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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 166/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Davide
Valeriano Bonifacio che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha impugnato il licenziamento Parte_1 disposto nei suoi confronti da (d'ora innanzi anche solo in data 5 Controparte_1 CP_1
luglio 2021, per giustificato motivo oggettivo, sostenendone l'illegittimità e invocando l'applicazione delle tutele previste dalla legge.
La ricorrente ha contestato la sussistenza delle ragioni poste a base del recesso dalla società, la quale non avrebbe proceduto alla effettiva soppressione del posto di lavoro già occupato dalla in primo luogo perché ella era l'unica impiegata amministrativa presso al momento Pt_1 CP_1
del licenziamento;
in secondo luogo, perché la società, in corrispondenza del licenziamento della ricorrente, avrebbe proceduto a una nuova assunzione.
Nello specifico, la lavoratrice ha invocato l'accertamento della nullità o dell'illegittimità, illegalità o inefficacia del licenziamento, domandandone in ogni caso l'annullamento, con conseguente applicazione della tutela obbligatoria prevista dalla legge. unipersonale ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni. CP_1
pagina 1 di 12 In particolare, la resistente ha rappresentato che il recesso è stato determinato dalla soppressione del posto di lavoro precedentemente ricoperto dalla lavoratrice, a seguito di una riorganizzazione aziendale resasi necessaria per far fronte a una grave congiuntura economica sfavorevole, che ha comportato nel 2021 un sensibile calo del fatturato, quantificabile in circa il 40% rispetto all'anno precedente, compromettendo la sostenibilità economica dell'attività.
La società ha altresì evidenziato che, nell'ambito di tale riorganizzazione, le funzioni precedentemente svolte dalla ricorrente sono state esternalizzate, mentre le residue attività sono state accentrate in capo al legale rappresentante, ciò a conferma dell'effettiva soppressione della posizione lavorativa e dell'impossibilità di ricollocazione all'interno dell'organico aziendale.
Infine, la resistente ha eccepito l'inapplicabilità del regime di tutela reale previsto dall'art. 18 della Legge n. 300 del 1970, in quanto — al momento del licenziamento — la Società non raggiungeva la soglia dimensionale prevista dalla norma, non contando più di quindici dipendenti complessivamente.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Preliminarmente deve osservarsi che la società datrice ha correttamente sostenuto l'applicazione del regime di tutela obbligatoria, in quanto — come risulta dai libri unici del lavoro (l.u.l.) prodotti in atti (docc. da 2 a 2f fascicolo della ricorrente) — sino al mese di ottobre 2021 l'organico aziendale non ha mai superato la soglia dei quindici dipendenti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla Legge
n. 92 del 2012 (cd. Riforma Fornero), non trova applicazione la tutela reale prevista per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, ma solo quella obbligatoria prevista per le imprese di minori dimensioni. Conseguentemente, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, l'unica tutela esperibile da parte del lavoratore è quella indennitaria di cui all'art. 8 della Legge 15 luglio 1966,
n. 604.
2.1. Nel merito, deve rilevarsi che il licenziamento per cui è causa poggia sulla seguente, testuale motivazione: “Con la presente ci duole comunicarLe che siamo addivenuti alla determinazione di privarci della Sua prestazione, determinazione derivante dalle sopravvenute e mutate esigenze organizzative e dalla attuale situazione economico - finanziaria della società. Nello specifico, Le rappresentiamo che è stata soppressa con efficacia immediata la funzione amministrativa ad Ella assegnata, in seguito alla decisione irrevocabile di esternalizzare il servizio amministrativo e di avocare al legale rappresentante le residue funzioni contabili. Allo stato, purtroppo e non è possibile ricollocarLa utilmente in altra mansione equivalente, tenuto conto della assenza di ulteriori posizioni confacenti alla Sua qualifica ed alle funzioni e mansioni sin qui dispiegate in
pagina 2 di 12 favore della società. Il rapporto deve intendersi cessato definitivamente alla data di ricezione della presente, con esonero dalla prestazione durante il preavviso: la relativa indennità sostitutiva verrà erogata unitamente alle competenze maturate in esito alla cessazione del rapporto. Le competenze finali Le saranno erogate secondo le ordinarie procedure aziendali. Nel ringraziarLa per la collaborazione prestata sino ad oggi, augurandoLe un pronto ricollocamento, Le porgiamo
i migliori saluti” (doc. 7 fascicolo della ricorrente).
2.2. Le ragioni del licenziamento sono chiare e dipendono dalla decisione di dar luogo a una contrazione del personale, con soppressione della posizione lavorativa occupata dalla ricorrente, esternalizzazione del servizio amministrativo svolto da quest'ultima, e acquisizione in capo all'amministratore unico delle residuali attività amministrative non esternalizzate;
tale determinazione, secondo le allegazioni rese dalla società all'atto della costituzione in giudizio, è dipesa anche dalla necessità di contenere gli oneri di gestione a seguito di una significativa diminuzione del fatturato, calato da euro 1.499.000,00 nel 2020 a euro 893.000,00 nel 2021 (oltre il 40%), in parte dipendente dall'interruzione delle due principali commesse di Pt_2
2.3. L'art. 5 l. 15 luglio 1966 n . 604 – applicabile al caso di specie in ragione della data di assunzione della ricorrente (8 gennaio 2015, vd. lettera di assunzione di cui al doc. 2 fascicolo della ricorrente) e della comprovata circostanza che l'impresa al tempo del licenziamento non raggiungeva il requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. 20 maggio 1970 (vd. l.u.l. del mese di luglio 2021, doc. 2 fascicolo della resistente, da cui risultano assunti n. 14 dipendenti di cui 13 a tempo pieno e una part-time) – stabilisce che l'onere della prova concernente la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.
Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non pagina 3 di 12 essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.
Quanto all'impossibilità di repêchage, questa costituisce il “criterio di integrazione delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa richieste dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, nella modulazione della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo lavoratore licenziato” (Cass. civ., Sez. L, 22 marzo 2016, n. 5592).
In altri termini, l'impossibilità di utile reimpiego assurge ad elemento costitutivo (seppur non esplicitato a livello normativo) della fattispecie legittimante l'esercizio del potere di licenziamento, nelle forme del c.d. giustificato motivo oggettivo (Cass. civ., Sez. L, 20 ottobre 2017, n. 24882).
In materia di ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito il principio secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di “repêchage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri”; ciò in quanto, afferma la Corte, “incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d.
