Art. 1.
La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 , per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato - nonche', a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572 , per i dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere degli enti di diritto pubblico - chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, puo' essere elevata fino al limite massimo di lire centoventicinque.
Il gettone di presenza di cui al precedente comma e quello previsto a favore degli estranei alle Amministrazioni statali dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572 , sono corrisposti ai componenti delle sole commissioni od organi collegiali affini istituiti presso le Amministrazioni dello Stato con provvedimenti legislativi o decreti Ministeriali o interministeriali.
La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 , per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato - nonche', a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572 , per i dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere degli enti di diritto pubblico - chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, puo' essere elevata fino al limite massimo di lire centoventicinque.
Il gettone di presenza di cui al precedente comma e quello previsto a favore degli estranei alle Amministrazioni statali dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572 , sono corrisposti ai componenti delle sole commissioni od organi collegiali affini istituiti presso le Amministrazioni dello Stato con provvedimenti legislativi o decreti Ministeriali o interministeriali.