TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1949/2021
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott.Valentina Prudente Giudice rel.est.
Riunito nella camera di consiglio del 30/05/2025 , udita la relazione del Giudice relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1949 dell'anno 2021
Tra
Parte_1
avv.ROSSI STEFANO
Parte ricorrente
Contro
CP_1 avv.DI LAURO ALDO
Parte resistente con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Sulle seguenti conclusioni;
conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa
P a g . 1 | 7 NEL MERITO
In via temporanea ed urgente a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi gli stessi di risiedere dove lo riterranno più opportuno, con obbligo di comunicazione a mezzo racc. a.r. in caso di mutamento di residenza, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi di espatrio. b) Disporre che la casa di abitazione sita a Carrara in Via Bonanni n.10, di proprietà del sig. , venga assegnata alla sig.ra CP_1 [...]
c) Disporre che il sig. versi alla sig.ra Parte_1 CP_1 Parte_1 una somma di denaro non inferiore ad € € 1.500,00 mensili o somma maggiore o minore da quantificarsi nel corso del giudizio a titolo di contributo economico per il suo mantenimento.
In via definitiva a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, liberi gli stessi di risiedere dove lo riterranno più opportuno, con obbligo di comunicazione a mezzo racc. a.r. in caso di mutamento di residenza, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi di espatrio. b) Disporre che la casa di abitazione sita a Carrara in Via Bonanni n.10, di proprietà del sig. , venga assegnata alla sig.ra CP_1 Parte_1
e disporre che sig. versi alla sig.ra una somma
[...] CP_1 Parte_1 non inferiore ad € 1.500,00 mensili o maggiore o minore da quantificarsi nel corso del giudizio a titolo di contributo economico per il suo mantenimento o, in subordine, disporre che sig.
versi alla sig.ra una somma non inferiore ad € 1.500,00
CP_1 Parte_1 mensili o maggiore o minore da quantificarsi nel corso del giudizio a titolo di contributo economico per il suo mantenimento e una ulteriore somma non inferiore ad € 750,00 mensili per permetterle di locare altra idonea abitazione per sé e per il figlio c) Emettere Persona_1 pronuncia di separazione con addebito a carico del sig. per violazione dei doveri
CP_1 derivanti dal matrimonio a causa delle condotte dallo stesso poste in essere ai danni del coniuge come in premessa indicate. d) Accertato e dichiarato che il sig. nel
CP_1 corso del rapporto coniugale ha posto in essere condotte lesive dei diritti di rilevanza costituzionale della odierna ricorrente, come in premessa indicati, tali da arrecare alla stessa danni di natura non patrimoniale ex art.2059 c.c., condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura che il Tribunale adito riterrà di giustizia. e) Condannare il convenuto sig.
CP_1 al pagamento delle spese di giudizio, da porsi a carico dello Stato ex art.133 TUSG
[...] stante l'avvenuta ammissione della odierna ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del COA” conclusioni di parte resistente CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata;
previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma 6 n° 2 e 3 c.p.c. e non ammesse dal Tribunale, rinnovate le eccezioni avverso le memorie 183 comma 6 n° 2 e 3 di parte ricorrente In tesi: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente per avere quest'ultima con il proprio comportamento violato i doveri Parte_1 derivanti dal matrimonio con ogni conseguenza di legge. In ipotesi: dichiarare la separazione personale dei coniugi onerando il signor al versamento di un assegno a favore CP_1 della moglie non superiore ad E. 400,00 essendo nelle more mutata la situazione reddituale della ricorrente ed essendo quest'ultima, per sua stessa ammissione, divenuta assegnataria di un immobile Ater con esborso di un irrisorio canone di locazione. Respingere ogni altra domanda avanzata da perchè infondata e non provata. In ogni caso: con vittoria Parte_1 di spese e competenze oltre spese forfettizzate, c.n.p.a. ed iva di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe. Parte_1
P a g . 2 | 7 Si costituiva . CP_1
In sede di udienza presidenziale era previsto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 l'assegno mensile di euro 600,00, da versare entro il 10 di ogni mese.
Pt_1 proponeva due successivi ricorsi cautelari in corso di causa. La ricorrente era
Pt_1 autorizzata all'ingresso nell'abitazione familiare, di proprietà del per asportare i propri
Pt_1 effetti personali;
il secondo ricorso, volto alla modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, con aumento del contributo al mantenimento in favore della era rigettato sulla scorta
Pt_1 dell'assenza di elementi nuovi sopravvenuti.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
L'istruttoria era condotta con assunzione della prova orale (testimoni comune Testimone_1 alle parti, e richiesti dalla ricorrente) Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 e acquisizioni documentali.
