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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 726 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco LANARO e Parte_1
Franco LOVATO
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto ZAMAGNA CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
c)la casa familiare, sita in Cornedo Vicentino via Neri Bergamino 59/a, viene assegnata a;
Parte_1
d)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-un pomeriggio infrasettimanale accordandosi direttamente con la figlia;
-un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dalle ore 19.00 alla domenica alle ore
21.00;
-una settimana durante le vacanze natalizie: un anno dal 23 al 30 Dicembre e l'anno successivo dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, in modo che possa trascorrere i giorni Per_1
di Natale e Capodanno ad anni alterni con entrambi i genitori;
-tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordare preventivamente tra i genitori entro il 31 Maggio di ciascun anno.
e) contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro CP_1 Per_1
300, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla moglie entro il giorno primo di ogni mese e sosterrà al 50% le spese straordinarie relative alla minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
2 g) contribuirà al mantenimento della moglie con la somma di euro CP_1
100, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno primo di ogni mese con decorrenza Maggio 2025; le parti concordano che ad Aprile 2026 (compreso) cesserà l'obbligo a carico di di CP_1
versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Cornedo Vicentino il 29.4.2005; che dall'unione CP_1
era nata l'[...] la figlia;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
Per_1
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 31.3.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza dell'8.4.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario della Parte_1
figlia minore . Per_1
Le parti hanno concordato il versamento, per la durata di un anno, di un assegno di mantenimento di 100 euro mensili in favore di ed il Collegio non può Parte_1
che provvedere conformemente a tale richiesta, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Cornedo Vicentino il 29.4.2005 con atto trascritto al n.
[...]
5, parte I, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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