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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.5.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura Parte_1
generale alle liti del 21 luglio 2015, a ministero dr. Notaio in Roma (rep. 80974; Persona_1 racc. 21569) dall'avvocato Simona Miglio, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via
Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura speciale alle lito depositata CP_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato Mauro Mocci, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_2 depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Antonio Tallidara, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
- APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 246/2024, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro e pubblicata in data 20.7.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di
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udienza del 23.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da con il quale costui proponeva CP_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776201800018476000, notificatagli dal concessionario della riscossione in data 14.3.2019, limitatamente a 12 cartelle di pagamento e 10 avvisi di addebito relativi a contributi per gli Pt_1 agli anni 2003-2017 - ha così statuito: «dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 09720050280518790000, n. 09720060206735409000, n.
09720080018576050000, n.0972008232331702000, n. 09720080253098392000,
n.09720080292549606000, n.09720100008927767000, n. 09720100141833865000,
n.09720100193901030000, n. 09720110078315959000; annulla gli avvisi di addebito n.
39720120003005745000, n. 39720120018717889000, n. 39720130000629776000, n.
39720130019038524000, n. 39720140005085570000, n. 39720140014756762000, n.
39720140028115913000, n. 39720160004030891000, n. 39720160020016783000; rigetta la restante domanda;
compensa interamente le spese di lite».
L interpone appello contro questa decisione, dolendosi della declaratoria di Pt_1
annullamento dei sopra riportati avvisi di addebito ed addebitando alla sentenza appellata: (a) di aver ritenuto che la mancata produzione in giudizio della c.d. CAD rendesse nulla la notifica degli avvisi di addebito, laddove detto ulteriore incombente non era richiesto nella presente fattispecie, nella quale si applicavano le norme del servizio postale ordinario: (b) di non aver considerato che, proposta l'opposizione, l'eventuale nullità della notifica degli avvisi di addebito non esimeva il giudice dal pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva. Chiede la parziale riforma della sentenza appellata, con conferma dei sopra riportati avvisi di addebito.
si costituisce in appello, sostanzialmente aderendo Controparte_2 Parte all'impugnazione dell e concludendo per l'accoglimento della medesima.
A seguito di rinnovazione della notifica, anche si costituisce innanzi a CP_1 questa Corte, eccependo l'improcedibilità dell'appello e riproponendo le eccezioni di prescrizione e di applicazione dell'art. 4 d.l. 119/2018; rassegna conclusioni conformi.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.1.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. ccepisce la decadenza (così in memoria di costituzione) dal giudizio CP_1 di appello (recte, l'improcedibilità del impugnazione), asserendo di non aver ricevuto nessuna notifica per l'udienza di discussione del 14.2.2024, che l'appellato assume fissata con il decreto
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di cui all'art. 435 c.p.c., così contestando, sul presupposto dell'insanabilità del vizio di omessa notificazione, l'ordinanza pronunciata d questa Corte all'udienza del 14.3.2024, con la quale è stato assegnato all'ente previdenziale termine ex art. 291 c.p.c. per provvedere alla rinnovazione della notifica all'appellato del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
L'eccezione è infondata perché si basa su di una scorretta ricognizione della realtà processuale, in quanto riposa su due dati fattuali (la celebrazione di un'udienza in data
14.2.2.2024 e l'omessa notifica da parte da parte dell per quella data o quanto meno per Pt_1 la successiva del 14.32024) che non trovano riscontro nell'effettivo svolgimento del processo di appello.
L'unica udienza fissata con il decreto di cui all'art. 435 c.p.c., infatti, è quella del 14.3.2024
(e non quella del 14.2.2024).
L'appellante ha effettivamente provveduto ad instaurare il contraddittorio, notificando all'appellato 'appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo CP_1 distinte PEC, ricevute entrambe in data 8.3.2024 rispettivamente dagli avvocati Mauro Moccia
(all'indirizzo e Gianluca Tavella (all'indirizzo Email_1
, procuratori costituiti in primo grado per Email_2 CP_1
Detta notifica era, all'evidenza, nulla (e non inesistente), perché non rispettosa del termine di cui all'art. 435, comma 3 c.p.c., così imponendo alla Corte, all'udienza del 14.3.2024, di ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
L ha tempestivamente ottemperato all'ordinanza del Collegio ed il contraddittorio è stato Pt_1 validamente instaurato, sicché l'eccezione è respinta.
3. Il primo motivo di impugnazione censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto nulla la notificazione dei sei avvisi di addebito oggetto del presente giudizio di impugnazione (ossia gli avvisi nn. n. 39720130019038524000; 39720140005085570000;
39720140014756762000; 39720140028115913000; 39720160004030891000;
39720160020016783000).
Il Tribunale ha così motivato la declaratoria di nullità: «risultano depositate in atti le buste recanti l'indicazione del “Lasciato Avviso di giacenza” ma in realtà non vi è prova che il postino ne abbia dato comunicazione al destinatario inviandogli una seconda raccomandata a.r. contenente l'avviso che la lettera sarebbe rimasta disponibile presso l'ufficio postale in giacenza per 30 giorni».
L'appello non censura tale accertamento in fatto, peraltro corretto alla luce della documentazione prodotta in primo grado dall , ma deduce che nella specie la notifica degli Pt_1 avvisi è avvenuta mediante raccomandata diretta, ossia spedita dall'ente previdenziale stesso
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ai sensi dell'art. 30 d.l. 78/2010, con conseguente applicazione delle ordinarie regole sul servizio postale, sicché la compiuta giacenza sarebbe sufficiente a realizzare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
La tesi sostenuta dall non può trovare accoglimento. Pt_1
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (in tal senso Cass., ss.uu., 15.4.2021 n. 10012 del 15/04/2021).