“repêchage”, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass. Civ. Sez. L. 11 novembre 2022 n. 33341).
Trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale.
Tale prova può essere fornita mediante la dimostrazione che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non siano avvenute nuove assunzioni oppure siano state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore.
2.4. Nel caso di specie risulta anzitutto dimostrato il verificarsi delle contingenze che hanno dato causa alla necessità di ridurre il personale della società resistente, ossia la diminuzione del fatturato. unipersonale è una società che opera nella progettazione, costruzione, manutenzione CP_1
e gestione di impianti elettrici, meccanici, energetici e tecnologici, inclusi quelli per energie rinnovabili, climatizzazione, antincendio e automazione, offrendo anche servizi di facility management e consulenza (cfr. oggetto sociale da visura doc. 8 fascicolo della ricorrente). CP_1
pagina 4 di 12 La ricorrente, dal canto suo, ha sempre prestato attività lavorativa in favore di sin dall'8 CP_1
gennaio 2015, con qualifica di impiegata amministrativa inquadrata nel VI livello CCNL
Metalmeccanici.
2.4.1. La società resistente ha prodotto il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021, munito di dichiarazione di conformità a firma del commercialista dott. , (doc. 6 fascicolo della Persona_1
resistente) dal quale si evince che i ricavi di sono passati da euro 1.499.508 nel 2020 a CP_1
euro 893.655 nel 2021.
Il consistente calo di fatturato è derivato in parte, secondo le asserzioni della resistente, dalla interruzione delle due principali commesse di e ha peraltro comportato il ricorso alla Pt_2
Cassa Integrazione per un lungo periodo.
Sulla base del compendio probatorio assunto, risulta dimostrato che si fosse effettivamente verificata una diminuzione del fatturato della società resistente, in misura pari al 40%, tra il 2020 e il 2021.
Deve quindi ritenersi sussistente la ragione sostanziale (ossia la significativa diminuzione del fatturato) posta a base della riorganizzazione che ha comportato il licenziamento impugnato.
2.5. Risulta altresì provata la soppressione della posizione lavorativa coperta dalla ricorrente fino alla data del licenziamento.
È pacifico, nonché documentalmente dimostrato che la ricorrente fosse inquadrata nel VI livello
C.C.N.L. Metalmeccanici piccola industria, con qualifica di impiegata amministrativa e contratto a tempo pieno e indeterminato (vd. lettera di assunzione di cui al doc. 2 fascicolo della ricorrente).
Quanto alle mansioni concretamente svolte, nella memoria di costituzione la resistente ha dedotto che la si occupasse delle attività di: “- Redazione prima nota - Redazione delle fatture - Pt_1
Registrazione delle fatture attive e passive - Contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi -
Trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali” (vd. pag. 4 della memoria di costituzione).
Sempre secondo quanto rappresentato nella memoria di costituzione della società, le mansioni disimpegnate dalla ricorrente, dopo il licenziamento, sarebbero state così ripartite: “le attività amministrative sono state affidate allo studio Dr. , con esclusione delle seguenti Persona_1 attività, seguite direttamente dall'amministratore […]: - La emissione delle fatture attive su software Mago4; - La gestione delle fatture passive tramite portale Aruba;
- Registrazioni fatture passive e prima nota su software Mago4; - Gestione cassa piccole spese;
Gestione home banking
BNL e UNICREDIT, bonifici bancari per pagamento fornitori e stipendi;
- Gestione pratiche varie personale dipendente e rapporti con consulente del lavoro (presenze, ferie, visite mediche); -
pagina 5 di 12 Presentazione F24 tramite home banking e Entratel elaborati da consulente del lavoro e commercialista”; a supporto dell'amministratore, lo avrebbe visto assegnarsi le CP_2 seguenti attività: “Supporto telefonico e presso la sede di del commercialista per la CP_1 verifica delle registrazioni contabili ed emissione fatture attive (servizio presente sin dall'inizio Co del rapporto di collaborazione con la società , anno 2013); - Gestione mensile (presso la sede
dei registri iva e liquidazione Iva, gestione ritenute d'acconto professionisti. - CP_1
Trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali - Redazione prima nota contabile” (vd. pagg. 4, 5 della memoria di costituzione).
2.5.1. I testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni descritte nella memoria di costituzione.
Nella specie, la teste sentita all'udienza del 21 giugno 2023, qualificatasi come Testimone_1
dipendente della società resistente con mansioni di impiegato tecnico e funzioni di direttore tecnico o responsabile dell'ufficio tecnico sin dal 2016, ha riferito che “la ricorrente lavorava nell'ufficio amministrativo, si occupava quindi di attività amministrative come fatturazione e tutto ciò che riguardava la parte amministrativa che poi andava al commercialista”. La teste Tes_1
dotata di professionalità diversa rispetto alla e collocata fisicamente in un ufficio diverso, Pt_1
non ha saputo riferire precisamente circa le specifiche attività svolte dalla ricorrente, pur affermando che “faceva i pagamenti e aveva i contatti con le banche”.
La teste sentita alla medesima udienza del 21 giugno 2023, qualificatasi Testimone_2
come consulente del lavoro della società resistente sin dal marzo 2020, ha riferito di aver conosciuto la ricorrente al momento dell'assunzione dell'incarico di consulenza in favore di nel 2020. Ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle seguenti attività: CP_1 adempimenti legati all'attività amministrativa, interfacciandosi con la consulente per le presenze del personale dipendente e gli adempimenti fiscali legati ai dipendenti come f24; redazione della prima nota;
redazione delle fatture;
registrazione delle fatture attive e passive;
contabilizzazione dei pagamenti anche in relazione ai dipendenti;
controllo delle presenze e pagamenti relativi ai dipendenti come f24.
Lo svolgimento da parte della delle mansioni dedotte dalla resistente è stato altresì Pt_1 confermato dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale. In particolare, all'udienza dell'
8 luglio 2024 ha affermato di aver svolto le seguenti mansioni: “redazione prima Parte_1
nota; redazione delle fatture;
registrazione delle fatture attive e passive;
contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi;
trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali;
controllo presenze;
pagamenti su delega dell'amministratore;” (vd. capo 2 del ricorso). Ha inoltre pagina 6 di 12 soggiunto: “Oltre queste, ne svolgevo anche altre, in particolare, oltre la contabilità generale, anche la contabilità analitica e la contabilità per commesse attraverso l'utilizzo dell'ERP aziendale MAGO4. Mi occupavo della liquidazione periodica IVA, del pagamento degli F24 attraverso il portale di Agenzia delle Entrate o attraverso il caricamento in banca. Questo sia per il pagamento delle imposte che per i contributi dei dipendenti. Mi occupavo anche della verifica e del controllo del ciclo passivo e del ciclo attivo. Poi predisponevo le dichiarazioni periodiche IVA col supporto del commercialista. Poi mi occupavo della predisposizione delle certificazioni uniche degli autonomi. Poi facevo la riconciliazione delle banche, gli anticipi delle fatture. Avevo dei referenti nelle banche. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio mi occupavo delle scritture di completamento, rettifica e ammortamento. Poi, a sua integrazione, le fatture da emettere, i prospetti riepilogativi delle fatture da emettere, da ricevere, e i lavori in corso su ordinazione. Mentre, per quanto riguarda l'aspetto del personale e la gestione delle presenze, ferie rol e riepiloghi da trasmettere al consulente del lavoro che predisponeva la contabilità del personale. In via successiva mi occupavo del pagamento delle buste paga. Poi la gestione dello scadenziario clienti e dello scadenziario fornitori. Poi a corredo di queste attività strettamente collegate con la parte contabile, mi occupavo della parte amministrativa connessa alle gare.
Della parte strettamente tecnica se ne occupava l'ing. , mia collega. Poi le altre Testimone_1
parti riguardano il ciclo passivo e attivo con la ricezione dei documenti DDT, che dovevo controllare che si riconciliassero con le fatture”.
Dall'istruttoria orale è emerso che la ricorrente si occupava in modo diretto e continuativo di numerose attività legate alla contabilità aziendale. In particolare, le sue mansioni comprendevano la contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi, la trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali, il controllo delle presenze, nonché l'esecuzione di pagamenti su delega dell'amministratore.
La ricorrente ha inoltre riferito di essersi occupata, oltre che della contabilità generale, anche di quella analitica e per commesse, utilizzando l'ERP aziendale MAGO4; di aver provveduto inoltre alla liquidazione periodica dell'IVA e al pagamento degli F24 tramite il portale dell'Agenzia delle
Entrate; ha precisato di essersi occupata anche della parte amministrativa connessa alle gare.
Dalle dichiarazioni rese è emerso che, fino al momento del licenziamento, fosse di Parte_1 fatto l'unica a svolgere le attività di natura strettamente contabile all'interno dell'azienda.
2.5.2. I testi escussi hanno confermato anche l'avvenuta riorganizzazione delle funzioni di contabilità all'interno dell'azienda con decorso dal luglio 2021, con l'esternalizzazione delle pagina 7 di 12 attività più tecniche allo studio del commercialista dott. e l'assegnazione diretta Per_1 all'amministratore delle restanti. CP_3
La teste ha infatti dichiarato che l'amministratore si è occupato di Testimone_1 CP_3
tutta la parte amministrativa a partire dal 2021, quando è sorta tale esigenza. Ha soggiunto che l'amministratore curava la fatturazione e i rapporti con le banche, con il supporto del commercialista. Ha precisato di non conoscere nel dettaglio l'attività amministrativa svolta dall'amministratore, ma ha affermato che, a partire dal 2021, è stato lui ad occuparsene. Riguardo al commercialista, la teste ha dichiarato che il dott. ha sempre fornito supporto all'attività Per_1
amministrativa della società. Tuttavia, ha aggiunto di non aver mai avuto contatti diretti con il commercialista, se non per passargli occasionalmente delle telefonate, e di non essere quindi in grado di indicare con precisione le singole attività da lui svolte.
La teste ha dichiarato che, nello svolgimento della propria attività di Testimone_2
consulente del lavoro, a partire da luglio 2021, si è interfacciata esclusivamente con l'amministratore e con lo studio del commercialista per tutte le questioni relative CP_3
alla contabilizzazione e agli adempimenti fiscali. Ha precisato che le attività che in precedenza svolgeva interfacciandosi con la ricorrente sono state da quel momento trasferite all'amministratore e allo studio del commercialista. Ha inoltre riferito che il commercialista, dott.
, si occupava di tutti gli adempimenti fiscali, della contabilità, della consulenza e Per_1 dell'assistenza. Ha affermato di avere conoscenza diretta di tali attività, in quanto si è sempre interfacciata sia con la società che con il commercialista, precisando che questa modalità operativa
è rimasta invariata da luglio 2021 fino al momento della testimonianza, risalente al giugno 2023.
In sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha manifestato perplessità in merito alla possibilità che, dopo il suo licenziamento, l'amministratore potesse aver preso in carico le attività contabili di cui ella si occupava, sostenendo che all'interno dell'azienda era notorio come egli non disponesse delle competenze necessarie a svolgere tali mansioni. A tal fine ha evidenziato di essere l'unica ragioniera e l'unica dipendente in possesso di una laurea in Economia e Commercio, mentre ha descritto il commercialista esterno come soggetto incaricato esclusivamente di fornire supporto.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, appare sufficientemente comprovato che la società abbia effettivamente soppresso la posizione della ricorrente nell'ambito di una più ampia riorganizzazione interna. Le affermazioni della ricorrente circa l'inadeguatezza professionale dell'amministratore si rivelano, infatti, generiche, non suffragate da elementi oggettivi e in parte smentite dalle dichiarazioni degli altri testi escussi. Da queste ultime emerge che, a partire dal luglio 2021, le funzioni svolte in precedenza dalla ricorrente sono state redistribuite tra pagina 8 di 12 l'amministratore e lo studio del commercialista, al quale sono state affidate in misura crescente anche le attività più tecniche, come ad esempio la redazione della prima nota e gli adempimenti fiscali. Tale soluzione organizzativa risulta verosimile e compatibile con la struttura aziendale, che, per dimensioni e ambito di attività, non appare tale da rendere imprescindibile la presenza interna di una figura contabile a tempo pieno.
