Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 333 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
tra nato a [...] il [...] ed residente a [...]
n° 39 (cf: ), e la sig.ra , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1 ed ivi residente, in via Vico Toselli n° 10 (CF: ), entrambi elett.te domiciliati in C.F._2
Palermo, presso lo studio egli avv.ti Francesco Fiorino ed Alessandra Castellino ( ; pec: fax: 091 335071), giusta procura allegata in C.F._3 Email_1 atti
Ricorrente Contro
, nato a [...] il [...] (CF: ) residente in [...]C.F._4
Casteldaccia, in via Stazzone n. 20 Resistente contumace pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ritualmente notificato, i signori Parte_1
e , convenivano nel presente giudizio il sig nei Controparte_1 Controparte_2 confronti del quale chiedevano di accertare e dichiarare quest'ultimo obbligato alla restituzione in loro favore della somma di €. 18.041,05, oltre interessi dal giorno del pagamento (8/04/2022) o, in subordine, dal giorno della domanda. Esponevano in fatto che
“in data 8/04/2022, il sig. - cointestatario con la madre Parte_1 Controparte_1 del conto corrente n. 000300308186 presso la filiale di Gioiosa Marea (IBAN: CP_3
[...]) – si recava presso la filiale di Palermo, in via Roma n. CP_3
196, al fine di effettuare allo sportello un bonifico bancario, per il pagamento di un acconto di €
23.041,05 a fronte della fattura n. 5 del 28/03/2022, emessa nei confronti della sig.ra CP_1
dalla Triscari Costruzioni s.r.l., con sede in Gioiosa Marea in via Umberto I n. 311, con
[...] causale “acconto per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Gioiosa Marea, in catasto al figlio 5 part. 91 sub 11/13/14/16”. Il sig. consegnava al cassiere, sig. Pt_1 Parte_2 una copia della fattura, dove erano indicati i termini di pagamento (banca Credito Valtellinese spa
IBAN: [...]), al fine di disporre il bonifico in favore della società emittente fattura, prelevando la relativa somma dal conto corrente cointestato con la sig.ra , Controparte_1 sopra indicato. Il cassiere incaricato provvedeva alla relativa operazione, rilasciando la distinta di bonifico, che si allega, che, pur tuttavia, indicava correttamente come beneficiario la Triscari
Costruzioni srl, ma un iban beneficiario diverso da quello indicato nella fattura (con precisione IBAN:
[...]). Sul momento il sig. non si preoccupava di verificare la Parte_1 correttezza dell'IBAN, affidandosi alla corretta indicazione dell'intestatario del conto beneficiario del bonifico. Dopo alcuni giorni, però, l'odierno ricorrente veniva contattato dal titolare della Triscari
Costruzioni s.r.l., che lamentava il mancato accredito delle somme richieste con fattura di cui sopra. Il sig. , dunque, si recava presso la filiale della dove aveva effettuato il Parte_1 Controparte_4 bonifico, per avere chiarimenti in merito. L'impiegato che aveva eseguito l'operazione, Parte_2 verificava che l'iban indicato al momento del bonifico era diverso da quello riportato nella fattura che aveva esibito. Il sig. chiedeva dunque che la banca si attivasse immediatamente per la Parte_1
pagina 2 di 5 restituzione delle somme indebitamente versate in favore di un soggetto terzo, titolare del conto avente l'iban erroneamente indicato nel bonifico. La filiale di Palermo, provvedeva ad Controparte_5 effettuare un recall in data 22/04/2022 (cfr. allegato) con esito però negativo. l'odierno ricorrente si recava allora presso la filiale di Palermo della agenzia 2, in Piazza Principe di Controparte_6
Camporeale, presso cui risultava aperto il conto indebitamente beneficiario del bonifico de quo, ed il direttore di detta filiale, per motivi di privacy, riferiva di non potere fornire i dati del conto corrente in questione, ma rassicurava che si sarebbe attivato al fine di farlo contattare dal titolare di detto conto, che si rilevava poi essere tale sig. (titolare della ditta individuale AU ER di Controparte_2
, odierno resistente. Nella stessa giornata il sig. chiamava l'odierno Controparte_2 CP_2 ricorrente, riferendogli di non avere più la disponibilità sul conto delle somme indebitamente percepite;
tuttavia, gli prometteva che gli avrebbe restituito al più presto dette somme. Dopo diversi solleciti, però, il sig. ha restituito agli odierni ricorrenti, in data 10/05/2022, soltanto la somma di €. CP_2
