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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI Parte_1 C.F._1
PAOLO con domicilio eletto presso il difensore in VIA BUON PASTORE 70 MODENA
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni della parte costituita: come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata in data 7/02/2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena (MO) in data 14/12/2019 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato in data 10/02/2023, ha chiesto di Parte_1
pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti (autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto) e, in esito al prosieguo del giudizio, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
accertare e dichiarare che la separazione è addebitabile al marito;
autorizzare l'emissione o il rinnovo o l'integrazione della carta di identità e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza presidenziale del 23/05/2023, presente solo parte ricorrente, il
Presidente, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di figli e di domande economiche, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, provvedendo ai sensi dell'art. 709 c.p.c., ha nominato il Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 15/11/2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
4. Con provvedimento del 20/11/2023, il Giudice, rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica e dato atto che la parte ricorrente ha depositato nel termine assegnato le note scritte, chiedendo concedersi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di ed ha concesso i CP_1
richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 14/05/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Parte ricorrente ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/05/2024, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate in atti, ha insistito per l'ammissione della prova per interrogatorio formale del convenuto contumace, così come dedotta nella seconda memoria.
6. Successivamente, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova orale articolata, ha fissato per l'interrogatorio formale del convenuto contumace l'udienza del 24/09/2024.
7. All'udienza del 24/09/2024, il procuratore di parte ricorrente, nel dare atto di aver notificato al convenuto contumace ordinanza che ammette l'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il convenuto irreperibile, ha chiesto di precisare le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. e di trattenere la causa in decisione coi termini ex art. 190 c.p.c. Per parte resistente nessuno è comparso. In detta sede, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed ha trattenuto la causa in decisione.
8. Con comparsa conclusionale depositata in data 29/10/2024, parte ricorrente ha insistito nelle richieste di pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito e di autorizzarsi l'emissione, o il rinnovo o l'integrazione della carta d'identità e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che
è rimasta contumace e non è comparsa neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
Diversamente, è da ritenersi infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. Pertanto, nel caso di specie, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
La domanda di “autorizzare l'emissione, o il rinnovo o l'integrazione della carta d'identità
e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare” esula dalla competenza di questo Tribunale.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza, e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi ata a Modena Parte_1
(MO) il 17/11/1959, e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a MODENA (MO) in data 14/12/2019 con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di MODENA dell'anno 2019, parte I, atto numero 361.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Condanna , alla refusione in favore dell'Erario delle spese processuali CP_1
che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre al 15% di spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
23/12/2024.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI Parte_1 C.F._1
PAOLO con domicilio eletto presso il difensore in VIA BUON PASTORE 70 MODENA
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni della parte costituita: come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata in data 7/02/2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena (MO) in data 14/12/2019 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato in data 10/02/2023, ha chiesto di Parte_1
pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti (autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto) e, in esito al prosieguo del giudizio, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
accertare e dichiarare che la separazione è addebitabile al marito;
autorizzare l'emissione o il rinnovo o l'integrazione della carta di identità e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza presidenziale del 23/05/2023, presente solo parte ricorrente, il
Presidente, ritenuto di non dover assumere provvedimenti provvisori ed urgenti in assenza di figli e di domande economiche, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, provvedendo ai sensi dell'art. 709 c.p.c., ha nominato il Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 15/11/2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
4. Con provvedimento del 20/11/2023, il Giudice, rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica e dato atto che la parte ricorrente ha depositato nel termine assegnato le note scritte, chiedendo concedersi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di ed ha concesso i CP_1
richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 14/05/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Parte ricorrente ha depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/05/2024, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate in atti, ha insistito per l'ammissione della prova per interrogatorio formale del convenuto contumace, così come dedotta nella seconda memoria.
6. Successivamente, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova orale articolata, ha fissato per l'interrogatorio formale del convenuto contumace l'udienza del 24/09/2024.
7. All'udienza del 24/09/2024, il procuratore di parte ricorrente, nel dare atto di aver notificato al convenuto contumace ordinanza che ammette l'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo il convenuto irreperibile, ha chiesto di precisare le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. e di trattenere la causa in decisione coi termini ex art. 190 c.p.c. Per parte resistente nessuno è comparso. In detta sede, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed ha trattenuto la causa in decisione.
8. Con comparsa conclusionale depositata in data 29/10/2024, parte ricorrente ha insistito nelle richieste di pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito e di autorizzarsi l'emissione, o il rinnovo o l'integrazione della carta d'identità e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che
è rimasta contumace e non è comparsa neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
Diversamente, è da ritenersi infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. Pertanto, nel caso di specie, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
La domanda di “autorizzare l'emissione, o il rinnovo o l'integrazione della carta d'identità
e del passaporto con possibilità per la ricorrente di espatriare” esula dalla competenza di questo Tribunale.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza, e si liquidano in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi ata a Modena Parte_1
(MO) il 17/11/1959, e nato in [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a MODENA (MO) in data 14/12/2019 con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di MODENA dell'anno 2019, parte I, atto numero 361.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Condanna , alla refusione in favore dell'Erario delle spese processuali CP_1
che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre al 15% di spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
23/12/2024.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale