il prenditore che si era presentato all’incasso non intratteneva rapporti con TE TA ed aveva da poco aperto un conto corrente;
b) il conto non fu aperto, come avviene normalmente, per specifici scopi (domiciliazione di stipendi, pensioni utenze); c) l’identificazione avvenne solo con la carta di identità (documento soggetto a facile contraffazione) e non anche con la tessera sanitaria. 2.9 Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176 c.c., comma 2, il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando 8 di 10 concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico- sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019 e 34107/2019). 2.10 Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e di mera contrapposizione, ma contenga, come nel caso di specie è avvenuto, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011). 2.11 Ciò premesso, in materia di individuazione dei parametri valutativi della diligenza richiesta dal banchiere nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, la giurisprudenza più recente si è orientata ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a), stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/2021; 6356/2022 e 38110/2022). L'identificazione dei soggetti nelle operazioni deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della "natura dell'attività esercitata" dal debitore, 9 di 10 a mente dell'art. 1176 c.c., comma 2). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 30 ter, in uso solo da alcuni anni). Deve, pertanto, negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr. per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021 e 16781/2022). 2.12 Ne consegue che l'impostazione di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione del prenditore del titolo con documento di identità (e con il codice fiscale) - tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione del Tribunale, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. 2.13 Infine, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 15616/2022 e 15934/2022), le particolari circostanze contrarie valorizzate dal giudice di merito che, ad avviso dello stesso, avrebbero dovuto indurre TE TA ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell'assegno (portatore del titolo non noto all'ufficio; concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno), in realtà, appaiono quantomeno "neutre": l'essere il portatore sconosciuto alla banca, è, infatti, esattamente la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); l'apertura di un libretto di deposito è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della 10 di 10 banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). 3. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti. 4 In accoglimento del primo e del secondo motivo va cassata l’impugnata sentenza;
la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da PO AI Assicurazioni PA. 5. Va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento e quelle delle fasi di merito avuto riguardo alla formazione di un univoco indirizzo giurisprudenziale sulle questioni trattate successivamente alla introduzione della lite.
PQM
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PO AI Assicurazioni PA Dispone compensarsi interamente le spese del presente giudizio e di quelli di merito Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2023 </PAn>