Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2021, n. 6497
CASS
Sentenza 9 marzo 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 11 novembre 2020, con riferimento al ricorso n. 34514/2018. Le parti in causa erano una società di autolinee e un lavoratore disabile, il quale contestava la legittimità del suo licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica. La società ricorrente sosteneva di non avere posizioni disponibili per il reinserimento del lavoratore, mentre il lavoratore richiedeva il riconoscimento del suo diritto a "accomodamenti ragionevoli" per evitare il licenziamento.

Il giudice ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano, sottolineando che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure ragionevoli per evitare il licenziamento di un lavoratore disabile, anche se ciò comporta modifiche nell'organizzazione aziendale. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova fornita dalla società riguardo all'impossibilità di ricollocare il lavoratore, evidenziando che non era stata dimostrata la sproporzione degli oneri economici legati a tali misure. La sentenza ha ribadito l'importanza di garantire la parità di trattamento e il diritto al lavoro per le persone con disabilità, in conformità con le normative nazionali e sovranazionali.

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In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi.

Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore addetto a un servizio di autolinee, per essersi il datore di lavoro limitato ad affermare l'impossibilità del "repêchage", adducendo l'assenza di posti disponibili nell'organigramma della biglietteria e del lavaggio autobus).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2021, n. 6497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6497
Data del deposito : 9 marzo 2021

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