Le ulteriori allegazioni della ricorrente relative alla successiva assunzione dell'ex dipendente
(già impiegato dalla società fino alle dimissioni nel 2019) non sono idonee a Persona_2
dimostrare la persistenza, in capo all'azienda, della necessità di mantenere un dipendente fisso per la gestione della contabilità. Anzitutto, la stessa ricorrente ha riconosciuto che in passato l' si Per_2 occupava perlopiù di una parte delle attività contabili (“ si occupava soprattutto del Persona_2 ciclo passivo e lui soprattutto del ciclo attivo, e tutte le attività correlate a questi cicli”). In secondo luogo, la sua riassunzione è avvenuta in data 2 febbraio 2022 (vd. documenti assunzione
Unali allegati alle note del 24 novembre 2022), ovvero oltre sei mesi dopo il licenziamento della ricorrente, avvenuto il 5 luglio 2021, e peraltro con un contratto a tempo parziale.
Tale lasso temporale – pari a circa sette mesi – è ritenuto congruo dalla giurisprudenza prevalente per escludere la sussistenza di un intento elusivo da parte datoriale. In particolare, è consolidato l'orientamento secondo cui, affinché un'assunzione successiva possa configurare un indice di fittizietà della soppressione del posto, è necessario che essa avvenga in un arco temporale ravvicinato, generalmente considerato in giurisprudenza entro il limite dei sei mesi. Superato tale intervallo, l'azienda deve ritenersi libera di procedere a nuove assunzioni, ove ciò risponda a mutate esigenze organizzative o gestionali, come nel caso di specie, in cui la nuova assunzione ha avuto luogo solo dopo un apprezzabile periodo di tempo e con un diverso inquadramento contrattuale (vd. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 5 dicembre 2018 n. 31495).
Pertanto, anche alla luce di tali elementi, deve ritenersi provata la genuinità della scelta organizzativa e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro.
2.6. Rimane da esaminare la doglianza relativa all'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage.
La valutazione sull'adempimento dell'obbligo di riutilizzazione della dipendente in mansioni diverse rispetto a quelle svolte al tempo del provvedimento espulsivo deve svolgersi con riferimento alla consistenza dell'organico aziendale al momento del licenziamento
In materia di repêchage, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere della prova gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, relativamente alla pagina 9 di 12 esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si estende altresì alla dimostrazione di non poter ragionevolmente (senza che ciò comporti rilevanti modifiche organizzative comportanti ampliamenti di organico o innovazioni strutturali) utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche in mansioni deteriori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. 9 marzo 2021 n. 6497; Cass. Civ. Sez. Lav. 28 gennaio 2020 n. 22079)
Ai fini dell'accertamento sulla possibilità di ricollocazione della lavoratrice deve ricordarsi che la stessa ricopriva, alle dipendenze di la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata nel CP_1
VI livello in base al C.C.N.L. Metalmeccanici, assegnata a mansioni di contabilità.
L'istruttoria relativa alla questione in esame è stata compiuta mediante l'audizione dei testi, e l'acquisizione dei l.u.l. della medesima società, relativi ai mesi compresi tra luglio 2021 e gennaio
2022 (docc. da 2 a 2f fascicolo della resistente).
I l.u.l. dimostrano che, all'epoca del licenziamento della la ricorrente fosse l'unica Pt_1
dipendente con inquadramento nel VI livello C.C.N.L. Metalmeccanici stabilmente assegnata ad attività di contabilità; le altre lavoratrici assunte in mansioni comparabili con quelle della ricorrente erano: assunta il 1° aprile 2016, inquadrata nel VI livello con qualifica Testimone_1
di direttore tecnico;
, assunta il 15 ottobre 2018 con contratto part-time al 75%, Persona_3
inquadrata nel VI livello con qualifica di impiegato tecnico.
Le lavoratrici e , pur condividendo con la lo stesso livello Testimone_1 Persona_3 Pt_1
di inquadramento contrattuale (VI livello del C.C.N.L. Metalmeccanici) e potendo vantare un'anzianità inferiore, presentano competenze e mansioni del tutto differenti e non sovrapponibili a quelle della ricorrente.
In particolare, come da dichiarazioni rese in sede testimoniale, ha affermato di Testimone_1 svolgere mansioni afferenti all'ufficio gare, curando l'elaborazione delle procedure di appalto dalla fase di acquisizione della commessa fino alla contabilità finale, ma sempre in ambito tecnico e gestionale. Ha riferito di occuparsi del controllo documentale relativo agli stati di avanzamento, della predisposizione dei rapporti di intervento, della documentazione per la certificazione aziendale e della formazione interna del personale, oltre che della gestione degli albi fornitori della pubblica amministrazione. Ha espressamente dichiarato che tali attività erano di natura prettamente tecnica e che la ricorrente non aveva mai partecipato né collaborato ad alcuna di esse.
Analogamente, la teste parlando di , ha riferito che Testimone_2 Persona_3 quest'ultima è sempre stata impiegata part-time nell'ufficio tecnico e si è occupata in via esclusiva di attività inerenti il settore elettromeccanico, con compiti legati alla preventivazione, gestione pagina 10 di 12 ordini, verifica della documentazione di trasporto e apertura ordini lavori. Anche in questo caso, si tratta di attività strettamente tecniche e operative, prive di connessioni con le competenze contabili della ricorrente.
Alla luce di tali risultanze, appare evidente che né la né la potessero ricoprire o Tes_1 Per_3
costituire posizioni utilmente intercambiabili con quella della ricorrente.
Quest'ultima, infatti, risulta essere stata l'unica dipendente stabilmente assegnata alla contabilità generale e analitica, in possesso di formazione specifica in ambito economico-commerciale e di un profilo professionale nettamente distinto da quello delle colleghe sopra menzionate.
Ne consegue che il datore di lavoro non poteva ragionevolmente ricollocare la ricorrente in una delle posizioni occupate da o , atteso che si tratta di ruoli non equivalenti e non Tes_1 Per_3
fungibili rispetto alla posizione soppressa.
Deve pertanto concludersi che l'obbligo di repêchage risulta correttamente assolto, non essendovi all'epoca del licenziamento posti disponibili compatibili con il profilo professionale della ricorrente.
È stato infatti provato che l'organico della società resistente fosse al momento del licenziamento in una fase di contrazione: alla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente non è conseguita la copertura del posto lasciato vacante, ma solo la redistribuzione delle mansioni svolte dalla recedente (elemento che costituisce un indice presuntivo dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, vd. giurisprudenza citata supra).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato deve perciò ritenersi legittimo.
