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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 311 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 311 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1 di Amministrazione, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Spina, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via C. Caporali, 39
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Delfo Controparte_1 C.F._1
Berretti, elettivamente domiciliata lo studio del procuratore, in Perugia,
Via Marconi, 6
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha riassunto giudizio di appello per la prosecuzione dell'azione civile nell'interesse della parte offesa a seguito di sentenza di cassazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, n. 1796/2022, emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, in data 09.09.2022, pubblicata in data
20.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 23468/2021, con la quale la
Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, n. 860/2020, emessa dalla
Corte d'appello di Perugia, Sezione Penale, in composizione collegiale, in pagina 1 di 17 data 10.11.2020, pubblicata in data 14.01.2021, nella causa iscritta al n.r.g. 226/2019, con cui la Corte d'appello di Perugia, aveva assolto l'imputata, del delitto di appropriazione indebita in Controparte_1 continuazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera di cui agli artt. 81, 61 n. 11 e 646 c.p., con ciò riformando la precedente statuizione di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale di € 5.000,00 in favore della parte civile disposta dal Tribunale Penale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza n. 1863/2018, emessa in data 16.07.2018, depositata in data 15.10.2018, nella causa iscritta al n.r.g. 1636/2015.
Con la sentenza di cui al presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile, accertando la Parte_1 violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione resa nonché la violazione di legge, per avere la Corte territoriale, rispettivamente, omesso di vagliare le testimonianze sulle quali il Tribunale di Perugia aveva fondato sentenza di condanna, assolto l'imputata pur dando conto della sussistenza di molteplici elementi che deponevano al contrario a favore della sussistenza della condotta illecita ed escluso la configurabilità del reato unicamente in ragione del mancato accertamento degli importi effettivamente sottratti, così statuendo: “Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità”.
2. Parte appellante ha notificato atto di citazione in riassunzione al quale si fa integrale rinvio, domandando l'accertamento della responsabilità civile dell'appellata in relazione al delitto di appropriazione indebita commesso nel periodo gennaio 2011- giugno 2013 presso il punto vendita NT di Bastia Umbra e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
“da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad €
100.000,00, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo” nonché la refusione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio penale.
In data 06.11.2023 si è costituita l'appellata mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale pagina 2 di 17 rinvio, eccependo: l'inammissibilità della domanda in riassunzione in ragione della violazione dell'art. 394, comma 1, c.p.c. per aver il procuratore di parte appellante omesso di produrre copia autentica della sentenza di cassazione ed aver unicamente prodotto una scansione della stessa;
la nullità della domanda di risarcimento del danno in ragione della violazione dell'art. 164 c.p.c., per aver l'appellante in riassunzione richiesto il “risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia”, asseritamente compiendo una
“allegazione implicita del danno subito” affetta da indeterminatezza e genericità assoluta; la novità della domanda in ragione della violazione dell'art. 394, comma 3, c.p.c. per aver l'appellante in riassunzione proposto una domanda nuova, richiedendo somme ulteriori rispetto agli €
13.877,68 unicamente richiesti in sede di costituzione di parte civile;
il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte di Appello penale di Perugia che ha escluso la sussistenza della condotta di appropriazione indebita, in ogni caso non provata dalle risultanze istruttorie;
l'omessa prova del danno patrimoniale asseritamente patito.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 02.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. La domanda proposta in riassunzione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di rito avanzate dall'appellata, . Controparte_1
4.1 L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 394, comma 1, c.p.c. è infondata. L'appellata asserisce che la sentenza della Suprema Corte depositata dall'odierna appellante in riassunzione sarebbe sprovvista di autenticazione da parte del difensore o della
Cancelleria. Nondimeno, in data 15.01.2024, ha depositato Parte_1 copia autentica della sentenza di Cassazione resa all'esito del giudizio rescindente n. 1796/2022 che ha dato corso al presente giudizio rescissorio
(all.11), dalla quale risulta, a pagina 6, l'attestazione di conformità rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Cassazione e, a pagina 7,
l'attestazione di conformità del difensore. Peraltro, l'onere di produrre la sentenza di Cassazione nel giudizio di rinvio non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina pagina 3 di 17 l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente” (Cass.n. 11180/2001). Tanto premesso, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
4.2 L'eccezione di nullità della domanda di risarcimento del danno in ragione della violazione dell'art. 164 c.p.c., per aver l'appellante in riassunzione richiesto il “risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia”, asseritamente compiendo una “allegazione implicita del danno subito” affetta da indeterminatezza e genericità assoluta, è infondata e deve essere rigettata. L'appellante in riassunzione ha, infatti, specificatamente dedotto le molteplici condotte con cui la SI.ra si è reiteratamente CP_1 appropriata delle somme di cassa - e, segnatamente, il versamento tardivo degli incassi giornalieri, l'emissione fittizia di buoni, il calcolo di ore di straordinario fittizie alle dipendenti il cui compenso veniva trattenuto dalla l'omessa emissione di scontrini, l'uso distorto delle CP_1 campagne di rottamazione di indumenti usati indette da NT - espressamente richiamando le risultanze testimoniali comprovanti le suddette condotte. L'appellante in riassunzione ha, altresì, puntualmente allegato il danno patrimoniale patito in relazione alla precipua condotta di appropriazione indebita mediante emissione fittizia di buoni, segnalando che i prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e
2013 (all. 8) sono senz'altro idonei a comprovare il danno patrimoniale ascrivibile alla sola emissione fittizia di buoni, pari ad € 13.877,68, nonché il danno patrimoniale globalmente sofferto in conseguenza delle summenzionate condotte, deducendo che le testimonianze comprovano, inoltre, che gli ammanchi di cassa potevano raggiungere € 1.500,00 settimanali e che i prospetti contabili societari (all. 9) documentano un incremento degli incassi, a partire dalla cessazione dell'attività lavorativa della , CP_1 di € 40.000,00 nell'anno 2014 e di € 65.000,00 nell'anno 2015, con ciò quantificando che la abbia indebitamente sottratto ad CP_1 Parte_3 almeno € 100.000,00 negli anni 2011, 2012 e 2013 ed invocando il potere di valutazione equitativa del giudice – ferme le univoche e concordi risultanze istruttorie – al fine di sopperire all'oggettiva impossibilità di esatta quantificazione delle somme sottratte. Con tutta evidenza, dunque, le allegazioni dell'appellante non sono affette da alcuna pagina 4 di 17 genericità, risultando, al contrario, estremamente puntuali e specifiche.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
4.3 L'eccezione di novità della domanda in ragione della violazione dell'art. 394, comma 3, per aver l'appellante in riassunzione proposto una domanda nuova, richiedendo somme ulteriori rispetto agli € 13.877,68 unicamente richiesti in sede di costituzione di parte civile, è infondata e deve essere rigettata. Sin dall'atto di costituzione di parte civile Pt_1 ha richiesto il “risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza del commesso reato, nella misura che verrà dimostrata in corso di giudizio”. Il richiamo effettuato da nel corso dei vari gradi di giudizio alla cifra esatta di € Parte_1
13.877,68 – come espressamente richiamata dal capo d'imputazione - è stato sempre esclusivamente riferito ad una sola porzione del danno lamentato, in quanto già documentalmente comprovata (all. 8 parte appellante) e posta in relazione alla sola condotta di emissione fittizia di buoni, salva l'illiceità delle ulteriori, eterogenee, condotte di appropriazione indebita compiute dalla foriere del maggior danno correttamente e CP_1 tempestivamente richiesto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
4.4 Da ultimo, devono rigettarsi le contrapposte eccezioni di passaggio in giudicato: del capo della sentenza di Cassazione che avrebbe accertato l'an della responsabilità della SI.ra ai sensi dell'art. 646 c.p., come CP_1 sostenuto dall'appellante in riassunzione;
del capo della sentenza della
