TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/08/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – sezione civile feriale – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Giovanni Di Giorgio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 266 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Parte_1 P.IVA_1
Barigelletti (C.F. ), indirizzo pec: C.F._1 Ema_ [...]
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Ferraro (C.F. ), indirizzo pec: C.F._2
Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
La società intimata si è anche costituita, resistendo.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. Il creditore ricorrente è attivamente legittimato a proporre la domanda.
Egli ha, infatti, posto a fondamento della sua iniziativa un credito, peraltro non contestato dalla resistente, fondato su fatture e cambiali.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare da tutti i bilanci del triennio rilevante, prodotti peraltro dalla resistente, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono nettamente i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
E', infine, superato anche il limite di 30.000,00 €, dovendosi tener conto dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS, rappresentata da debiti di per sé immediatamente esigibili.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con
2 regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dall'incapacità della società di far fronte al modesto debito nei confronti della ricorrente nonché dall'esito sostanzialmente infruttuoso dell'esecuzione mobiliare.
Sono infine decisive anche gli eventi negativi (incendio di qualche anno addietro, con perdita delle rimanenze di merci) che hanno afflitto il recente passato della società.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
), con sede in Carinaro, Zona Industriale Asi Polo Unica – Strada P.IVA_2
Consorti snc;
nomina giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo;
nomina curatrice l'avv. Fabiola Angri, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con
3 l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 12/1/2026 alle ore 10:00; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 27/08/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – sezione civile feriale – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Giovanni Di Giorgio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 266 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Parte_1 P.IVA_1
Barigelletti (C.F. ), indirizzo pec: C.F._1 Ema_ [...]
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Ferraro (C.F. ), indirizzo pec: C.F._2
Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
La società intimata si è anche costituita, resistendo.
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. Il creditore ricorrente è attivamente legittimato a proporre la domanda.
Egli ha, infatti, posto a fondamento della sua iniziativa un credito, peraltro non contestato dalla resistente, fondato su fatture e cambiali.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare da tutti i bilanci del triennio rilevante, prodotti peraltro dalla resistente, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono nettamente i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
E', infine, superato anche il limite di 30.000,00 €, dovendosi tener conto dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS, rappresentata da debiti di per sé immediatamente esigibili.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con
2 regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dall'incapacità della società di far fronte al modesto debito nei confronti della ricorrente nonché dall'esito sostanzialmente infruttuoso dell'esecuzione mobiliare.
Sono infine decisive anche gli eventi negativi (incendio di qualche anno addietro, con perdita delle rimanenze di merci) che hanno afflitto il recente passato della società.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
), con sede in Carinaro, Zona Industriale Asi Polo Unica – Strada P.IVA_2
Consorti snc;
nomina giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo;
nomina curatrice l'avv. Fabiola Angri, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con
3 l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 12/1/2026 alle ore 10:00; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 27/08/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4