All'udienza del 4.4.2025, la causa era trattenuta in decisione, concessi i termini per memorie ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per conclusionali).
***
Espone la ricorrente di essere sposata con dal 31.7.2015. Con il consenso di CP_1 quest'ultimo, il figlio della , nato il [...] da precedente relazione, si era Pt_1 Per_1 trasferito a casa della coppia.
La allega di essere vittima di violenze da parte del coniuge e a tal fine menziona episodi Pt_1 specifici (“nel corso del 2013, in cui il sig. ha usato violenza contro la sig.ra
CP_1 Pt_1 per futili motivi- in data 26.09.2019: la ricorrente, che si trovava in auto assieme al sig.
CP_1 quale passeggera, chiedeva al coniuge di fermarsi per poter scendere vista la velocità con cui stava procedendo;
nella circostanza il sig. rallentava la marcia, la sig.ra
CP_1 Pt_1 apriva la portiera e mentre stava per scendere il sig. riprendeva la marcia a forte
CP_1 velocità con la portiera aperta mettendo in pericolo la vita del coniuge” – pag. 2 ricorso). In data 6.2.2021 la aveva sporto querela contro il coniuge (procedimento archiviato). A Pt_1 detta della ricorrente, si erano poi succeduti ulteriori episodi di aggressione fisica per i quali la si era rivolta al pronto soccorso e al Centro antiviolenza di Carrara. Pt_1
In conseguenza di tali condotte vessatorie, la ha richiesto l'addebito della separazione Pt_1 al marito.
Espone, inoltre, di essere totalmente inabile al lavoro per un infortunio occorsole nel 1990 e per il “logorio psico-fisico accumulato per l'attività lavorativa svolta nel corso del rapporto matrimoniale assieme al coniuge” (pag. 4 ricorso), avendo ella, a suo dire, sempre lavorato a titolo gratuito e senza copertura previdenziale nell'attività di agente di commercio nel CP_1 settore degli studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici); di essere, pertanto, economicamente dipendente dal coniuge, che, tuttavia, le aveva negato i mezzi di sussistenza, bloccandole il bancomat associato al c/c a egli intestato, acceso presso Credit Agricole.
Il ha negato qualsivoglia episodio di violenza nei confronti della moglie e ha CP_1 evidenziato che la crisi della coppia era stata innescata dalla convivenza con , che, sebbene Per_1 adulto, non intendeva avviare un'autonoma esistenza, in concomitanza con le difficoltà economiche del resistente. Il clima teso che ne era conseguito aveva condotto il a CP_1 sporgere querela avverso la e il figlio per lesioni e furto. Pt_1
P a g . 3 | 7 Circa la propria situazione economica, ha dichiarato di percepire reddito annuo medio di € 27.000,00 e ha affermato di sostenere integralmente le spese del ménage familiare, ivi compreso il mantenimento di . Per_1
In ordine alla situazione economica della a riferito che la donna “non ha mai Pt_1 CP_1 lavorato in vita sua, sia durante il rapporto con il he in precedenza” (pag. 5 comparsa). CP_1
Ha concluso, quindi, negando ogni responsabilità nella crisi del rapporto coniugale, con la precisazione di non aver intrattenuto relazioni con altre donne (a sostegno di ciò, ha prodotto schermate di scambi di messaggi, ritenuti di natura “goliardica”).
***
La domanda di separazione – a cui ha aderito - merita accoglimento, in quanto ne CP_1 ricorrono i presupposti, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del contegno processuale e degli altri elementi desumibili dagli atti.
Deve, poi, affrontarsi la tematica delle rispettive domande di addebito, tenuto conto degli effetti sull'assegno di mantenimento al coniuge.
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in quanto l'istituto ha carattere eccezionale e presuppone comportamenti più gravi rispetto a quelli che, di regola, determinano la separazione personale dei coniugi, sanciti dall'art. 151 c.c.: intollerabilità della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio per l'educazione dei figli. È, pertanto, necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, con valutazione comparativa delle condotte dei coniugi, al fine di determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di uno di essi e l'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005, n. 12383).
