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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Elena Donati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate, via Cremagnani
n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- AFFIDO CONDIVISO AD ENTRAMBI I GENITORI DELLE FIGLIE, con esercizio della responsabilità genitoriale separata limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione con collocamento presso la madre dove verrà fissata la loro residenza in Sulbiate vicolo San Pietro n. 8.
- DIRITTO DI VISITA: II padre, Sig. potrà tenere con sé le figlie secondo il seguente schema, Pt_1 ferma la possibilità dei genitori di convenire modifiche di giorni ed orari sulla base delle esigenze scolastiche e sportive della figlia, nonché lavorative e personali degli stessi;
1. a fine settimana alternati, dal venerdì dalla fine dell'orario di lavoro fino a lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o alla casa materna nei periodi di chiusura o in luogo diverso scelto concordemente. Durante la settimana il padre terrà le figlie con sé il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalla fine dell'orario di lavoro) sino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o nei periodi di chiusura dalla madre o in luogo diverso scelto concordemente.
2. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé le figlie: durante le vacanze estive, per l'anno 2025 per una settimana e dall'anno 2026 per due settimane consecutive o separate, periodo da individuare di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, entro il 15 giugno di ogni anno. Durante le vacanze estive i genitori si impegnano a comunicare il luogo di permanenza delle minori e lasceranno che le stesse possano essere raggiunte telefonicamente, anche ogni giorno, dall'altro genitore.
3. I genitori consentono che nel periodo da giugno a settembre le figlie potranno stare in vacanza con i nonni materni come da loro abitudine, esclusi i periodi di vacanza con i genitori. I genitori potranno far visita ai figli presso i nonni materni previo accordo.
4. Durante le vacanze di Natale figlie trascorreranno il periodo dalla chiusura della scuola al 30 dicembre dopo cena con un genitore, e dal 30 dicembre dopo cena alla ripresa della scuola con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno. Si conviene inoltre che si alternerà ogni anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano.
5. Durante le vacanze pasquali scolastiche delle figlie, ad anni alterni, quest'ultime trascorreranno dal primo giorno di vacanza alle ore 21,00 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua al ritorno a scuola con l'altro genitore.
6. Durante la festa della mamma o del papa le figlie staranno con il genitore festeggiato e così lo stesso per quanto riguarda i compleanni dei genitori. Il giorno del compleanno delle figlie ed in occasioni di particolari ricorrenze o feste importanti per la vita delle stesse, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a concedere il diritto di vesta all'altro genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, sempre e per tempo, il luogo diverso dal domicilio in cui intenderanno condurre le figlie minori.
7. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
- Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare ed anzi garantire il sano e corretto sviluppo del rapporto tra le figlie e l'altro genitore. Si concorda che le comunicazioni riguardanti le figlie, in particolare quelle relative alle scelte sulle quali non vi è una visione concorde, debbano avvenire in orari in cui entrambi i genitori non hanno le bambine o comunque non alla presenza delle stesse.
- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Pt_1 Pt_2
DELLE FIGLIE, la somma mensile pari ad € 800.00(€ 400.00 per ogni figlia); tale importo, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat a partire dal mese di giugno 2026, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Pt_2
- L'assegno unico legato alle figlie verrà percepito nella misura del 100% dalla signora . Pt_2
- Quanto alle SPESE STRAORDINARIE (per l'individuazione delle quali si richiamano le disposizioni del Tribunale di Monza del 07.05.2018, pubblicate sul sito istituzionale del predetto Tribunale), queste saranno ripartite al 50% dal signor e dalla signora Pt_1 Pt_2
- Le spese scolastiche di per l'anno 2025/2026 e le spese dentistiche già preventivate di Per_1 Per_2 verranno ripartite a carico del signor e a carico della signora al 30% Pt_3 Pt_2
- Per le spese straordinarie superiori a € 800,00 devono essere concordate e verranno ripartite 69% a carico del signor e 40% a carico della signora Pt_1 Pt_2
- Le Spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nate Parte_1 Parte_2 in data 13.5.2017 e in data 16.9.2019. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 13.5.2017 e , 16.9.2019) e, per le restanti pattuizioni, Per_2 Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 25.7.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.7.2025, assunto in decisione in data 29.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Elena Donati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate, via Cremagnani
n. 22;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
- AFFIDO CONDIVISO AD ENTRAMBI I GENITORI DELLE FIGLIE, con esercizio della responsabilità genitoriale separata limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione con collocamento presso la madre dove verrà fissata la loro residenza in Sulbiate vicolo San Pietro n. 8.