Corte di Appello penale che ha escluso le suddette condotte appropriative, come sostenuto dall'appellata in riassunzione. Con la sentenza di cassazione cui al presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile, accertando: il vizio Parte_1 di omessa motivazione della pronuncia impugnata per aver la Corte territoriale disatteso l'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado ed aver radicalmente omesso di valutare le testimonianze acquisite nel primo grado di giudizio e di “spiegare perché le testimonianze sopra menzionate non fossero utili a ritenere provata l'appropriazione indebita”; la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha “negato il reato dopo aver riconosciuto una molteplicità di elementi – logici e fattuali – univocamente convergenti nel senso della sussistenza di un'appropriazione”, avendo la medesima Corte territoriale riconosciuto che pagina 5 di 17 “innegabile è l'emergere nel processo […] di un ampio e univoco quadro indiziario, concludente nel senso della ricorrenza di forti sospetti al riguardo della contestata condotta di appropriazione monetaria a carico dell'Imputata; condotta realizzatasi in quel negozio nel corso di più anni della gestione mediante plurimi espedienti contabili (conosciuti e CP_1 narrati dalle testimoni risultate più direttamente a contatto con
l'Imputata nel periodo cronologico considerato ed esaurientemente costruiti in Sentenza) la cui sistematica reiterazione nel tempo in difetto di qualsiasi rilievo o segnalazione di sorta da parte della responsabile non poteva che costituire forte e significativo indizio della piena CP_1 consapevolezza di costei dell'illiceità della situazione, non certo scriminata dall'asserita (ma illogica) intenzionalità di preservare le colleghe da possibili conseguenze sanzionatorie nel rapporto di lavoro”; nonché la sussistenza del vizio di violazione di legge, là dove la Corte
d'appello penale ha negato la sussistenza del delitto sol perché non risultava provato l'ammontare complessivo delle somme oggetto di appropriazione, ignorando che “la norma richiede per la configurazione del delitto soltanto la sussistenza dell'ingiusto profitto, ma non richiede che tale ingiusto profitto sia esattamente determinato nel suo ammontare, visto che tale ulteriore indagine riguarda il profilo risarcitorio ovvero quello della gravità del fatto, ma non quello della sussistenza”. Con tutta evidenza, dunque, la Corte di legittimità non è affatto entrata nel merito della sussistenza o meno delle condotte appropriative, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in riassunzione;
ha integralmente cassato la sentenza resa dalla Corte di Appello penale di Perugia, interamente devolvendo l'accertamento della responsabilità della SI.ra Controparte_1 per le condotte di appropriazione indebita de quo alla presente Corte, sezione civile. Peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il pagina 6 di 17 giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata” (ex multis,
Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n. 16222). Ebbene, nel caso di specie, in cui la Corte di legittimità ha accertato sia il vizio di omessa e illogica motivazione che il vizio di violazione di legge, la cognizione della Corte è senz'altro estesa all'accertamento della responsabilità dell'appellata in riassunzione, sia in punto di an che in punto di quantum, fermo il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, a mente della quale “la norma richiede per la configurazione del delitto soltanto la sussistenza dell'ingiusto profitto, ma non richiede che tale ingiusto profitto sia esattamente determinato nel suo ammontare, visto che tale ulteriore indagine riguarda il profilo risarcitorio ovvero quello della gravità del fatto, ma non quello della sussistenza”. Ne consegue il rigetto delle rispettive e contrapposte eccezioni.
5. Tanto premesso, fermo il differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”
– diversamente dal giudizio penale, - che, in considerazione del coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni pagina 7 di 17 ragionevole dubbio”-, il fatto illecito risulta senz'altro provato alla luce delle concordi e concludenti dichiarazioni testimoniali di Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
le quali hanno tutte, uniformemente, comprovato la Testimone_6 condotta di appropriazione indebita imputabile alla nonché gli CP_1 artifizi ideati dalla per occultare i cospicui e continui ammanchi CP_1 di cassa, i quali, pur non configuranti un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 646 c.p., sono senz'altro idonei a comprovare l'imputabilità degli ammanchi di cassa alla in qualità di CP_1 responsabile del punto vendita NT di Bastia Umbra, ed il dolo della stessa. Integra, infatti, il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi, con coscienza e volontà, si appropri illegittimamente del denaro ovvero di altra cosa mobile altrui a qualsiasi titolo legittimamente posseduta con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In particolare, la teste corresponsabile del Testimone_1 punto vendita NT di Bastia Umbria unitamente alla negli CP_1 anni 2011, 2012 e 2013, ha riferito di aver regolarmente riscontrato degli ammanchi di cassa a fronte dei quali la le aveva talvolta CP_1 rimproverato di non saper effettuare i conteggi di cassa, aveva talora imposto alle dipendenti di autotassarsi nonostante non ne fossero affatto responsabili e le aveva sistematicamente obbligate ad utilizzare molteplici operazioni irregolari per compensare i continui ammanchi di cassa, obbligandole in particolare a versare gli incassi giornalieri con ritardi di qualche giorno;
a non emettere scontrini e ad utilizzare il denaro riscosso per ripianare gli ammanchi;
ad applicare sconti fittizi negli scontrini, pur riscuotendo l'intera somma dovuta dai clienti, al fine di utilizzare il denaro incassato per differenza;
ad annotare un maggior numero di ore lavorative delle dipendenti con contratto a chiamata obbligando le suddette dipendenti a restituirle le somme non dovute, che venivano per l'appunto impiegato per occultare gli ammanchi di cassa;
ad utilizzare buoni regalo fittizi per il pagamento degli scontrini, utilizzando l'importo effettivamente pagato dal cliente per ripianare il debito di cassa. La ha, altresì, riferito di aver personalmente Tes_1 visto la richiedere alle dipendenti con contratto a chiamata la CP_1 differenza fra le somme percepite a titolo di retribuzione e quelle a cui avevano effettivamente diritto in base alle ore lavorative concretamente svolte per ripianare gli ammanchi di cassa. In particolare, la ha Tes_1 pagina 8 di 17 riferito che, benché tutte le dipendenti avessero accesso alla cassa, solo la non venisse sottoposta ad alcun controllo in quanto responsabile CP_1
e che gli ammanchi di cassa, regolarmente presenti ad ogni chiusura serale, erano al contrario assenti nei periodi di assenza da lavoro della . CP_1
Infine, la ha spiegato di non aver mai riferito nulla al proprio Tes_1 titolare per timore che la potesse rivolgere contro ritorsioni ed CP_1 incolpazioni pretestuose, facendole perdere il posto di lavoro, anche in considerazione del carattere particolarmente autoritario della Da CP_1 ultimo, la ha spiegato che, anche il giorno in cui l'amministratore Tes_1 di - insospettito da due versamenti di cassa Parte_1 Parte_2 di € 900,00 identici nell'importo, nella pezzatura delle banconote e delle monete versate - ha effettuato le verifiche dalle quali sono emerse le condotte di appropriazione indebita, la stessa, che era stata CP_1 previamente contattata dall'amministratore per chiederle spiegazioni e quel giorno si trovava in malattia, le aveva ordinato di versare € 1.800,00 in cassa prima che il titolare sopraggiungesse e che, a fronte della possibilità della di prelevare e versare unicamente € 250,00, aveva Tes_1 personalmente portato € 1.500,00 alla pochi minuti prima che Tes_1 sopraggiungesse il SI. per occultare il cospicuo ammanco di cassa. Pt_2
La teste assunta come apprendista presso il punto vendita de Testimone_2 quo dal 2010 al 2014 ha riferito che “gli ammanchi avvenivano ogni sera praticamente, noi non avevamo il contante per potere emettere il versamento che andava fatto dei soldi ogni sera e quindi c'erano degli ammanchi di casa di 1000,00/ 1.200 €” ed ha specificato che tali ammanchi si sono quotidianamente verificati nel periodo di riferimento e che, per tale ragione, i versamenti dell'incasso giornaliero non venivano effettuati quotidianamente dall ma ogni due o tre giorni e con gli incassi dei CP_1 giorni successivi si copriva l'ammanco dell'incasso relativo al giorno precedente. La teste ha riferito che lei stessa, su indicazione della
, come tutte le altre dipendenti, imputava il pagamento della merce CP_1 acquistata dai clienti a buoni regalo fittizi (ai quali non corrispondeva alcun pregresso versamento di denaro), utilizzando il denaro contante riscosso dal cliente per coprire gli ammanchi di cassa;
applicava sconti fittizi negli scontrini fiscali, utilizzando la differenza (effettivamente pagata dal cliente) per coprire gli ammanchi di cassa;
ometteva radicalmente di consegnare lo scontrino fiscale utilizzando il denaro del cliente per occultare gli ammanchi di cassa;
faceva falsamente risultare la pagina 9 di 17 restituzione di merce usata, nell'ambito della promozione di riciclo dei capi usati organizzata da NT, con ciò applicando buoni sconto fittizi nello scontrino, al fine di utilizzare il denaro contante
(effettivamente versato dal cliente e recuperato attraverso questo escamotage) per coprire gli ammanchi di cassa. La teste ha, altresì, riferito di aver personalmente assistito ad episodi in cui le sue colleghe con contratto a chiamata restituivano materialmente del denaro alla SI.ra
, corrisposto dal datore di lavoro, in pagamento di ore
CP_1 Parte_1 di straordinario falsamente attestate dalla e non effettivamente
CP_1 svolte. In ultimo, la teste ha espressamente riferito: “io ho assistito ad episodi che [in cui] magari a volte la GN batteva le cose in
CP_1 cassa e non metteva i soldi dentro”; in risposta alla domanda del procuratore di parte civile “quindi l'ha materialmente vista appropriarsi di denaro?” ha risposto “SI”; ha riferito che quando la era in ferie
CP_1 gli ammanchi di cassa cessavano e prontamente riprendevano al suo ritorno e che, dal momento in cui la è stata allontanata dall'azienda e per i
CP_1 successivi sei mesi in cui la teste ha continuato a lavorare nel punto vendita, non si sono più verificati ammanchi di cassa. La teste
[...]
, commessa presso il punto vendita dal 2007, ha confermato che la Tes_3 era la responsabile del negozio e che imponeva regolarmente di CP_1 tenere degli scontrini aperti sui quali applicare degli sconti per recuperare del denaro ovvero di utilizzare fittiziamente dei buoni non validamente emessi in quanto non coperti da denaro e trattenere il denaro effettivamente pagato dal cliente per coprire gli ammanchi di cassa;
che, poiché per un periodo aveva avuto un contratto a chiamata, l le CP_1 aveva chiesto di segnare delle ore in più per far figurare di aver fatto più ore e consegnarle i soldi in eccedenza ricevuti in pagamento dal datore di lavoro per coprire l'ammanco di cassa. La ha, infine, riferito Tes_3 di non aver mai denunciato queste operazioni illecite al titolare in quanto la responsabile del punto vendita, “aveva una responsabilità tale CP_1 che, secondo noi, poteva darle il potere di farci licenziare”. La teste,
dipendente del punto vendita a partire dal 2011 con Testimone_4 contratto inizialmente a chiamata e successivamente a tempo indeterminato, ha riferito: “finché avevo il contratto, quello ad ore, per circa sei mesi mi venivano aumentate delle ore in busta paga e poi io ridavo i soldi liquidi ad […] Tipo un mese lavoravo quaranta ore, magari Controparte_1 nello stipendio me ne venivano segnate sessanta o settanta ed i soldi pagina 10 di 17 liquidi delle ore in più li ridavo a lei” e che, la stessa le aveva CP_1 riferito che i soldi delle ore in eccedenza servivano per ripianare gli ammanchi di cassa. Del pari, la teste entrata a lavorare Tes_5 presso il punto vendita solo dal gennaio/febbraio 2013, ha riferito che nel primo ed unico stipendio percepito prima che la cessasse la propria CP_1 attività lavorativa le erano state conteggiate ore in eccesso e la CP_1
l'aveva costretta a ridarle € 120,00 per ripianare asseriti errori di cassa e che, per converso, a partire dallo stipendio successivo alla cessazione dell'attività lavorativa dell le erano state retribuite CP_1 esclusivamente le ore di lavoro effettivamente svolte. Infine, la teste dipendente a chiamata a partire dal 2011, ha confermato Testimone_6 che, “per diversi anni”, nella sua busta paga era stato segnato un monte orario in eccedenza ed era stata costretta a consegnare alla il CP_1 denaro percepito in eccedenza, asseritamente per ripianare agli ammanchi di cassa, e che, per il medesimo scopo, tutte le dipendenti erano costrette dalla ad avvalersi dei già spiegati escamotage della mancata CP_1 erogazione dello scontrino, dello scontrino aperto, del buono fittizio, dell'abuso della campagna riciclo NT. Tanto premesso, i testi hanno tutti univocamente e concordemente comprovato che, pur formalmente rivestendo la qualifica di responsabile unitamente alla SI.ra la Tes_1 accentrava integralmente su di sé il controllo del punto vendita, si CP_1 appropriava quotidianamente di parte dell'incasso giornaliero e, facendo leva sul timore indotto nelle altre dipendenti di perdere il lavoro in caso di mancata collaborazione con personalità fortemente autoritaria, le costringeva tutte sistematicamente: a versare l'incasso giornaliero con qualche giorno di ritardo, onde avvalersi degli incassi dei giorni successivi per ripianare l'ammanco di cassa del giorno precedente e prendere tempo per ripianare gli ammanchi di cassa con gli ulteriori meccanismi fraudolenti escogitati;
ad utilizzare molteplici operazioni irregolari per compensare i continui ammanchi di cassa, obbligandole in particolare a non emettere scontrini ed a utilizzare il denaro riscosso per ripianare gli ammanchi;
ad applicare sconti fittizi negli scontrini, pur riscuotendo l'intera somma dovuta dai clienti per l'acquisto della merce, al fine di utilizzare il denaro incassato per differenza per ricoprire l'ammanco di cassa;
ad annotare un maggior numero di ore lavorative delle dipendenti con contratto a chiamata obbligando le suddette dipendenti a restituirle le somme non dovute in denaro contante, che veniva per pagina 11 di 17 l'appunto impiegato per occultare gli ammanchi di cassa;
ad utilizzare buoni regalo fittizi per il pagamento degli scontrini, impiegando il denaro effettivamente riscosso dal cliente per ripianare il debito di cassa;
ad abusare della campagna riciclo NT per decurtare fittiziamente l'importo complessivo degli scontrini ed utilizzare il denaro recuperato per occultare gli ammanchi di cassa.
Né può, attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che Testimone_1 condividesse la qualifica di responsabile del negozio unitamente all . Come concordemente emerso dalle risultanze testimoniali e non CP_1 meramente riferito dalla di fatto, la gestione e l'organizzazione Tes_1 del punto vendita nonché il potere direttivo erano, infatti, integralmente accentrati sulla che, sola, imponeva a tutte le altre dipendenti, CP_1 ivi compresa la i summenzionati marchingegni per occultare gli Tes_1 ammanchi di cassa. Non può, inoltre, ragionevolmente ritenersi che, a fronte della ricorrenza quotidiana di ingenti ammanchi di cassa che raggiungevano anche gli € 1.000/1.200,00, la abbia confidato nel CP_1 carattere fisiologico degli ammanchi, che abbia per molteplici anni omesso di effettuare le dovute segnalazioni al titolare ed indagare l'origine dei medesimi ammanchi e che abbia instaurato un clima di coazione psicologica al fine di occultare gli ammanchi, il tutto senza esserne la diretta responsabile. Qualora, infatti, la non si fosse personalmente CP_1 appropriata del denaro quotidianamente mancante dalla cassa, avrebbe senz'altro adempiuto agli obblighi informativi su di essa incombenti in considerazione del ruolo ricoperto e non avrebbe certamente instaurato il comprovato regime di coazione morale sulle dipendenti e fatto ricorso a cotanti sofisticati marchingegni per occultarli. Giova peraltro ribadirsi che la teste, ha confermato di aver personalmente visto la Testimone_2 appropriarsi materialmente del denaro mancante. Le risultanze CP_1 testimoniali trovano, peraltro, significativo riscontro nelle risultanze documentali, comprovanti un'emissione fittizia di buoni per un valore di €
13.877,68 (prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e
2013, all. 8 parte appellante) nonché un significativo ed altrimenti ingiustificato incremento degli incassi in epoca immediatamente successiva alla cessazione dell'attività lavorativa dell (pari ad € 15.000,00 CP_1 nel secondo semestre 2013, ad € 40.000,00 nell'anno 2014 ed a € 65.000,00 nell'anno 2015). La condotta materiale di appropriazione indebita, con ingiusto profitto della medesima e danno di Controparte_1 Parte_1 pagina 12 di 17 risulta, dunque, chiaramente comprovata, come pure il dolo dell'agente, la quale non solo ha agito con coscienza e volontà, ma ha anche fatto ricorso a molteplici sofisticati artifizi per celare le conseguenze della propria condotta.
