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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5186.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]6
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...]6 entrambi con L'Avv. Massimo Monaldi e domiciliati presso il suo studio sito in Fermo, c.so Cavour n.
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i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 08.07.2017 in Fermo – atto trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo al N. 32, parte II, serie A, anno 2017 in regime patrimoniale di comunione legale dei beni con i seguenti figli: ata il 17.05.2018 e nata il [...] Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita a Porto Sant'Elpidio (FM), in via XX Settembre n. 173/6 viene assegnata con pagina 1 di 4 tutta la mobilia ivi contenuta, alla sig.ra , la quale continuerà a vivere nella predetta Parte_2 abitazione unitamente alle figlie, che saranno ivi prevalentemente collocate. I costi delle utenze (Enel,
Eni, Tari, acqua ecc.) e le ulteriori spese relative all'immobile saranno a carico del coniuge che vi abita cui la casa verrà assegnata.
3. Il sig. d'accordo con la coniuge, ha già lasciato la casa familiare ed ha fissato la sua Pt_1 residenza nella abitazione sita in Via largo della resistenza n.
5. Porto Sant'Elpidio, provvedendo a portare con sé solo gli effetti ed i beni di natura ed uso personale, lasciando invece il mobilio e tutti gli arredi anche di sua proprietà nella casa coniugale.
4. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere, allo stato, al loro mantenimento in modo autonomo, rinunciando, dunque, a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o di alimenti da porre a carico di uno di essi a favore dell'altro.
5. Entrambi i coniugi sono automuniti: ha in uso una Mini Cooper tg DM286NF e Parte_1
una Nissan Qashqai tg FM772XJ. Parte_2 Per_ Per 6. I coniugi intendono occuparsi dell'affido delle figlie minori, e in modalità condivisa. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuna di esse, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno adottate dal genitore con il quale le minori di volta in volta si verranno a trovare.
7. I coniugi redigono, a tal fine, un comune e condiviso
PROGRAMMA GENITORIALE Per_ Per 1. Le minori e vivranno prevalentemente con la madre presso la casa familiare, sita in Porto
Sant'Elpidio, in via XX Settembre n. 173/6, dove manterranno la propria residenza.
2. Nel periodo infrasettimanale il padre terrà con sé le figlie a settimane alterne dal martedì alle ore
16:00 al mercoledì alle ore 21:00 e dal martedì alle ore 16:00 al giovedì mattina ore 8:00. È onere del genitore che tiene con sé le figlie prenderle all'uscita dalla scuola ed accompagnarle il giorno dopo, nonché portarle ed andarle a prendere ad eventuali impegni e corsi dalle stesse frequentati nei giorni in cui sono allo stesso affidate, salvo impedimenti che dovranno essere comunicati all'altro coniuge preventivamente, per trovare una soluzione.
3. Il sig. terrà con sé le figlie a fine settimana alterni: dalle ore 8:00 di sabato – la madre Pt_1 accompagnerà le figlie presso l'abitazione del padre – alle ore 21:00 di domenica – il padre riaccompagnerà le minori presso la casa familiare.
4. Nel periodo estivo le bambine trascorrano almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore;
i coniugi si obbligano a comunicare e concordare, entro il 15 giugno di ogni anno, il periodo di almeno sette giorni da trascorrere con le figlie.
5. Le minori trascorreranno negli anni pari la prima parte delle vacanze scolastiche che cadono nel periodo natalizio con la madre, segnatamente dal 23 al 29 dicembre consecutivi, e la seconda parte col padre, dal 30 dicembre al 6 gennaio consecutivi, negli anni dispari i periodi in cui staranno con l'uno o con l'altro genitore saranno invertiti. Parimenti le figlie trascorreranno le festività pasquali (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre,
8 dicembre, alternandole rispettivamente con il padre e con la madre.