3. In definitiva, sulla base delle considerazioni sopra svolte dev'essere rigettata l'azione di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della lite (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 11 di 12 Cagliari, 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 166/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, Parte_1
che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Davide
Valeriano Bonifacio che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha impugnato il licenziamento Parte_1 disposto nei suoi confronti da (d'ora innanzi anche solo in data 5 Controparte_1 CP_1
luglio 2021, per giustificato motivo oggettivo, sostenendone l'illegittimità e invocando l'applicazione delle tutele previste dalla legge.
La ricorrente ha contestato la sussistenza delle ragioni poste a base del recesso dalla società, la quale non avrebbe proceduto alla effettiva soppressione del posto di lavoro già occupato dalla in primo luogo perché ella era l'unica impiegata amministrativa presso al momento Pt_1 CP_1
del licenziamento;
in secondo luogo, perché la società, in corrispondenza del licenziamento della ricorrente, avrebbe proceduto a una nuova assunzione.
Nello specifico, la lavoratrice ha invocato l'accertamento della nullità o dell'illegittimità, illegalità o inefficacia del licenziamento, domandandone in ogni caso l'annullamento, con conseguente applicazione della tutela obbligatoria prevista dalla legge. unipersonale ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni. CP_1
pagina 1 di 12 In particolare, la resistente ha rappresentato che il recesso è stato determinato dalla soppressione del posto di lavoro precedentemente ricoperto dalla lavoratrice, a seguito di una riorganizzazione aziendale resasi necessaria per far fronte a una grave congiuntura economica sfavorevole, che ha comportato nel 2021 un sensibile calo del fatturato, quantificabile in circa il 40% rispetto all'anno precedente, compromettendo la sostenibilità economica dell'attività.
La società ha altresì evidenziato che, nell'ambito di tale riorganizzazione, le funzioni precedentemente svolte dalla ricorrente sono state esternalizzate, mentre le residue attività sono state accentrate in capo al legale rappresentante, ciò a conferma dell'effettiva soppressione della posizione lavorativa e dell'impossibilità di ricollocazione all'interno dell'organico aziendale.
Infine, la resistente ha eccepito l'inapplicabilità del regime di tutela reale previsto dall'art. 18 della Legge n. 300 del 1970, in quanto — al momento del licenziamento — la Società non raggiungeva la soglia dimensionale prevista dalla norma, non contando più di quindici dipendenti complessivamente.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Preliminarmente deve osservarsi che la società datrice ha correttamente sostenuto l'applicazione del regime di tutela obbligatoria, in quanto — come risulta dai libri unici del lavoro (l.u.l.) prodotti in atti (docc. da 2 a 2f fascicolo della ricorrente) — sino al mese di ottobre 2021 l'organico aziendale non ha mai superato la soglia dei quindici dipendenti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla Legge
n. 92 del 2012 (cd. Riforma Fornero), non trova applicazione la tutela reale prevista per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, ma solo quella obbligatoria prevista per le imprese di minori dimensioni. Conseguentemente, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, l'unica tutela esperibile da parte del lavoratore è quella indennitaria di cui all'art. 8 della Legge 15 luglio 1966,
n. 604.
2.1. Nel merito, deve rilevarsi che il licenziamento per cui è causa poggia sulla seguente, testuale motivazione: “Con la presente ci duole comunicarLe che siamo addivenuti alla determinazione di privarci della Sua prestazione, determinazione derivante dalle sopravvenute e mutate esigenze organizzative e dalla attuale situazione economico - finanziaria della società. Nello specifico, Le rappresentiamo che è stata soppressa con efficacia immediata la funzione amministrativa ad Ella assegnata, in seguito alla decisione irrevocabile di esternalizzare il servizio amministrativo e di avocare al legale rappresentante le residue funzioni contabili. Allo stato, purtroppo e non è possibile ricollocarLa utilmente in altra mansione equivalente, tenuto conto della assenza di ulteriori posizioni confacenti alla Sua qualifica ed alle funzioni e mansioni sin qui dispiegate in
pagina 2 di 12 favore della società. Il rapporto deve intendersi cessato definitivamente alla data di ricezione della presente, con esonero dalla prestazione durante il preavviso: la relativa indennità sostitutiva verrà erogata unitamente alle competenze maturate in esito alla cessazione del rapporto. Le competenze finali Le saranno erogate secondo le ordinarie procedure aziendali. Nel ringraziarLa per la collaborazione prestata sino ad oggi, augurandoLe un pronto ricollocamento, Le porgiamo
i migliori saluti” (doc. 7 fascicolo della ricorrente).
2.2. Le ragioni del licenziamento sono chiare e dipendono dalla decisione di dar luogo a una contrazione del personale, con soppressione della posizione lavorativa occupata dalla ricorrente, esternalizzazione del servizio amministrativo svolto da quest'ultima, e acquisizione in capo all'amministratore unico delle residuali attività amministrative non esternalizzate;
tale determinazione, secondo le allegazioni rese dalla società all'atto della costituzione in giudizio, è dipesa anche dalla necessità di contenere gli oneri di gestione a seguito di una significativa diminuzione del fatturato, calato da euro 1.499.000,00 nel 2020 a euro 893.000,00 nel 2021 (oltre il 40%), in parte dipendente dall'interruzione delle due principali commesse di Pt_2
2.3. L'art. 5 l. 15 luglio 1966 n . 604 – applicabile al caso di specie in ragione della data di assunzione della ricorrente (8 gennaio 2015, vd. lettera di assunzione di cui al doc. 2 fascicolo della ricorrente) e della comprovata circostanza che l'impresa al tempo del licenziamento non raggiungeva il requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. 20 maggio 1970 (vd. l.u.l. del mese di luglio 2021, doc. 2 fascicolo della resistente, da cui risultano assunti n. 14 dipendenti di cui 13 a tempo pieno e una part-time) – stabilisce che l'onere della prova concernente la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.
Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non pagina 3 di 12 essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.
Quanto all'impossibilità di repêchage, questa costituisce il “criterio di integrazione delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa richieste dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, nella modulazione della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo lavoratore licenziato” (Cass. civ., Sez. L, 22 marzo 2016, n. 5592).
In altri termini, l'impossibilità di utile reimpiego assurge ad elemento costitutivo (seppur non esplicitato a livello normativo) della fattispecie legittimante l'esercizio del potere di licenziamento, nelle forme del c.d. giustificato motivo oggettivo (Cass. civ., Sez. L, 20 ottobre 2017, n. 24882).
In materia di ripartizione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito il principio secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di “repêchage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri”; ciò in quanto, afferma la Corte, “incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d.