Tanto premesso, non vi è prova dell'addebitabilità della separazione alla in quanto è Pt_1 lo stesso resistente ad affermare testualmente: “è invece evidente come la signora abbia Pt_1 abbandonato il marito al proprio destino, disinteressandosi del suo accudimento morale e materiale. Tale comportamento ha avuto inizio nel momento in cui il figlio è andato a Per_1 coabitare con gli odierni contendenti. La presenza del giovane si è frapposta tra i coniugi ed ha originato tutti i malesseri e le tensioni che hanno portato alla rottura del rapporto” (pag. 6 comparsa), sostanzialmente addossando al figlio della donna e alle difficoltà della convivenza con lui la crisi della relazione di coppia.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di addebito avanzata dalla Pt_1
La ricorrente, a sostegno della pretesa, ha prodotto due referti del pronto soccorso: il primo, datato 29.12.21, per riferita aggressione da parte del coniuge (frattura del piede sinistro: 20 giorni di prognosi); il secondo del 30.12.21 per insorgenza di dolore toracico mentre stava sporgendo querela per il fatto del giorno antecedente. Risultano agli atti, inoltre, denuncia/querela del 23.12.21 (successivamente integrata il 27.12.21) e del 31.12.21. In quella del 23.12.21, la espone di essere in fase di separazione dal marito, di aver presentato in Pt_1 precedenza altre denunce per maltrattamenti (di cui, in realtà, non vi è traccia e che, stando a quanto dalla stessa dichiarato nella successiva denuncia, non sarebbero mai state sporte) ed evidenzia il clima teso all'interno del nucleo familiare (“il 21 dicembre 2021 mio marito ha disdetto il contratto della mia utenza telefonica , dopo 11 anni che avevo quel numero, senza dirmi o chiedermi niente e me ne sono accorta perché di colpo non c'era più rete. […] Trovo questi comportamenti molto pesanti e cattivi nei miei confronti perché l'ha fatto vicino alle feste
P a g . 4 | 7 natalizie momento importante per sentire la famiglia e le amicizie. Psicologicamente mi sento sempre più giù. Io e mio figlio siamo distrutti per questa situazione che va avanti da mesi. In casa continua a farci dispetti: spegne i termosifoni, stacca le luci di Natale, quando passa vicino a mio figlio lo spintona cercando sempre una sua reazione. Proprio per questi comportamenti , che mi rendo conto non essere reati, ho presentato un esposto presso il commissariato di PS di Carrara”; “ad integrazione della querela sporta in data 23 dicembre 2021, quando tornavo a casa nella sera in cui avevo presentato la querela contro il mio ex marito, notavo che i termosifoni non emanavano calore non c'era acqua calda, quindi chiedevo al mio vicino di casa cosa fosse successo […] il mio ex marito in questo periodo di festa aveva cessato le utenze di prima necessità senza un preavviso o tantomeno informandomi, per farmi del male”).
Nella denuncia/querela successiva, la sottolinea che, sin dall'inizio della relazione, Pt_1 i era sempre dimostrato un uomo violento e prevaricatore, tuttavia, a suo dire, ella non CP_1 l'aveva mai denunciato e si era sempre rifiutata di ricorrere a cure mediche, in quanto innamorata. Solo dopo l'udienza presidenziale, la situazione era ulteriormente degenerata, sino a sfociare nell'episodio del 29.12.21 (in sintesi: in seguito a una lite che aveva coinvolto la coppia e , la si era allontanata da casa. Vi aveva fatto rientro alle 1.30 di notte, Per_1 Pt_1 trovando la porta sbarrata dall'interno. Aveva quindi frantumato con una pietra il vetro della porta – finestra per accedere all'abitazione. Una volta entrata, sia lei che il figlio erano stati aggrediti da Era stato infine richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine e di personale CP_1 sanitario).
Nei confronti di in relazione all'addebito provvisorio ex artt. 81, 572 e 624 bis c.p. era CP_1 stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Carrara con ordinanza del Gip di Massa del 2.2.22 (doc. 43 ricorrente), procedimento che si era concluso con sentenza di patteggiamento n. 262/2022, con applicazione della pena di anni 1, mesi 8 e giorni 4 di reclusione (la sentenza non è stata prodotta e non è noto se sia passata in giudicato).
Dei testimoni escussi, e nulla hanno saputo riferire;
e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1 (che risulta aver sporto a propria volta querela contro hanno, rispettivamente, la prima CP_1 dichiarato che nel corso del rapporto coniugale vi erano stati episodi di liti e aggressioni e, il secondo, che, in data 6.4.2021 si era verificato un litigio tra la e perché la Pt_1 CP_1 aveva scoperto nel telefono cellulare del coniuge foto tratte da siti pornografici. Pt_1
Tanto premesso, non vi è prova di alcun nesso eziologico tra gli episodi di maltrattamenti (rispetto alla cui definitività della sentenza penale nulla può dirsi) e la crisi coniugale. Anzi, a detta della tali comportamenti avrebbero caratterizzato fin dall'inizio la relazione Pt_1 sentimentale, tanto da essere una costante del rapporto.
Non difforme valutazione deve condursi in ordine agli ulteriori profili della condotta del Ciampi, ritenuti rilevanti dalla ricorrente e relativi alla presenza di immagini tratte da siti pornografici sul cellulare del marito. Pacifica la presenza di tali fotografie – come ammesso dallo stesso resistente – non vi è alcuna prova che le stesse abbiano dispiegato incidenza causale sulla crisi matrimoniale.