6. Ad esclusione di quanto previsto ai punti nn. 4 e 5, negli ulteriori periodi delle vacanze scolastiche sarà rispettato il calendario settimanale di cui al presente piano genitoriale. pagina 2 di 4 7. Quanto al giorno del compleanno delle bambine, sarà rispettato il calendario settimanale e all'eventuale festa di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. Per quanto riguarda celebrazioni e festeggiamenti, quali comunioni, cresime etc., ad esse potranno partecipare sia la mamma che il papà unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. Il calendario prospettato potrà essere dai genitori modificato congiuntamente al sussistere di esigenze e/o di impedimenti dei genitori, purché nel rispetto degli impegni scolastici, di salute e ricreativi delle minori, nonché degli impegni lavorativi e personali dell'altro genitore. Ove le modifiche al calendario venissero proposte unilateralmente da uno dei genitori, le stesse dovranno essere comunicate all'altro con congruo anticipo (almeno 24 ore prima, salvo casi di necessità ed urgenza non preventivabili) e da quest'ultimo accettate. Se la variazione proposta da un genitore si basa sull'incompatibilità del calendario con impegni lavorativi adeguatamente documentati, l'altro potrà opporsi alla richiesta di modifica del calendario solo per giustificati motivi.
9. I genitori, nei periodi di spettanza, si impegnano, oltre che alla cura ed all'accudimento delle bambine, anche ad accompagnarle agli impegni scolastici, sportivi, ludici (compleanni dei compagni, gite scolastiche e simili) e alle visite mediche, alle quali potrà sempre partecipare anche l'altro genitore.
10. Entrambi i genitori cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale, sociale e motoria delle figlie, nel rispetto delle inclinazioni delle medesime e dei valori morali, religiosi e sociali che i coniugi hanno sempre condiviso e tutt'ora condividono. Entrambi i genitori manterranno il diritto/dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione delle figlie e di adottare, congiuntamente, le decisioni di maggiore interesse per le medesime.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico,
e a comunicare all'altro eventuali spostamenti con permanenza in altre località se coinvolgenti le figlie minori;
ogni spostamento con permanenza in altre località e viaggi straordinari coinvolgenti le figlie andrà comunicato all'altro coniuge con congruo anticipo e con esso concordato. I coniugi si autorizzano, sin da ora, reciprocamente al rilascio e al rinnovo della carta di identità per l'espatrio, dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente;
in ogni caso entrambi i coniugi dovranno prestare espresso consenso all'espatrio delle figlie.
12. Quando le minori si troveranno presso ciascun genitore saranno comunque libere di contattare telefonicamente l'altro genitore, nonché di essere dallo stesso contattate.
13. Entrambi i genitori consentono alle minori di contattare i nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dai medesimi contattati, anche telefonicamente, nonché si impegnano affinché abbiano con gli stessi una stabile frequentazione.
14. Il sig. concorrerà al mantenimento ordinario delle figlie mediante corresponsione di € 600,00 Pt_1 mensili (€ 300.00 per ciascuna figlia) da versare in favore della sig.ra a mezzo bonifico Parte_2 bancario o altro mezzo accettato dalla stessa;
tale somma è soggetta annualmente a rivalutazione monetaria in base agli aumenti dell'indice ISTAT pubblicato dalla Camera di Commercio.
15. L'assegno Unico Universale sarà percepito in misura pari al 50% tra i coniugi.
16. Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50%, secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di diritto di famiglia adottato dal
Tribunale di Fermo, che ivi espressamente si richiama e trascrive, previa esibizione del preventivo all'altro genitore il quale dovrà autorizzare la spesa, in difetto di accordo la spesa sarà interamente a carico del genitore che ha ritenuto opportuno comunque sostenerla nonostante il dissenso dell'altro;
l'assenza di riscontro entro 48 ore successive alla comunicazione equivale ad accettazione tacita. pagina 3 di 4 In caso di spese straordinarie urgenti anticipate da uno dei genitori, questi potrà pretendere la restituzione della quota di spettanza dell'altro a semplice richiesta, previa presentazione di idonea documentazione e comprovata necessità per il minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi degli stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Fermo il 08.07.2017 - atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo al N. 32, parte II, serie A, anno 2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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