Articolo 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 464
Articolo 2
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27 agosto 1981
Art. 1. Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441
A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441 , sara' corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde.
Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e' rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.
Entrata in vigore il 27 agosto 1981