Il tenore letterale dell'art. 30, comma 4 d.l. 78/2010, che pure l'ente previdenziale invoca, non consente una soluzione diversa da quella sopra riportata.
Tale norma, infatti, si limita soltanto ad estendere all la possibilità, che già l'art. 14 l. Pt_1
890/1982 aveva riconosciuto agli uffici finanziari, della possibilità di notificare direttamente a mezzo posta l'avviso di addebito, senza però introdurre alcuna deroga alle norma che presiedono al procedimento notificatorio tramite il servizio postale.
La sentenza gravata, dunque, deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto la nullità della notifica degli avvisi di addebito.
4. Tale nullità, tuttavia, come rettamente osserva il secondo motivo di appello, non esimeva il Tribunale (e non esime oggi la Corte) dal vagliare la fondatezza della pretesa contributiva, posto che l'opposizione con la quale il ricorrente deduce, come nella presente fattispecie, di aver avuto cognizione della pretesa contributiva soltanto tramite un successivo atto del concessionario della riscossione (nella specie, il preavviso di iscrizione ipotecaria) e chiede accertarsi la non debenza dei contributi così richiestigli, costituisce azione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, la cui tempestiva proposizione è stata impedita dall'invalidità della notifica dell'atto di addebito, il cui oggetto è appunto costituito dal merito della pretesa contributiva (art. 24, comma 6 d.lgs., 46/1999).
Tanto premesso, osserva la Corte che ripropone in appello soltanto CP_1
l'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti dall , mentre non in questo grado non Pt_1 viene riproposta, sicché deve ritenersi abandonata ex art. 346 c.p.c., l'ulteriore deduzione difensiva fondata sulla cessazione dell'attività commerciale, che la sentenza appellata non ha esaminato, avendola implicitamente ritenuto assorbita dalla nullità della notificazione degli avvisi
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di addebito oggetto del presente giudizio, dalla ritenuta prescrizione di quelli in ipotesi notificati tra il 21.5.2012 e il 13.5.2013 e dalla tardività dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3972017005790905000, che la decisione impugnata ha ritenuto, senza contestazione alcuna da parte del validamente notificato il 21.9.2017, a fronte di un'opposizione proposta CP_1
il 4.4.2019.
Gli avvisi di addebito n. 39720130019038524000, n. 39720140005085570000 e n.
39720140014756762000 hanno ad oggetto contributi IV fissi o entro il minimale dovuti alla gestione commercianti rispettivamente negli anni 2012 (rata 3 e rata 4) e 2013 (rata 1 e rata 2, il secondo avviso e rata 3 e rata 4, il terzo).
L'invalidità della loro notifica impedisce il prodursi degli effetti di cui all'art. 2943 c.c., sicché il primo atto interruttivo della prescrizione si identifica, come peraltro ritenuto dalla decisione impugnata, nella notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 19.3.2019.
A tale data dette pretese erano prescritte, sicché la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata, seppur con diversa motivazione.
A diversa soluzione, invece, deve pervenirsi quanto ai residui tre avvisi di addebito.
Quelli contraddistinti dai nn. 39720160004030891000 e 39720160020016783000, infatti, hanno ad oggetto contributi IVS fissi o entro il minimale dovuti alla gestione commercianti nell'anno 2015 (rata 1 e 2, il primo avviso e rata 3 e 4, il secondo), all'evidenza non prescritti alla data del 19.32019, essendo quinquennale il relativo termine estintivo.
L'avviso di addebito n. 39720140028115913000, invece, reclama i contributi IVS fissi o entro il minimale dovuti alla gestione commercianti nell'anno 2014 e precisamente le rate 1 e 2.
La rata n. 2, si legge nell'avviso, riguarda i contributi dovuto in relazione al lasso temporale dall'aprile 2014 al giugno 2014, sicché dette somme non erano all'evidenza prescritte alla data del 19.3.2019.
Identiche considerazioni, a ben vedere, valgono per la rata n. 1, nonostante che nell'avviso di addebito sia riportato che essa riguarda i contributi dovuti nel trimestre gennaio - marzo 2014.
Il pagamento di tale rata, infatti, sarebbe dovuto avvenire secondo i termini di cui all'art. 18, comma 1 e comma 2 d.lgs. 241/1997 e quindi entro il 16 maggio 2014 (prima data utile dopo la scadenza del trimestre), che pertanto rappresenta il momento da quando l'ente previdenziale può legittimamente esercitare il proprio diritto e quindi il dies a quo della prescrizione, che pertanto al 16.3.2019 non era ancora spirata.
5. L'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza gravata, nel resto confermata, parzialmente riformata nel senso di respingere l'opposizione non solo in relazione all'avviso di addebito n. n. 3972017005790905000, come già statuito in primo grado, ma anche in relazione agli avvisi di addebito nn. 39720140028115913000, 39720160004030891000,
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39720160020016783000.
La sentenza appellata resta ferma in punto di integrale compensazione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale, poiché l'esito del giudizio di appello non muta il dato fattuale della reciproca soccombenza e l'appellato non censura la statuizione di primo grado in punto di compensazione.
Detta reciproca soccombenza e la posizione meramente ancillare del concessionario della riscossione in appello, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche nel presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, dichiara dovute da CP_3 anche le somme di cui agli avvisi di addebito n. 39720140028115913000, n.
39720160004030891000 e n. 39720160020016783000;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Roma il 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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