5.1 Per converso, le testimonianze rese dai testi della difesa dell'imputata – neppure richiamate dall'appellata - sono assolutamente inidonee a confutare le concordi risultanze istruttorie. La teste S_
, addetta al negozio Calzedonia di Bastia collocato nello stesso
[...] locale in cui si trovava NT, la quale ha negato qualsivoglia irregolarità ed affermato che la presenza nei punti vendita di un delegato del titolare avrebbe impedito la verificazione dei summenzionati ammanchi, ha cessato il proprio servizio in data 31.10.2005, ben sei anni prima del periodo di reiterazione delle condotte appropriative (gennaio 2011- giugno
2013). La teste dipendente del punto vendita Bata di Testimone_8
Collestrada, facente capo al medesimo amministratore di ha Parte_1 meramente riferito che il SI. si raccomandasse con insistenza circa Pt_2
l'importanza di emettere regolarmente gli scontrini fiscali, ma non ha potuto riferire alcunché circa le concrete modalità di gestione del punto vendita a cura dell . dipendente Bata di Collestrada, CP_1 Testimone_9 nonché e amiche della e Testimone_10 Testimone_11 CP_1 clienti del punto vendita, hanno meramente riferito di aver sempre ricevuto lo scontrino quando effettuavano acquisti presso il punto vendita
NT di Bastia Umbra. Nondimeno, le suddette circostanze risultano assolutamente inidonee a confutare le summenzionate risultanze testimoniali e documentali.
6. Tanto premesso in punto di an, l'appellante in riassunzione ha correttamente comprovato anche il danno patrimoniale sofferto in conseguenza della condotta di appropriazione indebita dell nonché CP_1
l'oggettiva impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare esatto del danno e la conseguente necessarietà dei poteri di valutazione equitativa del giudice.
L'appellante ha, infatti, allegato i prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 (all. 8), dai quali emerge un danno patrimoniale conseguente alla sola emissione fittizia di buoni pari ad €
13.877,68, nonché i prospetti contabili societari relativi agli anni 2011-
2016 (all. 9), comprovanti un improvviso incremento degli incassi, a partire dalla cessazione dell'attività lavorativa della pari ad € CP_1 pagina 13 di 17 15.000,00 nell'anno 2013 (in cui pure la ha lavorato per circa sei CP_1 mesi, conseguentemente corrispondenti ad € 30.000,00 su base annua), €
40.000,00 nell'anno 2014 ed € 65.000,00 nell'anno 2015, assumendo quale parametro di riferimento annuo l'incremento di incasso medio di € 40.000,00
(inferiore alla media matematica esatta del triennio considerato, pari ad €
45.000,00 annui) e rappresentando come la abbia indebitamente CP_1 sottratto ad almeno complessivi € 100.000,00 negli anni 2011, Parte_3
2012 e nella prima metà del 2013. Le risultanze documentali risultano assolutamente congrue rispetto: alla frequenza quotidiana con cui si verificavano gli ammanchi di cassa, come concordemente riferita da tutte le testimoni;
alla circostanza riferita dalla teste per cui Testimone_1 settimanalmente gli ammanchi di cassa potevano raggiungere anche la cifra di € 1.000,00/ 1,500,00, nonché dalla teste per cui gli Testimone_2 ammanchi serali potevano raggiungere la somma di € 1.000,00/1.200,00; alla circostanza riferita dalla teste a mente della quale “Tipo Testimone_4 un mese lavoravo quaranta ore, magari nello stipendio me ne venivano segnate sessanta o settanta ed i soldi liquidi delle ore in più li ridavo a lei”. La cospicuità degli ammanchi di cassa quotidiani e settimanali risulta, dunque, comprovata sia in via diretta (testimonianze e Tes_1
) che in via indiretta, come desumibile dal rilevante numero di ore Tes_2 in eccesso conteggiate ad una sola delle dipendenti con contratto a chiamata e dirette a coprire gli ammanchi. La contraddizione fra le testimonianze rese dalla e dalla risulta, peraltro, Tes_1 Tes_2 meramente apparente: la teste ha, infatti, chiarito di svolgere Tes_2 contratto di lavoro part-time con ciò non partecipando regolarmente a tutte le chiusure di cassa serali. Ne consegue che gli ammanchi di cassa riscontrati dalla quando presente alla chiusura serale, potevano Tes_2 anche coincidere con l'ammanco di cassa settimanale indicato dalla Tes_1
Certamente, dunque, tutte le testimonianze sono convergenti circa la frequenza quotidiana e la cospicuità degli ammanchi.
D'altra parte, l'appellante ha comprovato l'oggettiva impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare delle somme di volta in volta sottratte dalla in ragione dell'assenza di un sistema di CP_1 tracciamento esatto della riscossione degli incassi rispetto a ciascuna dipendente – assenza della quale la ha beneficiato al fine di CP_1 reiterare le condotte illecite. Ne consegue il necessario intervento dei poteri di valutazione equitativa del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. pagina 14 di 17 Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., è, infatti, ammissibile quando risulti comprovata la lesione patrimoniale nonché l'oggettiva impossibilità ovvero la particolare difficoltà di determinare con precisione l'ammontare del danno
(ex multis, Cassazione civile, sez. III, 25/09/2024, n. 25696). Pertanto, acclarato che la sola emissione fittizia di buoni relativamente agli anni
2011-2012 e metà 2013 ha cagionato all'appellante in riassunzione un danno patrimoniale pari ad € 13.877,68; che nell'anno 2013, a fronte della cessazione dell'attività lavorativa della nel solo secondo semestre CP_1 si è registrato un incremento degli incassi pari ad € 15.000,00 rispetto all'anno precedente, corrispondenti ad € 30.000,00 su base annua;
che tale incremento appare del tutto ragionevolmente riconducibile- in ragione della contiguità temporale- alla cessazione dell'attività lavorativa della CP_1
e alla mancata sottrazione del danaro, mentre non vi sono elementi certi per attribuire gli ulteriori incrementi degli incassi pari ad € 40.000,00 per il 2014 e € 65.000,00 per il 2015 alla cessazione delle condotte appropriative piuttosto che a ragioni di mercato, deve equitativamente stimarsi che la abbia indebitamente sottratto ad € CP_1 Parte_1
30.000,00 annui, corrispondenti a complessivi € 75.000,00 relativamente agli anni 2011, 2012 ed al primo semestre del 2013. Conclusivamente, deve essere condannata a rifondere le somme indebitamente Controparte_1 sottratte negli anni 2011-2012 e metà 2013, pari a complessivi € 75.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, in favore di L'appellante ha, altresì, rappresentano che la Parte_1 provvisionale liquidata nella sentenza penale di primo grado è stata restituita da alla SI.ra circostanza non smentita Parte_1 CP_1 dall'appellata. Ne consegue che tale provvisionale non deve essere detratta dall'importo liquidato.
7. Poiché la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite, la cognizione della Corte è estesa anche alle spese dei giudizi di merito e di legittimità. In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto pagina 15 di 17 che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo (Cassazione civile, sez. III, 15/06/2023, n. 17134). Tanto premesso, le spese di lite del primo grado di giudizio sono poste a carico della soccombente, e Controparte_1 sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata, congiuntamente alle spese di lite del presente grado. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'appellata e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, congiuntamente alle spese di lite del primo grado di giudizio, avuto riguardo ai valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
1. Condanna al risarcimento di € 75.000,00 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno patrimoniale da Parte_1 appropriazione indebita;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1 di legittimità in favore di che si liquidano in € Parte_1
7.655,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo e Controparte_1 del presente grado di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano complessivamente in € 14.212,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 311 / 2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1 di Amministrazione, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_2
Spina, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via C. Caporali, 39
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Delfo Controparte_1 C.F._1
Berretti, elettivamente domiciliata lo studio del procuratore, in Perugia,
Via Marconi, 6
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha riassunto giudizio di appello per la prosecuzione dell'azione civile nell'interesse della parte offesa a seguito di sentenza di cassazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, n. 1796/2022, emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, in data 09.09.2022, pubblicata in data
20.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 23468/2021, con la quale la
Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, n. 860/2020, emessa dalla
Corte d'appello di Perugia, Sezione Penale, in composizione collegiale, in pagina 1 di 17 data 10.11.2020, pubblicata in data 14.01.2021, nella causa iscritta al n.r.g. 226/2019, con cui la Corte d'appello di Perugia, aveva assolto l'imputata, del delitto di appropriazione indebita in Controparte_1 continuazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera di cui agli artt. 81, 61 n. 11 e 646 c.p., con ciò riformando la precedente statuizione di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale di € 5.000,00 in favore della parte civile disposta dal Tribunale Penale di Perugia, in composizione monocratica, con sentenza n. 1863/2018, emessa in data 16.07.2018, depositata in data 15.10.2018, nella causa iscritta al n.r.g. 1636/2015.