La domanda di assegnazione della casa familiare alla è inammissibile. Pt_1
L'istituto è funzionale a salvaguardare la prole, sia minorenne che maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, nel momento dello scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori.
P a g . 5 | 7 In proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come l'assegnazione della casa familiare risponda esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi dei figli a permanere nel medesimo ambiente in cui sono cresciuti (ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006). È poi consolidato orientamento di giurisprudenza quello secondo cui “nell'ambito della separazione l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole. Infatti, essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, ossia a loro protezione;
pertanto, la relativa domanda è inammissibile per assenza dei presupposti di legge tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare” (cfr. Tribunale, Pisa, sez. I, 29/09/2023, n. 1197; in senso conforme: Tribunale, Foggia, sez. I, 08/03/2023, n. 656; Tribunale, Potenza, sez. I, 14/02/2023, n. 163; Tribunale, Roma, sez. I, 19/05/2017).
In assenza di figli non economicamente autosufficienti, pertanto, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare.
Nel caso di specie, è appena il caso di precisare che la coppia non ha figli e, peraltro,
[...] ha oggi 43 anni e risulta stabilmente inserito nel mondo del lavoro (come da curriculum Per_1 prodotto dalla ricorrente).
La domanda di risarcimento del danno endofamiliare è, del pari, inammissibile.
L'azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. e quella di addebito soggiacciono a riti procedimentali differenti, di talché la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria), ammessa dall'art. 40 c.3 c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). Deve, pertanto, escludersi la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi, risultando la domanda di risarcimento del danno endofamiliare inammissibile in questa sede, non trovando applicazione l'art. 473 bis c.1.
Infine, posto che il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi, esso è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Pertanto, “nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
In proposito, si riporta un passaggio della memoria conclusionale della ricorrente: “La sig.ra infatti a decorrere dal 2011, quindi già prima della celebrazione del matrimonio, ha Pt_1 iniziato a svolgere attività lavorativa assieme al sig. agente di commercio nel settore CP_1 degli studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici, circostanza questa che la obbligava a spostamenti giornalieri attraverso il mezzo di trasporto del coniuge. La sig.ra per anni Pt_1 ha gestito in modo esclusivo gli ordinativi delle merci, i rapporti con i fornitori (le case produttrici di materiale odontoiatrico), le banche e i professionisti deputati alla tenuta della contabilità e per anni ha viaggiato in auto per otto ore al giorno nell'arco della settimana a fianco del coniuge nel corso dei quotidiani spostamenti di lavoro da e verso i clienti e i fornitori nel territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Livorno, Pisa ed Arezzo e anche fuori dalla Toscana. La predetta nel corso degli anni ha partecipato inoltre a diversi
P a g . 6 | 7 convegni organizzati dalle aziende fornitrici e ha partecipato a diversi corsi professionali nella prospettiva, come promessole dal coniuge, di entrare con lo stesso in società per lo svolgimento della predetta attività economica: ovviamente nessun accordo societario è mai stato siglato. Nall'anno 2016 la sig.ra ha avuto un grave problema di salute per cui ha cessato di Pt_1 accompagnare e seguire il coniuge in quanto impossibilitata fisicamente a rimanere seduta in auto per ore, continuando tuttavia a svolgere la propria attività di pianificazione e gestione degli ordini, seguendo la spedizione della merce ai clienti sino alla consegna, il tutto direttamente da casa attraverso i moderni strumenti informatici”.
Conseguentemente, è evidente che la stessa, ancora in età lavorativa, disponga di competenze acquisite negli anni che ne potrebbero consentire il proficuo impiego nel mondo del lavoro.
Nondimeno, tenuto conto della complessiva situazione economico – reddituale delle parti, non vi è dubbio che la sia il coniuge in posizione deteriore. Pt_1
Deve poi evidenziarsi che il precedente tenore di vita non si identifica con quello di cui la coppia godeva in corso di convivenza, nell'ambito della quale si determinavano economie di scala che permettevano di incrementare il reddito effettivamente disponibile, ma in quello che è più vicino al precedente tenore di vita, tenendo conto che con la separazione le spese aumentano.
Considerati, quindi, le attuali potenzialità lavorative della il fatto che la stessa risulta Pt_1 assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone calmierato e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con le precisazioni di cui sopra, deve disporsi a carico di assegno di mantenimento in favore del coniuge pari a € 400, soggetto a rivalutazione CP_1 annuale ISTAT.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro così Parte_1 CP_1 dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare;
DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
DISPONE che corrisponda entro il 10 di ogni mese a CP_1 Parte_1
l'assegno di € 400, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
[...]
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 7 | 7