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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 9157/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 2.4.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CORVINO GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to SICILIANO ALFREDO
Resistente
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_2 P.IVA_2
ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, DAVIDE CATALANO E NICOLA
FUMO
Resistente
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuigia Ferrante CP_3 P.IVA_3
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente proponeva impugnativa avverso la Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000540000 notificata in data
14.05.2024, e delle presupposte cartelle di pagamento nn. 02820170028321880000 –
02820180013447325000 - 02820190002397183000 – 02820190030020514000 e degli avvisi di addebito nn. 32820160004329815000 – 32820160006950589000-
32820160007079375000 – 32820170000134985000 - 32820170000301173000 -
32820170004627600000 - 32820180000563071000 – 32820190000125752000.
L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della iscrizione ipotecaria, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' , l' Controparte_1 CP_2
ed l' . CP_3
Il presente procedimento, con decreto del 2.4.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
Pag. 2 di 5 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Preliminarmente, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo,
fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato Controparte_1
la notifica dei seguenti atti prodromici all'iscrizione ipotecaria:
- intimazione di pagamento n. 028 2019 90094663 89/000 notificata in data 15.11.2019
sensi ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
Pag. 3 di 5 - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200003429000
notificata in data 28/04/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. di cui è stata documenta l'esecuzione di tutte le formalità previste dalla norma, che si riferiva a tutti gli atti richiamati con l'iscrizione ipotecaria;
- intimazione di pagamento 028 2023 90003419 10/000 notificata in data 20/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., di cui è stata documenta l'esecuzione di tutte le formalità
previste dalla norma.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_2
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Al contempo, risultano infondate le eccezioni articolate di prescrizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 77 D.p.R. 602/73 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' e CP_2
dall' è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. CP_3
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 2.4.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9157/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 06.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5
LAVORO
N.R.G. 9157/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 2.4.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CORVINO GIUSEPPE
Ricorrente
Contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to SICILIANO ALFREDO
Resistente
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti IDA VERRENGIA, CP_2 P.IVA_2
ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, DAVIDE CATALANO E NICOLA
FUMO
Resistente
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuigia Ferrante CP_3 P.IVA_3
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente proponeva impugnativa avverso la Comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000540000 notificata in data
14.05.2024, e delle presupposte cartelle di pagamento nn. 02820170028321880000 –
02820180013447325000 - 02820190002397183000 – 02820190030020514000 e degli avvisi di addebito nn. 32820160004329815000 – 32820160006950589000-
32820160007079375000 – 32820170000134985000 - 32820170000301173000 -
32820170004627600000 - 32820180000563071000 – 32820190000125752000.
L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della iscrizione ipotecaria, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' , l' Controparte_1 CP_2
ed l' . CP_3
Il presente procedimento, con decreto del 2.4.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
Pag. 2 di 5 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Preliminarmente, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo,
fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato Controparte_1
la notifica dei seguenti atti prodromici all'iscrizione ipotecaria:
- intimazione di pagamento n. 028 2019 90094663 89/000 notificata in data 15.11.2019
sensi ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
Pag. 3 di 5 - comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200003429000
notificata in data 28/04/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. di cui è stata documenta l'esecuzione di tutte le formalità previste dalla norma, che si riferiva a tutti gli atti richiamati con l'iscrizione ipotecaria;
- intimazione di pagamento 028 2023 90003419 10/000 notificata in data 20/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., di cui è stata documenta l'esecuzione di tutte le formalità
previste dalla norma.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_2
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Al contempo, risultano infondate le eccezioni articolate di prescrizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 77 D.p.R. 602/73 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' e CP_2
dall' è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. CP_3
Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 2.4.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 9157/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 06.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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