“repêchage”, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass. Civ. Sez. L. 11 novembre 2022 n. 33341).
Trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale.
Tale prova può essere fornita mediante la dimostrazione che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non siano avvenute nuove assunzioni oppure siano state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore.
2.4. Nel caso di specie risulta anzitutto dimostrato il verificarsi delle contingenze che hanno dato causa alla necessità di ridurre il personale della società resistente, ossia la diminuzione del fatturato. unipersonale è una società che opera nella progettazione, costruzione, manutenzione CP_1
e gestione di impianti elettrici, meccanici, energetici e tecnologici, inclusi quelli per energie rinnovabili, climatizzazione, antincendio e automazione, offrendo anche servizi di facility management e consulenza (cfr. oggetto sociale da visura doc. 8 fascicolo della ricorrente). CP_1
pagina 4 di 12 La ricorrente, dal canto suo, ha sempre prestato attività lavorativa in favore di sin dall'8 CP_1
gennaio 2015, con qualifica di impiegata amministrativa inquadrata nel VI livello CCNL
Metalmeccanici.
2.4.1. La società resistente ha prodotto il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021, munito di dichiarazione di conformità a firma del commercialista dott. , (doc. 6 fascicolo della Persona_1
resistente) dal quale si evince che i ricavi di sono passati da euro 1.499.508 nel 2020 a CP_1
euro 893.655 nel 2021.
Il consistente calo di fatturato è derivato in parte, secondo le asserzioni della resistente, dalla interruzione delle due principali commesse di e ha peraltro comportato il ricorso alla Pt_2
Cassa Integrazione per un lungo periodo.
Sulla base del compendio probatorio assunto, risulta dimostrato che si fosse effettivamente verificata una diminuzione del fatturato della società resistente, in misura pari al 40%, tra il 2020 e il 2021.
Deve quindi ritenersi sussistente la ragione sostanziale (ossia la significativa diminuzione del fatturato) posta a base della riorganizzazione che ha comportato il licenziamento impugnato.
2.5. Risulta altresì provata la soppressione della posizione lavorativa coperta dalla ricorrente fino alla data del licenziamento.
È pacifico, nonché documentalmente dimostrato che la ricorrente fosse inquadrata nel VI livello
C.C.N.L. Metalmeccanici piccola industria, con qualifica di impiegata amministrativa e contratto a tempo pieno e indeterminato (vd. lettera di assunzione di cui al doc. 2 fascicolo della ricorrente).
Quanto alle mansioni concretamente svolte, nella memoria di costituzione la resistente ha dedotto che la si occupasse delle attività di: “- Redazione prima nota - Redazione delle fatture - Pt_1
Registrazione delle fatture attive e passive - Contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi -
Trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali” (vd. pag. 4 della memoria di costituzione).
Sempre secondo quanto rappresentato nella memoria di costituzione della società, le mansioni disimpegnate dalla ricorrente, dopo il licenziamento, sarebbero state così ripartite: “le attività amministrative sono state affidate allo studio Dr. , con esclusione delle seguenti Persona_1 attività, seguite direttamente dall'amministratore […]: - La emissione delle fatture attive su software Mago4; - La gestione delle fatture passive tramite portale Aruba;
- Registrazioni fatture passive e prima nota su software Mago4; - Gestione cassa piccole spese;
Gestione home banking
BNL e UNICREDIT, bonifici bancari per pagamento fornitori e stipendi;
- Gestione pratiche varie personale dipendente e rapporti con consulente del lavoro (presenze, ferie, visite mediche); -
pagina 5 di 12 Presentazione F24 tramite home banking e Entratel elaborati da consulente del lavoro e commercialista”; a supporto dell'amministratore, lo avrebbe visto assegnarsi le CP_2 seguenti attività: “Supporto telefonico e presso la sede di del commercialista per la CP_1 verifica delle registrazioni contabili ed emissione fatture attive (servizio presente sin dall'inizio Co del rapporto di collaborazione con la società , anno 2013); - Gestione mensile (presso la sede
dei registri iva e liquidazione Iva, gestione ritenute d'acconto professionisti. - CP_1
Trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali - Redazione prima nota contabile” (vd. pagg. 4, 5 della memoria di costituzione).
2.5.1. I testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni descritte nella memoria di costituzione.
Nella specie, la teste sentita all'udienza del 21 giugno 2023, qualificatasi come Testimone_1
dipendente della società resistente con mansioni di impiegato tecnico e funzioni di direttore tecnico o responsabile dell'ufficio tecnico sin dal 2016, ha riferito che “la ricorrente lavorava nell'ufficio amministrativo, si occupava quindi di attività amministrative come fatturazione e tutto ciò che riguardava la parte amministrativa che poi andava al commercialista”. La teste Tes_1
dotata di professionalità diversa rispetto alla e collocata fisicamente in un ufficio diverso, Pt_1
non ha saputo riferire precisamente circa le specifiche attività svolte dalla ricorrente, pur affermando che “faceva i pagamenti e aveva i contatti con le banche”.
La teste sentita alla medesima udienza del 21 giugno 2023, qualificatasi Testimone_2
come consulente del lavoro della società resistente sin dal marzo 2020, ha riferito di aver conosciuto la ricorrente al momento dell'assunzione dell'incarico di consulenza in favore di nel 2020. Ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente delle seguenti attività: CP_1 adempimenti legati all'attività amministrativa, interfacciandosi con la consulente per le presenze del personale dipendente e gli adempimenti fiscali legati ai dipendenti come f24; redazione della prima nota;
redazione delle fatture;
registrazione delle fatture attive e passive;
contabilizzazione dei pagamenti anche in relazione ai dipendenti;
controllo delle presenze e pagamenti relativi ai dipendenti come f24.