Con la sentenza di cui al presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile, accertando la Parte_1 violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione resa nonché la violazione di legge, per avere la Corte territoriale, rispettivamente, omesso di vagliare le testimonianze sulle quali il Tribunale di Perugia aveva fondato sentenza di condanna, assolto l'imputata pur dando conto della sussistenza di molteplici elementi che deponevano al contrario a favore della sussistenza della condotta illecita ed escluso la configurabilità del reato unicamente in ragione del mancato accertamento degli importi effettivamente sottratti, così statuendo: “Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità”.
2. Parte appellante ha notificato atto di citazione in riassunzione al quale si fa integrale rinvio, domandando l'accertamento della responsabilità civile dell'appellata in relazione al delitto di appropriazione indebita commesso nel periodo gennaio 2011- giugno 2013 presso il punto vendita NT di Bastia Umbra e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni sofferti da Parte_1
“da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad €
100.000,00, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo” nonché la refusione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio penale.
In data 06.11.2023 si è costituita l'appellata mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale pagina 2 di 17 rinvio, eccependo: l'inammissibilità della domanda in riassunzione in ragione della violazione dell'art. 394, comma 1, c.p.c. per aver il procuratore di parte appellante omesso di produrre copia autentica della sentenza di cassazione ed aver unicamente prodotto una scansione della stessa;
la nullità della domanda di risarcimento del danno in ragione della violazione dell'art. 164 c.p.c., per aver l'appellante in riassunzione richiesto il “risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia”, asseritamente compiendo una
“allegazione implicita del danno subito” affetta da indeterminatezza e genericità assoluta; la novità della domanda in ragione della violazione dell'art. 394, comma 3, c.p.c. per aver l'appellante in riassunzione proposto una domanda nuova, richiedendo somme ulteriori rispetto agli €
13.877,68 unicamente richiesti in sede di costituzione di parte civile;
il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte di Appello penale di Perugia che ha escluso la sussistenza della condotta di appropriazione indebita, in ogni caso non provata dalle risultanze istruttorie;
l'omessa prova del danno patrimoniale asseritamente patito.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 02.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. La domanda proposta in riassunzione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di rito avanzate dall'appellata, . Controparte_1
4.1 L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 394, comma 1, c.p.c. è infondata. L'appellata asserisce che la sentenza della Suprema Corte depositata dall'odierna appellante in riassunzione sarebbe sprovvista di autenticazione da parte del difensore o della
Cancelleria. Nondimeno, in data 15.01.2024, ha depositato Parte_1 copia autentica della sentenza di Cassazione resa all'esito del giudizio rescindente n. 1796/2022 che ha dato corso al presente giudizio rescissorio
(all.11), dalla quale risulta, a pagina 6, l'attestazione di conformità rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Cassazione e, a pagina 7,
l'attestazione di conformità del difensore. Peraltro, l'onere di produrre la sentenza di Cassazione nel giudizio di rinvio non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina pagina 3 di 17 l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente” (Cass.n. 11180/2001). Tanto premesso, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
4.2 L'eccezione di nullità della domanda di risarcimento del danno in ragione della violazione dell'art. 164 c.p.c., per aver l'appellante in riassunzione richiesto il “risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia”, asseritamente compiendo una “allegazione implicita del danno subito” affetta da indeterminatezza e genericità assoluta, è infondata e deve essere rigettata. L'appellante in riassunzione ha, infatti, specificatamente dedotto le molteplici condotte con cui la SI.ra si è reiteratamente CP_1 appropriata delle somme di cassa - e, segnatamente, il versamento tardivo degli incassi giornalieri, l'emissione fittizia di buoni, il calcolo di ore di straordinario fittizie alle dipendenti il cui compenso veniva trattenuto dalla l'omessa emissione di scontrini, l'uso distorto delle CP_1 campagne di rottamazione di indumenti usati indette da NT - espressamente richiamando le risultanze testimoniali comprovanti le suddette condotte. L'appellante in riassunzione ha, altresì, puntualmente allegato il danno patrimoniale patito in relazione alla precipua condotta di appropriazione indebita mediante emissione fittizia di buoni, segnalando che i prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e
2013 (all. 8) sono senz'altro idonei a comprovare il danno patrimoniale ascrivibile alla sola emissione fittizia di buoni, pari ad € 13.877,68, nonché il danno patrimoniale globalmente sofferto in conseguenza delle summenzionate condotte, deducendo che le testimonianze comprovano, inoltre, che gli ammanchi di cassa potevano raggiungere € 1.500,00 settimanali e che i prospetti contabili societari (all. 9) documentano un incremento degli incassi, a partire dalla cessazione dell'attività lavorativa della , CP_1 di € 40.000,00 nell'anno 2014 e di € 65.000,00 nell'anno 2015, con ciò quantificando che la abbia indebitamente sottratto ad CP_1 Parte_3 almeno € 100.000,00 negli anni 2011, 2012 e 2013 ed invocando il potere di valutazione equitativa del giudice – ferme le univoche e concordi risultanze istruttorie – al fine di sopperire all'oggettiva impossibilità di esatta quantificazione delle somme sottratte. Con tutta evidenza, dunque, le allegazioni dell'appellante non sono affette da alcuna pagina 4 di 17 genericità, risultando, al contrario, estremamente puntuali e specifiche.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
4.3 L'eccezione di novità della domanda in ragione della violazione dell'art. 394, comma 3, per aver l'appellante in riassunzione proposto una domanda nuova, richiedendo somme ulteriori rispetto agli € 13.877,68 unicamente richiesti in sede di costituzione di parte civile, è infondata e deve essere rigettata. Sin dall'atto di costituzione di parte civile Pt_1 ha richiesto il “risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza del commesso reato, nella misura che verrà dimostrata in corso di giudizio”. Il richiamo effettuato da nel corso dei vari gradi di giudizio alla cifra esatta di € Parte_1
13.877,68 – come espressamente richiamata dal capo d'imputazione - è stato sempre esclusivamente riferito ad una sola porzione del danno lamentato, in quanto già documentalmente comprovata (all. 8 parte appellante) e posta in relazione alla sola condotta di emissione fittizia di buoni, salva l'illiceità delle ulteriori, eterogenee, condotte di appropriazione indebita compiute dalla foriere del maggior danno correttamente e CP_1 tempestivamente richiesto. Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
4.4 Da ultimo, devono rigettarsi le contrapposte eccezioni di passaggio in giudicato: del capo della sentenza di Cassazione che avrebbe accertato l'an della responsabilità della SI.ra ai sensi dell'art. 646 c.p., come CP_1 sostenuto dall'appellante in riassunzione;
del capo della sentenza della
Corte di Appello penale che ha escluso le suddette condotte appropriative, come sostenuto dall'appellata in riassunzione. Con la sentenza di cassazione cui al presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile, accertando: il vizio Parte_1 di omessa motivazione della pronuncia impugnata per aver la Corte territoriale disatteso l'obbligo di motivazione rafforzata incombente sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado ed aver radicalmente omesso di valutare le testimonianze acquisite nel primo grado di giudizio e di “spiegare perché le testimonianze sopra menzionate non fossero utili a ritenere provata l'appropriazione indebita”; la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha “negato il reato dopo aver riconosciuto una molteplicità di elementi – logici e fattuali – univocamente convergenti nel senso della sussistenza di un'appropriazione”, avendo la medesima Corte territoriale riconosciuto che pagina 5 di 17 “innegabile è l'emergere nel processo […] di un ampio e univoco quadro indiziario, concludente nel senso della ricorrenza di forti sospetti al riguardo della contestata condotta di appropriazione monetaria a carico dell'Imputata; condotta realizzatasi in quel negozio nel corso di più anni della gestione mediante plurimi espedienti contabili (conosciuti e CP_1 narrati dalle testimoni risultate più direttamente a contatto con
l'Imputata nel periodo cronologico considerato ed esaurientemente costruiti in Sentenza) la cui sistematica reiterazione nel tempo in difetto di qualsiasi rilievo o segnalazione di sorta da parte della responsabile non poteva che costituire forte e significativo indizio della piena CP_1 consapevolezza di costei dell'illiceità della situazione, non certo scriminata dall'asserita (ma illogica) intenzionalità di preservare le colleghe da possibili conseguenze sanzionatorie nel rapporto di lavoro”; nonché la sussistenza del vizio di violazione di legge, là dove la Corte
