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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ST IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/2025 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
14/09/96 rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Vinciguerra
ATTORE
CONTRO
NATA A FAVARA IL 13/06/58 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/01/02025 Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP_1
Esponeva l'attore in tal modo premettendo alle
[...]
istanze giudizialmente dedotte che con contratto preliminare stipulato davanti al Notaio il 08/08/24 la Persona_1
predetta convenuta, si era obbligata a trasferire in suo favore, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, la piena proprietà di
1 un terreno sito in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e 73.
Proseguiva affermando d'avere versato l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del cespite in argomento e che nell'ambito del preliminare in parola s'era tra le parti pattuito che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2024. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che, nonostante invitata davanti al Notaio in Favara per il Persona_1 giorno 30/12/2024, la convenuta non si presentava rendendo quindi impossibile la stipula del definitivo contratto di compravendita. Tanto premesso, l'attore chiedeva emettersi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. optava per la Controparte_1
contumacia. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 03/12/2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio benchè Controparte_1 ritualmente evocata. Piace in primo luogo ricordare come le sentenze ex art. 2932 c.c. che trasferiscono la proprietà di un immobile hanno la funzione di sostituire la volontà della parte inadempiente e producono gli effetti del contratto non concluso, diventando traslative solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Per essere accolta, la domanda richiede
2 la validità del preliminare, la possibilità di esecuzione e il rispetto dei requisiti di forma, come la conformità catastale, la cui mancanza impedisce il trasferimento della proprietà.
Dall'attività istruttoria espletata, è emerso che CP_1
si era obbligata a trasferire a il
[...] Parte_1
quale a sua volta si impegnava ad acquistare, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, la piena proprietà di un terreno sito in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle
711 e 73 (cfr. il contratto preliminare del 08/08/2024 in atti).
L'attore ha chiesto quindi ritenuta l'inutilità del tempo trascorso una sentenza che tenesse conto del contratto non concluso ex art. 2932 dichiarando di avere versato l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del bene oggetto di lite fornendo al riguardo adeguata prova. La domanda avanzata da
è fondata e, dunque, meritevole di Parte_1
accoglimento. Giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto), per quanto generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del c.d. preliminare (art. 1351
c.c.), è in realtà esperibile in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o convenzionale. Orbene, nella presente fattispecie, l'attore ha avuto promesso in vendita dalla convenuta la piena proprietà di un terreno sito
3 in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e
73 (cfr. il contratto preliminare del 08/08/2024 in atti) e di avere versato in favore della convenuta l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del cespite in argomento. Inoltre, si deve osservare che la volontà di adempiere del soggetto che propone domanda ex art. 2932 c.c. può essere implicitamente desunta dall'invito fatto a controparte di recarsi presso il
Notaio per la stipula del contratto Persona_1
definitivo. Nel caso di specie, con raccomandata a.r. inviata alla convenuta il 06/12/2024 l'attore infatti aveva invitato la convenuta ad adempiere all'obbligazione assunta con il preliminare in argomento nonché comunicato il giorno il luogo e il nominativo del notaio rogante per la stipula del contratto definitivo. Pertanto, sussistendo tutti i presupposti all'uopo richiesti dalla legge (l'obbligo a contrarre dei convenuti, l'inadempimento di detto obbligo e l'esecuzione integrale della prestazione da parte dell'attore), non ravvisandosi alcuna ragione ostativa (l'esecuzione specifica, infatti, è possibile e non è esclusa dal titolo), deve disporsi, ai sensi della disposizione normativa succitata, il trasferimento, in favore dell'attore, della piena proprietà dell'immobile per cui è causa. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dispone, tenendo luogo degli effetti del contratto non concluso, il trasferimento in favore di della piena proprietà di un terreno sito in Parte_1 agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e
73; ordina al Conservatore dei RR.II. di Agrigento di procedere alla relativa trascrizione, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condiziona gli effetti traslativi, modificativi e costitutivi indicati nella presente sentenza al passaggio in giudicato della stessa;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo ST IO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ST IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/2025 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
14/09/96 rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Vinciguerra
ATTORE
CONTRO
NATA A FAVARA IL 13/06/58 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/01/02025 Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, CP_1
Esponeva l'attore in tal modo premettendo alle
[...]
istanze giudizialmente dedotte che con contratto preliminare stipulato davanti al Notaio il 08/08/24 la Persona_1
predetta convenuta, si era obbligata a trasferire in suo favore, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, la piena proprietà di
1 un terreno sito in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e 73.
Proseguiva affermando d'avere versato l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del cespite in argomento e che nell'ambito del preliminare in parola s'era tra le parti pattuito che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2024. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che, nonostante invitata davanti al Notaio in Favara per il Persona_1 giorno 30/12/2024, la convenuta non si presentava rendendo quindi impossibile la stipula del definitivo contratto di compravendita. Tanto premesso, l'attore chiedeva emettersi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. optava per la Controparte_1
contumacia. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 03/12/2025, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio benchè Controparte_1 ritualmente evocata. Piace in primo luogo ricordare come le sentenze ex art. 2932 c.c. che trasferiscono la proprietà di un immobile hanno la funzione di sostituire la volontà della parte inadempiente e producono gli effetti del contratto non concluso, diventando traslative solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Per essere accolta, la domanda richiede
2 la validità del preliminare, la possibilità di esecuzione e il rispetto dei requisiti di forma, come la conformità catastale, la cui mancanza impedisce il trasferimento della proprietà.
Dall'attività istruttoria espletata, è emerso che CP_1
si era obbligata a trasferire a il
[...] Parte_1
quale a sua volta si impegnava ad acquistare, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, la piena proprietà di un terreno sito in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle
711 e 73 (cfr. il contratto preliminare del 08/08/2024 in atti).
L'attore ha chiesto quindi ritenuta l'inutilità del tempo trascorso una sentenza che tenesse conto del contratto non concluso ex art. 2932 dichiarando di avere versato l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del bene oggetto di lite fornendo al riguardo adeguata prova. La domanda avanzata da
è fondata e, dunque, meritevole di Parte_1
accoglimento. Giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto), per quanto generalmente richiamato a proposito dell'inadempimento del c.d. preliminare (art. 1351
c.c.), è in realtà esperibile in ogni ipotesi di obbligo a contrarre, qualunque ne sia la fonte, legale o convenzionale. Orbene, nella presente fattispecie, l'attore ha avuto promesso in vendita dalla convenuta la piena proprietà di un terreno sito
3 in agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e
73 (cfr. il contratto preliminare del 08/08/2024 in atti) e di avere versato in favore della convenuta l'intero prezzo pattuito per l'acquisto del cespite in argomento. Inoltre, si deve osservare che la volontà di adempiere del soggetto che propone domanda ex art. 2932 c.c. può essere implicitamente desunta dall'invito fatto a controparte di recarsi presso il
Notaio per la stipula del contratto Persona_1
definitivo. Nel caso di specie, con raccomandata a.r. inviata alla convenuta il 06/12/2024 l'attore infatti aveva invitato la convenuta ad adempiere all'obbligazione assunta con il preliminare in argomento nonché comunicato il giorno il luogo e il nominativo del notaio rogante per la stipula del contratto definitivo. Pertanto, sussistendo tutti i presupposti all'uopo richiesti dalla legge (l'obbligo a contrarre dei convenuti, l'inadempimento di detto obbligo e l'esecuzione integrale della prestazione da parte dell'attore), non ravvisandosi alcuna ragione ostativa (l'esecuzione specifica, infatti, è possibile e non è esclusa dal titolo), deve disporsi, ai sensi della disposizione normativa succitata, il trasferimento, in favore dell'attore, della piena proprietà dell'immobile per cui è causa. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dispone, tenendo luogo degli effetti del contratto non concluso, il trasferimento in favore di della piena proprietà di un terreno sito in Parte_1 agro di Favara nella Contrada Caltafaraci della superficie catastale di ettari uno are sessantuno e centiare trentaquattro compresa la superficie di un fabbricato rurale a due elevazioni, catastalmente censito al foglio 80, particelle 711 e
73; ordina al Conservatore dei RR.II. di Agrigento di procedere alla relativa trascrizione, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
condiziona gli effetti traslativi, modificativi e costitutivi indicati nella presente sentenza al passaggio in giudicato della stessa;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
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