Lo svolgimento da parte della delle mansioni dedotte dalla resistente è stato altresì Pt_1 confermato dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale. In particolare, all'udienza dell'
8 luglio 2024 ha affermato di aver svolto le seguenti mansioni: “redazione prima Parte_1
nota; redazione delle fatture;
registrazione delle fatture attive e passive;
contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi;
trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali;
controllo presenze;
pagamenti su delega dell'amministratore;” (vd. capo 2 del ricorso). Ha inoltre pagina 6 di 12 soggiunto: “Oltre queste, ne svolgevo anche altre, in particolare, oltre la contabilità generale, anche la contabilità analitica e la contabilità per commesse attraverso l'utilizzo dell'ERP aziendale MAGO4. Mi occupavo della liquidazione periodica IVA, del pagamento degli F24 attraverso il portale di Agenzia delle Entrate o attraverso il caricamento in banca. Questo sia per il pagamento delle imposte che per i contributi dei dipendenti. Mi occupavo anche della verifica e del controllo del ciclo passivo e del ciclo attivo. Poi predisponevo le dichiarazioni periodiche IVA col supporto del commercialista. Poi mi occupavo della predisposizione delle certificazioni uniche degli autonomi. Poi facevo la riconciliazione delle banche, gli anticipi delle fatture. Avevo dei referenti nelle banche. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio mi occupavo delle scritture di completamento, rettifica e ammortamento. Poi, a sua integrazione, le fatture da emettere, i prospetti riepilogativi delle fatture da emettere, da ricevere, e i lavori in corso su ordinazione. Mentre, per quanto riguarda l'aspetto del personale e la gestione delle presenze, ferie rol e riepiloghi da trasmettere al consulente del lavoro che predisponeva la contabilità del personale. In via successiva mi occupavo del pagamento delle buste paga. Poi la gestione dello scadenziario clienti e dello scadenziario fornitori. Poi a corredo di queste attività strettamente collegate con la parte contabile, mi occupavo della parte amministrativa connessa alle gare.
Della parte strettamente tecnica se ne occupava l'ing. , mia collega. Poi le altre Testimone_1
parti riguardano il ciclo passivo e attivo con la ricezione dei documenti DDT, che dovevo controllare che si riconciliassero con le fatture”.
Dall'istruttoria orale è emerso che la ricorrente si occupava in modo diretto e continuativo di numerose attività legate alla contabilità aziendale. In particolare, le sue mansioni comprendevano la contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi, la trasmissione e ricezione di comunicazioni commerciali, il controllo delle presenze, nonché l'esecuzione di pagamenti su delega dell'amministratore.
La ricorrente ha inoltre riferito di essersi occupata, oltre che della contabilità generale, anche di quella analitica e per commesse, utilizzando l'ERP aziendale MAGO4; di aver provveduto inoltre alla liquidazione periodica dell'IVA e al pagamento degli F24 tramite il portale dell'Agenzia delle
Entrate; ha precisato di essersi occupata anche della parte amministrativa connessa alle gare.
Dalle dichiarazioni rese è emerso che, fino al momento del licenziamento, fosse di Parte_1 fatto l'unica a svolgere le attività di natura strettamente contabile all'interno dell'azienda.
2.5.2. I testi escussi hanno confermato anche l'avvenuta riorganizzazione delle funzioni di contabilità all'interno dell'azienda con decorso dal luglio 2021, con l'esternalizzazione delle pagina 7 di 12 attività più tecniche allo studio del commercialista dott. e l'assegnazione diretta Per_1 all'amministratore delle restanti. CP_3
La teste ha infatti dichiarato che l'amministratore si è occupato di Testimone_1 CP_3
tutta la parte amministrativa a partire dal 2021, quando è sorta tale esigenza. Ha soggiunto che l'amministratore curava la fatturazione e i rapporti con le banche, con il supporto del commercialista. Ha precisato di non conoscere nel dettaglio l'attività amministrativa svolta dall'amministratore, ma ha affermato che, a partire dal 2021, è stato lui ad occuparsene. Riguardo al commercialista, la teste ha dichiarato che il dott. ha sempre fornito supporto all'attività Per_1
amministrativa della società. Tuttavia, ha aggiunto di non aver mai avuto contatti diretti con il commercialista, se non per passargli occasionalmente delle telefonate, e di non essere quindi in grado di indicare con precisione le singole attività da lui svolte.
La teste ha dichiarato che, nello svolgimento della propria attività di Testimone_2
consulente del lavoro, a partire da luglio 2021, si è interfacciata esclusivamente con l'amministratore e con lo studio del commercialista per tutte le questioni relative CP_3
alla contabilizzazione e agli adempimenti fiscali. Ha precisato che le attività che in precedenza svolgeva interfacciandosi con la ricorrente sono state da quel momento trasferite all'amministratore e allo studio del commercialista. Ha inoltre riferito che il commercialista, dott.
, si occupava di tutti gli adempimenti fiscali, della contabilità, della consulenza e Per_1 dell'assistenza. Ha affermato di avere conoscenza diretta di tali attività, in quanto si è sempre interfacciata sia con la società che con il commercialista, precisando che questa modalità operativa
è rimasta invariata da luglio 2021 fino al momento della testimonianza, risalente al giugno 2023.
In sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha manifestato perplessità in merito alla possibilità che, dopo il suo licenziamento, l'amministratore potesse aver preso in carico le attività contabili di cui ella si occupava, sostenendo che all'interno dell'azienda era notorio come egli non disponesse delle competenze necessarie a svolgere tali mansioni. A tal fine ha evidenziato di essere l'unica ragioniera e l'unica dipendente in possesso di una laurea in Economia e Commercio, mentre ha descritto il commercialista esterno come soggetto incaricato esclusivamente di fornire supporto.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, appare sufficientemente comprovato che la società abbia effettivamente soppresso la posizione della ricorrente nell'ambito di una più ampia riorganizzazione interna. Le affermazioni della ricorrente circa l'inadeguatezza professionale dell'amministratore si rivelano, infatti, generiche, non suffragate da elementi oggettivi e in parte smentite dalle dichiarazioni degli altri testi escussi. Da queste ultime emerge che, a partire dal luglio 2021, le funzioni svolte in precedenza dalla ricorrente sono state redistribuite tra pagina 8 di 12 l'amministratore e lo studio del commercialista, al quale sono state affidate in misura crescente anche le attività più tecniche, come ad esempio la redazione della prima nota e gli adempimenti fiscali. Tale soluzione organizzativa risulta verosimile e compatibile con la struttura aziendale, che, per dimensioni e ambito di attività, non appare tale da rendere imprescindibile la presenza interna di una figura contabile a tempo pieno.
Le ulteriori allegazioni della ricorrente relative alla successiva assunzione dell'ex dipendente
(già impiegato dalla società fino alle dimissioni nel 2019) non sono idonee a Persona_2
dimostrare la persistenza, in capo all'azienda, della necessità di mantenere un dipendente fisso per la gestione della contabilità. Anzitutto, la stessa ricorrente ha riconosciuto che in passato l' si Per_2 occupava perlopiù di una parte delle attività contabili (“ si occupava soprattutto del Persona_2 ciclo passivo e lui soprattutto del ciclo attivo, e tutte le attività correlate a questi cicli”). In secondo luogo, la sua riassunzione è avvenuta in data 2 febbraio 2022 (vd. documenti assunzione
Unali allegati alle note del 24 novembre 2022), ovvero oltre sei mesi dopo il licenziamento della ricorrente, avvenuto il 5 luglio 2021, e peraltro con un contratto a tempo parziale.
Tale lasso temporale – pari a circa sette mesi – è ritenuto congruo dalla giurisprudenza prevalente per escludere la sussistenza di un intento elusivo da parte datoriale. In particolare, è consolidato l'orientamento secondo cui, affinché un'assunzione successiva possa configurare un indice di fittizietà della soppressione del posto, è necessario che essa avvenga in un arco temporale ravvicinato, generalmente considerato in giurisprudenza entro il limite dei sei mesi. Superato tale intervallo, l'azienda deve ritenersi libera di procedere a nuove assunzioni, ove ciò risponda a mutate esigenze organizzative o gestionali, come nel caso di specie, in cui la nuova assunzione ha avuto luogo solo dopo un apprezzabile periodo di tempo e con un diverso inquadramento contrattuale (vd. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 5 dicembre 2018 n. 31495).
Pertanto, anche alla luce di tali elementi, deve ritenersi provata la genuinità della scelta organizzativa e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro.
2.6. Rimane da esaminare la doglianza relativa all'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage.
La valutazione sull'adempimento dell'obbligo di riutilizzazione della dipendente in mansioni diverse rispetto a quelle svolte al tempo del provvedimento espulsivo deve svolgersi con riferimento alla consistenza dell'organico aziendale al momento del licenziamento
In materia di repêchage, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere della prova gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, relativamente alla pagina 9 di 12 esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si estende altresì alla dimostrazione di non poter ragionevolmente (senza che ciò comporti rilevanti modifiche organizzative comportanti ampliamenti di organico o innovazioni strutturali) utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, anche in mansioni deteriori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. 9 marzo 2021 n. 6497; Cass. Civ. Sez. Lav. 28 gennaio 2020 n. 22079)
Ai fini dell'accertamento sulla possibilità di ricollocazione della lavoratrice deve ricordarsi che la stessa ricopriva, alle dipendenze di la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata nel CP_1
VI livello in base al C.C.N.L. Metalmeccanici, assegnata a mansioni di contabilità.
L'istruttoria relativa alla questione in esame è stata compiuta mediante l'audizione dei testi, e l'acquisizione dei l.u.l. della medesima società, relativi ai mesi compresi tra luglio 2021 e gennaio
2022 (docc. da 2 a 2f fascicolo della resistente).
I l.u.l. dimostrano che, all'epoca del licenziamento della la ricorrente fosse l'unica Pt_1
dipendente con inquadramento nel VI livello C.C.N.L. Metalmeccanici stabilmente assegnata ad attività di contabilità; le altre lavoratrici assunte in mansioni comparabili con quelle della ricorrente erano: assunta il 1° aprile 2016, inquadrata nel VI livello con qualifica Testimone_1
di direttore tecnico;
, assunta il 15 ottobre 2018 con contratto part-time al 75%, Persona_3
inquadrata nel VI livello con qualifica di impiegato tecnico.
Le lavoratrici e , pur condividendo con la lo stesso livello Testimone_1 Persona_3 Pt_1
di inquadramento contrattuale (VI livello del C.C.N.L. Metalmeccanici) e potendo vantare un'anzianità inferiore, presentano competenze e mansioni del tutto differenti e non sovrapponibili a quelle della ricorrente.
In particolare, come da dichiarazioni rese in sede testimoniale, ha affermato di Testimone_1 svolgere mansioni afferenti all'ufficio gare, curando l'elaborazione delle procedure di appalto dalla fase di acquisizione della commessa fino alla contabilità finale, ma sempre in ambito tecnico e gestionale. Ha riferito di occuparsi del controllo documentale relativo agli stati di avanzamento, della predisposizione dei rapporti di intervento, della documentazione per la certificazione aziendale e della formazione interna del personale, oltre che della gestione degli albi fornitori della pubblica amministrazione. Ha espressamente dichiarato che tali attività erano di natura prettamente tecnica e che la ricorrente non aveva mai partecipato né collaborato ad alcuna di esse.
Analogamente, la teste parlando di , ha riferito che Testimone_2 Persona_3 quest'ultima è sempre stata impiegata part-time nell'ufficio tecnico e si è occupata in via esclusiva di attività inerenti il settore elettromeccanico, con compiti legati alla preventivazione, gestione pagina 10 di 12 ordini, verifica della documentazione di trasporto e apertura ordini lavori. Anche in questo caso, si tratta di attività strettamente tecniche e operative, prive di connessioni con le competenze contabili della ricorrente.
Alla luce di tali risultanze, appare evidente che né la né la potessero ricoprire o Tes_1 Per_3
costituire posizioni utilmente intercambiabili con quella della ricorrente.
Quest'ultima, infatti, risulta essere stata l'unica dipendente stabilmente assegnata alla contabilità generale e analitica, in possesso di formazione specifica in ambito economico-commerciale e di un profilo professionale nettamente distinto da quello delle colleghe sopra menzionate.
Ne consegue che il datore di lavoro non poteva ragionevolmente ricollocare la ricorrente in una delle posizioni occupate da o , atteso che si tratta di ruoli non equivalenti e non Tes_1 Per_3
fungibili rispetto alla posizione soppressa.
Deve pertanto concludersi che l'obbligo di repêchage risulta correttamente assolto, non essendovi all'epoca del licenziamento posti disponibili compatibili con il profilo professionale della ricorrente.
È stato infatti provato che l'organico della società resistente fosse al momento del licenziamento in una fase di contrazione: alla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente non è conseguita la copertura del posto lasciato vacante, ma solo la redistribuzione delle mansioni svolte dalla recedente (elemento che costituisce un indice presuntivo dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, vd. giurisprudenza citata supra).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato deve perciò ritenersi legittimo.
3. In definitiva, sulla base delle considerazioni sopra svolte dev'essere rigettata l'azione di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della lite (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 11 di 12 Cagliari, 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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