d'appello penale ha negato la sussistenza del delitto sol perché non risultava provato l'ammontare complessivo delle somme oggetto di appropriazione, ignorando che “la norma richiede per la configurazione del delitto soltanto la sussistenza dell'ingiusto profitto, ma non richiede che tale ingiusto profitto sia esattamente determinato nel suo ammontare, visto che tale ulteriore indagine riguarda il profilo risarcitorio ovvero quello della gravità del fatto, ma non quello della sussistenza”. Con tutta evidenza, dunque, la Corte di legittimità non è affatto entrata nel merito della sussistenza o meno delle condotte appropriative, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in riassunzione;
ha integralmente cassato la sentenza resa dalla Corte di Appello penale di Perugia, interamente devolvendo l'accertamento della responsabilità della SI.ra Controparte_1 per le condotte di appropriazione indebita de quo alla presente Corte, sezione civile. Peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il pagina 6 di 17 giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata” (ex multis,
Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n. 16222). Ebbene, nel caso di specie, in cui la Corte di legittimità ha accertato sia il vizio di omessa e illogica motivazione che il vizio di violazione di legge, la cognizione della Corte è senz'altro estesa all'accertamento della responsabilità dell'appellata in riassunzione, sia in punto di an che in punto di quantum, fermo il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, a mente della quale “la norma richiede per la configurazione del delitto soltanto la sussistenza dell'ingiusto profitto, ma non richiede che tale ingiusto profitto sia esattamente determinato nel suo ammontare, visto che tale ulteriore indagine riguarda il profilo risarcitorio ovvero quello della gravità del fatto, ma non quello della sussistenza”. Ne consegue il rigetto delle rispettive e contrapposte eccezioni.
5. Tanto premesso, fermo il differente criterio di accertamento della responsabilità nell'ambito del giudizio civile, - che, in forza delle ricadute eminentemente patrimoniali dell'eventuale statuizione di condanna, impone l'accertamento della responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, secondo la più tenue regola del “più probabile che non”
– diversamente dal giudizio penale, - che, in considerazione del coinvolgimento della libertà personale dell'individuo, impone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato “al di là di ogni pagina 7 di 17 ragionevole dubbio”-, il fatto illecito risulta senz'altro provato alla luce delle concordi e concludenti dichiarazioni testimoniali di Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
le quali hanno tutte, uniformemente, comprovato la Testimone_6 condotta di appropriazione indebita imputabile alla nonché gli CP_1 artifizi ideati dalla per occultare i cospicui e continui ammanchi CP_1 di cassa, i quali, pur non configuranti un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 646 c.p., sono senz'altro idonei a comprovare l'imputabilità degli ammanchi di cassa alla in qualità di CP_1 responsabile del punto vendita NT di Bastia Umbra, ed il dolo della stessa. Integra, infatti, il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi, con coscienza e volontà, si appropri illegittimamente del denaro ovvero di altra cosa mobile altrui a qualsiasi titolo legittimamente posseduta con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In particolare, la teste corresponsabile del Testimone_1 punto vendita NT di Bastia Umbria unitamente alla negli CP_1 anni 2011, 2012 e 2013, ha riferito di aver regolarmente riscontrato degli ammanchi di cassa a fronte dei quali la le aveva talvolta CP_1 rimproverato di non saper effettuare i conteggi di cassa, aveva talora imposto alle dipendenti di autotassarsi nonostante non ne fossero affatto responsabili e le aveva sistematicamente obbligate ad utilizzare molteplici operazioni irregolari per compensare i continui ammanchi di cassa, obbligandole in particolare a versare gli incassi giornalieri con ritardi di qualche giorno;
a non emettere scontrini e ad utilizzare il denaro riscosso per ripianare gli ammanchi;
ad applicare sconti fittizi negli scontrini, pur riscuotendo l'intera somma dovuta dai clienti, al fine di utilizzare il denaro incassato per differenza;
ad annotare un maggior numero di ore lavorative delle dipendenti con contratto a chiamata obbligando le suddette dipendenti a restituirle le somme non dovute, che venivano per l'appunto impiegato per occultare gli ammanchi di cassa;
ad utilizzare buoni regalo fittizi per il pagamento degli scontrini, utilizzando l'importo effettivamente pagato dal cliente per ripianare il debito di cassa. La ha, altresì, riferito di aver personalmente Tes_1 visto la richiedere alle dipendenti con contratto a chiamata la CP_1 differenza fra le somme percepite a titolo di retribuzione e quelle a cui avevano effettivamente diritto in base alle ore lavorative concretamente svolte per ripianare gli ammanchi di cassa. In particolare, la ha Tes_1 pagina 8 di 17 riferito che, benché tutte le dipendenti avessero accesso alla cassa, solo la non venisse sottoposta ad alcun controllo in quanto responsabile CP_1
e che gli ammanchi di cassa, regolarmente presenti ad ogni chiusura serale, erano al contrario assenti nei periodi di assenza da lavoro della . CP_1
Infine, la ha spiegato di non aver mai riferito nulla al proprio Tes_1 titolare per timore che la potesse rivolgere contro ritorsioni ed CP_1 incolpazioni pretestuose, facendole perdere il posto di lavoro, anche in considerazione del carattere particolarmente autoritario della Da CP_1 ultimo, la ha spiegato che, anche il giorno in cui l'amministratore Tes_1 di - insospettito da due versamenti di cassa Parte_1 Parte_2 di € 900,00 identici nell'importo, nella pezzatura delle banconote e delle monete versate - ha effettuato le verifiche dalle quali sono emerse le condotte di appropriazione indebita, la stessa, che era stata CP_1 previamente contattata dall'amministratore per chiederle spiegazioni e quel giorno si trovava in malattia, le aveva ordinato di versare € 1.800,00 in cassa prima che il titolare sopraggiungesse e che, a fronte della possibilità della di prelevare e versare unicamente € 250,00, aveva Tes_1 personalmente portato € 1.500,00 alla pochi minuti prima che Tes_1 sopraggiungesse il SI. per occultare il cospicuo ammanco di cassa. Pt_2
La teste assunta come apprendista presso il punto vendita de Testimone_2 quo dal 2010 al 2014 ha riferito che “gli ammanchi avvenivano ogni sera praticamente, noi non avevamo il contante per potere emettere il versamento che andava fatto dei soldi ogni sera e quindi c'erano degli ammanchi di casa di 1000,00/ 1.200 €” ed ha specificato che tali ammanchi si sono quotidianamente verificati nel periodo di riferimento e che, per tale ragione, i versamenti dell'incasso giornaliero non venivano effettuati quotidianamente dall ma ogni due o tre giorni e con gli incassi dei CP_1 giorni successivi si copriva l'ammanco dell'incasso relativo al giorno precedente. La teste ha riferito che lei stessa, su indicazione della
, come tutte le altre dipendenti, imputava il pagamento della merce CP_1 acquistata dai clienti a buoni regalo fittizi (ai quali non corrispondeva alcun pregresso versamento di denaro), utilizzando il denaro contante riscosso dal cliente per coprire gli ammanchi di cassa;
applicava sconti fittizi negli scontrini fiscali, utilizzando la differenza (effettivamente pagata dal cliente) per coprire gli ammanchi di cassa;
ometteva radicalmente di consegnare lo scontrino fiscale utilizzando il denaro del cliente per occultare gli ammanchi di cassa;
faceva falsamente risultare la pagina 9 di 17 restituzione di merce usata, nell'ambito della promozione di riciclo dei capi usati organizzata da NT, con ciò applicando buoni sconto fittizi nello scontrino, al fine di utilizzare il denaro contante
(effettivamente versato dal cliente e recuperato attraverso questo escamotage) per coprire gli ammanchi di cassa. La teste ha, altresì, riferito di aver personalmente assistito ad episodi in cui le sue colleghe con contratto a chiamata restituivano materialmente del denaro alla SI.ra
, corrisposto dal datore di lavoro, in pagamento di ore
CP_1 Parte_1 di straordinario falsamente attestate dalla e non effettivamente
CP_1 svolte. In ultimo, la teste ha espressamente riferito: “io ho assistito ad episodi che [in cui] magari a volte la GN batteva le cose in
CP_1 cassa e non metteva i soldi dentro”; in risposta alla domanda del procuratore di parte civile “quindi l'ha materialmente vista appropriarsi di denaro?” ha risposto “SI”; ha riferito che quando la era in ferie
CP_1 gli ammanchi di cassa cessavano e prontamente riprendevano al suo ritorno e che, dal momento in cui la è stata allontanata dall'azienda e per i
CP_1 successivi sei mesi in cui la teste ha continuato a lavorare nel punto vendita, non si sono più verificati ammanchi di cassa. La teste
[...]
