Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro dr. Francesco, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta, ha adottato, in data 31-3-2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21733/2024 R. G. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rapp.to e difeso per Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. Anna Moretto, con il quale elett.te domicilia in Napoli al C.so Meridionale nr. 51
Ricorrente
E
(C.F: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), in virtù di procura generale alle liti (p.e.c. C.F._2
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Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/10/2024, parte ricorrente ha rappresentato di aver presentato al CP_ Fondo di Garanzia presso l' domanda volta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto nonché le mensilità dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, afferenti al rapporto di lavoro intercorso dal 19/02/2015 al 30/5/2019 con la società Romano Costruzioni srl. Ha affermato che, difatti, il rapporto di lavoro si risolveva in data 30/5/2019 per dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente, restando il sig. creditore nei confronti della società datrice di lavoro Pt_1 del complessivo importo di €16.830,60 di cui € 5.2023,60 quale trattamento di fine rapporto, € 5.539,00 per differenze retributive dei mesi da febbraio 2019 a maggio 2019 ed € 6.088,00 per mancati versamenti alla . Parte_2
Ha aggiunto che non avendo poi ottenuto il pagamento di quanto spettante in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo nonché in seguito all'esperimento della procedura esecutiva, presentava al Giudice competente istanza di liquidazione giudiziale;
che il Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 46 del
19.4.2023 dichiarava la liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro;
che l'odierno ricorrente formulava tempestivamente istanza di ammissione al passivo e che veniva ammesso per l'importo di
€ 10.742,60 di cui € 5.203,60 per tfr ed € 5.539,00 per differenze retributive. Alla luce di tale situazione, in data 10.4.2024 il ricorrente presentava domanda di intervento al Fondo CP_ di garanzia per ottenere il pagamento dell'importo di € 5.203,60 lordi per tfr ed € 4444,00 lordi per mensilità afferenti i mesi da marzo 2019 a maggio 2019 e che, essendo decorsi i termini di legge per la conclusione dell'iter amministrativo senza ricevere alcun riscontro, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il pagamento Parte_1 di € 5.203,60 quale trattamento di fine rapporto nonché l'importo di € 4.444,00 quali ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2019 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare il convenuto al pagamento dell'importo di€ 5.203,60 quale trattamento di fine rapporto nonché l'importo di € 4.444,00 quali ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2019 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condannare il convenuto CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura con attribuzione al procuratore anticipatario”.
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Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalle parti e la documentazione in atti.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n.
5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, occorrendo, tuttavia, accertare la virtuale soccombenza avendo il ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Orbene, nel caso di specie, risulta documentato che l' ha proceduto al pagamento dei ratei CP_1 oggetto del presente giudizio solo in data 5/11/024 (ovvero successivamente al deposito del ricorso); tuttavia la massima somma dovuta è risultata diversa da quella originariamente richiesta dal ricorrente (euro 5.203,60 quale trattamento di fine rapporto nonché l'importo di euro 4.444,00 quali ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2019).
Ne consegue la valutazione della sussistenza dei presupposti per la compensazione per i 2/3 delle spese di lite, poiché il ricorso avrebbe ottenuto accoglimento soltanto parziale. Va, al contrario, disattesa la eccezione di improcedibilità sollevata dall' , in quanto risulta CP_1 prodotta domanda amministrativa protocollata.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per i 2/3 le spese di lite e pone il residuo a carico dell' in persona del l.r.p.t., in CP_1 favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 230,00 oltre contributo unificato, IVA CPA
Si comunichi
Napoli, 31 marzo 2025
Il giudice dott. Francesco Armato
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