- DIRITTO DI VISITA: II padre, Sig. potrà tenere con sé le figlie secondo il seguente schema, Pt_1 ferma la possibilità dei genitori di convenire modifiche di giorni ed orari sulla base delle esigenze scolastiche e sportive della figlia, nonché lavorative e personali degli stessi;
1. a fine settimana alternati, dal venerdì dalla fine dell'orario di lavoro fino a lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o alla casa materna nei periodi di chiusura o in luogo diverso scelto concordemente. Durante la settimana il padre terrà le figlie con sé il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalla fine dell'orario di lavoro) sino al mattino seguente, quando le riaccompagnerà a scuola o nei periodi di chiusura dalla madre o in luogo diverso scelto concordemente.
2. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé le figlie: durante le vacanze estive, per l'anno 2025 per una settimana e dall'anno 2026 per due settimane consecutive o separate, periodo da individuare di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, entro il 15 giugno di ogni anno. Durante le vacanze estive i genitori si impegnano a comunicare il luogo di permanenza delle minori e lasceranno che le stesse possano essere raggiunte telefonicamente, anche ogni giorno, dall'altro genitore.
3. I genitori consentono che nel periodo da giugno a settembre le figlie potranno stare in vacanza con i nonni materni come da loro abitudine, esclusi i periodi di vacanza con i genitori. I genitori potranno far visita ai figli presso i nonni materni previo accordo.
4. Durante le vacanze di Natale figlie trascorreranno il periodo dalla chiusura della scuola al 30 dicembre dopo cena con un genitore, e dal 30 dicembre dopo cena alla ripresa della scuola con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno. Si conviene inoltre che si alternerà ogni anno il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano.
5. Durante le vacanze pasquali scolastiche delle figlie, ad anni alterni, quest'ultime trascorreranno dal primo giorno di vacanza alle ore 21,00 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua al ritorno a scuola con l'altro genitore.
6. Durante la festa della mamma o del papa le figlie staranno con il genitore festeggiato e così lo stesso per quanto riguarda i compleanni dei genitori. Il giorno del compleanno delle figlie ed in occasioni di particolari ricorrenze o feste importanti per la vita delle stesse, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a concedere il diritto di vesta all'altro genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, sempre e per tempo, il luogo diverso dal domicilio in cui intenderanno condurre le figlie minori.
7. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
- Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare ed anzi garantire il sano e corretto sviluppo del rapporto tra le figlie e l'altro genitore. Si concorda che le comunicazioni riguardanti le figlie, in particolare quelle relative alle scelte sulle quali non vi è una visione concorde, debbano avvenire in orari in cui entrambi i genitori non hanno le bambine o comunque non alla presenza delle stesse.
- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Pt_1 Pt_2
DELLE FIGLIE, la somma mensile pari ad € 800.00(€ 400.00 per ogni figlia); tale importo, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat a partire dal mese di giugno 2026, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Pt_2
- L'assegno unico legato alle figlie verrà percepito nella misura del 100% dalla signora . Pt_2
- Quanto alle SPESE STRAORDINARIE (per l'individuazione delle quali si richiamano le disposizioni del Tribunale di Monza del 07.05.2018, pubblicate sul sito istituzionale del predetto Tribunale), queste saranno ripartite al 50% dal signor e dalla signora Pt_1 Pt_2
- Le spese scolastiche di per l'anno 2025/2026 e le spese dentistiche già preventivate di Per_1 Per_2 verranno ripartite a carico del signor e a carico della signora al 30% Pt_3 Pt_2
- Per le spese straordinarie superiori a € 800,00 devono essere concordate e verranno ripartite 69% a carico del signor e 40% a carico della signora Pt_1 Pt_2
- Le Spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nate Parte_1 Parte_2 in data 13.5.2017 e in data 16.9.2019. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 13.5.2017 e , 16.9.2019) e, per le restanti pattuizioni, Per_2 Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 25.7.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente est.
CL BO