, commessa presso il punto vendita dal 2007, ha confermato che la Tes_3 era la responsabile del negozio e che imponeva regolarmente di CP_1 tenere degli scontrini aperti sui quali applicare degli sconti per recuperare del denaro ovvero di utilizzare fittiziamente dei buoni non validamente emessi in quanto non coperti da denaro e trattenere il denaro effettivamente pagato dal cliente per coprire gli ammanchi di cassa;
che, poiché per un periodo aveva avuto un contratto a chiamata, l le CP_1 aveva chiesto di segnare delle ore in più per far figurare di aver fatto più ore e consegnarle i soldi in eccedenza ricevuti in pagamento dal datore di lavoro per coprire l'ammanco di cassa. La ha, infine, riferito Tes_3 di non aver mai denunciato queste operazioni illecite al titolare in quanto la responsabile del punto vendita, “aveva una responsabilità tale CP_1 che, secondo noi, poteva darle il potere di farci licenziare”. La teste,
dipendente del punto vendita a partire dal 2011 con Testimone_4 contratto inizialmente a chiamata e successivamente a tempo indeterminato, ha riferito: “finché avevo il contratto, quello ad ore, per circa sei mesi mi venivano aumentate delle ore in busta paga e poi io ridavo i soldi liquidi ad […] Tipo un mese lavoravo quaranta ore, magari Controparte_1 nello stipendio me ne venivano segnate sessanta o settanta ed i soldi pagina 10 di 17 liquidi delle ore in più li ridavo a lei” e che, la stessa le aveva CP_1 riferito che i soldi delle ore in eccedenza servivano per ripianare gli ammanchi di cassa. Del pari, la teste entrata a lavorare Tes_5 presso il punto vendita solo dal gennaio/febbraio 2013, ha riferito che nel primo ed unico stipendio percepito prima che la cessasse la propria CP_1 attività lavorativa le erano state conteggiate ore in eccesso e la CP_1
l'aveva costretta a ridarle € 120,00 per ripianare asseriti errori di cassa e che, per converso, a partire dallo stipendio successivo alla cessazione dell'attività lavorativa dell le erano state retribuite CP_1 esclusivamente le ore di lavoro effettivamente svolte. Infine, la teste dipendente a chiamata a partire dal 2011, ha confermato Testimone_6 che, “per diversi anni”, nella sua busta paga era stato segnato un monte orario in eccedenza ed era stata costretta a consegnare alla il CP_1 denaro percepito in eccedenza, asseritamente per ripianare agli ammanchi di cassa, e che, per il medesimo scopo, tutte le dipendenti erano costrette dalla ad avvalersi dei già spiegati escamotage della mancata CP_1 erogazione dello scontrino, dello scontrino aperto, del buono fittizio, dell'abuso della campagna riciclo NT. Tanto premesso, i testi hanno tutti univocamente e concordemente comprovato che, pur formalmente rivestendo la qualifica di responsabile unitamente alla SI.ra la Tes_1 accentrava integralmente su di sé il controllo del punto vendita, si CP_1 appropriava quotidianamente di parte dell'incasso giornaliero e, facendo leva sul timore indotto nelle altre dipendenti di perdere il lavoro in caso di mancata collaborazione con personalità fortemente autoritaria, le costringeva tutte sistematicamente: a versare l'incasso giornaliero con qualche giorno di ritardo, onde avvalersi degli incassi dei giorni successivi per ripianare l'ammanco di cassa del giorno precedente e prendere tempo per ripianare gli ammanchi di cassa con gli ulteriori meccanismi fraudolenti escogitati;
ad utilizzare molteplici operazioni irregolari per compensare i continui ammanchi di cassa, obbligandole in particolare a non emettere scontrini ed a utilizzare il denaro riscosso per ripianare gli ammanchi;
ad applicare sconti fittizi negli scontrini, pur riscuotendo l'intera somma dovuta dai clienti per l'acquisto della merce, al fine di utilizzare il denaro incassato per differenza per ricoprire l'ammanco di cassa;
ad annotare un maggior numero di ore lavorative delle dipendenti con contratto a chiamata obbligando le suddette dipendenti a restituirle le somme non dovute in denaro contante, che veniva per pagina 11 di 17 l'appunto impiegato per occultare gli ammanchi di cassa;
ad utilizzare buoni regalo fittizi per il pagamento degli scontrini, impiegando il denaro effettivamente riscosso dal cliente per ripianare il debito di cassa;
ad abusare della campagna riciclo NT per decurtare fittiziamente l'importo complessivo degli scontrini ed utilizzare il denaro recuperato per occultare gli ammanchi di cassa.
Né può, attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che Testimone_1 condividesse la qualifica di responsabile del negozio unitamente all . Come concordemente emerso dalle risultanze testimoniali e non CP_1 meramente riferito dalla di fatto, la gestione e l'organizzazione Tes_1 del punto vendita nonché il potere direttivo erano, infatti, integralmente accentrati sulla che, sola, imponeva a tutte le altre dipendenti, CP_1 ivi compresa la i summenzionati marchingegni per occultare gli Tes_1 ammanchi di cassa. Non può, inoltre, ragionevolmente ritenersi che, a fronte della ricorrenza quotidiana di ingenti ammanchi di cassa che raggiungevano anche gli € 1.000/1.200,00, la abbia confidato nel CP_1 carattere fisiologico degli ammanchi, che abbia per molteplici anni omesso di effettuare le dovute segnalazioni al titolare ed indagare l'origine dei medesimi ammanchi e che abbia instaurato un clima di coazione psicologica al fine di occultare gli ammanchi, il tutto senza esserne la diretta responsabile. Qualora, infatti, la non si fosse personalmente CP_1 appropriata del denaro quotidianamente mancante dalla cassa, avrebbe senz'altro adempiuto agli obblighi informativi su di essa incombenti in considerazione del ruolo ricoperto e non avrebbe certamente instaurato il comprovato regime di coazione morale sulle dipendenti e fatto ricorso a cotanti sofisticati marchingegni per occultarli. Giova peraltro ribadirsi che la teste, ha confermato di aver personalmente visto la Testimone_2 appropriarsi materialmente del denaro mancante. Le risultanze CP_1 testimoniali trovano, peraltro, significativo riscontro nelle risultanze documentali, comprovanti un'emissione fittizia di buoni per un valore di €
13.877,68 (prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e
2013, all. 8 parte appellante) nonché un significativo ed altrimenti ingiustificato incremento degli incassi in epoca immediatamente successiva alla cessazione dell'attività lavorativa dell (pari ad € 15.000,00 CP_1 nel secondo semestre 2013, ad € 40.000,00 nell'anno 2014 ed a € 65.000,00 nell'anno 2015). La condotta materiale di appropriazione indebita, con ingiusto profitto della medesima e danno di Controparte_1 Parte_1 pagina 12 di 17 risulta, dunque, chiaramente comprovata, come pure il dolo dell'agente, la quale non solo ha agito con coscienza e volontà, ma ha anche fatto ricorso a molteplici sofisticati artifizi per celare le conseguenze della propria condotta.
5.1 Per converso, le testimonianze rese dai testi della difesa dell'imputata – neppure richiamate dall'appellata - sono assolutamente inidonee a confutare le concordi risultanze istruttorie. La teste S_
, addetta al negozio Calzedonia di Bastia collocato nello stesso
[...] locale in cui si trovava NT, la quale ha negato qualsivoglia irregolarità ed affermato che la presenza nei punti vendita di un delegato del titolare avrebbe impedito la verificazione dei summenzionati ammanchi, ha cessato il proprio servizio in data 31.10.2005, ben sei anni prima del periodo di reiterazione delle condotte appropriative (gennaio 2011- giugno
2013). La teste dipendente del punto vendita Bata di Testimone_8
Collestrada, facente capo al medesimo amministratore di ha Parte_1 meramente riferito che il SI. si raccomandasse con insistenza circa Pt_2
l'importanza di emettere regolarmente gli scontrini fiscali, ma non ha potuto riferire alcunché circa le concrete modalità di gestione del punto vendita a cura dell . dipendente Bata di Collestrada, CP_1 Testimone_9 nonché e amiche della e Testimone_10 Testimone_11 CP_1 clienti del punto vendita, hanno meramente riferito di aver sempre ricevuto lo scontrino quando effettuavano acquisti presso il punto vendita
NT di Bastia Umbra. Nondimeno, le suddette circostanze risultano assolutamente inidonee a confutare le summenzionate risultanze testimoniali e documentali.
6. Tanto premesso in punto di an, l'appellante in riassunzione ha correttamente comprovato anche il danno patrimoniale sofferto in conseguenza della condotta di appropriazione indebita dell nonché CP_1
l'oggettiva impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare esatto del danno e la conseguente necessarietà dei poteri di valutazione equitativa del giudice.
L'appellante ha, infatti, allegato i prospetti contabili di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 (all. 8), dai quali emerge un danno patrimoniale conseguente alla sola emissione fittizia di buoni pari ad €
13.877,68, nonché i prospetti contabili societari relativi agli anni 2011-
2016 (all. 9), comprovanti un improvviso incremento degli incassi, a partire dalla cessazione dell'attività lavorativa della pari ad € CP_1 pagina 13 di 17 15.000,00 nell'anno 2013 (in cui pure la ha lavorato per circa sei CP_1 mesi, conseguentemente corrispondenti ad € 30.000,00 su base annua), €
40.000,00 nell'anno 2014 ed € 65.000,00 nell'anno 2015, assumendo quale parametro di riferimento annuo l'incremento di incasso medio di € 40.000,00
(inferiore alla media matematica esatta del triennio considerato, pari ad €
45.000,00 annui) e rappresentando come la abbia indebitamente CP_1 sottratto ad almeno complessivi € 100.000,00 negli anni 2011, Parte_3
2012 e nella prima metà del 2013. Le risultanze documentali risultano assolutamente congrue rispetto: alla frequenza quotidiana con cui si verificavano gli ammanchi di cassa, come concordemente riferita da tutte le testimoni;
alla circostanza riferita dalla teste per cui Testimone_1 settimanalmente gli ammanchi di cassa potevano raggiungere anche la cifra di € 1.000,00/ 1,500,00, nonché dalla teste per cui gli Testimone_2 ammanchi serali potevano raggiungere la somma di € 1.000,00/1.200,00; alla circostanza riferita dalla teste a mente della quale “Tipo Testimone_4 un mese lavoravo quaranta ore, magari nello stipendio me ne venivano segnate sessanta o settanta ed i soldi liquidi delle ore in più li ridavo a lei”. La cospicuità degli ammanchi di cassa quotidiani e settimanali risulta, dunque, comprovata sia in via diretta (testimonianze e Tes_1
) che in via indiretta, come desumibile dal rilevante numero di ore Tes_2 in eccesso conteggiate ad una sola delle dipendenti con contratto a chiamata e dirette a coprire gli ammanchi. La contraddizione fra le testimonianze rese dalla e dalla risulta, peraltro, Tes_1 Tes_2 meramente apparente: la teste ha, infatti, chiarito di svolgere Tes_2 contratto di lavoro part-time con ciò non partecipando regolarmente a tutte le chiusure di cassa serali. Ne consegue che gli ammanchi di cassa riscontrati dalla quando presente alla chiusura serale, potevano Tes_2 anche coincidere con l'ammanco di cassa settimanale indicato dalla Tes_1
Certamente, dunque, tutte le testimonianze sono convergenti circa la frequenza quotidiana e la cospicuità degli ammanchi.
D'altra parte, l'appellante ha comprovato l'oggettiva impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare delle somme di volta in volta sottratte dalla in ragione dell'assenza di un sistema di CP_1 tracciamento esatto della riscossione degli incassi rispetto a ciascuna dipendente – assenza della quale la ha beneficiato al fine di CP_1 reiterare le condotte illecite. Ne consegue il necessario intervento dei poteri di valutazione equitativa del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. pagina 14 di 17 Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., è, infatti, ammissibile quando risulti comprovata la lesione patrimoniale nonché l'oggettiva impossibilità ovvero la particolare difficoltà di determinare con precisione l'ammontare del danno
(ex multis, Cassazione civile, sez. III, 25/09/2024, n. 25696). Pertanto, acclarato che la sola emissione fittizia di buoni relativamente agli anni
2011-2012 e metà 2013 ha cagionato all'appellante in riassunzione un danno patrimoniale pari ad € 13.877,68; che nell'anno 2013, a fronte della cessazione dell'attività lavorativa della nel solo secondo semestre CP_1 si è registrato un incremento degli incassi pari ad € 15.000,00 rispetto all'anno precedente, corrispondenti ad € 30.000,00 su base annua;
che tale incremento appare del tutto ragionevolmente riconducibile- in ragione della contiguità temporale- alla cessazione dell'attività lavorativa della CP_1
e alla mancata sottrazione del danaro, mentre non vi sono elementi certi per attribuire gli ulteriori incrementi degli incassi pari ad € 40.000,00 per il 2014 e € 65.000,00 per il 2015 alla cessazione delle condotte appropriative piuttosto che a ragioni di mercato, deve equitativamente stimarsi che la abbia indebitamente sottratto ad € CP_1 Parte_1
30.000,00 annui, corrispondenti a complessivi € 75.000,00 relativamente agli anni 2011, 2012 ed al primo semestre del 2013. Conclusivamente, deve essere condannata a rifondere le somme indebitamente Controparte_1 sottratte negli anni 2011-2012 e metà 2013, pari a complessivi € 75.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, in favore di L'appellante ha, altresì, rappresentano che la Parte_1 provvisionale liquidata nella sentenza penale di primo grado è stata restituita da alla SI.ra circostanza non smentita Parte_1 CP_1 dall'appellata. Ne consegue che tale provvisionale non deve essere detratta dall'importo liquidato.
7. Poiché la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite, la cognizione della Corte è estesa anche alle spese dei giudizi di merito e di legittimità. In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto pagina 15 di 17 che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo (Cassazione civile, sez. III, 15/06/2023, n. 17134). Tanto premesso, le spese di lite del primo grado di giudizio sono poste a carico della soccombente, e Controparte_1 sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata, congiuntamente alle spese di lite del presente grado. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'appellata e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, congiuntamente alle spese di lite del primo grado di giudizio, avuto riguardo ai valori minimi di cui ai parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della non particolare complessità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
1. Condanna al risarcimento di € 75.000,00 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno patrimoniale da Parte_1 appropriazione indebita;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio Controparte_1 di legittimità in favore di che si liquidano in € Parte_1
7.655,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo e Controparte_1 del presente grado di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano complessivamente in € 14.212,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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