5.000,00 (a fronte della maggiore somma di € 23.041,05 indebitamente percepita), mediante bonifico sul conto cointestato degli odierni ricorrenti ed inutili sono stati i continui solleciti. Pertanto, i sigg.ri e hanno proposto denuncia-querela per i reati di truffa, Parte_1 Controparte_1 appropriazione indebita e per ogni altro reato ascrivile nei confronti del sig. (impiegato Parte_2 della filiale di via Roma a Palermo) e del Sig. (titolare del conto CP_3 Controparte_2 sul quale erano stata versate le somme). Effettuate le opportune indagini, il PM presso la Procura di
Palermo chiedeva il rinvio a giudizio del Sig. al fine di rispondere al reato di cui Controparte_2 all'art. 646 c.p., perché per procurarsi ingiusto profitto, si appropriava della somma di €. 18.041,04, denaro del quale aveva il possesso per avere ricevuto erroneamente un bonifico da Parte_1
sul proprio conto corrente”. Detto processo penale si concludeva con sentenza n 755/23
[...] emessa in data 23/05/2023 e depositata il 26/05/2023, con la quale il Tribunale di Palermo dichiarava
“Non luogo a procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto Controparte_2 perché il fatto non sussiste”.
Parte resistente seppure ritualmente evocata restava contumace. Controparte_2
Istruita la causa documentalmente, in assenza di attività istruttoria , è stata trattenuta per la decisione.
La domanda ex art. 2033 cc proposta da parte ricorrente è fondata per quanto si dirà in seguito.
pagina 3 di 5 Deduce parte ricorrente di avere eseguito , a causa di un IBAN errato, un bonifico a favore dell'odierno resistente senza motivo o giustificazione. CP_2
In diritto, occorre premettere che la ripetizione di indebito è lo strumento che l'ordinamento pone a disposizione di chi abbia effettuato un adempimento in assenza di una causa giustificativa, per ottenere la restituzione della prestazione eseguita ma non dovuta.
L'art. 2033 cc prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti ed agli interessi se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La norma quindi contempla l'ipotesi in cui venga eseguito un pagamento privo di qualsiasi giustificazione, ovvero non sussista proprio il debito oggetto del pagamento.
In sostanza, il pagamento non deve sussistere per nessun titolo ed è costituito dal fatto di un pagamento eseguito, e conseguentemente ricevuto dall'accipens, senza causa, pertanto tale pagamento non può che essere costituito da un errore .
Tanto emerge dalla documentazione allegata nell'atto introduttivo da parte attrice.
E' altresì emerso dal presente processo, come risulta dai documenti in atti, che il CP_2
ha restituito soltanto parzialmente ( cfr all.7 del ricorso : Distinta del bonifico di € 5.000,00 del
10/05/2022 eseguito da parte resistente ) la somma ricevuta erroneamente dai ricorrenti.
Difatti, non è ravvisabile nessuna altra motivazione rispetto a quella del pagamento eseguito a seguito di un iban errato.
Ne consegue che nel caso di indebito oggettivo, il solvens ha senz'altro diritto a ricevere dall'accipiens quanto pagato.
Egli, inoltre, ha diritto alla restituzione non solo di ciò che ha pagato, ma anche di frutti e interessi, dal giorno della domanda giudiziale nei casi di buona fede dell'accipiens (che si presume) o, altrimenti, dal giorno del pagamento.
In definitiva, deve ritenersi pienamente provato che l'odierna parte resistente ha indebitamente beneficiato di una somma pari ad € 18.041,04 (detratta dalla maggior somma euro 23.041,05 la somma di euro 5000,00 restituita) indebitamente percepita e, pertanto, va condannato a restituire ai ricorrenti il suddetto importo, oltre interessi come in domanda.
Trattandosi di debito di valuta, non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.
pagina 4 di 5 In virtù del principio della soccombenza, parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta..
P.Q.M.
Il Giudice della Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in narrativa :
1) condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente della somma di Controparte_2
€. 18.041,04, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti , delle spese Controparte_2
processuali che liquida in complessivi € 2088,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario.
Così deciso in Palermo il 05.01.2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
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