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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1068/2024 promossa da
, c.f. residente a Parte_1 C.F._1
Valdilana, frazione Cereie 1, col patrocinio dell'avv. Alessandro Lippiello, con domicilio in Biella, via Bertodano 10;
parte attrice
nei confronti di c.f. , residente a Valdilana, frazione Cereie 1, con il CP_1 C.F._2 patrocinio degli avv. Chiara Perona e Guido Strona, con domicilio in Biella, via Crosa 1;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
disporre in conformità dell'accordo raggiunto all'udienza del 24 marzo 2023:
- pronuncia di separazione;
- la casa familiare sarà assegnata al padre;
la madre si impegna a spostare entro un mese la propria residenza;
- le minori d saranno affidate a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 - le minori manterranno il collocamento e la residenza presso il padre e frequenteranno la madre con le seguenti modalità: durante l'anno scolastico, due week-end al mese da venerdì dopo la scuola a lunedì prima della scuola;
la frequentazione avverrà in prossimità della casa di residenza delle minori;
il padre si rende disponibile a ospitare la madre e le minori nella sua seconda casa di Pray, fraz. Pianceri
Alto; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il periodo fra la fine della scuola e il 31 dicembre e il periodo fra il 31 dicembre e l'inizio della scuola;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive, cinque settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive il regime ordinario di frequentazioni si intende sospeso;
in detti periodi i genitori gestiranno a metà gli oneri logistici richiesti per
l'accompagnamento e il riaccompagnamento delle minori presso la casa materna;
- la madre contribuirà al mantenimento delle minori versando € 500,00 (€ 250,00 a figlia) mensili rivalutabili con decorrenza da novembre 2024 e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
l'assegno unico sarà percepito interamente dal padre.
- rinuncia a ogni altra domanda;
- compensazione delle spese di lite.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile/concordatario in Trivero (Valdilana) il 22/11/2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valdilana, anno 2012, parte 1, serie
-, numero 3. Dall'unione nascevano le figlie a Borgosesia il 29/09/2017 e Persona_3
a Borgosesia il 17/06/2011. Persona_4
con ricorso depositato il 29/10/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione dal coniuge, chiedendo, anche in via d'urgenza, che le figlie minori fossero collocate presso di lei in Svizzera a La Chaux de Fonds – Cantone di Neuchatel. CP_1 con memorie del 18/11/2024 e del 23/12/2024 ha aderito alla domanda di separazione dal coniuge ma ha chiesto che le figlie minori restassero collocate presso di lui.
Le parti successivamente rinunciavano alla domanda formulata in via d'urgenza. All'udienza del
29/01/2025 le parti trovavano un accordo provvisorio in materia di collocamento e di mantenimento delle figlie minori. La giudice autorizzava le parti a vivere separate, adottava provvisoriamente il loro accordo e disponeva l'audizione della minore All'udienza del 29/01/2025 la giudice Persona_4 ascoltava la minore e le parti chiedevano un rinvio per valutare una conciliazione. Alla successiva udienza del 24 marzo 2025 le
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di coabitare a metà 2023 e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., rilevato che l'accordo raggiunto non contrasta con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispetta il principio di bigenitorialità e le aspirazioni espresse dalla minore risulta coerente con le condizioni personali ed economiche delle parti, Persona_4 sussistono i presupposti per disporre in conformità dello stesso. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accordo raggiunto, il tribunale ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1068 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in Trivero (Valdilana) il
[...] CP_1
22/11/2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valdilana, anno 2012, parte 1, serie -, numero 3.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valdilana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1068/2024 promossa da
, c.f. residente a Parte_1 C.F._1
Valdilana, frazione Cereie 1, col patrocinio dell'avv. Alessandro Lippiello, con domicilio in Biella, via Bertodano 10;
parte attrice
nei confronti di c.f. , residente a Valdilana, frazione Cereie 1, con il CP_1 C.F._2 patrocinio degli avv. Chiara Perona e Guido Strona, con domicilio in Biella, via Crosa 1;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
disporre in conformità dell'accordo raggiunto all'udienza del 24 marzo 2023:
- pronuncia di separazione;
- la casa familiare sarà assegnata al padre;
la madre si impegna a spostare entro un mese la propria residenza;
- le minori d saranno affidate a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2 - le minori manterranno il collocamento e la residenza presso il padre e frequenteranno la madre con le seguenti modalità: durante l'anno scolastico, due week-end al mese da venerdì dopo la scuola a lunedì prima della scuola;
la frequentazione avverrà in prossimità della casa di residenza delle minori;
il padre si rende disponibile a ospitare la madre e le minori nella sua seconda casa di Pray, fraz. Pianceri
Alto; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il periodo fra la fine della scuola e il 31 dicembre e il periodo fra il 31 dicembre e l'inizio della scuola;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive, cinque settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo sui periodi la scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
nei periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive il regime ordinario di frequentazioni si intende sospeso;
in detti periodi i genitori gestiranno a metà gli oneri logistici richiesti per
l'accompagnamento e il riaccompagnamento delle minori presso la casa materna;
- la madre contribuirà al mantenimento delle minori versando € 500,00 (€ 250,00 a figlia) mensili rivalutabili con decorrenza da novembre 2024 e sostenendo la metà delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
l'assegno unico sarà percepito interamente dal padre.
- rinuncia a ogni altra domanda;
- compensazione delle spese di lite.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile/concordatario in Trivero (Valdilana) il 22/11/2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valdilana, anno 2012, parte 1, serie
-, numero 3. Dall'unione nascevano le figlie a Borgosesia il 29/09/2017 e Persona_3
a Borgosesia il 17/06/2011. Persona_4
con ricorso depositato il 29/10/2024 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione dal coniuge, chiedendo, anche in via d'urgenza, che le figlie minori fossero collocate presso di lei in Svizzera a La Chaux de Fonds – Cantone di Neuchatel. CP_1 con memorie del 18/11/2024 e del 23/12/2024 ha aderito alla domanda di separazione dal coniuge ma ha chiesto che le figlie minori restassero collocate presso di lui.
Le parti successivamente rinunciavano alla domanda formulata in via d'urgenza. All'udienza del
29/01/2025 le parti trovavano un accordo provvisorio in materia di collocamento e di mantenimento delle figlie minori. La giudice autorizzava le parti a vivere separate, adottava provvisoriamente il loro accordo e disponeva l'audizione della minore All'udienza del 29/01/2025 la giudice Persona_4 ascoltava la minore e le parti chiedevano un rinvio per valutare una conciliazione. Alla successiva udienza del 24 marzo 2025 le
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di coabitare a metà 2023 e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., rilevato che l'accordo raggiunto non contrasta con l'ordine pubblico e le norme imperative, rispetta il principio di bigenitorialità e le aspirazioni espresse dalla minore risulta coerente con le condizioni personali ed economiche delle parti, Persona_4 sussistono i presupposti per disporre in conformità dello stesso. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'accordo raggiunto, il tribunale ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1068 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in Trivero (Valdilana) il
[...] CP_1
22/11/2012, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valdilana, anno 2012, parte 1, serie -, numero 3.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valdilana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 26/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli